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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1127/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1127/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Pugliese n. 30, Catanzaro, presso lo studio dell'Avv. Antonia
Marino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTRICE – CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. RO
), elettivamente domiciliato in Via Solferino n. 17, Laureana Di Borrello C.F._2
(RC), presso lo studio dell'Avv. Barillà Teresa Innocenza, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO- ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: Actio negatoria servitutis. Riconvenzionale di usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29.11.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione notificato in data 17.06.2021, esponeva quanto segue: Parte_1
- di aver acquistato in data 20.06.2018 diversi appezzamenti di terreno, compreso quello censito alla particella 162 del foglio di mappa 41, sito in C.da “Caldara” del Comune di Laureana di Borrello
(RC), giusta atto di compravendita in Notar da potere dei coniugi e Per_1 Persona_2 Per_3
con cui era già stato stipulato preliminare con immissione in possesso in data
[...]
11.05.2017; - i terreni acquistati, compresa la porzione rappresentata dalla citata particella 162, sono stati inglobati nell'azienda agricola di ed utilizzati nell'ambito della medesima ditta Parte_1
individuale;
- in data 11.05.2021, sui terreni di proprietà dell'attrice giungeva l'odierno convenuto CP
, al fine di rendere attuazione coattiva ad un'ordinanza di reintegra del medesimo nel
[...]
possesso della servitù di passaggio carrabile attraverso il fondo di proprietà della medesima attrice;
- tale ordinanza di reintegra era stata ottenuta dallo nei confronti di RO [...]
, padre dell'odierna attrice, e, solo in fase di attuazione, quest'ultimo aveva affermato di Per_4 non poter attuare l'ordinanza in parola poiché non aveva né la proprietà né la disponibilità dell'appezzamento di terreno.
Ciò premesso, l'attrice agiva ai sensi dell'art. 948 c.c. al fine di chiedere la Parte_1
dichiarazione di inesistenza di qualsiasi diritto di servitù di passaggio dello sul proprio CP
terreno; invero, il convenuto coltivava un piccolo fondo raggiungibile in altri RO
modi, e se il passaggio pedonale era sempre stato consentito per tolleranza, l'eventuale passaggio carrabile era avvenuto di nascosto all'attrice. Ad ogni modo lo era decaduto da ogni azione, CP
essendo stato privato del possesso del passaggio sin dal 2017.
In conclusione, l'attrice chiedeva di “accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 CP
non è titolare di alcun diritto di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà
[...] dell'attrice, in particolare sulla particella n. 162 del foglio di mappa n. 41, sita in Contrada
“Caldara” del comune di Laureana di Borrello-RC”.
Si costituiva tempestivamente in data 15.10.2021 il convenuto , il quale articolava RO
domanda riconvenzionale.
Il convenuto, in particolare, evidenziava che, da lunghissimo tempo e comunque da ben oltre un ventennio, possedeva il fondo agricolo coltivato ad uliveto sito in C.da "Caldara" del Comune di
Laureana di Borrello, meglio identificato in catasto al foglio 41, p.lla 130, intestato al proprio bisnonno per accedere al quale egli stesso, ed ancor prima i suoi avi hanno Persona_5
sempre pacificamente utilizzato il passaggio, tanto a piedi quanto con mezzi meccanici, sulla stradella sterrata che si diparte dalla strada comunale e attraversa, per una lunghezza di circa 60 metri il confinante terreno identificato in catasto al fg. 41, p.lla 162, di proprietà dell'attrice
[...]
. Parte_1
Detto passaggio era stato esercitato da sempre, anche quando il fondo servente era di a ltri proprietari ed addirittura ancor prima che all'ingresso della stradella venisse apposto un cancello da parte dei precedenti proprietari, del cui lucchetto comunque lo sin da subito ha avuto le CP
chiavi. Nel 2016, , precedente proprietaria del fondo ove insisteva la stradella gravata da Persona_3
servitù, aveva arbitrariamente chiuso il predetto cancello sostituendone il lucchetto, per cui lo
, pur potendo accedere a piedi e quindi pur continuando ad esercitare il passaggio pedonale CP
sulla stradella, al fine di poterla riutilizzare per il passaggio con la macchina e altri mezzi meccanici, era costretto ad agire in via possessoria innanzi al Tribunale di Palmi che lo reintegrava nel possesso con ordinanza del 24.04.2017, provvedimento, che in data 26.05.2017 veniva eseguito spontaneamente da parte della resistente. La , nel riconsegnare le chiavi del cancello allo Per_3
specificava che, nel mentre, il terreno era stato ceduto al , per cui si era in CP _4
attesa di formalizzare il rogito.
Tuttavia, dopo che lo ebbe ripreso il passaggio anche con i veicoli, il CP _4
procedeva a restringere il passaggio carrabile, rendendolo difficoltoso;
allorché, nuovamente, lo era costretto ad agire in via possessoria (ove, costituendosi, il riconosceva CP Pt_1
l'esistenza della servitù di passaggio in favore dello ) e, ottenuta la reintegra nel possesso CP
della servitù di passaggio (confermata anche in sede di reclamo), solo in fase di attuazione il
[...]
ammetteva che la proprietà del fondo era stata trasferita alla figlia (l'odierna attrice Per_4
); ciò nonostante il Tribunale disponeva l'attuazione coattiva della ordinanza di Parte_1
reintegra, cui veniva data esecuzione tramite ufficiale giudiziario.
Tuttavia, in data 18.04.2021, era stato nuovamente ed arbitrariamente chiuso il cancello di ingresso ed era stato sostituito il lucchetto con uno nuovo, senza che una copia della relativa chiave venisse consegnata allo , lasciando aperto solo un piccolo varco laterale per il passaggio pedonale, CP
ragion per cui lo stesso aveva dovuto proporre una nuova azione possessoria nei RO
confronti di , iscritta al n. 1195/2021 RG è tuttora pendente dinanzi al Tribunale Parte_1
di Palmi, che aveva comunque emesso decreto inaudita altera parte, con cui era stato ordinato a di consegnare copia delle chiavi del lucchetto. Parte_1
Lo chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta RO
usucapione del proprio diritto di passaggio sulla stradella in questione, avendo esercitato il transito per oltre vent'anni in maniera pacifica ed indisturbata.
Invero, già nel contratto preliminare di compravendita dell'11 maggio 2017, avente ad oggetto la promessa di compravendita dei terreni di proprietà dei coniugi e in Persona_2 Persona_3
favore di , risultava chiaramente che la promissaria acquirente, odierna attrice, sin Parte_1
da allora era pienamente edotta dell'esistenza della servitù di passaggio: nel citato contratto era testualmente scritto che i fondi oggetto di compravendita, tra cui anche il terreno di cui alla p .lla
162, fossero trasferiti liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, con eccezione dell'esistenza del possesso di servitù di passaggio sulla particella 162, foglio 41, come da ordinanza emessa dal
Tribunale Civile di Palmi in data 24.04.2017.
Anche il , costituitosi nel giudizio possessorio avviato nei suoi confronti dallo _4
, aveva riconosciuto l'esistenza dell'esercizio del diritto di servitù da parte dello , CP CP tanto da aver formulato nei suoi confronti domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennizzo ex art. 1053 c.c.
Evidenziava che le caratteristiche della stradella su cui esercitava il transito, riportate nella c.t.u. redatta nella causa iscritta al n. R.G 505/2019, risultavano ben visibili e permanenti, essendo ben individuato il relativo tracciato realizzato tra il cancello di ingresso della proprietà e il Pt_1 cancello di ingresso del fondo (“si presenta con terreno fortemente compattato CP
evidentemente anche per il peso dei mezzi meccanici ed agricoli che vi sono transitati per lungo tempo;
il relativo percorso è ben visibile fin dalla strada pubblica ed ha il suo asse, di circa 60 metri, che dal centro del cancello d'ingresso della proprietà servente unisce il centro del cancello
d'ingresso della proprietà servita. Detto percorso è ad andamento degradante verso il fondo servito, il varco di accesso dalla strada comunale alla proprietà servente, dove è collocato il cancello da cui si diparte la stradella oggetto di servitù misura circa mt. 3,20, mentre la larghezza media della stradella è di circa 3 metri, il suo tratto finale di circa 15 mt. è oggi recintato ai lati, ed il relativo percorso si conclude al cancello di ingresso del fondo Sbaglia”).
In conclusione, il resistente chiedeva: RO
“- nel merito, integralmente rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto;
- in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il convenuto ha RO
esercitato pacificamente ed in via esclusiva per oltre un ventennio il diritto di passaggio sulla stradella meglio descritta in narrativa che insiste sul fondo di proprietà dell'attrice, identificato al foglio 41, p.lla 162 del Comune di Laureana di Borrello ( RC), e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso, ai sensi de gli art. 1031 e 1158 c.c. ha acquisito per usucapione il relativo d iritto di servitù di passaggio su detta stradella e conseguentemente disporre.
- prendere ed emettere comunque ogni altra conseguenziale statuizione di legge.”
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni ed assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20).
2. Va precisato, preliminarmente, che, nel caso di specie non trova applicazione rispetto alla domanda introduttiva il divieto di cumulo tra giudizio possessorio e giudizio petitorio di cui all'art. 705 c.p.c. Orbene, l'art. 705 c.p.c. recita testualmente: “Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore”.
Tale disposizione tende a rafforzare la tutela possessoria alla stregua del principio tradizionale secondo cui spoliatus ante omnia restituendus ed assolve alla funzione di porre un impedimento temporaneo alla proposizione dell'azione, onde evitare il pericolo che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spoliatore (cfr. Cassazione civile sez. II,
07/02/1992, n.1392). Per quanto attiene alla determinazione del momento iniziale e del momento finale di operatività del divieto è stato precisato che il divieto di cumulo per il convenu to produce effetti sin dal momento del deposito del ricorso per l'interdetto possessorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, n.4728).
Nel caso di specie la proposizione della presente azione da parte della (l'atto di Parte_1
citazione contenente l'actio negatoria servitutis è stato notificato il 17.06.2021) risulta antecedente al deposito del ricorso nel giudizio possessorio iscritto al n. 1195/2021 R.G. avviato dallo CP
contro , odierna attrice (l'ordinanza n. cron. 3676/2022, resa il
[...] Parte_1
14.07.2022 nel giudizio n. 1195/2021 R.G., riporta che il ricorso possessorio è stato depositato dallo il 6.07.2021, anteriormente alla notifica della odierna domanda petitoria notificata il CP
17.06.2021).
Ne consegue la non operatività nel caso di specie del divieto di cui all'art. 705 c.p.c.
Ciò detto è possibile esaminare nel merito le domande articolate dalle parti.
La domanda proposta dall'attrice , volta a far dichiarare che il loro fondo non è Parte_1
gravato da servitù di passaggio in favore del fondo del convenuto, deve essere qualificata come actio negatoria servitutis, ex art. 949 c.c., in quanto volta alla negazione di qualsiasi diritto affermato dal convenuto sulla proprietà attorea (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/12/2014, n.27564;
Cassazione civile sez. II, 29/12/2014, n.27405; Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, n.13710;
Cassazione civile sez. II, 05/08/2005, n.16495) e, dunque, poiché la titolarità del bene non è
l'oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di una servitù sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto
(Cassazione civile sez. II, 12/01/2022, n.803; Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n.472;
Cassazione civile sez. II, 23/01/2007, n.1409).
Inoltre, in materia di riparto dell'onere della prova nell'actio negatoria servitutis, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto, a lui spettante in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2023,
n.1905; Cassazione civile sez. II, 15/10/2014, n.21851; Cassazione civile sez. II, 22/03/2001,
n.4120).
L'attrice ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, in quanto ha fornito Parte_1
la prova della proprietà del fondo, depositando l'atto di compravendita del 20.06.2018 con cui ha acquistato diversi appezzamenti di terreno, compreso quello censito alla particella 162 del foglio di mappa 41, sito in C.da “Caldara” del Comune di Laureana di Borrello (RC), giusta atto di compravendita in Notar da potere dei coniugi e (cfr. allegato atto di Per_1 Persona_2 Per_3
citazione).
Il convenuto , al fine di impedire l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis RO
esercitata dall'attrice, ha formulato in via riconvenzionale l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo dell'attrice.
Sul punto, parte attrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dello nel RO proporre la sopraindicata riconvenzionale d'usucapione, poiché lo stesso non risulta formalmente intestatario della particella 130 (a favore della quale intenderebbe ottenere la servitù di passaggio): tale particella, infatti, risulta intestata catastalmente a tale “ fu , Persona_5 Per_6
mentre il convenuto non ha dato prova che costui fosse un suo avo.
Al riguardo, in ordine alla legittimazione processuale attiva e passiva in materia di servitù va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “determinando la servitù un rapporto tra fondi di cui uno fornisce utilità all'altro, la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove, (come nel caso di specie) viene in contestazione l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che, al momento della domanda, sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù medesima” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/10/2014,
n.20845).
Con riguardo alla domanda di di accertamento dell'usucapione della servitù di Parte_2
passaggio, la titolarità della proprietà della particella 130 non fa parte dell'oggetto della controversia, bensì è un fatto-diritto costitutivo della legittimazione (sostanziale e, quindi, “ad causam”) attiva, la cui prova può ritenersi raggiunta, come nella fattispecie concreta, in conseguenza della espletata prova testimoniale, pur precisandosi che tale accertamento ha mero valore incidentale (art. 34 c.p.c.).
L'escussione dei testi, infatti, ha confermato che il e i suoi danti causa hanno Parte_2 coltivato ed utilizzato per un periodo cumulato di oltre vent'anni il terreno censito alla particella
130, come confermato dai testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(teste “Il fondo del quale si occupa il sig. non Testimone_4 Testimone_1 CP è mai stato incolto o abbandonato. Sia il nonno sia il padre del sig. hanno sempre coltivato CP
gli alberi di ulivo che nello stesso si trovavano e producevano olio per il fabbisogno della loro famiglia…Non ho mai visto nessuna persona diversa dal sig. e dai suoi familiari occuparsi CP del terreno limitrofo a quello che ora è della signora ”; “Ricordo che il Pt_1 Testimone_2
nonno del sig. (il convenuto , n.d.r.), sig. , proprio come noi RO CP Persona_7
attraversava dal lato sud il terreno che ora è della signora per raggiungere un fonduscolo Pt_1 confinante del quale si occupava…Fino a quando è stato vivo il nonno del sig. il CP
fonduscolo del quale si occupava era coltivato. Conosco questa circostanza perché ero bambino e raccoglievo l'origano sul confine quel terreno”…”Dopo la morte del nonno del sig. il CP
fonduscolo è stato abbandonato fino al 2009-2010, circa quando il sig. ha iniziato a CP curarlo”; “Da quando ho acquistato il mio terreno, il fonduscolo del sig. Testimone_3
è sempre curato. Ho visto spesso lui e il padre pulirlo e coltivarlo”; CP Testimone_4
“So che il sig. (il convenuto, n.d.r.) – e prima di lui il padre e, prima
[...] RO
ancora, il nonno - possiede un terreno sito in Contrada "Caddara" o “Gagliazze” del Comune di
Laureana di Borrello. Conosco questa circostanza perché possiedo un terreno a circa venti metri da quello del sig. . Quando mio padre ha acquistato il terreno che ora è di mia proprietà, CP
nel 1975, il nonno del sig. già si occupava del suddetto terreno. Il sig. è subentrato CP CP al padre e al nonno circa vent'anni fa…. Dal 1975 ho sempre visto solo il sig. – e, prima di CP
lui, il padre e il nonno – occuparsi della cura e della coltivazione del loro terreno.”
L'istruttoria condotta consente di ritenere, si ribadisce in via esclusivamente incidentale, che il convenuto ha posseduto per oltre vent'anni il fondo censito come particella 130, e Parte_2
dunque, è legittimato alla proposizione della riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio sulla stradella oggetto di causa.
Al riguardo va ricordato che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene o titolare di altro diritto reale, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell' animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, n.13153; cfr. Cassazione civile sez. II, 06/05/2014, n.9671), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene. L'art. 1158 c.c. stabilisce che i diritti reali di godimento sui beni immobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Orbene l'istruttoria ha confermato l'esercizio ultraventennale del passaggio pedonale e carrabile da parte dello e dei suoi danti causa sulla stradella oggetto di giudizio. RO Invero, l'istruttoria condotta ha confermato che il convenuto , e i suoi danti causa, RO
hanno esercitato, per un periodo ultraventennale, il passaggio sulla stradella insistente fondo attualmente di proprietà dell'attrice e dipanantesi dalla stradella comunale limitrofa alla particella
162: l'ingresso alla stradella in questione, fino al 2009/2010, risultava delimitato da una recinzione tra due paletti di legno priva di chiusura ed apribile da chiunque, mentre, successivamente i precedenti proprietari sig.ri avevano apposto un cancello le cui chiavi di accesso erano anche Per_2
nella disponibilità del , il quale continuava ad accedervi fino alle vicende spoliative CP
intervenute dal 2016 in poi, per cui, ogni volta, lo è stato reintegrato nel possesso della CP
servitù di passaggio nei confronti dei diversi proprietari succedutisi nel tempo.
I testi e proprietari di terreni limitrofo da oltre 40 anni Testimone_1 Testimone_4
(la ha anche prestato attività lavorativa in favore dei precedenti proprietari del Tes_4 Per_2
fondo servente), hanno confermato tale esercizio del passaggio da parte dello e dei suoi CP danti causa (teste “Ricordo che il nonno e il padre del sig. (il convenuto Testimone_1 CP
, n.d.r.), prima di lui, attraversavano il terreno che ora è della signora per RO Pt_1
raggiungere un fondo del quale si occupavano. Da circa 24-25 anni l'ingresso al terreno che ora è della signora avviene mediante un varco con cancello mentre, prima dell'apposizione del Pt_1 cancello, c'era una recinzione apribile in filo spinato. Dentro il terreno che ora è della signora
, da quando mi ricordo io, c'era un viottolo che conduceva dal cancello (prima filo spinato Pt_1
apribile) al terreno del quale si occupa il sig. e, prima di lui, il padre e il nonno .”; teste CP
“Conosco questa circostanza perché possiedo un terreno a circa venti Testimone_4
metri da quello del sig. . Quando mio padre ha acquistato il terreno che ora è di mia CP
proprietà, nel 1975, il nonno del sig. già si occupava del suddetto terreno. Il sig. è CP CP subentrato al padre e al nonno circa vent'anni fa. Il sig. accede al suo terreno dal cancello CP
in ferro sito sulla strada comunale. Anche il padre e il nonno utilizzavano il medesimo ingresso anche se, al posto del cancello, c'era il filo spinato. Preciso che il sig. , superato il cancello CP
e prima di raggiungere il suo terreno, deve percorrere circa venti metri sul terreno del Sig.
[...]
(che prima era del sig. ). Il cancello è stato installato dal sig. Per_4 Persona_2 Per_2
e, in molte occasioni, ho visto il sig. – e prima di lui suo padre - aprire il lucchetto
[...] CP
con le chiavi. Il Sig. passava con la macchina anche quando nel terreno del sig. CP Pt_1
(che prima era del sig. ) c'erano le reti. Io lavoravo per il sig. come bracciante e Per_2 Per_2 ricordo che il sig. passava anche se c'erano le reti per la raccolta delle olive.”). CP
Anche il teste proprietario da circa 25 anni di un terreno limitrofo, ha Testimone_3 confermato il passaggio ultraventennale dello sulla stradella in questione (“Da circa venti – CP
ventidue anni il sig. raggiunge detto fonduscolo attraversando un terreno che prima era CP della famiglia e ora è del sig. nel quale c'è una stradella sterrata lunga Per_2 _4 circa 50 metri… Tra la strada comunale e il terreno che era della famiglia c'è un cancello. Per_2
Ho visto in molte occasioni il sig. aprirlo utilizzando le chiavi del lucchetto in suo CP
possesso. Quando ho acquistato il mio terreno il cancello già c'era…Il sig. è sempre CP
passato dalla stradella sterrata sia a piedi, sia con i mezzi agricoli e la macchina, in ogni periodo dell'anno.).
Le dichiarazioni di , proprietario di un fondo posto a sud della particella Testimone_2 attualmente intestata all'attrice , non inficiano quelle rese dagli altri testi, poiché Parte_1
lo stesso ha ammesso di non aver mai fatto accesso dal lato nord della particella 162 (collegato alla strada comunale) da cui si dipana la stradella oggetto di giudizio, avendo invece attraversato il fondo attoreo da sud (“Prima del 2009 non ho mai visto né il sig. né i suoi genitori CP
accedere al fonduscolo dal lato nord del terreno che ora è della signora;
preciso che, però, Pt_1 io non passavo mai da quella strada perché era più agevole l'accesso dal lato sud. Non ho mai visto i genitori del sig. - né prima né dopo il 2009 - accedere al fonduscolo dal lato nord CP
del terreno che ora è della signora . Conosco personalmente il padre del sig. mentre Pt_1 CP so che la madre è defunta da circa cinque anni….Non sono mai entrato nel mio fondo attraversando il lato nord del terreno che ora è della signora , ossia passando dalla strada Pt_1
comunale e oltrepassando il cancello ivi apposto. Il mio terreno, infatti, è molto prima e molto più giù.”).
Lo stato dei luoghi è compiutamente descritto nella relazione di ctu depositata agli atti di causa e resa nel giudizio possessorio n. 505/2019 R.G., dalle foto e dalle descrizioni ivi presenti e, in particolare, dal rilievo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio (allegato n. 4 alla c.t.u.).
Che il passaggio, a mezzo pedonale e carrabile, fosse stato costantemente esercitato, senza ostacolo alcuno, (pur compatibilmente con la natura discontinua dell'esercizio del passaggio, cfr. Cassazione civile sez. II, 16/02/2005, n.3076) da parte dei danti causa del convenuto e dal convenuto stesso
(art. 1146 c.c.), per un periodo ultraventennale e sino alle note vicende spoliative (anno 2016), è circostanza confermata dalle parole dei testi sopra indicati. L'apparenza della servitù di passaggio è presente e rappresentata dall'esistenza della stradella in terra battuta, per come descritta dalla sopraindicata consulenza tecnica d'ufficio (“L'esercizio di tale diritto di passaggio, da sempre avvenuto in totale libertà, ha tracciato, sul terreno individuato dalla particella n. 162, un evidente percorso, certamente formatosi dalla compattazione del terreno sotto il peso dei mezzi agricoli che vi sono transitati.”).
È dimostrato anche che, negli anni in cui il passaggio veniva esercitato, intorno al 2009/2010 fu realizzato il cancello dai (precedenti proprietari della particella 162) e le chiavi furono fornite Per_2 anche allo al fine di consentire anche a quest'ultimo l'attraversamento del cancello CP
finalizzato all'utilizzo della stradella in questione da parte del confinante che, fin a quel momento, vi aveva già fatto accesso. Sul punto, così devono leggersi le dichiarazioni rese dal Testimone_5
(figlio dei precedenti proprietari) il quale ha così affermato: “Intorno al 2010 ho dato al sig.
(il convenuto , n.d.r.) il permesso di attraversare il fondo di proprietà dei CP RO
miei genitori per recarsi in un terreno limitrofo e, a tal fine, gli ho consegnato anche le chiavi del cancello. Preciso che non ho specificato al sig. se il passaggio fosse consentito solo a piedi CP
ovvero anche con la macchina o con altri mezzi meccanici. Mi sono limitato a fargli un favore, su sua richiesta, per permettergli di eseguire qualche lavoretto nel terreno del quale si occupava …Nel
2009-2010 circa ho messo il cancello, dove si trova ancora oggi, al posto di una recinzione con pali e filo spinato…Come ho già detto, la recinzione in pali e filo spinato che ho sostituito con il cancello confinava con la strada comunale.”)
L'utilizzo prolungato del passaggio anche da parte del convenuto (e dei suoi danti causa), a dispetto della realizzazione del cancello, intervenuto successivamente all'esercizio di tale passaggio (e di cui comunque lo era stato munito di chiavi), appare di entità e durata tale da escludere il suo CP
esercizio per mera tolleranza del proprietario del fondo servente, non costituendo ostacolo al possesso valido per l'usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9275).
Risultano comprovati i presupposti per l'usucapione della servitù di passaggio a vantaggio del fondo del convenuto sulla striscia di terreno attorea oggetto di causa.
Deve, dunque, essere rigettata la domanda attorea.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, deve essere accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in questione da parte del convenuto CP
; pertanto, deve dichiararsi l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e
[...]
carraio, a favore del fondo sito nel Comune di Laureana di Borrello (RC), C.da Caldara, identificato al Catasto Terreni al foglio 41, particella 130, catastalmente intestato a e Persona_5
gravante sul fondo sito in C.da Caldara, identificato al Catasto Terreni al foglio 41, particella 162 di proprietà dell'attrice , da esercitarsi sulla stradella indicata in ricorso(“il relativo Parte_1
percorso è ben visibile fin dalla strada pubblica ed ha il suo asse, di circa 60 metri, che dal centro del cancello d'ingresso della proprietà servente unisce il centro del cancello d'ingresso della proprietà servita. Detto percorso è ad andamento degradante verso il fondo servito, il varco di accesso dalla strada comunale alla proprietà servente, dove è collocato il cancello da cui si diparte la stradella oggetto di servitù misura circa mt. 3,20, mentre la larghezza media della stradella è di circa 3 metri, il suo tratto finale di circa 15 mt. è oggi recintato ai lati, ed il relativo percorso si conclude al cancello di ingresso del fondo ”), così come individuata dal rilievo di cui CP all'allegato n. 4 alla relazione di ctu (a firma dell'Ing. ) depositata agli atti di causa e resa nel Per_8
giudizio possessorio n. 505/2019 R.G.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice e in Parte_1 favore del convenuto (attesa l'intervenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a RO
carico dello Stato per modifica delle condizioni reddituali): le stesse vengono liquidate come da dispositivo, secondo i vigenti parametri del D.M. 147/2022, valore indeterminabile e complessità bassa, tutte le fasi, valori compresi tra i minimi e i medi in ragione delle difese esplicate e delle questioni di fatto e di diritto trattate (fase di studio € 1.000,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase istruttoria/trattazione € 1.500, fase decisionale € 1.500,00).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, in persona del G.U. dott. Mariano Carella, nella causa in epigrafe promossa da nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Parte_1 RO
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda principale di negatoria servitutis dell'attrice ; Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto dichiara RO
l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio, a favore del fondo sito nel
Comune di Laureana di Borrello (RC), C.da Caldara, identificato al Catasto Terreni al foglio 41, particella 130, e gravante sul fondo sito in C.da Caldara, identificato al Catasto Terreni al foglio 41, particella 162 di proprietà dell'attrice , da esercitarsi sulla stradella indicata in Parte_1 ricorso (“il relativo percorso è ben visibile fin dalla strada pubblica ed ha il suo asse, di circa 60 metri, che dal centro del cancello d'ingresso della proprietà servente unisce il centro del cancello
d'ingresso della proprietà servita. Detto percorso è ad andamento degradante verso il fondo servito, il varco di accesso dalla strada comunale alla proprietà servente, dove è collocato il cancello da cui si diparte la stradella oggetto di servitù misura circa mt. 3,20, mentre la larghezza media della stradella è di circa 3 metri, il suo tratto finale di circa 15 mt. è oggi recintato ai lati, ed il relativo percorso si conclude al cancello di ingresso del fondo ”), così come individuata CP dal rilievo di cui all'allegato n. 4 alla relazione di ctu (a firma dell'Ing. ) depositata agli atti di Per_8
causa e resa nel giudizio possessorio n. 505/2019 R.G.;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 RO liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi il 31.03.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1127/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Pugliese n. 30, Catanzaro, presso lo studio dell'Avv. Antonia
Marino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTRICE – CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. RO
), elettivamente domiciliato in Via Solferino n. 17, Laureana Di Borrello C.F._2
(RC), presso lo studio dell'Avv. Barillà Teresa Innocenza, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO- ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: Actio negatoria servitutis. Riconvenzionale di usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29.11.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione notificato in data 17.06.2021, esponeva quanto segue: Parte_1
- di aver acquistato in data 20.06.2018 diversi appezzamenti di terreno, compreso quello censito alla particella 162 del foglio di mappa 41, sito in C.da “Caldara” del Comune di Laureana di Borrello
(RC), giusta atto di compravendita in Notar da potere dei coniugi e Per_1 Persona_2 Per_3
con cui era già stato stipulato preliminare con immissione in possesso in data
[...]
11.05.2017; - i terreni acquistati, compresa la porzione rappresentata dalla citata particella 162, sono stati inglobati nell'azienda agricola di ed utilizzati nell'ambito della medesima ditta Parte_1
individuale;
- in data 11.05.2021, sui terreni di proprietà dell'attrice giungeva l'odierno convenuto CP
, al fine di rendere attuazione coattiva ad un'ordinanza di reintegra del medesimo nel
[...]
possesso della servitù di passaggio carrabile attraverso il fondo di proprietà della medesima attrice;
- tale ordinanza di reintegra era stata ottenuta dallo nei confronti di RO [...]
, padre dell'odierna attrice, e, solo in fase di attuazione, quest'ultimo aveva affermato di Per_4 non poter attuare l'ordinanza in parola poiché non aveva né la proprietà né la disponibilità dell'appezzamento di terreno.
Ciò premesso, l'attrice agiva ai sensi dell'art. 948 c.c. al fine di chiedere la Parte_1
dichiarazione di inesistenza di qualsiasi diritto di servitù di passaggio dello sul proprio CP
terreno; invero, il convenuto coltivava un piccolo fondo raggiungibile in altri RO
modi, e se il passaggio pedonale era sempre stato consentito per tolleranza, l'eventuale passaggio carrabile era avvenuto di nascosto all'attrice. Ad ogni modo lo era decaduto da ogni azione, CP
essendo stato privato del possesso del passaggio sin dal 2017.
In conclusione, l'attrice chiedeva di “accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 CP
non è titolare di alcun diritto di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà
[...] dell'attrice, in particolare sulla particella n. 162 del foglio di mappa n. 41, sita in Contrada
“Caldara” del comune di Laureana di Borrello-RC”.
Si costituiva tempestivamente in data 15.10.2021 il convenuto , il quale articolava RO
domanda riconvenzionale.
Il convenuto, in particolare, evidenziava che, da lunghissimo tempo e comunque da ben oltre un ventennio, possedeva il fondo agricolo coltivato ad uliveto sito in C.da "Caldara" del Comune di
Laureana di Borrello, meglio identificato in catasto al foglio 41, p.lla 130, intestato al proprio bisnonno per accedere al quale egli stesso, ed ancor prima i suoi avi hanno Persona_5
sempre pacificamente utilizzato il passaggio, tanto a piedi quanto con mezzi meccanici, sulla stradella sterrata che si diparte dalla strada comunale e attraversa, per una lunghezza di circa 60 metri il confinante terreno identificato in catasto al fg. 41, p.lla 162, di proprietà dell'attrice
[...]
. Parte_1
Detto passaggio era stato esercitato da sempre, anche quando il fondo servente era di a ltri proprietari ed addirittura ancor prima che all'ingresso della stradella venisse apposto un cancello da parte dei precedenti proprietari, del cui lucchetto comunque lo sin da subito ha avuto le CP
chiavi. Nel 2016, , precedente proprietaria del fondo ove insisteva la stradella gravata da Persona_3
servitù, aveva arbitrariamente chiuso il predetto cancello sostituendone il lucchetto, per cui lo
, pur potendo accedere a piedi e quindi pur continuando ad esercitare il passaggio pedonale CP
sulla stradella, al fine di poterla riutilizzare per il passaggio con la macchina e altri mezzi meccanici, era costretto ad agire in via possessoria innanzi al Tribunale di Palmi che lo reintegrava nel possesso con ordinanza del 24.04.2017, provvedimento, che in data 26.05.2017 veniva eseguito spontaneamente da parte della resistente. La , nel riconsegnare le chiavi del cancello allo Per_3
specificava che, nel mentre, il terreno era stato ceduto al , per cui si era in CP _4
attesa di formalizzare il rogito.
Tuttavia, dopo che lo ebbe ripreso il passaggio anche con i veicoli, il CP _4
procedeva a restringere il passaggio carrabile, rendendolo difficoltoso;
allorché, nuovamente, lo era costretto ad agire in via possessoria (ove, costituendosi, il riconosceva CP Pt_1
l'esistenza della servitù di passaggio in favore dello ) e, ottenuta la reintegra nel possesso CP
della servitù di passaggio (confermata anche in sede di reclamo), solo in fase di attuazione il
[...]
ammetteva che la proprietà del fondo era stata trasferita alla figlia (l'odierna attrice Per_4
); ciò nonostante il Tribunale disponeva l'attuazione coattiva della ordinanza di Parte_1
reintegra, cui veniva data esecuzione tramite ufficiale giudiziario.
Tuttavia, in data 18.04.2021, era stato nuovamente ed arbitrariamente chiuso il cancello di ingresso ed era stato sostituito il lucchetto con uno nuovo, senza che una copia della relativa chiave venisse consegnata allo , lasciando aperto solo un piccolo varco laterale per il passaggio pedonale, CP
ragion per cui lo stesso aveva dovuto proporre una nuova azione possessoria nei RO
confronti di , iscritta al n. 1195/2021 RG è tuttora pendente dinanzi al Tribunale Parte_1
di Palmi, che aveva comunque emesso decreto inaudita altera parte, con cui era stato ordinato a di consegnare copia delle chiavi del lucchetto. Parte_1
Lo chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta RO
usucapione del proprio diritto di passaggio sulla stradella in questione, avendo esercitato il transito per oltre vent'anni in maniera pacifica ed indisturbata.
Invero, già nel contratto preliminare di compravendita dell'11 maggio 2017, avente ad oggetto la promessa di compravendita dei terreni di proprietà dei coniugi e in Persona_2 Persona_3
favore di , risultava chiaramente che la promissaria acquirente, odierna attrice, sin Parte_1
da allora era pienamente edotta dell'esistenza della servitù di passaggio: nel citato contratto era testualmente scritto che i fondi oggetto di compravendita, tra cui anche il terreno di cui alla p .lla
162, fossero trasferiti liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, con eccezione dell'esistenza del possesso di servitù di passaggio sulla particella 162, foglio 41, come da ordinanza emessa dal
Tribunale Civile di Palmi in data 24.04.2017.
Anche il , costituitosi nel giudizio possessorio avviato nei suoi confronti dallo _4
, aveva riconosciuto l'esistenza dell'esercizio del diritto di servitù da parte dello , CP CP tanto da aver formulato nei suoi confronti domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennizzo ex art. 1053 c.c.
Evidenziava che le caratteristiche della stradella su cui esercitava il transito, riportate nella c.t.u. redatta nella causa iscritta al n. R.G 505/2019, risultavano ben visibili e permanenti, essendo ben individuato il relativo tracciato realizzato tra il cancello di ingresso della proprietà e il Pt_1 cancello di ingresso del fondo (“si presenta con terreno fortemente compattato CP
evidentemente anche per il peso dei mezzi meccanici ed agricoli che vi sono transitati per lungo tempo;
il relativo percorso è ben visibile fin dalla strada pubblica ed ha il suo asse, di circa 60 metri, che dal centro del cancello d'ingresso della proprietà servente unisce il centro del cancello
d'ingresso della proprietà servita. Detto percorso è ad andamento degradante verso il fondo servito, il varco di accesso dalla strada comunale alla proprietà servente, dove è collocato il cancello da cui si diparte la stradella oggetto di servitù misura circa mt. 3,20, mentre la larghezza media della stradella è di circa 3 metri, il suo tratto finale di circa 15 mt. è oggi recintato ai lati, ed il relativo percorso si conclude al cancello di ingresso del fondo Sbaglia”).
In conclusione, il resistente chiedeva: RO
“- nel merito, integralmente rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto;
- in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il convenuto ha RO
esercitato pacificamente ed in via esclusiva per oltre un ventennio il diritto di passaggio sulla stradella meglio descritta in narrativa che insiste sul fondo di proprietà dell'attrice, identificato al foglio 41, p.lla 162 del Comune di Laureana di Borrello ( RC), e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso, ai sensi de gli art. 1031 e 1158 c.c. ha acquisito per usucapione il relativo d iritto di servitù di passaggio su detta stradella e conseguentemente disporre.
- prendere ed emettere comunque ogni altra conseguenziale statuizione di legge.”
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni ed assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20).
2. Va precisato, preliminarmente, che, nel caso di specie non trova applicazione rispetto alla domanda introduttiva il divieto di cumulo tra giudizio possessorio e giudizio petitorio di cui all'art. 705 c.p.c. Orbene, l'art. 705 c.p.c. recita testualmente: “Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore”.
Tale disposizione tende a rafforzare la tutela possessoria alla stregua del principio tradizionale secondo cui spoliatus ante omnia restituendus ed assolve alla funzione di porre un impedimento temporaneo alla proposizione dell'azione, onde evitare il pericolo che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spoliatore (cfr. Cassazione civile sez. II,
07/02/1992, n.1392). Per quanto attiene alla determinazione del momento iniziale e del momento finale di operatività del divieto è stato precisato che il divieto di cumulo per il convenu to produce effetti sin dal momento del deposito del ricorso per l'interdetto possessorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, n.4728).
Nel caso di specie la proposizione della presente azione da parte della (l'atto di Parte_1
citazione contenente l'actio negatoria servitutis è stato notificato il 17.06.2021) risulta antecedente al deposito del ricorso nel giudizio possessorio iscritto al n. 1195/2021 R.G. avviato dallo CP
contro , odierna attrice (l'ordinanza n. cron. 3676/2022, resa il
[...] Parte_1
14.07.2022 nel giudizio n. 1195/2021 R.G., riporta che il ricorso possessorio è stato depositato dallo il 6.07.2021, anteriormente alla notifica della odierna domanda petitoria notificata il CP
17.06.2021).
Ne consegue la non operatività nel caso di specie del divieto di cui all'art. 705 c.p.c.
Ciò detto è possibile esaminare nel merito le domande articolate dalle parti.
La domanda proposta dall'attrice , volta a far dichiarare che il loro fondo non è Parte_1
gravato da servitù di passaggio in favore del fondo del convenuto, deve essere qualificata come actio negatoria servitutis, ex art. 949 c.c., in quanto volta alla negazione di qualsiasi diritto affermato dal convenuto sulla proprietà attorea (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/12/2014, n.27564;
Cassazione civile sez. II, 29/12/2014, n.27405; Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, n.13710;
Cassazione civile sez. II, 05/08/2005, n.16495) e, dunque, poiché la titolarità del bene non è
l'oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di una servitù sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto
(Cassazione civile sez. II, 12/01/2022, n.803; Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n.472;
Cassazione civile sez. II, 23/01/2007, n.1409).
Inoltre, in materia di riparto dell'onere della prova nell'actio negatoria servitutis, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto, a lui spettante in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2023,
n.1905; Cassazione civile sez. II, 15/10/2014, n.21851; Cassazione civile sez. II, 22/03/2001,
n.4120).
L'attrice ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, in quanto ha fornito Parte_1
la prova della proprietà del fondo, depositando l'atto di compravendita del 20.06.2018 con cui ha acquistato diversi appezzamenti di terreno, compreso quello censito alla particella 162 del foglio di mappa 41, sito in C.da “Caldara” del Comune di Laureana di Borrello (RC), giusta atto di compravendita in Notar da potere dei coniugi e (cfr. allegato atto di Per_1 Persona_2 Per_3
citazione).
Il convenuto , al fine di impedire l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis RO
esercitata dall'attrice, ha formulato in via riconvenzionale l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo dell'attrice.
Sul punto, parte attrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dello nel RO proporre la sopraindicata riconvenzionale d'usucapione, poiché lo stesso non risulta formalmente intestatario della particella 130 (a favore della quale intenderebbe ottenere la servitù di passaggio): tale particella, infatti, risulta intestata catastalmente a tale “ fu , Persona_5 Per_6
mentre il convenuto non ha dato prova che costui fosse un suo avo.
Al riguardo, in ordine alla legittimazione processuale attiva e passiva in materia di servitù va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “determinando la servitù un rapporto tra fondi di cui uno fornisce utilità all'altro, la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove, (come nel caso di specie) viene in contestazione l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che, al momento della domanda, sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù medesima” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/10/2014,
n.20845).
Con riguardo alla domanda di di accertamento dell'usucapione della servitù di Parte_2
passaggio, la titolarità della proprietà della particella 130 non fa parte dell'oggetto della controversia, bensì è un fatto-diritto costitutivo della legittimazione (sostanziale e, quindi, “ad causam”) attiva, la cui prova può ritenersi raggiunta, come nella fattispecie concreta, in conseguenza della espletata prova testimoniale, pur precisandosi che tale accertamento ha mero valore incidentale (art. 34 c.p.c.).
L'escussione dei testi, infatti, ha confermato che il e i suoi danti causa hanno Parte_2 coltivato ed utilizzato per un periodo cumulato di oltre vent'anni il terreno censito alla particella
130, come confermato dai testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(teste “Il fondo del quale si occupa il sig. non Testimone_4 Testimone_1 CP è mai stato incolto o abbandonato. Sia il nonno sia il padre del sig. hanno sempre coltivato CP
gli alberi di ulivo che nello stesso si trovavano e producevano olio per il fabbisogno della loro famiglia…Non ho mai visto nessuna persona diversa dal sig. e dai suoi familiari occuparsi CP del terreno limitrofo a quello che ora è della signora ”; “Ricordo che il Pt_1 Testimone_2
nonno del sig. (il convenuto , n.d.r.), sig. , proprio come noi RO CP Persona_7
attraversava dal lato sud il terreno che ora è della signora per raggiungere un fonduscolo Pt_1 confinante del quale si occupava…Fino a quando è stato vivo il nonno del sig. il CP
fonduscolo del quale si occupava era coltivato. Conosco questa circostanza perché ero bambino e raccoglievo l'origano sul confine quel terreno”…”Dopo la morte del nonno del sig. il CP
fonduscolo è stato abbandonato fino al 2009-2010, circa quando il sig. ha iniziato a CP curarlo”; “Da quando ho acquistato il mio terreno, il fonduscolo del sig. Testimone_3
è sempre curato. Ho visto spesso lui e il padre pulirlo e coltivarlo”; CP Testimone_4
“So che il sig. (il convenuto, n.d.r.) – e prima di lui il padre e, prima
[...] RO
ancora, il nonno - possiede un terreno sito in Contrada "Caddara" o “Gagliazze” del Comune di
Laureana di Borrello. Conosco questa circostanza perché possiedo un terreno a circa venti metri da quello del sig. . Quando mio padre ha acquistato il terreno che ora è di mia proprietà, CP
nel 1975, il nonno del sig. già si occupava del suddetto terreno. Il sig. è subentrato CP CP al padre e al nonno circa vent'anni fa…. Dal 1975 ho sempre visto solo il sig. – e, prima di CP
lui, il padre e il nonno – occuparsi della cura e della coltivazione del loro terreno.”
L'istruttoria condotta consente di ritenere, si ribadisce in via esclusivamente incidentale, che il convenuto ha posseduto per oltre vent'anni il fondo censito come particella 130, e Parte_2
dunque, è legittimato alla proposizione della riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio sulla stradella oggetto di causa.
Al riguardo va ricordato che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene o titolare di altro diritto reale, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell' animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, n.13153; cfr. Cassazione civile sez. II, 06/05/2014, n.9671), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene. L'art. 1158 c.c. stabilisce che i diritti reali di godimento sui beni immobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Orbene l'istruttoria ha confermato l'esercizio ultraventennale del passaggio pedonale e carrabile da parte dello e dei suoi danti causa sulla stradella oggetto di giudizio. RO Invero, l'istruttoria condotta ha confermato che il convenuto , e i suoi danti causa, RO
hanno esercitato, per un periodo ultraventennale, il passaggio sulla stradella insistente fondo attualmente di proprietà dell'attrice e dipanantesi dalla stradella comunale limitrofa alla particella
162: l'ingresso alla stradella in questione, fino al 2009/2010, risultava delimitato da una recinzione tra due paletti di legno priva di chiusura ed apribile da chiunque, mentre, successivamente i precedenti proprietari sig.ri avevano apposto un cancello le cui chiavi di accesso erano anche Per_2
nella disponibilità del , il quale continuava ad accedervi fino alle vicende spoliative CP
intervenute dal 2016 in poi, per cui, ogni volta, lo è stato reintegrato nel possesso della CP
servitù di passaggio nei confronti dei diversi proprietari succedutisi nel tempo.
I testi e proprietari di terreni limitrofo da oltre 40 anni Testimone_1 Testimone_4
(la ha anche prestato attività lavorativa in favore dei precedenti proprietari del Tes_4 Per_2
fondo servente), hanno confermato tale esercizio del passaggio da parte dello e dei suoi CP danti causa (teste “Ricordo che il nonno e il padre del sig. (il convenuto Testimone_1 CP
, n.d.r.), prima di lui, attraversavano il terreno che ora è della signora per RO Pt_1
raggiungere un fondo del quale si occupavano. Da circa 24-25 anni l'ingresso al terreno che ora è della signora avviene mediante un varco con cancello mentre, prima dell'apposizione del Pt_1 cancello, c'era una recinzione apribile in filo spinato. Dentro il terreno che ora è della signora
, da quando mi ricordo io, c'era un viottolo che conduceva dal cancello (prima filo spinato Pt_1
apribile) al terreno del quale si occupa il sig. e, prima di lui, il padre e il nonno .”; teste CP
“Conosco questa circostanza perché possiedo un terreno a circa venti Testimone_4
metri da quello del sig. . Quando mio padre ha acquistato il terreno che ora è di mia CP
proprietà, nel 1975, il nonno del sig. già si occupava del suddetto terreno. Il sig. è CP CP subentrato al padre e al nonno circa vent'anni fa. Il sig. accede al suo terreno dal cancello CP
in ferro sito sulla strada comunale. Anche il padre e il nonno utilizzavano il medesimo ingresso anche se, al posto del cancello, c'era il filo spinato. Preciso che il sig. , superato il cancello CP
e prima di raggiungere il suo terreno, deve percorrere circa venti metri sul terreno del Sig.
[...]
(che prima era del sig. ). Il cancello è stato installato dal sig. Per_4 Persona_2 Per_2
e, in molte occasioni, ho visto il sig. – e prima di lui suo padre - aprire il lucchetto
[...] CP
con le chiavi. Il Sig. passava con la macchina anche quando nel terreno del sig. CP Pt_1
(che prima era del sig. ) c'erano le reti. Io lavoravo per il sig. come bracciante e Per_2 Per_2 ricordo che il sig. passava anche se c'erano le reti per la raccolta delle olive.”). CP
Anche il teste proprietario da circa 25 anni di un terreno limitrofo, ha Testimone_3 confermato il passaggio ultraventennale dello sulla stradella in questione (“Da circa venti – CP
ventidue anni il sig. raggiunge detto fonduscolo attraversando un terreno che prima era CP della famiglia e ora è del sig. nel quale c'è una stradella sterrata lunga Per_2 _4 circa 50 metri… Tra la strada comunale e il terreno che era della famiglia c'è un cancello. Per_2
Ho visto in molte occasioni il sig. aprirlo utilizzando le chiavi del lucchetto in suo CP
possesso. Quando ho acquistato il mio terreno il cancello già c'era…Il sig. è sempre CP
passato dalla stradella sterrata sia a piedi, sia con i mezzi agricoli e la macchina, in ogni periodo dell'anno.).
Le dichiarazioni di , proprietario di un fondo posto a sud della particella Testimone_2 attualmente intestata all'attrice , non inficiano quelle rese dagli altri testi, poiché Parte_1
lo stesso ha ammesso di non aver mai fatto accesso dal lato nord della particella 162 (collegato alla strada comunale) da cui si dipana la stradella oggetto di giudizio, avendo invece attraversato il fondo attoreo da sud (“Prima del 2009 non ho mai visto né il sig. né i suoi genitori CP
accedere al fonduscolo dal lato nord del terreno che ora è della signora;
preciso che, però, Pt_1 io non passavo mai da quella strada perché era più agevole l'accesso dal lato sud. Non ho mai visto i genitori del sig. - né prima né dopo il 2009 - accedere al fonduscolo dal lato nord CP
del terreno che ora è della signora . Conosco personalmente il padre del sig. mentre Pt_1 CP so che la madre è defunta da circa cinque anni….Non sono mai entrato nel mio fondo attraversando il lato nord del terreno che ora è della signora , ossia passando dalla strada Pt_1
comunale e oltrepassando il cancello ivi apposto. Il mio terreno, infatti, è molto prima e molto più giù.”).
Lo stato dei luoghi è compiutamente descritto nella relazione di ctu depositata agli atti di causa e resa nel giudizio possessorio n. 505/2019 R.G., dalle foto e dalle descrizioni ivi presenti e, in particolare, dal rilievo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio (allegato n. 4 alla c.t.u.).
Che il passaggio, a mezzo pedonale e carrabile, fosse stato costantemente esercitato, senza ostacolo alcuno, (pur compatibilmente con la natura discontinua dell'esercizio del passaggio, cfr. Cassazione civile sez. II, 16/02/2005, n.3076) da parte dei danti causa del convenuto e dal convenuto stesso
(art. 1146 c.c.), per un periodo ultraventennale e sino alle note vicende spoliative (anno 2016), è circostanza confermata dalle parole dei testi sopra indicati. L'apparenza della servitù di passaggio è presente e rappresentata dall'esistenza della stradella in terra battuta, per come descritta dalla sopraindicata consulenza tecnica d'ufficio (“L'esercizio di tale diritto di passaggio, da sempre avvenuto in totale libertà, ha tracciato, sul terreno individuato dalla particella n. 162, un evidente percorso, certamente formatosi dalla compattazione del terreno sotto il peso dei mezzi agricoli che vi sono transitati.”).
È dimostrato anche che, negli anni in cui il passaggio veniva esercitato, intorno al 2009/2010 fu realizzato il cancello dai (precedenti proprietari della particella 162) e le chiavi furono fornite Per_2 anche allo al fine di consentire anche a quest'ultimo l'attraversamento del cancello CP
finalizzato all'utilizzo della stradella in questione da parte del confinante che, fin a quel momento, vi aveva già fatto accesso. Sul punto, così devono leggersi le dichiarazioni rese dal Testimone_5
(figlio dei precedenti proprietari) il quale ha così affermato: “Intorno al 2010 ho dato al sig.
(il convenuto , n.d.r.) il permesso di attraversare il fondo di proprietà dei CP RO
miei genitori per recarsi in un terreno limitrofo e, a tal fine, gli ho consegnato anche le chiavi del cancello. Preciso che non ho specificato al sig. se il passaggio fosse consentito solo a piedi CP
ovvero anche con la macchina o con altri mezzi meccanici. Mi sono limitato a fargli un favore, su sua richiesta, per permettergli di eseguire qualche lavoretto nel terreno del quale si occupava …Nel
2009-2010 circa ho messo il cancello, dove si trova ancora oggi, al posto di una recinzione con pali e filo spinato…Come ho già detto, la recinzione in pali e filo spinato che ho sostituito con il cancello confinava con la strada comunale.”)
L'utilizzo prolungato del passaggio anche da parte del convenuto (e dei suoi danti causa), a dispetto della realizzazione del cancello, intervenuto successivamente all'esercizio di tale passaggio (e di cui comunque lo era stato munito di chiavi), appare di entità e durata tale da escludere il suo CP
esercizio per mera tolleranza del proprietario del fondo servente, non costituendo ostacolo al possesso valido per l'usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9275).
Risultano comprovati i presupposti per l'usucapione della servitù di passaggio a vantaggio del fondo del convenuto sulla striscia di terreno attorea oggetto di causa.
Deve, dunque, essere rigettata la domanda attorea.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, deve essere accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in questione da parte del convenuto CP
; pertanto, deve dichiararsi l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e
[...]
carraio, a favore del fondo sito nel Comune di Laureana di Borrello (RC), C.da Caldara, identificato al Catasto Terreni al foglio 41, particella 130, catastalmente intestato a e Persona_5
gravante sul fondo sito in C.da Caldara, identificato al Catasto Terreni al foglio 41, particella 162 di proprietà dell'attrice , da esercitarsi sulla stradella indicata in ricorso(“il relativo Parte_1
percorso è ben visibile fin dalla strada pubblica ed ha il suo asse, di circa 60 metri, che dal centro del cancello d'ingresso della proprietà servente unisce il centro del cancello d'ingresso della proprietà servita. Detto percorso è ad andamento degradante verso il fondo servito, il varco di accesso dalla strada comunale alla proprietà servente, dove è collocato il cancello da cui si diparte la stradella oggetto di servitù misura circa mt. 3,20, mentre la larghezza media della stradella è di circa 3 metri, il suo tratto finale di circa 15 mt. è oggi recintato ai lati, ed il relativo percorso si conclude al cancello di ingresso del fondo ”), così come individuata dal rilievo di cui CP all'allegato n. 4 alla relazione di ctu (a firma dell'Ing. ) depositata agli atti di causa e resa nel Per_8
giudizio possessorio n. 505/2019 R.G.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice e in Parte_1 favore del convenuto (attesa l'intervenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a RO
carico dello Stato per modifica delle condizioni reddituali): le stesse vengono liquidate come da dispositivo, secondo i vigenti parametri del D.M. 147/2022, valore indeterminabile e complessità bassa, tutte le fasi, valori compresi tra i minimi e i medi in ragione delle difese esplicate e delle questioni di fatto e di diritto trattate (fase di studio € 1.000,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase istruttoria/trattazione € 1.500, fase decisionale € 1.500,00).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, in persona del G.U. dott. Mariano Carella, nella causa in epigrafe promossa da nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Parte_1 RO
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda principale di negatoria servitutis dell'attrice ; Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto dichiara RO
l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio, a favore del fondo sito nel
Comune di Laureana di Borrello (RC), C.da Caldara, identificato al Catasto Terreni al foglio 41, particella 130, e gravante sul fondo sito in C.da Caldara, identificato al Catasto Terreni al foglio 41, particella 162 di proprietà dell'attrice , da esercitarsi sulla stradella indicata in Parte_1 ricorso (“il relativo percorso è ben visibile fin dalla strada pubblica ed ha il suo asse, di circa 60 metri, che dal centro del cancello d'ingresso della proprietà servente unisce il centro del cancello
d'ingresso della proprietà servita. Detto percorso è ad andamento degradante verso il fondo servito, il varco di accesso dalla strada comunale alla proprietà servente, dove è collocato il cancello da cui si diparte la stradella oggetto di servitù misura circa mt. 3,20, mentre la larghezza media della stradella è di circa 3 metri, il suo tratto finale di circa 15 mt. è oggi recintato ai lati, ed il relativo percorso si conclude al cancello di ingresso del fondo ”), così come individuata CP dal rilievo di cui all'allegato n. 4 alla relazione di ctu (a firma dell'Ing. ) depositata agli atti di Per_8
causa e resa nel giudizio possessorio n. 505/2019 R.G.;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 RO liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi il 31.03.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella