Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 08/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 868/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 08 aprile 2025
PROC. N. 868/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 08 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Caldeo, in virtù mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Ottaviano (NA), alla via Sarno n. 12;
ricorrente
contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla via Zurlo n. 11;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
esponendo che, pur avendo ottenuto decreto di omologa, passato in giudicato, di riconoscimento della propria condizione di invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75%
a decorrere dal 01/01/2020, l'Ente non ha provveduto a corrispondere l'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 118/1971 e, pertanto, chiedendo la condanna dell'Ente alla corresponsione della relativa prestazione assistenziale, con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituito in giudizio , il quale, nel chiedere il rigetto della domanda, ha dedotto la CP_1 presenza di una causa ostativa all'accesso alla prestazione da parte del ricorrente, corrispondente alla presenza di sentenze emesse a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2, commi 58-62, della
Legge n. 92/2012, con conseguente blocco della liquidazione delle prestazioni di cui al comma
3. Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione, potendo essere decisa allo stato degli atti.
4. La domanda è infondata e va respinta.
Giova premettere come, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della Legge n. 92/2012, “con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422
del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni,
comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente
titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero
di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui
accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi
abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”.
Ai successivi commi 59, 60 e 61, la legge prevede che “i condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una
volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda,
delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i
presupposti.
I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo
al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia,
d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi
rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui
al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”.
La normativa appena richiamata pone dunque delle limitazioni alla concessione delle prestazioni assistenziali e previdenziali previste dalla legge (con la previsione di una apposita sanzione accessoria disposta dal giudice), nelle ipotesi di sentenza di condanna di cui al comma 58 dell'art. 2 della Legge cit., ed inoltre prevede, una volta che la pena sia stata completamente espiata, la possibilità, da parte del soggetto condannato, di richiedere, previa apposita domanda,
e sempre che ne ricorrano i presupposti, di beneficiare delle medesime prestazioni.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, che consente di ricostruire l'intera vicenda, si evince che, ottenuto il decreto di omologa, l'odierno ricorrente lo ha notificato via pec ad
, il quale, tuttavia, essendo venuto a conoscenza, tramite il codice fiscale del richiedente, CP_1
della sussistenza a carico del medesimo di sentenza di condanna ed al fine di ottemperare alla necessaria verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio richiesto, ha invitato, via pec, il ricorrente stesso ad integrare la documentazione con il deposito della menzionata sentenza (cfr. decreto R.G. n. 2093/2019 del 18/07/2022 e ricevuta notifica pec, all. fasc. ricorrente;
pec di invito all'integrazione documentale del 12/12/2022 e pec di reiezione del beneficio del 20/04/2023, all. fasc. resistente). Il ricorrente, di contro, non ha in alcun modo ottemperato all'onere di produzione richiestogli, non consentendo all'Istituto di completare la procedura attraverso la verifica dei presupposti di legge.
Da quanto precede, dunque, consegue che, come correttamente evidenziato dall CP_1 resistente, non avendo il ricorrente messo l' nelle condizioni di accertare il diritto alla CP_1 prestazione richiesta, la prestazione non poteva che essere denegata.
Né, d'altra parte, il ricorrente ha provveduto nel presente giudizio, pur avendo piena consapevolezza del necessario adempimento consistente nella produzione della sentenza emessa a suo carico, a versare in atti la documentazione richiesta.
Conseguentemente, la domanda sollevata dal ricorrente va rigettata.
5. Stante la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla sulle spese.
Larino, 08 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella