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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/08/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
ZI GN a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.5692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Giacomoni, Parte_1
giusta delega in atti – ATTORE
E
AN (RM), in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ravasio - CONVENUTO
OGGETTO : IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi Controparte_2
l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità della delibera condominiale in forza della quale era stato deliberato di effettuare dei lavori su un vialetto condominiale ponendo a carico dell'attore il pagamento del relativo 50% sebbene fosse stato egli attore a subire per primo consistenti infiltrazioni d'acqua nel locale garage di cui era proprietario, provenienti dal precitato vialetto, la cui funzione assolveva altresì a lastrico dei copertura dei sottostanti garages;
precisava di avere introdotto un ricorso per ATP al fine di verificare l'eziologia e la natura del pregiudizio subito che aveva confermato per intero i propri motivi di doglianza e che nell'impugnata delibera assembleare nulla era stato statuito in ordine al risarcimento dei danni afferenti la parte interna del suddetto garage.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto eccependo il mancato svolgimento del tentativo di mediazione e la nullità della citazione per omessa specificazione dei dati temporali relativi alla delibera impugnata;
nel merito ribadiva la correttezza dell'operato dell'amministrazione condominiale, insistendo per il rigetto della domanda.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.09.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
Si osserva che il Sig. ha proposto il presente giudizio Parte_1
evidenziando: a) di essere proprietario di un locale garage nel Comune di
AN, Via Marsala 6, rientrante nel condominio di , CP_1
nonostante l'ubicazione autonoma e separata rispetto a quest'ultimo; b) di avere subito danni a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante vialetto condominiale di accesso che funge da lastrico di copertura, in proprietà ed in uso ai soli proprietari degli appartamenti;
c) di avere impugnato la delibera assembleare con la quale il convenuto CP_1
aveva deliberato di effettuare i lavori di rifacimento del vialetto, ponendo a carico di esso attore il 50% delle spese preventivate.
Orbene, non vi è dubbio che stante la proprietà di un locale garage all'interno del convenuto, la causa con la quale il condomino decide di CP_1
impugnare la delibera assembleare per vizi nella ripartizione delle spese, indipendentemente dalla qualifica in termini di nullità o di annullabilità della medesima, andava preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, è posto a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio.
Nel caso di specie, con ordinanza assunta il giorno 13.04.2023 il Tribunale concedeva termine di giorni 15 per avviare la mediazione obbligatoria, rinviando la causa, riservato ogni provvedimento, all'udienza del 20 settembre 2023 in cui la parte convenuta eccepiva l'omesso svolgimento del tentativo di mediazione.
Al riscontro del mancato avvio della mediazione, pertanto, non può che fare seguito la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Né rileva, come eccepito dall'attore, che il Tribunale non abbia precisato il soggetto su cui gravava l'onere di avviare la mediazione, posto che il dettato della suddetta norma è chiaro nel porlo a carico di chi intende esercitare in giudizio l'azione relativa ad una controversia condominiale.
Tantomeno rileva che, non essendosi il Tribunale pronunciato in ordine alla domanda di sospensione, l'attore non aveva alcun obbligo di avviare la mediazione;
dal verbale della prima udienza di comparizione tenutasi in data
13.04.2025, si evince difatti che concordemente le parti ebbero a chiedere termine per avviare la procedura di mediazione obbligatoria, richiesta su cui il Tribunale provvedeva in conformità anche per verificare la possibilità di una composizione bonaria della vertenza, indipendentemente dalla pronuncia sulla domanda cautelare.
Il fatto che poi la mediazione sia stata effettivamente espletata dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, non potrebbe avere l'effetto di privare di validità l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, sia perché avrebbe la conseguenza di una remissione in termini, rispetto alla decadenza formatasi ex art. 153 c.p.c., non contemplata dall'ordinamento, stante l'assenza di un impedimento a provvedere in capo alla parte onerata - che pure aveva beneficiato all'udienza del 13.04.2023 di un termine per incardinare la mediazione - sia perché considerati i termini acceleratori del processo civile, avrebbe l'effetto di ritardare l'esito del giudizio in violazione del principio della ragionevole durata del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Dichiara la domanda improcedibile;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte convenuta, liquidate in Euro 1.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 18.08.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
ZI GN a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.5692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Giacomoni, Parte_1
giusta delega in atti – ATTORE
E
AN (RM), in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ravasio - CONVENUTO
OGGETTO : IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi Controparte_2
l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità della delibera condominiale in forza della quale era stato deliberato di effettuare dei lavori su un vialetto condominiale ponendo a carico dell'attore il pagamento del relativo 50% sebbene fosse stato egli attore a subire per primo consistenti infiltrazioni d'acqua nel locale garage di cui era proprietario, provenienti dal precitato vialetto, la cui funzione assolveva altresì a lastrico dei copertura dei sottostanti garages;
precisava di avere introdotto un ricorso per ATP al fine di verificare l'eziologia e la natura del pregiudizio subito che aveva confermato per intero i propri motivi di doglianza e che nell'impugnata delibera assembleare nulla era stato statuito in ordine al risarcimento dei danni afferenti la parte interna del suddetto garage.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto eccependo il mancato svolgimento del tentativo di mediazione e la nullità della citazione per omessa specificazione dei dati temporali relativi alla delibera impugnata;
nel merito ribadiva la correttezza dell'operato dell'amministrazione condominiale, insistendo per il rigetto della domanda.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.09.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
Si osserva che il Sig. ha proposto il presente giudizio Parte_1
evidenziando: a) di essere proprietario di un locale garage nel Comune di
AN, Via Marsala 6, rientrante nel condominio di , CP_1
nonostante l'ubicazione autonoma e separata rispetto a quest'ultimo; b) di avere subito danni a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante vialetto condominiale di accesso che funge da lastrico di copertura, in proprietà ed in uso ai soli proprietari degli appartamenti;
c) di avere impugnato la delibera assembleare con la quale il convenuto CP_1
aveva deliberato di effettuare i lavori di rifacimento del vialetto, ponendo a carico di esso attore il 50% delle spese preventivate.
Orbene, non vi è dubbio che stante la proprietà di un locale garage all'interno del convenuto, la causa con la quale il condomino decide di CP_1
impugnare la delibera assembleare per vizi nella ripartizione delle spese, indipendentemente dalla qualifica in termini di nullità o di annullabilità della medesima, andava preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, è posto a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio.
Nel caso di specie, con ordinanza assunta il giorno 13.04.2023 il Tribunale concedeva termine di giorni 15 per avviare la mediazione obbligatoria, rinviando la causa, riservato ogni provvedimento, all'udienza del 20 settembre 2023 in cui la parte convenuta eccepiva l'omesso svolgimento del tentativo di mediazione.
Al riscontro del mancato avvio della mediazione, pertanto, non può che fare seguito la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Né rileva, come eccepito dall'attore, che il Tribunale non abbia precisato il soggetto su cui gravava l'onere di avviare la mediazione, posto che il dettato della suddetta norma è chiaro nel porlo a carico di chi intende esercitare in giudizio l'azione relativa ad una controversia condominiale.
Tantomeno rileva che, non essendosi il Tribunale pronunciato in ordine alla domanda di sospensione, l'attore non aveva alcun obbligo di avviare la mediazione;
dal verbale della prima udienza di comparizione tenutasi in data
13.04.2025, si evince difatti che concordemente le parti ebbero a chiedere termine per avviare la procedura di mediazione obbligatoria, richiesta su cui il Tribunale provvedeva in conformità anche per verificare la possibilità di una composizione bonaria della vertenza, indipendentemente dalla pronuncia sulla domanda cautelare.
Il fatto che poi la mediazione sia stata effettivamente espletata dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, non potrebbe avere l'effetto di privare di validità l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, sia perché avrebbe la conseguenza di una remissione in termini, rispetto alla decadenza formatasi ex art. 153 c.p.c., non contemplata dall'ordinamento, stante l'assenza di un impedimento a provvedere in capo alla parte onerata - che pure aveva beneficiato all'udienza del 13.04.2023 di un termine per incardinare la mediazione - sia perché considerati i termini acceleratori del processo civile, avrebbe l'effetto di ritardare l'esito del giudizio in violazione del principio della ragionevole durata del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Dichiara la domanda improcedibile;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte convenuta, liquidate in Euro 1.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 18.08.2025
Il Giudice O.P.