Art. 12.
Per tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 .
Per tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 .