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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3866/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3866/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pasqua Manfredi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale Controparte_1 di Monza
RESISTENTE
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Autorizzare parte ricorrente alla rettificazione anagrafica, per i motivi indicati in narrativa;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Brindisi (BR) dove è stato trascritto l'atto di nascita, la rettificazione del sesso da femminile a maschile e il mutamento del nome da “ ” a Pt_1
“ ” nell'atto di nascita e in tutti gli atti e documenti da esso derivanti”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al presso la Procura della Repubblica del Parte_2 Tribunale di Monza, chiedeva di essere autorizzata alla rettificazione anagrafica “del Parte_1 sesso da femminile a maschile” ed al “mutamento del nome da a . Pt_1 Per_1 pagina 1 di 5 A sostegno della propria domanda riferiva che “sin dall'infanzia ha avuto consapevolezza del proprio assetto identitario maschile, ma non ha manifestato e sperimentato l'identità percepita per via dell'educa-zione familiare e del contesto cis-normativo in cui cresceva” e che “(…) con l'arrivo della pubertà, ha cominciato a provare estremo disagio per il suo corpo, soprattutto riguardo allo Per_1 sviluppo dei caratteri sessuali nel senso non desiderato che lo portavano a un intenso malessere (…) Il disagio verso il suo corpo lo porta, inoltre, a evitare situazioni in cui avrebbe dovuto scoprirsi (tipo andare al mare) e quindi all'isolamento sociale e a momenti di profondo sconforto, compiendo anche gesti autolesivi”. Evidenziava, inoltre, di “vivere da anni tutti i livelli sociali la sua identità di genere maschile percepita e si mostra sereno e adeguato alla stessa” e di avere “già acquisito aspetto esteriore maschile e vive e si relaziona agli altri come tale”.
All'udienza del 30.10.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi procedeva all'audizione della ricorrente che dichiarava: “Sono convinto della decisione che ho preso e del percorso che ho iniziato da tempo, per cui insisto nella domanda di mutamento di sesso. Sul lavoro utilizzo già una divisa con il nome di
e ho una relazione sentimentale con una donna. Sono in lista di attesa per l'intervento.” Per_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio.
Emerge dagli atti che si è rivolta in data 18.4.2023 al Parte_1 Controparte_2 c/o Unità Operativa Complessa di Psichiatrica Universitaria del
[...]
Dipartimento ed di Senso, Azienda Ospedaliero- Controparte_3 CP_4 Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” per intraprendere un percorso di affermazione di genere.
Ha depositato la relazione a firma della Dott.ssa in qualità di Dirigente Medico Persona_2 Responsabile del suddetto Centro, aggiornata al 31.3.2025, da cui si rileva che:
a) “la valutazione psicologico-psichiatrica non ha evidenziato alcuna situazione psicopatologica in atto, è stata eseguita, oltre che con il colloquio clinico, con i seguenti test psicometrici:
Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), State-Trait Anxiety Inventory (Y1-Y2), CP_5 The Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R), Gender Disphorya Questionnarie (GD-Q);
b) i colloqui e i test hanno evidenziato un quadro clinico che si può inquadrare come “Disforia di Genere” seguendo i criteri diagnostici del DSM 5;
c) parte ricorrente ha acquisito la consapevolezza di avere assetto identitario di tipo maschile sin dall'infanzia; la stessa è “a conoscenza delle procedure e dei passaggi inerenti il percorso di riattribuzione chirurgica. Vive già da tempo nei panni del genere da lui esperito, anche grazie all'assunzione di terapia ormonale cross-sex da circa un anno e mezzo. È consapevole dei pro e dei contro di una eventuale procedura chirurgica che contempla come ulteriore opzione di affermazione di genere”; ha “stabilmente mantenuto la propria scelta di intraprendere e proseguire il percorso di affermazione di genere, mostrando coerenza con il proprio vissuto identitario e determinazione nel perseguire l'obiettivo di affermare il genere esperito al netto di quello assegnato alla nascita”.
La Dott.ssa ha pertanto concluso nel senso che “ (genere Persona_2 Parte_3 femminile assegnato alla nascita con nome all'anagrafe Gaia) soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM 5) o Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso. Si rammenta tuttavia che per tale diagnosi va riconosciuto il diritto delle persone transgender ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi pagina 2 di 5 necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela della loro identità di genere”.
Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto che è affetta da disforia di genere ovvero da Parte_1 un disturbo di identità di genere che l'ha portata a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale a causa della quale parte ricorrente ha avviato un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile ormai in fase avanzata.
La documentazione in atti consente, inoltre, di escludere che parte ricorrente sia affetta da patologie psichiatriche e permette di affermare che si comporta come un uomo. Parte_1
In punto di diritto, si pone in evidenza che - ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 - “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di pagina 3 di 5 rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
È pertanto rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Nel caso di specie, la documentazione medica versata in atti, il contenuto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 30.10.2025 e la circostanza contestualmente rilevata dal G.D. che la stessa “presenta tono della voce e sembianze del tutto maschili, si presenta con la barba e in abiti maschili”, il documento sottoscritto nell'anno 2023 da con il proprio datore di lavoro Parte_1 (ASST della Brianza) denominato “accordo di riservatezza - carriera alias” finalizzato ad “attivare la carriera alias, mediante assegnazione dell'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile scelta dallo stesso, da utilizzare al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale con il nome di ”, l'avvenuto inserimento nella lista di attesa per sottoporsi all'intervento chirurgico di Per_1 riattribuzione del sesso, consentono di accogliere la domanda.
Nel caso di specie, essendosi accertato che presenta disforia di genere e che le sue attuali Parte_1 condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, a completamento del percorso di transazione.
Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili in ragione della natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 I. DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] (atto n. Parte_1 352 Parte I Serie A anno 1998 di quel Comune), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “Gaia” il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
II. ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile di Brindisi di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, in ottemperanza al precedente punto II);
III. DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di Parte_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
IV. DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, in Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3866/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pasqua Manfredi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale Controparte_1 di Monza
RESISTENTE
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Autorizzare parte ricorrente alla rettificazione anagrafica, per i motivi indicati in narrativa;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Brindisi (BR) dove è stato trascritto l'atto di nascita, la rettificazione del sesso da femminile a maschile e il mutamento del nome da “ ” a Pt_1
“ ” nell'atto di nascita e in tutti gli atti e documenti da esso derivanti”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al presso la Procura della Repubblica del Parte_2 Tribunale di Monza, chiedeva di essere autorizzata alla rettificazione anagrafica “del Parte_1 sesso da femminile a maschile” ed al “mutamento del nome da a . Pt_1 Per_1 pagina 1 di 5 A sostegno della propria domanda riferiva che “sin dall'infanzia ha avuto consapevolezza del proprio assetto identitario maschile, ma non ha manifestato e sperimentato l'identità percepita per via dell'educa-zione familiare e del contesto cis-normativo in cui cresceva” e che “(…) con l'arrivo della pubertà, ha cominciato a provare estremo disagio per il suo corpo, soprattutto riguardo allo Per_1 sviluppo dei caratteri sessuali nel senso non desiderato che lo portavano a un intenso malessere (…) Il disagio verso il suo corpo lo porta, inoltre, a evitare situazioni in cui avrebbe dovuto scoprirsi (tipo andare al mare) e quindi all'isolamento sociale e a momenti di profondo sconforto, compiendo anche gesti autolesivi”. Evidenziava, inoltre, di “vivere da anni tutti i livelli sociali la sua identità di genere maschile percepita e si mostra sereno e adeguato alla stessa” e di avere “già acquisito aspetto esteriore maschile e vive e si relaziona agli altri come tale”.
All'udienza del 30.10.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi procedeva all'audizione della ricorrente che dichiarava: “Sono convinto della decisione che ho preso e del percorso che ho iniziato da tempo, per cui insisto nella domanda di mutamento di sesso. Sul lavoro utilizzo già una divisa con il nome di
e ho una relazione sentimentale con una donna. Sono in lista di attesa per l'intervento.” Per_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio.
Emerge dagli atti che si è rivolta in data 18.4.2023 al Parte_1 Controparte_2 c/o Unità Operativa Complessa di Psichiatrica Universitaria del
[...]
Dipartimento ed di Senso, Azienda Ospedaliero- Controparte_3 CP_4 Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” per intraprendere un percorso di affermazione di genere.
Ha depositato la relazione a firma della Dott.ssa in qualità di Dirigente Medico Persona_2 Responsabile del suddetto Centro, aggiornata al 31.3.2025, da cui si rileva che:
a) “la valutazione psicologico-psichiatrica non ha evidenziato alcuna situazione psicopatologica in atto, è stata eseguita, oltre che con il colloquio clinico, con i seguenti test psicometrici:
Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), State-Trait Anxiety Inventory (Y1-Y2), CP_5 The Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R), Gender Disphorya Questionnarie (GD-Q);
b) i colloqui e i test hanno evidenziato un quadro clinico che si può inquadrare come “Disforia di Genere” seguendo i criteri diagnostici del DSM 5;
c) parte ricorrente ha acquisito la consapevolezza di avere assetto identitario di tipo maschile sin dall'infanzia; la stessa è “a conoscenza delle procedure e dei passaggi inerenti il percorso di riattribuzione chirurgica. Vive già da tempo nei panni del genere da lui esperito, anche grazie all'assunzione di terapia ormonale cross-sex da circa un anno e mezzo. È consapevole dei pro e dei contro di una eventuale procedura chirurgica che contempla come ulteriore opzione di affermazione di genere”; ha “stabilmente mantenuto la propria scelta di intraprendere e proseguire il percorso di affermazione di genere, mostrando coerenza con il proprio vissuto identitario e determinazione nel perseguire l'obiettivo di affermare il genere esperito al netto di quello assegnato alla nascita”.
La Dott.ssa ha pertanto concluso nel senso che “ (genere Persona_2 Parte_3 femminile assegnato alla nascita con nome all'anagrafe Gaia) soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM 5) o Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso. Si rammenta tuttavia che per tale diagnosi va riconosciuto il diritto delle persone transgender ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi pagina 2 di 5 necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela della loro identità di genere”.
Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto che è affetta da disforia di genere ovvero da Parte_1 un disturbo di identità di genere che l'ha portata a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale a causa della quale parte ricorrente ha avviato un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile ormai in fase avanzata.
La documentazione in atti consente, inoltre, di escludere che parte ricorrente sia affetta da patologie psichiatriche e permette di affermare che si comporta come un uomo. Parte_1
In punto di diritto, si pone in evidenza che - ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 - “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di pagina 3 di 5 rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
È pertanto rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Nel caso di specie, la documentazione medica versata in atti, il contenuto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 30.10.2025 e la circostanza contestualmente rilevata dal G.D. che la stessa “presenta tono della voce e sembianze del tutto maschili, si presenta con la barba e in abiti maschili”, il documento sottoscritto nell'anno 2023 da con il proprio datore di lavoro Parte_1 (ASST della Brianza) denominato “accordo di riservatezza - carriera alias” finalizzato ad “attivare la carriera alias, mediante assegnazione dell'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile scelta dallo stesso, da utilizzare al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale con il nome di ”, l'avvenuto inserimento nella lista di attesa per sottoporsi all'intervento chirurgico di Per_1 riattribuzione del sesso, consentono di accogliere la domanda.
Nel caso di specie, essendosi accertato che presenta disforia di genere e che le sue attuali Parte_1 condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, a completamento del percorso di transazione.
Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili in ragione della natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 I. DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] (atto n. Parte_1 352 Parte I Serie A anno 1998 di quel Comune), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “Gaia” il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
II. ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile di Brindisi di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, in ottemperanza al precedente punto II);
III. DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di Parte_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
IV. DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, in Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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