Articolo 2 della Legge 6 agosto 1954, n. 717
Articolo 1Articolo 3
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10 settembre 1954
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dalla presente legge si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
Entrata in vigore il 10 settembre 1954