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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 22/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore Oggetto: impugnazion ha pronunciato seguente e delibere condominiali
- SENTENZA risarcimento danno nella causa civile di II grado iscritta sub n. 35/2024 R.G.
promossa
da
avv. FA MOLINARI, residente in [...] -
Strada Volta Monzambano n.50 A- (C.F.: C.F._1
che agisce in proprio ex art. 86 c.p.c., indirizzo PEC:
[...]
Email_1
- appellante -
contro
, (codice fiscale ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Nova Levante, località Carezza, Strada Nigra 7/9, in persona dell'amministratore pro tempore CP_2 CP_3
(P.I. ), rappresentato e difeso, giusta delega già P.IVA_2
1 allegata alla comparsa di costituzione del 5 gennaio 2022,
dall'Avv. Gerda Wallnöfer con studio in 39100 Bolzano, Via
Argentieri 2 (C.F. ; pec: C.F._2
fax 0471 981180); Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 170/2024 del
Tribunale di Bolzano di data 7/02/2024
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. con ordinanza del 9 aprile 2025 all'esito dell'udienza del 26 marzo
2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Nel merito, in totale riforma della sentenza appellata:
1) Anche alla luce della revisione adottata in esito alla riunione
straordinaria del 17/04/2021, dichiararsi nulla, annullarsi e
comunque dichiararsi priva di giuridico effetto, la deliberazione
adottata dall'Assemblea del convenuto nel corso CP_1
della riunione assembleare del 13/02/2021 sul punto 6)
all'ODG, nella parte in cui legittima e di fatto effettivamente
ripartisce tra i condomini le spese inerenti lavori di competenza
privata.
2) Previo accertamento della competenza esclusiva
dell'Amministratore condominiale ad eseguire ex art.1131 comma
1 n.4 C.C. la manutenzione del lastrico solare annesso alle unità
immobiliari censite al CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36, PM 9 e
2 CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36, PM 20, dato atto che a seguito
della delibera 15/09/2021 (successiva all'introduzione del
giudizio) l'Amministratore ne ha in data imprecisata
commissionato l'esecuzione e che il godimento del lastrico,
inutilizzabile a far tempo dal 30/09/2020, è stato ripristinato il
10/08/2023 per l'effetto condannarsi il in persona CP_1
dell'Amministratore a risarcire allo scrivente attore il danno
(relativo all'unità immobiliare CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36,
PM 9) per il suo mancato utilizzo dal 30/09/2020 al
10/08/2023, danno allo stato non quantificabile e da liquidarsi
quindi in separato giudizio.
3) in ogni caso riformarsi la sentenza impugnata per quanto
dispone in ordine alle spese liquidate ex art.91 C.P.C., con
vittoria di spese ed onorari di lite da liquidarsi in conformità con i
parametri di legge per entrambi i gradi di entrambi i giudizi (e per
la fase obbligatoria delle mediazioni inutilmente esperite) e
conseguente condanna del alla Controparte_1
restituzione delle somme (ALL.14 e 16) corrisposte dall'attore in
esecuzione della sentenza impugnata.
del procuratore di parte appellata:
Voglia codesta Corte d'Appello, contrariis rejectis,
1. In via principale: dichiarare inammissibile e/o manifestamente
infondata o comunque rigettare integralmente l'impugnazione
dell'appellante NA FA e conseguentemente confermare
la sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Bolzano Giudice Dott.
3 Francesco Laus, di data 07.02.2024 e pubblicata in pari data
sub R.G. 2489/2021;
2. In via ulteriore principale: rigettare qualsiasi domanda nei
confronti del , perché infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto;
3. in ogni caso: con rifusione di compensi, spese ed oneri di ambo
i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“L'Avv. FA NA, condomino del convenuto
, corrente in Nova Levante - località Carezza Controparte_1
- Strada Nigra 7/9, nell'ambito di due differenti giudizi, oggi
riuniti, impugna:
a) la delibera sul punto 6) all'ODG del 13/2/2021 con la
quale, in prosecuzione della “linea adottata nel passato”,
l'assemblea deliberava di ripartire tra tutti i condomini il costo
relativo ad una riparazione idraulica eseguita all'interno
dell'unità immobiliare della famiglia per la quota CP_4
eccedente quanto indennizzato dall'assicurazione condominiale,
lamentando l'attore l'illegittimo accollo alla collettività
condominiale di un intervento realizzato su una proprietà
individuale di un condomino (RG 2489/2021);
b) la delibera sul punto 3) all'ODG del 17/4/2021 con la
quale il avrebbe declinato la propria competenza ad CP_1
4 in intervenire in manutenzione straordinaria del lastrico solare in
proprietà individuale dell'attore e coniuge, con richiesta di
condanna generica del stesso al risarcimento del CP_1
danno da ritardato intervento (RG 2984/2021).
Il convenuto, costituitosi, si è opposto alle CP_1
domande attoree.”
2. Con la sentenza gravata il Giudice di primo grado, ha,
in relazione alla pretesa fatta valere nel giudizio sub RG
2489/2021, dichiarato inammissibile l'impugnativa della delibera del sul punto 6) all'ODG del 13 Controparte_1
febbraio 2021 per carenza originaria del requisito dell'interesse ad agire ed ha condannato FA NA a rifondere al le spese di lite. Controparte_1
Riguardo alle domande attoree svolte nel giudizio sub RG
2984/2021, il Tribunale ha, da un lato, accertato e dichiarato la competenza concorrente dell'amministratore ad CP_5
eseguire la manutenzione del lastrico solare annesso alle unità
immobiliari censite al CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36, PM 9 e
CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36, PM 20; dall'altro ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore e dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la domanda dal medesimo svolta al fine di ottenere la declaratoria di invalidità della deliberazione dell'assemblea del 17 aprile 2021, nella parte in cui ratificava l'inerzia dell'amministratore in relazione alle problematiche del
5 lastrico, ma che era stata superata dalla successiva delibera del
15 settembre 2021, con la quale l'intervento di risanamento era stato autorizzato.
Avverso la decisione ha interposto appello l'avv. FA
NA per i seguenti motivi:
A) in ordine al giudizio sub RG 2489/2021
A.1) “Omessa pronuncia” sulla domanda di nullità, o comunque di illegittimità, della delibera assembleare del 13
febbraio 2021 (così come anche successivamente “integrata”
dalla successiva del 17 febbraio 2021), con le quali il si è occupato di una questione (addebito di costi di CP_1
ristrutturazione di porzioni immobiliari private) che esula dalle materie sulle quali l'Assemblea può validamente deliberare;
A.2) “errata applicazione dell'art.100 C.P.C. – carenza di
motivazione”:
− per avere erroneamente constatato la carenza originaria del requisito dell'interesse ad agire,
laddove l'impugnazione della delibera in questione era stata introdotta sin dal procedimento di mediazione obbligatoria;
− per non avere preso posizione rispetto alle deduzioni svolte dall'attore sul punto nella memoria conclusionale depositata in primo grado, sia in ordine al diritto di proprietà che l'attore aveva inteso tutelare;
sia con riferimento al dedotto diritto
6 personale a partecipare in modo fattivo e paritario al godimento ed all'onere di gestione del bene comune;
sia, infine, in relazione al diritto di natura patrimoniale fatto valere, costituito dall'aspettativa di riconoscimento da parte del condominio di un rimborso dei costi della mediazione obbligatoria sostenuti;
B) in relazione al giudizio sub RG 2984/2021:
B.1) “Errata e falsa applicazione degli artt.1126 e 2051
C.C., travisamento di fatti ed omessa applicazione degli
artt.1130 e 1135 C.C., ultrapetizione”: per violazione dell'esplicito disposto dell'art.1130 comma 1 n.4 c.c., che attribuisce all'esclusiva iniziativa dell'amministratore il compimento “degli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell'edificio”;
B.2) “Errata e falsa applicazione dell'art.1227 C.C. -
illogicità.”:
− per non avere accertato che soltanto in corso di causa era stata data esecuzione da parte dell'amministrazione alle opere di conservazione del bene comune in virtù di autorizzazione datagli nella riunione del 15 settembre 2021 (negata dalla precedente delibera del 17 aprile 2021) da ciò
omettendo di trarre la conseguenza che all'attore spettava la refusione del danno sopportato per il
7 mancato godimento del lastrico per il periodo compreso tra il 30 settembre 2020, data in cui l'Amministratore aveva messo in “sicurezza” il lastrico solare parzialmente demolendolo, ed il 10
agosto 2023, data in cui i lavori di rifacimento del lastrico erano terminati;
− per avere voluto il primo Giudice affrontare, pur non essendo necessario, la domanda di nullità e/o annullamento della deliberazione assembleare del
17 aprile 2021, erroneamente dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire,
anziché, più correttamente, la cessazione della materia del contendere sopravvenuta con l'adozione in corso di causa di una deliberazione sostitutiva di quella precedentemente impugnata;
B.3) “Errata e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c.” per avere la sentenza di primo grado gravato l'attore di un sacrificio patrimoniale ingiustificato.
Si è costituito per resistere l'appellato CP_1
Dopo essere stati assegnati alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. la causa è stata rinviata al 26 marzo 2025 per la rimessione della causa al collegio. In tal senso ha provveduto il
Consigliere istruttore all'esito della predetta udienza con l'ordinanza del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 1. Come già sopra scritto la sentenza gravata ha deciso simultaneamente le impugnazioni proposte dal condomino
FA NA avverso due delibere dell'assemblea del oggetto di due giudizi riuniti, in Controparte_1
particolare quello pendente sub RG n. 2489/2021, riguardante la delibera del 13 febbraio 2021 e quello iscritto sub RG n.
2984/2021, afferente le determinazioni assunte dal CP_1
in occasione della riunione straordinaria del 17 aprile 2021.
Il ragionamento del primo Giudice viene di seguito in estrema sintesi riportato.
1.1. Provvedendo sull'impugnazione della delibera di cui al punto 6) dell'ODG del 13 febbraio 2021 - con la quale l'assemblea del condominio appellato aveva deciso di non discostarsi dalla linea adottata in passato e, quindi, di ripartire tra tutti i condomini il costo relativo ad una riparazione idraulica eseguita all'interno dell'unità immobiliare della famiglia per la quota eccedente quanto indennizzato CP_4
dall'assicurazione condominiale - il Giudice di primo grado ha ritenuto il difetto originario dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. in capo all'attore sul rilievo che in data 17 aprile 2021,
quindi anteriormente all'introduzione del giudizio (con l'atto di citazione notificato il 14 luglio 2021; v. l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna all'amministratore depositato nel fascicolo telematico il 21 luglio 2021), l'assemblea condominiale aveva adottato una nuova delibera in base alla
9 quale “le proprietà dell'Avv. FA NA non contribuiranno
alle spese del sinistro , in quanto l'intervento è stato fatto CP_4
su proprietà privata” e “in futuro, spese di competenza della
proprietà esclusiva, non troveranno più spazio in assemblea e …
nel caso si debba intervenire su proprietà privata a seguito di un
intervento condominiale, gli artigiani dovranno contattare
tempestivamente amministratore raccogliendo il consenso
dell'unità interessata”.
1.2. Neppure gli argomenti posti dall'attore a sostegno della domanda di annullamento della decisione di cui al punto 3)
della delibera condominiale del 17 aprile 2021, nonché di quelle di condanna dell'amministratore ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria del lastrico solare e di risarcimento del danno sono stati accolti dal Tribunale.
L'avv. NA si è doluto in primo grado della mancata adozione da parte del condominio – su parere dell'amministratore, che aveva definito la questione come
“privata tra la famiglia e il signor NA” - degli CP_6
opportuni provvedimenti urgenti di manutenzione straordinaria del lastrico solare di proprietà dell'attore e della moglie dello stesso, al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua nel sottostante appartamento di proprietà dei condomini CP_6
Il Giudice di prime cure, pur dando atto del concorrente obbligo dell'amministratore condominiale di eseguire le opere di manutenzione straordinaria del lastrico solare, ha posto in
10 evidenzia la responsabilità dell'attore, quale custode di detto bene, e, quindi, il suo obbligo di dare corso agli interventi di riparazione necessari con eventuale facoltà di domandare agli altri condomini il rimborso delle spese anticipate.
Sulla base di un tanto è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancato utilizzo del lastrico,
incremento dei costi e perdita di opportunità contributive.
Rispetto alla domanda di annullamento della delibera de qua
la sentenza gravata ha comunque accertato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore, in considerazione della adozione della successiva delibera dell'assemblea condominiale del 15 settembre 2021, con la quale è stato all'unanimità
autorizzato l'intervento di risanamento della terrazza richiesto.
2. L'articolazione dei motivi di impugnazione da parte dell'avv. FA NA consente a questa Corte di individuare e scrutinare i profili di doglianza, sufficientemente identificati, per cui va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, ad esclusione di quanto si scriverà con riferimento alla censura attinente il capo relativo alle spese di lite.
Nel merito, peraltro, le censure non sono idonee a determinare la richiesta riforma della sentenza di prime cure.
2.1. Con la prima critica l'impugnante deduce che,
contrariamente a quanto statuito, ricorreva il suo “interesse ad
agire reale, personale e patrimoniale giuridicamente
11 apprezzabile” rispetto alla domanda di dichiarare “nulla,
annullarsi e comunque dichiararsi priva di giuridico effetto,
anche alla luce della revisione adottata in esito alla riunione
straordinaria del 17/04/2021, la deliberazione adottata
dall'Assemblea del convenuto nel corso della CP_1
riunione assembleare del 13/02/2021 sul punto 6) all'ODG,
nella parte in cui, decidendo “di proseguire con la linea adottata
nel passato”, legittima la ripartizione tra i condomini di spese
inerenti lavori di competenza privata”.
L'erroneità della decisione viene sostenuta sotto diversi profili.
Da un lato il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda di nullità, avente essere carattere “preliminare e assorbente”.
Dall'altro lato l'appellante fa valere che il momento,
rispetto al quale valutare la ricorrenza dell'interesse ad agire era quello della attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria e non quello della instaurazione della lite, come considerato nella sentenza gravata.
Evidenzia, infine, che la conclusione raggiunta circa l'inesistenza di un “vantaggio ottenibile da parte
dell'Avv.NA senza l'intervento del Giudice”, non si sarebbe confrontata con le difese svolte da parte attrice alle pagine da 4
a 6 dello scritto conclusionale, nel quale sarebbero state esplicitate le ragioni, per le quali era stata invocata la tutela dei
12 seguenti diritti:
− il diritto reale “…esposto alle iniziative
“solidaristiche” dell'Amministratore e dell'Assemblea
la cui operosità deve, e dovrà, trovare invece volta
per volta la giusta sanzione ove esorbitino le loro
stesse funzioni…” (atto di appello, pag. 8);
− il diritto personale “di vivere il contesto condominiale partecipando in modo fattivo e paritario al godimento
ed all'onere di gestione del bene comune” senza discriminazioni ad opera di delibere adottate senza il proprio consenso (atto cit., pag. 9);
− il diritto patrimoniale al rimborso dei costi sostenuti per sollevare la questione di nullità e/o illegittimità
della delibera del 13 febbraio 2021 nell'obbligatoria sede della mediazione, pari a euro 500,00 per le sole competenze della Camera di mediazione, oltre a euro 2.000,00 a titolo di compenso per l'impegno profuso dal professionista condomino (atto cit., pag.
9).
2.2. A confutazione dell'impostazione dell'appellante rispetto alla ritenuta necessità di comunque dare corso alla valutazione della questione posta della nullità della delibera del
13 febbraio 2021 è sufficiente evidenziare che l'intervento assembleare del 17 aprile 2021, quindi, antecedente al radicamento della fase contenziosa innanzi al Tribunale di
13 Bolzano, con l'atto di citazione notificato in data 14 luglio 2021,
ha esplicitamente revocato quello del febbraio con ciò
eliminando fin da quell'epoca ogni controvertibilità in ordine ai temi di poi sottoposti all'attenzione del Giudice di primo grado.
Con l'atto di citazione richiamato, con riferimento alla delibera del 13 febbraio 2021, l'attore si è in sostanza doluto del fatto che non sarebbe risultato sufficientemente chiarito anche
pro futuro che le spese di competenza esclusiva delle singole unità immobiliari (come nel caso specifico in cui si era verificata una rottura di una tubazione all'interno dell'abitazione di proprietà esclusiva della famiglia i cui costi di CP_4
riparazione, per la parte non coperta dall'assicurazione, erano stati accollati in capo a tutti i condomini) non potevano essere poste a carico dell'universalità condominiale.
A riprova che la delibera posteriore (del 17 aprile 2021)
sarebbe stata semplicemente integrativa e non sostitutiva di quella anteriore (del 13 febbraio 2021), ne viene citata la seguente parte: “le proprietà dell'avv. FA NA non
contribuiranno alle spese del sinistro .” (atto di citazione CP_4
del 6 luglio 2021, pag. 10).
In realtà la decisione dell'assemblea, come sopra esposto,
è stata ben più radicale ed esattamente nel senso voluto dall'attore ora appellante, avendo statuito che: “in futuro, spese
di competenza della proprietà esclusiva, non troveranno più
spazio in assemblea.”
14 Ecco, quindi, che – come correttamente rilevato dal
Giudice di primo grado – sin dal momento della instaurazione della lite in primo grado, l'attore difettava di interesse ad agire,
posto che nessun tipo di risultato utile diverso poteva attendersi dall'esito della lite.
Riguardo alla necessaria ricorrenza di un interesse concreto anche con riguardo alle azioni di nullità svolte in riferimento a delibere assembleari condominiali è di interesse il richiamo alla sentenza della Cassazione civile sez. II,
14/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12235, la quale ha avuto modo di chiarire che: “…Quanto invece all'azione
di nullità, costituisce principio altrettanto consolidato quello
secondo cui (cfr. ex multis, Cass. 14 giugno 2013 n. 15042) ai
sensi dell'art. 1421 c.c. le azioni di nullità relative alle delibere
condominiali possono essere proposte da chiunque vi abbia
interesse e anche dal condomino che abbia partecipato con il suo
voto favorevole alla formazione della delibera nulla purché
alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla
deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio, non
operando nel diritto sostanziale la regola propria della materia
processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità
non può farla valere (in senso conforme Cass. 28 aprile 2004 n.
8135, che ritiene essenziale la qualità di condomino in colui che
agisca). Tuttavia in una precedente occasione, nel puntualizzare
l'applicazione dell'art. 100 c.p.c. alle ipotesi di azioni di nullità, la
15 Corte ha affermato (Cass. 1 dicembre 2000 n. 15377) che la
valutazione dell'interesse alla impugnazione si pone in termini di
strumentalità rispetto alla decisione sulla rilevabilità d'ufficio
della nullità. Infatti, posto che il giudice può e deve rilevare la
eventuale nullità dell'atto posto a fondamento della domanda,
non ha senso, ove ad essa la parte non abbia interesse, che
detta nullità sia effettivamente rilevata. L'interesse ad impugnare
la delibera condominiale deve essere concreto, dovendo
concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia
di merito può derivare, e non solo astratto. Inoltre la valutazione
della relativa sussistenza è questione di merito, potendo solo
quella sull'esistenza dell'interesse in astratto configurare una
questione di diritto”.
Applicando tale insegnamento al caso concreto deve confermarsi la correttezza dell'impostazione assunta dal primo
Giudice nel prioritariamente ritenere l'insussistenza dell'interesse dell'attore ex art. 100 c.p.c. anziché vagliare nel merito l'azione di nullità proposta.
La tesi, per la quale l'interesse ad agire era presente al momento della introduzione del procedimento di mediazione (di cui all'istanza del 5 marzo 2021 in atti), è erronea, posto che la condizione di cui all'art. 100 c.p.c. deve ricorrere al momento della proposizione della domanda giudiziale, la quale, nella specie, risale al 14 luglio 2021.
Le conclusioni raggiunte non sono inficiate dal rilievo
16 dell'appellante, secondo il quale il suo interesse sarebbe comunque consistito nell'aspettativa di vedersi riconosciute giudizialmente le spese ed i compensi maturati in relazione alla procedura di mediazione esperita.
Posto, infatti, che le spese sostenute per la fase stragiudiziale della mediazione hanno natura di danno emergente, in difetto di una richiesta, nell'atto di citazione di primo grado, di loro rifusione, non può discorrersi di una sua mancata considerazione in sede di valutazione della ricorrenza dell'interesse ad agire.
2.3. Le censure successive, afferenti l'impugnativa proposta avverso la delibera condominiale del 17 aprile 2021,
mirano a confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata,
secondo la quale, giova ricordarlo, da un lato, è venuto meno l'interesse ad agire dell'attore per effetto della sopravvenuta autorizzazione, da parte del con la successiva CP_1
delibera del 15 settembre 2021, degli interventi di manutenzione del lastrico di proprietà dell'avv. NA;
dall'altro lato va respinta la domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori,
posto che l'attore, quale proprietario esclusivo del terrazzo, ne era comunque il custode ed in quanto tale avrebbe potuto e dovuto attivarsi per impedire danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante del condomino CP_6
L'appellante, in particolare, senza contestare la propria
17 responsabilità ex art. 2051 c.c., insiste per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in primo grado, argomentando come la stessa sia fondata sul preliminare accertamento –
anche questo erroneamente omesso dal Tribunale -
dell'esclusivo obbligo dell'amministratore, stabilito dall'art. 1130 comma 1 n. 4) c.c., di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio.
Riguardo, invece, all'accertato sopravvenuto difetto di interesse ad agire, l'impugnante si limita ad osservare che l'adozione in corso di causa della delibera conforme a legge avrebbe dovuto indurre il giudicante a definire il procedimento più correttamente con una pronuncia di cessazione della materia del contendere anziché statuire la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
2.4. Anche tali censure non colgono nel segno.
Prendendo le mosse dall'ultima critica si rileva che la formula definitoria proposta dall'appellante - della cessazione della materia del contendere - non è, in effetti, altro che una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse ad agire che, per costante orientamento giurisprudenziale, può
essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio allorché sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta da entrambe le parti,
tale da eliminare il contrasto tra le stesse e far venir meno la oggettiva necessità di una pronunzia da parte del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia.
18 Ebbene è nella specie indiscusso fra le parti il verificarsi –
per effetto della nuova decisione dell'assembla condominiale del
15 settembre 2021, in sostituzione di quella impugnata - di una situazione tale da eliminare la ragione del contendere,
ovvero che ha fatto venire meno l'interesse dell'avv. NA ad ottenere l'invalidazione della decisione assembleare del 17
aprile 2021, come correttamente concluso dal Tribunale, senza che da parte dell'appellante siano state esplicitate le ragioni di erroneità della statuizione.
Non si ravvisa pertanto alcuna ragione concreta – né
l'appellante l'ha esplicitata, non avendo indicato alcuna conseguenza per lui sfavorevole – per discostarsi da detta statuizione.
Per quanto concerne la sostenuta esclusività della responsabilità dell'amministratore in relazione agli interventi di sua competenza per far fronte alle opere di manutenzione del lastrico solare, la giurisprudenza è unanimemente orientata –
fin dalla pronuncia delle Sezioni Unite, del 10/05/2016 n. 9449
- nel ritenere la coesistenza della responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare, il cui uso non sia comune a tutti i condomini – come nel caso in esame, in cui il lastrico è di proprietà esclusiva dell'appellante e della moglie – sia in capo al proprietario, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051
c.c., sia in capo al condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti
19 comuni incombenti sull'amministratore ai sensi dell'articolo
1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché in capo all'assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria
(Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25802).
Risulta così che la cointeressenza insita nel lastrico solare di proprietà esclusiva della famiglia NA va a formare una peculiare tipologia di necessaria cooperazione tra il titolare dell'uso esclusivo sul bene e la compagine condominiale, con la conseguenza che, posto anche un ritardo dell'ente di gestione nell'adempimento del proprio concorrente obbligo di tempestivo intervento, è, in ogni caso, pretendibile dal proprietario esclusivo, custode del lastrico, una altrettanto sollecita ed autonoma iniziativa in via d'urgenza - così come esplicitamente facoltizzata dall'art. 1134 c.c. - funzionale all'eliminazione e al contenimento della causa delle infiltrazioni.
Quanto sopra ha rilievo assorbente rispetto alla censura rivolta alla reiezione della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, posto che, difettando la sostenuta competenza esclusiva dell'amministratore all'intervento,
considerata la concorrente responsabilità del condomino proprietario esclusivo, non vi è ragione di imputare al primo un obbligo risarcitorio per un danno che poteva essere eliso dal secondo.
In ogni caso non può non rilevarsi la totale mancanza di
20 una qualsiasi prova, sia pur di natura indiziaria, dei pregiudizi lamentati solamente in via del tutto astratta menzionando un nocumento discendente da un impedito utilizzo del lastrico, da un asserito incremento dei costi e da un'affermata perdita di opportunità contributive, senza che alcuna concretezza sia stata data a tali generiche espressioni (sulla necessità, anche per la pronuncia di condanna generica, di offrire una prova anche solo sommaria in ordine alla portata dannosa di una condotta denunciata come illegittima v. Cassazione civile sez. I,
03/07/2024, n.18264).
2.5. Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della erronea regolamentazione delle spese di lite da parte del primo
Giudice.
La censura non è apprezzabile per la sua totale genericità
che la rende inammissibile.
3. L'appello va quindi disatteso con accollo all'appellante delle spese inerenti (liquidate in dispositivo sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa e applicati valori medi) e del suo obbligo, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello dell'avv. FA
21 NA contro il , con sede in Nova Controparte_1
Levante, località Carezza, Strada Nigra 7/9, in persona dell'amministratore pro tempore geom. , avverso la CP_3
sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Bolzano del 7 febbraio
2024, così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante FA NA alla rifusione all'appellato delle spese dell'ulteriore grado, liquidate Controparte_1
per compensi in complessivi euro 6.946,00 (di cui euro
2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.470,00 per la fase decisionale)
oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 16 aprile 2025
22 Il Presidente
Il Consigliere estensore
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Isabella Martin
Dott. Claudia Montagnoli
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore Oggetto: impugnazion ha pronunciato seguente e delibere condominiali
- SENTENZA risarcimento danno nella causa civile di II grado iscritta sub n. 35/2024 R.G.
promossa
da
avv. FA MOLINARI, residente in [...] -
Strada Volta Monzambano n.50 A- (C.F.: C.F._1
che agisce in proprio ex art. 86 c.p.c., indirizzo PEC:
[...]
Email_1
- appellante -
contro
, (codice fiscale ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Nova Levante, località Carezza, Strada Nigra 7/9, in persona dell'amministratore pro tempore CP_2 CP_3
(P.I. ), rappresentato e difeso, giusta delega già P.IVA_2
1 allegata alla comparsa di costituzione del 5 gennaio 2022,
dall'Avv. Gerda Wallnöfer con studio in 39100 Bolzano, Via
Argentieri 2 (C.F. ; pec: C.F._2
fax 0471 981180); Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 170/2024 del
Tribunale di Bolzano di data 7/02/2024
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. con ordinanza del 9 aprile 2025 all'esito dell'udienza del 26 marzo
2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Nel merito, in totale riforma della sentenza appellata:
1) Anche alla luce della revisione adottata in esito alla riunione
straordinaria del 17/04/2021, dichiararsi nulla, annullarsi e
comunque dichiararsi priva di giuridico effetto, la deliberazione
adottata dall'Assemblea del convenuto nel corso CP_1
della riunione assembleare del 13/02/2021 sul punto 6)
all'ODG, nella parte in cui legittima e di fatto effettivamente
ripartisce tra i condomini le spese inerenti lavori di competenza
privata.
2) Previo accertamento della competenza esclusiva
dell'Amministratore condominiale ad eseguire ex art.1131 comma
1 n.4 C.C. la manutenzione del lastrico solare annesso alle unità
immobiliari censite al CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36, PM 9 e
2 CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36, PM 20, dato atto che a seguito
della delibera 15/09/2021 (successiva all'introduzione del
giudizio) l'Amministratore ne ha in data imprecisata
commissionato l'esecuzione e che il godimento del lastrico,
inutilizzabile a far tempo dal 30/09/2020, è stato ripristinato il
10/08/2023 per l'effetto condannarsi il in persona CP_1
dell'Amministratore a risarcire allo scrivente attore il danno
(relativo all'unità immobiliare CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36,
PM 9) per il suo mancato utilizzo dal 30/09/2020 al
10/08/2023, danno allo stato non quantificabile e da liquidarsi
quindi in separato giudizio.
3) in ogni caso riformarsi la sentenza impugnata per quanto
dispone in ordine alle spese liquidate ex art.91 C.P.C., con
vittoria di spese ed onorari di lite da liquidarsi in conformità con i
parametri di legge per entrambi i gradi di entrambi i giudizi (e per
la fase obbligatoria delle mediazioni inutilmente esperite) e
conseguente condanna del alla Controparte_1
restituzione delle somme (ALL.14 e 16) corrisposte dall'attore in
esecuzione della sentenza impugnata.
del procuratore di parte appellata:
Voglia codesta Corte d'Appello, contrariis rejectis,
1. In via principale: dichiarare inammissibile e/o manifestamente
infondata o comunque rigettare integralmente l'impugnazione
dell'appellante NA FA e conseguentemente confermare
la sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Bolzano Giudice Dott.
3 Francesco Laus, di data 07.02.2024 e pubblicata in pari data
sub R.G. 2489/2021;
2. In via ulteriore principale: rigettare qualsiasi domanda nei
confronti del , perché infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto;
3. in ogni caso: con rifusione di compensi, spese ed oneri di ambo
i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“L'Avv. FA NA, condomino del convenuto
, corrente in Nova Levante - località Carezza Controparte_1
- Strada Nigra 7/9, nell'ambito di due differenti giudizi, oggi
riuniti, impugna:
a) la delibera sul punto 6) all'ODG del 13/2/2021 con la
quale, in prosecuzione della “linea adottata nel passato”,
l'assemblea deliberava di ripartire tra tutti i condomini il costo
relativo ad una riparazione idraulica eseguita all'interno
dell'unità immobiliare della famiglia per la quota CP_4
eccedente quanto indennizzato dall'assicurazione condominiale,
lamentando l'attore l'illegittimo accollo alla collettività
condominiale di un intervento realizzato su una proprietà
individuale di un condomino (RG 2489/2021);
b) la delibera sul punto 3) all'ODG del 17/4/2021 con la
quale il avrebbe declinato la propria competenza ad CP_1
4 in intervenire in manutenzione straordinaria del lastrico solare in
proprietà individuale dell'attore e coniuge, con richiesta di
condanna generica del stesso al risarcimento del CP_1
danno da ritardato intervento (RG 2984/2021).
Il convenuto, costituitosi, si è opposto alle CP_1
domande attoree.”
2. Con la sentenza gravata il Giudice di primo grado, ha,
in relazione alla pretesa fatta valere nel giudizio sub RG
2489/2021, dichiarato inammissibile l'impugnativa della delibera del sul punto 6) all'ODG del 13 Controparte_1
febbraio 2021 per carenza originaria del requisito dell'interesse ad agire ed ha condannato FA NA a rifondere al le spese di lite. Controparte_1
Riguardo alle domande attoree svolte nel giudizio sub RG
2984/2021, il Tribunale ha, da un lato, accertato e dichiarato la competenza concorrente dell'amministratore ad CP_5
eseguire la manutenzione del lastrico solare annesso alle unità
immobiliari censite al CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36, PM 9 e
CC.730, P.Ed.929, sub.25, Fg.36, PM 20; dall'altro ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore e dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la domanda dal medesimo svolta al fine di ottenere la declaratoria di invalidità della deliberazione dell'assemblea del 17 aprile 2021, nella parte in cui ratificava l'inerzia dell'amministratore in relazione alle problematiche del
5 lastrico, ma che era stata superata dalla successiva delibera del
15 settembre 2021, con la quale l'intervento di risanamento era stato autorizzato.
Avverso la decisione ha interposto appello l'avv. FA
NA per i seguenti motivi:
A) in ordine al giudizio sub RG 2489/2021
A.1) “Omessa pronuncia” sulla domanda di nullità, o comunque di illegittimità, della delibera assembleare del 13
febbraio 2021 (così come anche successivamente “integrata”
dalla successiva del 17 febbraio 2021), con le quali il si è occupato di una questione (addebito di costi di CP_1
ristrutturazione di porzioni immobiliari private) che esula dalle materie sulle quali l'Assemblea può validamente deliberare;
A.2) “errata applicazione dell'art.100 C.P.C. – carenza di
motivazione”:
− per avere erroneamente constatato la carenza originaria del requisito dell'interesse ad agire,
laddove l'impugnazione della delibera in questione era stata introdotta sin dal procedimento di mediazione obbligatoria;
− per non avere preso posizione rispetto alle deduzioni svolte dall'attore sul punto nella memoria conclusionale depositata in primo grado, sia in ordine al diritto di proprietà che l'attore aveva inteso tutelare;
sia con riferimento al dedotto diritto
6 personale a partecipare in modo fattivo e paritario al godimento ed all'onere di gestione del bene comune;
sia, infine, in relazione al diritto di natura patrimoniale fatto valere, costituito dall'aspettativa di riconoscimento da parte del condominio di un rimborso dei costi della mediazione obbligatoria sostenuti;
B) in relazione al giudizio sub RG 2984/2021:
B.1) “Errata e falsa applicazione degli artt.1126 e 2051
C.C., travisamento di fatti ed omessa applicazione degli
artt.1130 e 1135 C.C., ultrapetizione”: per violazione dell'esplicito disposto dell'art.1130 comma 1 n.4 c.c., che attribuisce all'esclusiva iniziativa dell'amministratore il compimento “degli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell'edificio”;
B.2) “Errata e falsa applicazione dell'art.1227 C.C. -
illogicità.”:
− per non avere accertato che soltanto in corso di causa era stata data esecuzione da parte dell'amministrazione alle opere di conservazione del bene comune in virtù di autorizzazione datagli nella riunione del 15 settembre 2021 (negata dalla precedente delibera del 17 aprile 2021) da ciò
omettendo di trarre la conseguenza che all'attore spettava la refusione del danno sopportato per il
7 mancato godimento del lastrico per il periodo compreso tra il 30 settembre 2020, data in cui l'Amministratore aveva messo in “sicurezza” il lastrico solare parzialmente demolendolo, ed il 10
agosto 2023, data in cui i lavori di rifacimento del lastrico erano terminati;
− per avere voluto il primo Giudice affrontare, pur non essendo necessario, la domanda di nullità e/o annullamento della deliberazione assembleare del
17 aprile 2021, erroneamente dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire,
anziché, più correttamente, la cessazione della materia del contendere sopravvenuta con l'adozione in corso di causa di una deliberazione sostitutiva di quella precedentemente impugnata;
B.3) “Errata e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c.” per avere la sentenza di primo grado gravato l'attore di un sacrificio patrimoniale ingiustificato.
Si è costituito per resistere l'appellato CP_1
Dopo essere stati assegnati alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. la causa è stata rinviata al 26 marzo 2025 per la rimessione della causa al collegio. In tal senso ha provveduto il
Consigliere istruttore all'esito della predetta udienza con l'ordinanza del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 1. Come già sopra scritto la sentenza gravata ha deciso simultaneamente le impugnazioni proposte dal condomino
FA NA avverso due delibere dell'assemblea del oggetto di due giudizi riuniti, in Controparte_1
particolare quello pendente sub RG n. 2489/2021, riguardante la delibera del 13 febbraio 2021 e quello iscritto sub RG n.
2984/2021, afferente le determinazioni assunte dal CP_1
in occasione della riunione straordinaria del 17 aprile 2021.
Il ragionamento del primo Giudice viene di seguito in estrema sintesi riportato.
1.1. Provvedendo sull'impugnazione della delibera di cui al punto 6) dell'ODG del 13 febbraio 2021 - con la quale l'assemblea del condominio appellato aveva deciso di non discostarsi dalla linea adottata in passato e, quindi, di ripartire tra tutti i condomini il costo relativo ad una riparazione idraulica eseguita all'interno dell'unità immobiliare della famiglia per la quota eccedente quanto indennizzato CP_4
dall'assicurazione condominiale - il Giudice di primo grado ha ritenuto il difetto originario dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. in capo all'attore sul rilievo che in data 17 aprile 2021,
quindi anteriormente all'introduzione del giudizio (con l'atto di citazione notificato il 14 luglio 2021; v. l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna all'amministratore depositato nel fascicolo telematico il 21 luglio 2021), l'assemblea condominiale aveva adottato una nuova delibera in base alla
9 quale “le proprietà dell'Avv. FA NA non contribuiranno
alle spese del sinistro , in quanto l'intervento è stato fatto CP_4
su proprietà privata” e “in futuro, spese di competenza della
proprietà esclusiva, non troveranno più spazio in assemblea e …
nel caso si debba intervenire su proprietà privata a seguito di un
intervento condominiale, gli artigiani dovranno contattare
tempestivamente amministratore raccogliendo il consenso
dell'unità interessata”.
1.2. Neppure gli argomenti posti dall'attore a sostegno della domanda di annullamento della decisione di cui al punto 3)
della delibera condominiale del 17 aprile 2021, nonché di quelle di condanna dell'amministratore ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria del lastrico solare e di risarcimento del danno sono stati accolti dal Tribunale.
L'avv. NA si è doluto in primo grado della mancata adozione da parte del condominio – su parere dell'amministratore, che aveva definito la questione come
“privata tra la famiglia e il signor NA” - degli CP_6
opportuni provvedimenti urgenti di manutenzione straordinaria del lastrico solare di proprietà dell'attore e della moglie dello stesso, al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua nel sottostante appartamento di proprietà dei condomini CP_6
Il Giudice di prime cure, pur dando atto del concorrente obbligo dell'amministratore condominiale di eseguire le opere di manutenzione straordinaria del lastrico solare, ha posto in
10 evidenzia la responsabilità dell'attore, quale custode di detto bene, e, quindi, il suo obbligo di dare corso agli interventi di riparazione necessari con eventuale facoltà di domandare agli altri condomini il rimborso delle spese anticipate.
Sulla base di un tanto è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancato utilizzo del lastrico,
incremento dei costi e perdita di opportunità contributive.
Rispetto alla domanda di annullamento della delibera de qua
la sentenza gravata ha comunque accertato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore, in considerazione della adozione della successiva delibera dell'assemblea condominiale del 15 settembre 2021, con la quale è stato all'unanimità
autorizzato l'intervento di risanamento della terrazza richiesto.
2. L'articolazione dei motivi di impugnazione da parte dell'avv. FA NA consente a questa Corte di individuare e scrutinare i profili di doglianza, sufficientemente identificati, per cui va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, ad esclusione di quanto si scriverà con riferimento alla censura attinente il capo relativo alle spese di lite.
Nel merito, peraltro, le censure non sono idonee a determinare la richiesta riforma della sentenza di prime cure.
2.1. Con la prima critica l'impugnante deduce che,
contrariamente a quanto statuito, ricorreva il suo “interesse ad
agire reale, personale e patrimoniale giuridicamente
11 apprezzabile” rispetto alla domanda di dichiarare “nulla,
annullarsi e comunque dichiararsi priva di giuridico effetto,
anche alla luce della revisione adottata in esito alla riunione
straordinaria del 17/04/2021, la deliberazione adottata
dall'Assemblea del convenuto nel corso della CP_1
riunione assembleare del 13/02/2021 sul punto 6) all'ODG,
nella parte in cui, decidendo “di proseguire con la linea adottata
nel passato”, legittima la ripartizione tra i condomini di spese
inerenti lavori di competenza privata”.
L'erroneità della decisione viene sostenuta sotto diversi profili.
Da un lato il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda di nullità, avente essere carattere “preliminare e assorbente”.
Dall'altro lato l'appellante fa valere che il momento,
rispetto al quale valutare la ricorrenza dell'interesse ad agire era quello della attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria e non quello della instaurazione della lite, come considerato nella sentenza gravata.
Evidenzia, infine, che la conclusione raggiunta circa l'inesistenza di un “vantaggio ottenibile da parte
dell'Avv.NA senza l'intervento del Giudice”, non si sarebbe confrontata con le difese svolte da parte attrice alle pagine da 4
a 6 dello scritto conclusionale, nel quale sarebbero state esplicitate le ragioni, per le quali era stata invocata la tutela dei
12 seguenti diritti:
− il diritto reale “…esposto alle iniziative
“solidaristiche” dell'Amministratore e dell'Assemblea
la cui operosità deve, e dovrà, trovare invece volta
per volta la giusta sanzione ove esorbitino le loro
stesse funzioni…” (atto di appello, pag. 8);
− il diritto personale “di vivere il contesto condominiale partecipando in modo fattivo e paritario al godimento
ed all'onere di gestione del bene comune” senza discriminazioni ad opera di delibere adottate senza il proprio consenso (atto cit., pag. 9);
− il diritto patrimoniale al rimborso dei costi sostenuti per sollevare la questione di nullità e/o illegittimità
della delibera del 13 febbraio 2021 nell'obbligatoria sede della mediazione, pari a euro 500,00 per le sole competenze della Camera di mediazione, oltre a euro 2.000,00 a titolo di compenso per l'impegno profuso dal professionista condomino (atto cit., pag.
9).
2.2. A confutazione dell'impostazione dell'appellante rispetto alla ritenuta necessità di comunque dare corso alla valutazione della questione posta della nullità della delibera del
13 febbraio 2021 è sufficiente evidenziare che l'intervento assembleare del 17 aprile 2021, quindi, antecedente al radicamento della fase contenziosa innanzi al Tribunale di
13 Bolzano, con l'atto di citazione notificato in data 14 luglio 2021,
ha esplicitamente revocato quello del febbraio con ciò
eliminando fin da quell'epoca ogni controvertibilità in ordine ai temi di poi sottoposti all'attenzione del Giudice di primo grado.
Con l'atto di citazione richiamato, con riferimento alla delibera del 13 febbraio 2021, l'attore si è in sostanza doluto del fatto che non sarebbe risultato sufficientemente chiarito anche
pro futuro che le spese di competenza esclusiva delle singole unità immobiliari (come nel caso specifico in cui si era verificata una rottura di una tubazione all'interno dell'abitazione di proprietà esclusiva della famiglia i cui costi di CP_4
riparazione, per la parte non coperta dall'assicurazione, erano stati accollati in capo a tutti i condomini) non potevano essere poste a carico dell'universalità condominiale.
A riprova che la delibera posteriore (del 17 aprile 2021)
sarebbe stata semplicemente integrativa e non sostitutiva di quella anteriore (del 13 febbraio 2021), ne viene citata la seguente parte: “le proprietà dell'avv. FA NA non
contribuiranno alle spese del sinistro .” (atto di citazione CP_4
del 6 luglio 2021, pag. 10).
In realtà la decisione dell'assemblea, come sopra esposto,
è stata ben più radicale ed esattamente nel senso voluto dall'attore ora appellante, avendo statuito che: “in futuro, spese
di competenza della proprietà esclusiva, non troveranno più
spazio in assemblea.”
14 Ecco, quindi, che – come correttamente rilevato dal
Giudice di primo grado – sin dal momento della instaurazione della lite in primo grado, l'attore difettava di interesse ad agire,
posto che nessun tipo di risultato utile diverso poteva attendersi dall'esito della lite.
Riguardo alla necessaria ricorrenza di un interesse concreto anche con riguardo alle azioni di nullità svolte in riferimento a delibere assembleari condominiali è di interesse il richiamo alla sentenza della Cassazione civile sez. II,
14/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12235, la quale ha avuto modo di chiarire che: “…Quanto invece all'azione
di nullità, costituisce principio altrettanto consolidato quello
secondo cui (cfr. ex multis, Cass. 14 giugno 2013 n. 15042) ai
sensi dell'art. 1421 c.c. le azioni di nullità relative alle delibere
condominiali possono essere proposte da chiunque vi abbia
interesse e anche dal condomino che abbia partecipato con il suo
voto favorevole alla formazione della delibera nulla purché
alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla
deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio, non
operando nel diritto sostanziale la regola propria della materia
processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità
non può farla valere (in senso conforme Cass. 28 aprile 2004 n.
8135, che ritiene essenziale la qualità di condomino in colui che
agisca). Tuttavia in una precedente occasione, nel puntualizzare
l'applicazione dell'art. 100 c.p.c. alle ipotesi di azioni di nullità, la
15 Corte ha affermato (Cass. 1 dicembre 2000 n. 15377) che la
valutazione dell'interesse alla impugnazione si pone in termini di
strumentalità rispetto alla decisione sulla rilevabilità d'ufficio
della nullità. Infatti, posto che il giudice può e deve rilevare la
eventuale nullità dell'atto posto a fondamento della domanda,
non ha senso, ove ad essa la parte non abbia interesse, che
detta nullità sia effettivamente rilevata. L'interesse ad impugnare
la delibera condominiale deve essere concreto, dovendo
concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia
di merito può derivare, e non solo astratto. Inoltre la valutazione
della relativa sussistenza è questione di merito, potendo solo
quella sull'esistenza dell'interesse in astratto configurare una
questione di diritto”.
Applicando tale insegnamento al caso concreto deve confermarsi la correttezza dell'impostazione assunta dal primo
Giudice nel prioritariamente ritenere l'insussistenza dell'interesse dell'attore ex art. 100 c.p.c. anziché vagliare nel merito l'azione di nullità proposta.
La tesi, per la quale l'interesse ad agire era presente al momento della introduzione del procedimento di mediazione (di cui all'istanza del 5 marzo 2021 in atti), è erronea, posto che la condizione di cui all'art. 100 c.p.c. deve ricorrere al momento della proposizione della domanda giudiziale, la quale, nella specie, risale al 14 luglio 2021.
Le conclusioni raggiunte non sono inficiate dal rilievo
16 dell'appellante, secondo il quale il suo interesse sarebbe comunque consistito nell'aspettativa di vedersi riconosciute giudizialmente le spese ed i compensi maturati in relazione alla procedura di mediazione esperita.
Posto, infatti, che le spese sostenute per la fase stragiudiziale della mediazione hanno natura di danno emergente, in difetto di una richiesta, nell'atto di citazione di primo grado, di loro rifusione, non può discorrersi di una sua mancata considerazione in sede di valutazione della ricorrenza dell'interesse ad agire.
2.3. Le censure successive, afferenti l'impugnativa proposta avverso la delibera condominiale del 17 aprile 2021,
mirano a confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata,
secondo la quale, giova ricordarlo, da un lato, è venuto meno l'interesse ad agire dell'attore per effetto della sopravvenuta autorizzazione, da parte del con la successiva CP_1
delibera del 15 settembre 2021, degli interventi di manutenzione del lastrico di proprietà dell'avv. NA;
dall'altro lato va respinta la domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori,
posto che l'attore, quale proprietario esclusivo del terrazzo, ne era comunque il custode ed in quanto tale avrebbe potuto e dovuto attivarsi per impedire danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante del condomino CP_6
L'appellante, in particolare, senza contestare la propria
17 responsabilità ex art. 2051 c.c., insiste per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in primo grado, argomentando come la stessa sia fondata sul preliminare accertamento –
anche questo erroneamente omesso dal Tribunale -
dell'esclusivo obbligo dell'amministratore, stabilito dall'art. 1130 comma 1 n. 4) c.c., di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio.
Riguardo, invece, all'accertato sopravvenuto difetto di interesse ad agire, l'impugnante si limita ad osservare che l'adozione in corso di causa della delibera conforme a legge avrebbe dovuto indurre il giudicante a definire il procedimento più correttamente con una pronuncia di cessazione della materia del contendere anziché statuire la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
2.4. Anche tali censure non colgono nel segno.
Prendendo le mosse dall'ultima critica si rileva che la formula definitoria proposta dall'appellante - della cessazione della materia del contendere - non è, in effetti, altro che una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse ad agire che, per costante orientamento giurisprudenziale, può
essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio allorché sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta da entrambe le parti,
tale da eliminare il contrasto tra le stesse e far venir meno la oggettiva necessità di una pronunzia da parte del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia.
18 Ebbene è nella specie indiscusso fra le parti il verificarsi –
per effetto della nuova decisione dell'assembla condominiale del
15 settembre 2021, in sostituzione di quella impugnata - di una situazione tale da eliminare la ragione del contendere,
ovvero che ha fatto venire meno l'interesse dell'avv. NA ad ottenere l'invalidazione della decisione assembleare del 17
aprile 2021, come correttamente concluso dal Tribunale, senza che da parte dell'appellante siano state esplicitate le ragioni di erroneità della statuizione.
Non si ravvisa pertanto alcuna ragione concreta – né
l'appellante l'ha esplicitata, non avendo indicato alcuna conseguenza per lui sfavorevole – per discostarsi da detta statuizione.
Per quanto concerne la sostenuta esclusività della responsabilità dell'amministratore in relazione agli interventi di sua competenza per far fronte alle opere di manutenzione del lastrico solare, la giurisprudenza è unanimemente orientata –
fin dalla pronuncia delle Sezioni Unite, del 10/05/2016 n. 9449
- nel ritenere la coesistenza della responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare, il cui uso non sia comune a tutti i condomini – come nel caso in esame, in cui il lastrico è di proprietà esclusiva dell'appellante e della moglie – sia in capo al proprietario, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051
c.c., sia in capo al condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti
19 comuni incombenti sull'amministratore ai sensi dell'articolo
1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché in capo all'assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria
(Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25802).
Risulta così che la cointeressenza insita nel lastrico solare di proprietà esclusiva della famiglia NA va a formare una peculiare tipologia di necessaria cooperazione tra il titolare dell'uso esclusivo sul bene e la compagine condominiale, con la conseguenza che, posto anche un ritardo dell'ente di gestione nell'adempimento del proprio concorrente obbligo di tempestivo intervento, è, in ogni caso, pretendibile dal proprietario esclusivo, custode del lastrico, una altrettanto sollecita ed autonoma iniziativa in via d'urgenza - così come esplicitamente facoltizzata dall'art. 1134 c.c. - funzionale all'eliminazione e al contenimento della causa delle infiltrazioni.
Quanto sopra ha rilievo assorbente rispetto alla censura rivolta alla reiezione della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, posto che, difettando la sostenuta competenza esclusiva dell'amministratore all'intervento,
considerata la concorrente responsabilità del condomino proprietario esclusivo, non vi è ragione di imputare al primo un obbligo risarcitorio per un danno che poteva essere eliso dal secondo.
In ogni caso non può non rilevarsi la totale mancanza di
20 una qualsiasi prova, sia pur di natura indiziaria, dei pregiudizi lamentati solamente in via del tutto astratta menzionando un nocumento discendente da un impedito utilizzo del lastrico, da un asserito incremento dei costi e da un'affermata perdita di opportunità contributive, senza che alcuna concretezza sia stata data a tali generiche espressioni (sulla necessità, anche per la pronuncia di condanna generica, di offrire una prova anche solo sommaria in ordine alla portata dannosa di una condotta denunciata come illegittima v. Cassazione civile sez. I,
03/07/2024, n.18264).
2.5. Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della erronea regolamentazione delle spese di lite da parte del primo
Giudice.
La censura non è apprezzabile per la sua totale genericità
che la rende inammissibile.
3. L'appello va quindi disatteso con accollo all'appellante delle spese inerenti (liquidate in dispositivo sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa e applicati valori medi) e del suo obbligo, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello dell'avv. FA
21 NA contro il , con sede in Nova Controparte_1
Levante, località Carezza, Strada Nigra 7/9, in persona dell'amministratore pro tempore geom. , avverso la CP_3
sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Bolzano del 7 febbraio
2024, così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante FA NA alla rifusione all'appellato delle spese dell'ulteriore grado, liquidate Controparte_1
per compensi in complessivi euro 6.946,00 (di cui euro
2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.470,00 per la fase decisionale)
oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 16 aprile 2025
22 Il Presidente
Il Consigliere estensore
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Isabella Martin
Dott. Claudia Montagnoli
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