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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2024, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 3136 / 2020 di R.G. avente per oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente a[...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Sanfelice, 33, presso lo studio dell'avv. Danilo Aita, C.F. , che lo rappresenta e difende C.F._2
in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
contro
in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione Dott. con sede legale in Brescia (BS), Via Controparte_2
Corfù, 102, C.F. e P.I. , iscritta all'Albo delle Banche di cui P.IVA_1
all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di società a responsabilità Controparte_3
limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in
Milano, via Vittorio Betteloni, n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di
Pagina 1 di 12 iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza- Brianza – Lodi n.
11386170960, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n.
35745.9, giusta procura speciale per atto del Notaio di Persona_1
Settimo Milanese conferita in data 03 marzo 2021, Rep. n. 3085, Racc. n. 2355
(doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Renato
Sardi (c.f. ); C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 25.03.2024 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno
2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di
Pagina 2 di 12 accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo.
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ.,
Sez. I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata
del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di
evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono
in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non
giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da
effettive garanzie di difesa - articolo 24 della Costituzione - e dal diritto alla
partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma,
della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato
ad esplicare i suoi effetti.
Pagina 3 di 12 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno
2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib.
Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà
luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27
Pagina 4 di 12 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre
2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro,
in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena,
l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali
Pagina 5 di 12 rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3
aprile 2012 n.2365).
Preliminarmente, non è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010. Il giudice deve fare applicazione, nel caso di specie, del principio della c.d. ragione più liquida, in virtù del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente già
pronta, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Trib.
Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2039; Trib. Bari, 25 giugno 2012, n.
2294).
Il principio della ragione più liquida, quindi, sostituisce un profilo di evidenza a quello dell'ordine logico delle questioni giuridiche da trattare.
Inoltre, applicando il suddetto principio non si sottrae al dovere decisorio e non omette pertanto alcuna pronuncia il giudice, che accoglie o respinge la domanda, anche se non esamini tutte e singole le questioni e gli argomenti di diritto proposte dalle parti.
Il menzionato principio è coerente con il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue. In base a questa premessa, la domanda di parte attrice è da dichiarare improcedibile.
Non vi è dubbio che, sul punto, si verta su una controversia concernente la materia bancaria e finanziaria per cui vale il disposto del citato articolo 5.
Si verte in materia di prestiti personali, e più precisamente di contratto di
Pagina 6 di 12 finanziamento concluso tra la Banca e un'Associazione, tramite l'ausilio di moduli e formulari contenenti le condizioni generali di contratto.
Non vi è dubbio che si verte, pertanto, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, decreto tale ultimo derivante da un contratto di finanziamento e da contestuale fideiussione prestata dall'opponente, per la quale era necessario esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, mai attivato invece dalla parte convenuta.
Ne discende che il Giudice non può che dichiarare la improcedibilità della domanda.
Difatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che,
ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione"
disciplinato dal medesimo d.lgs. o uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dalle normative di settore.
L'esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della
Pagina 7 di 12 domanda giudiziale.
Il comma 4 dell'art. 5 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione".
L'esclusione del procedimento monitorio dall'obbligo della mediazione preventiva è giustificata dal fatto che siamo di fronte a un "accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva", un procedimento cioè
caratterizzato da un contraddittorio differito, che mira a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, nessuna disposizione individua chiaramente chi, tra debitore opponente o creditore opposto, sia la parte su cui grava l'onere di promuovere la mediazione.
Fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate su quale fosse la parte processuale gravata dall'onere di promuovere la mediazione: il creditore opposto - originario ricorrente in sede monitoria - oppure il debitore opponente.
Con la sentenza n. 24629/2015, la Corte di cassazione diede una prima risposta:
l'onere di proporre la mediazione grava sul debitore opponente, in quanto parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, dal momento che in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà e diventa definitivo.
La soluzione offerta dalla Corte di cassazione nel 2015, tuttavia, non ha posto fine al dibattito e alle incertezze interpretative, dato che soprattutto nella
Pagina 8 di 12 giurisprudenza di merito si sono registrate numerose pronunce in aperto contrato con l'interpretazione dei giudici di legittimità.
Le Sezioni Unite ritengono che la soluzione offerta dalla sentenza n.
24629/2015 non sia appagante per una serie di ragioni di carattere testuale,
logico e sistematico: l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, c. 2). È naturale che sia l'attore, cioè
chi assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa;
sarebbe invece illogico pretendere che sia l'opponente, cioè il debitore,
a dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa "non sua"; l'art. 5, comma 1-
bis, laddove stabilisce che "chi intende esercitare in giudizio un'azione" deve promuove la mediazione non può che alludere alla posizione di colui che è il c.d. "attore sostanziale" nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: vale a dire il creditore opponente;
la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e ha un effetto impeditivo della decadenza per una sola volta (art. 5, comma 6). Sarebbe illogico che l'effetto di interruzione della prescrizione fosse conseguenza dell'iniziativa assunta dalla parte contraria a farla valere (il debitore opponente) e non dal creditore;
la tesi seguita dalla sentenza n. 24629/2015 si pone in contrapposizione con l'orientamento della
Corte costituzionale (fra queste cfr. sentenza n. 98/2014), secondo la quale le forme di giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri sono legittime solo in presenza di certi limiti e sono invece illegittime le norme che fanno derivare la decadenza dell'azione giudiziaria dal mancato esperimento di rimedi amministrativi;
un ulteriore argomento si fonda sulla considerazione delle diverse conseguenze che si verificano in caso di inerzia delle parti secondo
Pagina 9 di 12 l'una o l'altra tesi: se l'onere è a carico dell'opponente e questi non si attivi,
l'opposizione sarà dichiarata improcedibile e il decreto diverrà irrevocabile;
quindi ci sarà un risultato definitivo (irrevocabilità); se invece l'onere è a carico dell'opposto, la sua inerzia causerà sì l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirà di riproporre la domanda;
quindi ci sarà un effetto solo provvisorio, senza alcuna preclusione (il creditore "non perde nulla").
In conclusione, le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17
maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib.
Pagina 10 di 12 Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.147/2022, giusta la natura ed il valore della controversia,
l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2)Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo avente n. 1506/2019 emesso da questo Giudice in data 14.10.2019.
3) condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00
oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario;
Torre Annunziata 25.03.2024.
IL G.O.P.
(dott.ssa Angela Ranieri)
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