Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 30 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01443/2025REG.PROV.COLL.
N. 04373/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4373 del 2024, proposto da:
AR LI e OÈ LI, in proprio e quali soci della IA AR e OÈ s.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 01787/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del 6 febbraio 2025, con la quale il legale degli appellanti (ricorrenti in primo grado) ha dichiarato di non aver più interesse ad una decisione di merito sul ricorso:
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c ), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Maddalena Aldegheri e l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che i signori AR e NO LI, in proprio e quali soci della omonima Società, hanno ricorso in appello avverso la sentenza n. 1787/2023, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha respinto il ricorso proposto avverso: i ) l’intimazione di pagamento 122 2021 90009824 36/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma pari a euro 544.887,86, in riferimento alla cartella di pagamento Agea n. 30020150000008276000, relativa ai prelievi quote-latte per i periodi 2000/2001, 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008; ii ) ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compresi l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, la cartella stessa, e il “ residuo ruolo ” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019.
2. Considerato che, all’udienza del 6 febbraio 2025, gli appellanti hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione sul merito del ricorso in appello, riportandosi ad apposite note di udienza in tal senso, peraltro non depositate, e che le Agenzie appellate si sono rimesse sul punto alla decisione del Collegio.
3. Considerato che, sebbene la dichiarazione in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non sia stata depositata nel fascicolo processuale, va tenuto conto che la stessa è stata, comunque, formulata a verbale dal difensore munito di apposita procura.
4. Considerato che: i ) secondo consolidata giurisprudenza, “ ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello, ma anche dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ” (cfr ., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 novembre 2022, n. 10106; Id., Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8723; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2018, n. 6021; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2018, n. 5923); ii ) alla luce di tali considerazioni l’appello va dichiarato improcedibile e, prima ancora, in annullamento senza rinvio della sentenza appellata, va dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado.
5. Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio in considerazione dell’epilogo della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza appellata; dichiara conseguentemente improcedibile l’appello. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO