Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 29422/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29422/2021 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Napoli al Viale Colli Parte_1 Parte_2
Aminei 461/27 presso gli avv.ti Antonio Rivarola e Maria Rivarola, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla citazione in riassunzione
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Kerbaker 55, presso l'avv. Giovanni Testa, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione
Valente Pietrangelo, casella pec Email_1
CONVENUTI
Oggetto: Assegnazione di posto auto CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
e hanno convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Napoli il , ed il suo convenuto Pietrangelo Controparte_1 Controparte_1
Valente, chiedendo di dichiarare che gli attori avevano il diritto di ottenere il secondo posto auto a rotazione negli spazi gestiti dal convenuto, come pertinenza CP_1 dei quattro appartamenti siti nel fabbricato condominiale dei quali la seconda era proprietaria ed il primo usufruttuario, scala A piano 2° intt. 2/A, 2/B, 3/A e 3/B – nonché di dichiarare che l'amministratore del convenuto era tenuto ad CP_1 assegnare i posti auto senza che fosse necessario convocare l'assemblea, e condannare i convenuti in solido o chi di essi ritenuto responsabile a risarcire i danni i danni causati agli attori dal non aver potuto disporre del secondo posto auto a partire dal 22/4/2014, con vittoria delle spese di lite;
con sentenza 25009/2021 il GdP di Napoli si è dichiarato incompetente per valore a decidere sulla domanda essendo invece competente il Tribunale di Napoli, ed ha compensato le spese di lite;
e Parte_1 [...]
hanno riassunto il giudizio convenendo dinanzi a questo Tribunale il CP_3
e Pietrangelo Valente, chiedendo di Controparte_1 Controparte_1 accogliere le stesse domande già proposte dinanzi al GdP, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare CP_1 inammissibile perché tardiva o rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata escussa la teste;
ora la causa va decisa. Testimone_1
In data 25/10/1999 l'assemblea del Condominio convenuto ha approvato un
“regolamento parcheggio auto”, i cui primi due articoli stabiliscono: “1. Il parcheggio delle auto nel cortile condominiale è consentito nel limite massimo di n° 41 auto+ 1 di emergenza individuato di fronte al cancello di via Giotto, esclusivamente nelle aree appositamente delimitate.
2. Per ciascuna unità immobiliare, con esclusione dei cantinati e dei cespiti con accesso esterno al cortile condominiale, è consentito il parcheggio di un'auto. Per unità immobiliare si intendono i 27 appartamenti originariamente realizzati ed accatastati. Nel limite dei posti residuali è consentito il parcheggio di una seconda auto per ciascuna delle unità immobiliari di cui sopra. Nel caso che il numero delle seconde auto ecceda i residuali posti vacanti d1 cui sopra, si farà luogo a rotazione mensile proporzionale ai posti disponibili.”. Nel verbale dell'assemblea del convenuto del 1/2/2023 si legge: CP_1
pagina 2 di 5 Successivamente, l'assemblea del 19/6/2014 ha così deliberato:
Si passa ad analizzare il punto 7 all'odg - l'amministratore informa che in data 22 aprile 2014 ha ricevuto dal Prof.Avv. una raccomandata con la richiesta di un ulteriore posto auto nel Parte_1 cortile condominiale. Considerato il contenuto e le rinunce espresse a verbale dagli Avv. Lucio ed nella precedente delibera di assemblea del O 1/02/13, l'amministratore, così come Parte_1 richiesto, ha ritenuto opportuno riportare l'istanza in assemblea. Alle ore 20,30 si allontana dall'assemblea lavv. Scuotto. Si apre la discussione ed il condomino E. Maretta si riporta integralmente al contenuto della suddetta richiesta. Il cav. dichiara quanto segue: l'assemblea deve attenersi a CP_4 quanto deliberato sul punto nella precedente riunione del O 1102113 e chiede che per la sosta delle auto venga impegnata tutta l'area originaria del cortile condominiale poiché essa è di proprietà comune di tutti i condomini i quali hanno pari diritto ad usufruirne senza causare danno agli altri.
Dopo ampia discussione l'assemblea con i voti della maggioranza rappresentata da n. 16 voti per milles. n.588,92; con l'astensione dal voto di n. 2 condomini per mili. 45,72 deì sigg.
7.89 e Parte_3
- rapp. da 17,83 e con n. 2 voti contrari per mill.106,96 del condomino CP_5 Parte_3
(mill.72,95), che manifesta 1a volontà di impugnare giudizialmente la disposizione Parte_1 assembleare, e dell'Avv. Lucio Marotta rapp, dall'avv. E. Maretta (mill.34,0 I), ritiene di non poter recepire l'istanza inoltrata dal I' Avv. E. da] momento che come da intese ed espresso a verbale Pt_1 in data 01/02/2013 gli stessi Avv.ti e avevano rinunziato a quanto oggi Pt_1 Controparte_6 richiesto e pertanto non si deve procedere all'assegnazione del successivo posto auto richiesto. I condomini e rapp. da , dichiarano che si astengono nel merito e Parte_3 CP_7 Parte_3 per coerenza con le precedenti votazioni assembleari assunte dagli stessi sul la medesima questione .
Gli attori chiedono che si dichiari il loro diritto di usufruire di un secondo posto auto a rotazione negli spazi condominiali.
Secondo il Condominio convenuto, la domanda degli attori sarebbe improcedibile, in quanto avrebbero dovuto proporre istanza di mediazione 30 giorni dopo che si era tenuta l'assemblea del 19/6/2014, alla quale avevano partecipato;
ma gli attori sostengono che sia stato leso un loro diritto, per cui la deliberazione del 19/6/2014 sarebbe nulla, e non potrebbe essere loro opposta, né vi sarebbe stato un termine da rispettare per proporre la presente azione.
Si sostiene poi nella comparsa di risposta del , che gli attori abbiano CP_1 rinunciato ai secondi posti auto dietro pagamento di un “corrispettivo … per l'acquisizione di uno spazio del cortile davanti la porta dei box auto creati ex novo”; alla pagina 3 di 5 udienza dell'1/2/2013 le parti avrebbero quindi concluso un contratto atipico plurilaterale, che può essere risolto solo consensualmente o per inadempimento di una delle due parti. Di quanto afferma il convenuto sul punto non si trova CP_1 traccia nel verbale dell'assemblea del 1/2/2013: non si ricava la natura traslativa della rinuncia.
In ogni caso, sempre secondo parte convenuta, la rinuncia degli attori sarebbe perfettamente valida, e non revocabile, in quanto atto unilaterale, non recettizio, irrevocabile ed immediatamente efficace. L'art. 1118.2 cc, però, stabilisce che “Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”. Il Condomino sostiene che gli attori non abbiano rinunciato ad un diritto sulle parti comuni, bensì solo alla facoltà di richiedere i secondi posti auto, tanto è vero che continuano a partecipare alle spese di gestione del cortile. Ora, se è vero che lo scopo dell'art. 1118 comma 2 cc è quello di evitare che un condomino possa liberarsi dell'obbligo di partecipare alle spese di gestione delle parti comuni, è pur vero che gli attori, non avendo rinunciato, come non avrebbero potuto fare, alla propria quota di comproprietà e uso del cortile, non possono aver rinunciato in via definitiva all'esercizio delle facoltà derivanti dalla comproprietà del cortile – tra cui quella, assicurata dal regolamento, di usufruire di secondi posti auto. Insomma, i sono tuttora comproprietari del cortile, e dunque non possono aver Pt_1 rinunciato definitivamente, ma solo temporaneamente (nonostante l'uso dell'avverbio
“definitivamente” nel verbale 1/2/2023) ad esercitare le facoltà spettanti al proprietario o comproprietario. Oltretutto, a rinunciare definitivamente ad una facoltà connessa al diritto di proprietà, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, avrebbe dovuto essere effettuata dal proprietario degli appartamenti cui era connesso l'utilizzo dei posti auto, ossia , e non dall'usufruttuario e nemmeno dal titolare Parte_2 del diritto di abitazione.
Per quanto detto, va dichiarato che gli attori hanno il diritto di ottenere il secondo posto auto a rotazione negli spazi gestiti dal convenuto, e che l'amministratore CP_1 del convenuto è tenuto ad assegnare tale posto auto senza che sia CP_1 necessario convocare l'assemblea. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento proposta dagli attori, i quali non hanno fornito il benché minimo elemento per determinare una diminuzione del valore dei loro immobili a seguito della mancata disponibilità del posto auto in questione;
del resto, da quanto esposto in citazione risulta che un soggetto che già aveva preso in locazione uno degli in locazione un immobile degli attori, ha poi chiesto di usufruire del secondo posto auto – per cui sembra che la questione non possa avere influenzato il canone di locazione.
Le spese del giudizio seguono la complessiva soccombenza del convenuto CP_1
e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 4 di 5
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 29422/2021 rgac tra:
e , attori;
Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
6, convenuto;
così provvede:
[...]
1) Dichiara che gli attori hanno il diritto di ottenere il secondo posto auto a rotazione negli spazi gestiti dal convenuto, e che l'amministratore del CP_1 CP_1 convenuto è tenuto ad assegnare tale posto auto senza che sia necessario convocare l'assemblea; rigetta la domanda di risarcimento;
2) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, CP_1 che liquida in euro 264 per esborsi ed euro 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva
e Cpa;
con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Rivarola e Maria Rivarola.
Così deciso in Portici in data 16/4/2025 Il giudice unico
pagina 5 di 5