Articolo 2 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1484
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 novembre 1962
Art. 2.
Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735 , modificato con l' articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240 , un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle di lezioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sono altresi' chiamati a far parte del predetto Comitato, il provveditore alle opere pubbliche di Trento, un rappresentante dell'ispettorato generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti, competente per la navigazione interna, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti all'attivita' dell'Istituto.
Il presidente del Magistrato per il Po ha facolta' di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
Gli ispettori compartimentali agrari intervengono in qualita' di esperti a le adunanze del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po ed hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza.
Alle riunioni del Comitato tecnico-amministrativo sono invitati a partecipare: a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e della industria di base presso il Ministero dell'industria e del commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale; b) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio: c) i rappresentanti dei consorzi di navigazione interna, allorche' vengano trattati problemi che riguardano la specifica competenza.
Entrata in vigore il 14 novembre 1962