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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1329 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2021 e vertente
Tra
, con l'avv.BRUNO GIOVANNI, Parte_1
appellante
E
con l'avv.GIANNICCO Controparte_1
GIOVANNI,
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1106/2021, pubblicata in data 16/6/2021; differenze retributive.
Conclusioni delle parti come in atti.
FATTO.
1.Il Giudice del Lavoro di LA, in parziale accoglimento della domanda proposta da dipendente della dal 30.8.2011 al Parte_1 Parte_2
14.5.2016, data del licenziamento, a tempo pieno e con mansioni di autista di mezzi- ha condannato la società datoriale al pagamento della complessiva somma di € 2.666,49 a titolo di emolumenti retributivi e Tfr differenziali maturati in ragione del reale impegno lavorativo osservato.
In particolare, il Tribunale:
-ha ritenuto provato quanto dedotto nell'atto introduttivo in merito alla durata del rapporto lavorativo, l'inquadramento e le mansioni, l'operatività della contrattazione collettiva nazionale;
-ha tenuto conto dei dischi cronotachigrafi allegati dal ricorrente in relazione ad alcuni periodi lavorativi, affermando che invece L'istruttoria orale ha restituito un quadro probatorio incerto in ordine all'effettiva durata della prestazione lavorativa giornaliera
(si vedano deposizioni testimoniali di cui ai verbali di udienza). >.
2. ha appellato tale decisione e, in estrema sintesi, ha addebitato Parte_1
al Tribunale:
a) di non avere correttamente vagliato la prova orale (che attesta lo svolgimento in media di 15 ore di lavoro giornaliero), le stampe dei dischi cronotachigrafi prodotte (che consoliderebbero documentalmente la prassi descritta dalle testimonianze),la prova documentale costituita dalle stampe delle schede di trasporto circa le destinazioni quotidianamente raggiunte per la consegna dei materiali;
b)di non avere tenuto conto del mancato disconoscimento di dette risultanze istruttorie ad opera della controparte;
c) di non avere nulla disposto in ordine alle ripetute richieste di acquisizione agli atti di causa delle schede cronotachigrafe riferite agli anni precedenti al 2016, in possesso della Controparte_1
c) di non avere autorizzato il CTU all'accesso sui server aziendali, limitando l'accertamento ai dati riscontrabili dal L.U.L. nonostante fossero questi smentiti dai dischi cronotachigrafi in possesso del ricorrente e dai testi escussi.
3. si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del Parte_2
gravame per genericità dei motivi e insistendo comunque nel suo rigetto poiché infondato.
4. Disposta la rinnovazione della consulenza tecnico- contabile, l'udienza già fissata per la discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc.
All'esito, il Collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
5. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla società. Emerge, infatti, dal tenore delle censure come sopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite a precisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui
è fondata l'impugnazione.
6. L'appello è fondato e va accolto.
7.Va premesso che non è stata impugnata la statuizione del primo giudice circa la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, per la durata e con le modalità dedotte dal lavoratore nel ricorso introduttivo.
Deve dunque ritenersi accertato in modo incontestabile che egli:
-ha prestato attività alle dipendenze della dal 30.8.2011 (dapprima a Parte_2
tempo determinato ) e fino al 14.05.2016, giorno in cui veniva ingiustamente ed illegittimamente licenziato perle motivazioni di cui alla comunicazione del
13.05.2014>;
- < ha svolto ininterrottamente attività di autista dei mezzi della Parte_2
….provvedendo a svolgere, altresì, operazioni di carico della merce da veicolare ai venditori finali in tutta la provincia di Cosenza e Catanzaro oye da solo conduceva il mezzo provvedendo anche allo scarico ed alla consegna della medesima merce…..>>;
- la regolamentazione contrattuale del suddetto rapporto di lavoro prevedeva un orario settimanale di 40 ore, per come indicato dall'art.3O CCNL e segg..>.
8. Ciò premesso, reputa la Corte che le testimonianze raccolte in primo grado siano idonee a dimostrare che nel corso del rapporto e non solo nel limitato periodo ( gennaio2015/maggio 2016) cui si riferiscono i dischi cronotachigrafi prodotti dal ricorrente, quest'ultimo ha espletato lavoro straordinario, osservando un orario giornaliero dalle 2.30 alle 16 il lunedì mercoledì e venerdì nonché un orario giornaliero dalle 2.30 alle14 e dalle14.30 alle 20 il martedì e il giovedì.
8.1-Il teste autista anch'egli nel periodo in contestazione, ha riferito che il Tes_1
era gia presente nei luoghi di lavoro quando egli vi giungeva alle 2.30; che Pt_1
dopo avere caricato il mezzo si cominciava il giro e si faceva rientro al capannone intorno alle 14 o anche più tardi a seconda del quantitativo di merce da consegnare;
si provvedeva a scaricare e lavare il mezzo, concludendo le operazioni all'incirca dopo un'ora; che il martedì e il giovedì e si lavorava dalle
14.30 alle 20 per consegna merce. La sua attendibilità non appare in alcun modo revocabile in dubbio, essendo lineari e coerenti le dichiarazioni che rende e non mostrando alcun interesse all'esito della lite o motivi di acredine con la parte datoriale, nei confronti della quale non risulta che abbia proposto azioni giudiziali.
8.2-Sostanzialmente sovrapponibili sono le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
.
[...]
8.3-Occorre solo precisare che il diverso orario di inizio delle 4.30 riferito da alcuni testi non rileva giacchè è pacifico che esso riguardava solo gli autisti che effettuavano consegne di merce di un quantitativo inferiore rispetto a quelle dell'odierno appellante.
8.4. In definitiva, ritiene la Corte prevalente la versione dei testi e Tes_1 Tes_2
per due ordini di ragioni:
-sia perché, per come preannunciato, sono entrambi completamente disinteressati ( non avendo cause in corso con la resistente a differenza del teste;
Tes_3
-sia perché essa non è smentita dai testi (della resistente) e i quali Tes_4 Tes_5
indicano sì come orario di fine giornata le 13 ma il primo svolgeva il ruolo di responsabile e si occupava solo di contattare telefonicamente i dipendenti per assegnare loro le consegne ma non anche di controllare gli orari di rientro, mentre il secondo sul punto riferisce in modo generico sulla posizione del , ammettendo che comunque Pt_1
l' orario di rientro era variabile.
9.In ordine al quantum, il CTU nominato da questa Corte, facendo applicazione dei parametri stabiliti dal contratto collettivo “per dipendenti delle aziende alimentari- industrie”, con inquadramento professionale corrispondente ad un 5° livello, e decurtando la somma di somma di € 2.666,49 già riconosciuta nella gravata sentenza ha così determinato le differenze ancora dovute a titolo di lavoro straordinario:
<… limitatamente al periodo da gennaio 2015 a maggio 2016 con orario di lavoro risultante dai dischi cronotachigrafi (ma poiché mancanti, per tale periodo “gennaio
2015-maggio2016” è stato inserito l'importo indicato nelle buste paghe); e per il periodo dal 30.08.2011 a 31.12.2014 con orario dalle 2.30 alle 16 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 2.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 20 nei giorni di martedì e giovedì ne consegue la somma complessiva al lordo pari ad € 59.733,98. >>.
10.Condividendosi pienamente le conclusioni peritali in quanto basate su corretti criteri tecnico-contabili e argomentazioni persuasive e peraltro non contestate dalle parti, la società appellata va condannata al pagamento della somma predetta, maggiorata di interessi e rivalutazione dal di della maturazione al soddisfo.
In tal senso va quindi parzialmente riformata l'impugnata sentenza.
11.Atteso il complessivo esito della lite ( che vede parzialmente soccombente il lavoratore, rispetto all'originaria pretesa di pagamento di somme per mancata fruizione di riposi e ferie), le spese del giudizio si compensano per un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico della società datoriale e, distratte in favore del difensore antistatario, si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione in relazione allo scaglione di valore da euro 52.001 a 260.000.
12.Anche le spese di ctu vanno poste a carico dell'appellata, nell'ammontare già liquidato dal Tribunale per la consulenza espletata in primo grado, e nell'ammontare liquidato da questa Corte con separato decreto per la consulenza espletata nel presente grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 20/10/2021, avverso la sentenza del Tribunale di LA , giudice del lavoro, n. 1106/2021, pubblicata in data 16/6/2021 , così provvede: -accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 59.733,98 per i titoli di cui in motivazione , oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado in ragione di un terzo;
condanna l'appellata al pagamento dei restanti due terzi liquidati in euro 4.690,00 per il primo grado e in euro
5.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarre;
-pone a carico della società appellata le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio nell'ammontare liquidato con separati decreti del Tribunale e di questa Corte.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2024.
La Presidente est.
Gabriella Portale