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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 707/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 707/2025 R.G. promossa da
, C.F. , difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CH SE C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
28/10/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
impugnando ex art. 15 D.P.R. 150/2011 e 170 D.P.R. 115/2002 il decreto assunto in data 10/1/2025 dal Tribunale per i Minorenni di Lecce con cui era pagina 1 di 5 stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi presentata dall'odierna ricorrente in relazione all'attività svolta in favore del minore . Persona_1
Dedotta in particolare la contraddittorietà del provvedimento con precedente provvedimento di liquidazione delle competenze del 6/12/2023 e successiva revoca intervenuta con provvedimento del 17/1/2024, nonché allegata pure la circostanza per cui il provvedimento impugnato si poneva in contrasto con gli artt. 82 e 118 T.U.S.G. nella parte in cui non teneva in considerazione che l'unica modalità di recupero delle somme non versate in favore del difensore d'ufficio era quella della liquidazione ad opera del Tribunale (pur a fronte di reddito del nucleo familiare del minorenne superiore ai limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato), la ricorrente domandava, in riforma del provvedimento impugnato, la liquidazione delle proprie competenze,
comprensiva anche delle spese maturate per il tentativo di recupero del credito,
per euro 2.454,19 totali.
Il convenuto restava contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con specifico riferimento alle competenze dovute al difensore d'ufficio di imputato minorenne tratto a giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni, va infatti richiamato il dato pacifico secondo cui la legge (artt. 82 e 118 T.U.S.G.) riserva un trattamento di favore al difensore d'ufficio del minore in quanto l'onorario viene liquidato dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 T.U.S.G. senza necessità né di attivare la procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato né di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, prevista dall'art. 116 T.U.S.G.
per il difensore d'ufficio del maggiorenne.
pagina 2 di 5 Sul punto, le Sezioni Unite hanno statuito che “la procedura di liquidazione
prevista dall'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 costituisce l'unico necessario
strumento per ottenere il compenso, indipendentemente dalla circostanza che il
minore possieda, o meno, i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. Il Titolo 3 della stessa Parte Terza del D.P.R. n. 115 del 2002 estende, a
taluni "limitati effetti", la disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista
per il processo penale alla liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore
d'ufficio del minore, come previsto dall'art. 118 dello stesso d.P.R.. A differenza
dell'estensione contemplata dal precedente art. 116 per la liquidazione di
onorario e spese al difensore d'ufficio (da intendersi, per un rapporto di
reciproca esclusione tra norme, quello di persona maggiorenne), che è ammessa
solo "quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per
il recupero dei crediti professionali" e, quindi, dopo essersi rivolto (inutilmente)
alla parte assistita, la previsione del citato art. 118 impone all'avvocato d'ufficio
del minore di avvalersi della procedura di liquidazione di cui all'art. 82 del
medesimo D.P.R. n. 115, dovendo, pertanto, essere l'autorità giudiziaria a
provvedere alla liquidazione di onorari e spese. Tale necessaria procedura - che
è consentanea rispetto al "diritto alla retribuzione del difensore di ufficio" (art.
31 disp. att. c.p.p.) - prescinde dalla circostanza che il minore possa, o meno,
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quale verifica che la stessa
norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 118 prevede a valle del provvedimento giudiziale di liquidazione in favore del difensore d'ufficio” (Cass. S.U.
16977/2018).
Applicati tali principi al caso di specie, emerge la fondatezza del ricorso, anche nella parte in cui è chiesta la liquidazione delle spese sostenute per il tentativo infruttuoso di recupero del credito, sostanzialmente imposte, pur senza che fosse necessario, dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni in data 17/1/2024 e valutabili qui in ogni caso quale voce di danno, documentate nell'allegato 5.
pagina 3 di 5 Ne consegue la liquidazione in favore della ricorrente della somma di euro
2.052,00 oltre spese generali e AS, per un totale di euro 2.454,19 cui aggiungersi gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a € 5.200,00, così individuati sulla base della ridottissima complessità della controversia e con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
Vi è aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
707/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie la domanda.
2. Liquida in favore dell'avv. la somma di euro 2.454,19 cui Parte_1
aggiungersi gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
3. Pone tale liquidazione a carico del . Controparte_1
4. Condanna il convenuto al pagamento nei confronti della ricorrente CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.107,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
euro 152,00 per spese specifiche (CU e marca da bollo); infine IVA e AS.
pagina 4 di 5 Lecce, 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 707/2025 R.G. promossa da
, C.F. , difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CH SE C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
28/10/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
impugnando ex art. 15 D.P.R. 150/2011 e 170 D.P.R. 115/2002 il decreto assunto in data 10/1/2025 dal Tribunale per i Minorenni di Lecce con cui era pagina 1 di 5 stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi presentata dall'odierna ricorrente in relazione all'attività svolta in favore del minore . Persona_1
Dedotta in particolare la contraddittorietà del provvedimento con precedente provvedimento di liquidazione delle competenze del 6/12/2023 e successiva revoca intervenuta con provvedimento del 17/1/2024, nonché allegata pure la circostanza per cui il provvedimento impugnato si poneva in contrasto con gli artt. 82 e 118 T.U.S.G. nella parte in cui non teneva in considerazione che l'unica modalità di recupero delle somme non versate in favore del difensore d'ufficio era quella della liquidazione ad opera del Tribunale (pur a fronte di reddito del nucleo familiare del minorenne superiore ai limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato), la ricorrente domandava, in riforma del provvedimento impugnato, la liquidazione delle proprie competenze,
comprensiva anche delle spese maturate per il tentativo di recupero del credito,
per euro 2.454,19 totali.
Il convenuto restava contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con specifico riferimento alle competenze dovute al difensore d'ufficio di imputato minorenne tratto a giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni, va infatti richiamato il dato pacifico secondo cui la legge (artt. 82 e 118 T.U.S.G.) riserva un trattamento di favore al difensore d'ufficio del minore in quanto l'onorario viene liquidato dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 T.U.S.G. senza necessità né di attivare la procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato né di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, prevista dall'art. 116 T.U.S.G.
per il difensore d'ufficio del maggiorenne.
pagina 2 di 5 Sul punto, le Sezioni Unite hanno statuito che “la procedura di liquidazione
prevista dall'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 costituisce l'unico necessario
strumento per ottenere il compenso, indipendentemente dalla circostanza che il
minore possieda, o meno, i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. Il Titolo 3 della stessa Parte Terza del D.P.R. n. 115 del 2002 estende, a
taluni "limitati effetti", la disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista
per il processo penale alla liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore
d'ufficio del minore, come previsto dall'art. 118 dello stesso d.P.R.. A differenza
dell'estensione contemplata dal precedente art. 116 per la liquidazione di
onorario e spese al difensore d'ufficio (da intendersi, per un rapporto di
reciproca esclusione tra norme, quello di persona maggiorenne), che è ammessa
solo "quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per
il recupero dei crediti professionali" e, quindi, dopo essersi rivolto (inutilmente)
alla parte assistita, la previsione del citato art. 118 impone all'avvocato d'ufficio
del minore di avvalersi della procedura di liquidazione di cui all'art. 82 del
medesimo D.P.R. n. 115, dovendo, pertanto, essere l'autorità giudiziaria a
provvedere alla liquidazione di onorari e spese. Tale necessaria procedura - che
è consentanea rispetto al "diritto alla retribuzione del difensore di ufficio" (art.
31 disp. att. c.p.p.) - prescinde dalla circostanza che il minore possa, o meno,
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quale verifica che la stessa
norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 118 prevede a valle del provvedimento giudiziale di liquidazione in favore del difensore d'ufficio” (Cass. S.U.
16977/2018).
Applicati tali principi al caso di specie, emerge la fondatezza del ricorso, anche nella parte in cui è chiesta la liquidazione delle spese sostenute per il tentativo infruttuoso di recupero del credito, sostanzialmente imposte, pur senza che fosse necessario, dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni in data 17/1/2024 e valutabili qui in ogni caso quale voce di danno, documentate nell'allegato 5.
pagina 3 di 5 Ne consegue la liquidazione in favore della ricorrente della somma di euro
2.052,00 oltre spese generali e AS, per un totale di euro 2.454,19 cui aggiungersi gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a € 5.200,00, così individuati sulla base della ridottissima complessità della controversia e con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
Vi è aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
707/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie la domanda.
2. Liquida in favore dell'avv. la somma di euro 2.454,19 cui Parte_1
aggiungersi gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
3. Pone tale liquidazione a carico del . Controparte_1
4. Condanna il convenuto al pagamento nei confronti della ricorrente CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.107,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
euro 152,00 per spese specifiche (CU e marca da bollo); infine IVA e AS.
pagina 4 di 5 Lecce, 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5