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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere
dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 238 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
, , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ilario Lo Parte_4 Parte_5
Giudice
appellanti
CONTRO
n.q. di mandatario con rappresentanza di Controparte_1 [...]
(acquirente da Banca Carige S.p.A. di un pacchetto di crediti catalogati “a CP_2 sofferenza”, fra i quali quello vantato nei confronti degli odierni appellanti e fatto oggetto del presente giudizio), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Trapani
appellato
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: «Piaccia all'on.le Corte d'Appello: disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa - Accogliere per la forma il presente appello e ritenutane l'ammissibilità, riformare parzialmente la sentenza impugnata disponendo: -Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora), sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi del 1° comma dell'art.283 c.p.c. in ordine alla quale si fa espressa riserva di presentare, con separata istanza motivata, richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. -Nel merito, accogliere le richieste istruttorie tempestivamente avanzate da parte appellante e nel merito tutti i motivi di appello meglio indicati in narrativa, ed in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere le conclusioni di merito già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado qui di seguito interamente trascritte: - Ritenere e dichiarare con riferimento al c/c con scopertura sopra specificato la ra8icale nullità delle pattuizioni contrattuali, ove esistenti, che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed il riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza e ciò per violazione dell'art.1283 c.c. e del combinato disposto di cui agli artt.1284 n°3 e 1346 ed art.4 nn.1 e 4 della L.154/92; ritenere e dichiarare, altresì la nullità degli stessi per violazione della L.108/96. -Conseguentemente determinare l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di conto corrente di apertura di credito e mutui chirografari, disapplicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione sul massimo scoperto, scorporando tutte le spese di qualsiasi genere e natura non convenzionalmente pattuite ed applicando all'intero rapporto, sin dal suo sorgere i soli interessi legali e/o, in subordine, e salvo gravame, gli interessi che si riterranno dovuti. -Indi condannare l'Istituto di Credito convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi dell'art.2033 c.c. al pagamento in favore del ricorrente di quanto indebitamente percetto dal sorgere dei rapporti ad oggi per interessi ultralegali, per capitalizzazione trimestrale degli stessi, per mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto trimestrale, per mancata regolamentazione delle valute e delle spese per operazione, per chiusura annuale, per assicurazione, per spese postali, per spese telefoniche ecc.: il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito contrattuale al soddisfo. -Ritenere dichiarare, altresì, che: a) gli interessi effettivamente applicati dalla Banca relativamente al contratto di conto corrente supera il tasso di soglia massimo oltre il quale essi devono considerarsi usurari ai sensi della L.108/96 e, conseguentemente, che ai sensi dell'art.1815, 2° comma c.c., nessun interesse è dovuto;
b) ritenere e dichiarare inoltre, la nullità della commissione di massimo scoperto per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente, rideterminare le somme effettivamente dovute in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria, disapplicando la commissione di massimo scoperto, scorporando tutte le spese di qualsiasi genere e natura non convenzionalmente pattuite ed applicando all'intero rapporto, sin dal suo sorgere i soli interessi legali e/o, in subordine e salvo gravame, gli interessi che si riterranno dovuti: indi condannare l'istituto di credito convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi dell'art.2033 c.c. al pagamento in favore degli attori di quanto indebitamente percetto in virtù del contratto di mutuo per cui è causa per interessi usurari, per commissione di massimo scoperto e, in genere, per ogni altra spesa e/o onere che –a qualsiasi titolo- è stato addebitato agli attori: il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito contrattuale al soddisfo. -Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato alle spese e non riscosso i compensi. -In via istruttoria si chiede: A) che venga ordinato all'Istituto di Credito convenuto l'esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. di tutti i documenti meglio indicati nella lettera Racc. A/R del 10-13.10.2012 inoltrata all'Istituto di Credito appellato ai sensi dell'art.119 TUB, ma invano. B) Una volta acquisita la documentazione richiesta con l'ordine esibizione ex art.210 c.p.c., che venga disposto il rinnovo della CTU e/o la sua integrazione, tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale avutasi nel tempo e dei più recenti arresti della Corte di Cassazione sul punto in tema di calcolo di usura e cms e anatocismo, così come richiesta in primo grado. »
Conclusioni per l'appellato: « Voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa In linea preliminare e pregiudiziale, - ritenere e dichiarare, per quanto sopra esposto, l'inammissibilità dell'avverso motivo n. “III” del proposto appello, nonché, limitatamente alla posizione della debitrice principale del successivo Parte_1 avverso motivo di appello n. “IV”; - rigettare inoltre l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, condannando parte avversa alla sanzione pecuniaria di cui all'art.283 comma 2° cpc. In assoluto subordine, ove fosse intendimento della Corte accogliere una siffatta avversa istanza, subordinarla, ai sensi dell'art.283 comma 1° cpc, al versamento di idonea cauzione. Senza recesso nel merito, voglia l'adita Corte rigettare il proposto gravame, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza e condannando altresì e per l'effetto gli appellanti al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio. In assoluto subordine, per la denegata e non temuta ipotesi in cui l'adita Corte abbia a disporre la riapertura dell'istruttoria e/o, in ogni caso, ritenere comunque di dovere in tutto o in parte riformare l'impugnata sentenza, si insiste in tal caso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado. Detto ciò, ai fini istruttori, ci si oppone ancora una volta fermamente, per le ragioni da noi esposte alle pagg.25 e segg della ns. comparsa responsiva, all'ammissione delle istanze avanzate dagli appellanti in seno al proprio atto di appello. Ci si oppone per l'effetto, innanzitutto, all'ammissione del chiesto ordine di esibizione ex art.210 cpc, avanzato dagli appellanti in seno al proprio atto di appello.»
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La , , Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno convenuto in
[...] Parte_5
giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento la Controparte_3
e hanno esposto che il sig. titolare di una ditta
[...] Parte_1 individuale, aveva aperto un conto corrente con scopertura concordata presso la Cassa
Rurale Artigiana Popolare di Palma di Montechiaro nel 1968. Successivamente, a seguito di diverse fusioni e cessioni aziendali, il conto aveva cambiato numerazione e istituto bancario, ma è rimasto riconducibile al medesimo rapporto contrattuale. Gli attori hanno contestano che: la banca non ha fornito i contratti originari né gli estratti conto regolari, addebitando spese e interessi non pattuiti, violando il principio di trasparenza e correttezza;
che sono stati applicati interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non pattuite e tassi superiori alla soglia legale;
che il contratto di mutuo chirografario stipulato nel 2008, nominalmente destinato a investimenti, è stato utilizzato per ripianare debiti pregressi, aggravando la situazione finanziaria della società e violando le disposizioni contrattuali e normative sulla buona fede. Gli attori hanno chiesto l'annullamento del contratto di mutuo per mancanza di causa, errore essenziale e violazione di norme legali, la rideterminazione del dare-avere tra le parti nonché la ripetizione dell'indebito e il risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti della banca.
La banca nel costituirsi ha contestato integralmente le domande attoree, avanzando una domanda riconvenzionale per un importo complessivo di €260.058,72, a titolo di rate di mutuo insolute e scadute e saldo negativo di conto corrente.
La causa è stata istruita tramite documenti e CTU.
Con Sentenza n.1516/2018 resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. in data 18.12.2018 il
Tribunale di Agrigento, nel procedimento iscritto al n.2864/2012 r.g., ha rigettato le
3 domande proposte dagli attori e ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla banca
Carige.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 Parte_2
, , , hanno proposto appello Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 avverso la citata sentenza al fine di ottenerne l'integrale riforma.
Si è costituto il Credito fondiario nella qualità di mandatario con rappresentanza di CP_2 acquirente da Banca Carige di un pacchetto di crediti in sofferenza, tra i quali quello
[...] vantato nei confronti degli appellanti, chiedendo di dichiarare inammissibile e di rigettare il proposto gravame.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.3.2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, con il primo motivo di appello gli appellanti contestano che la sentenza di primo grado abbia errato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova. Secondo la loro prospettazione, il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo la quale chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, debba essere temperata dal principio della vicinanza della prova. Tale principio impone che il debitore possa limitarsi ad allegare l'inesistenza di un credito, mentre spetterebbe alla banca convenuta dimostrare l'esistenza del credito vantato e, nel caso, già azionato. Questa interpretazione risulterebbe particolarmente rilevante nel caso in esame, in cui la correntista aveva richiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, copia di tutti gli estratti conto relativi al rapporto n. 87820, oltre al contratto originario, richiesta che la banca non aveva ottemperato e rispetto alla quale il giudice di primo grado aveva respinto l'ordine di esibizione.
Tuttavia, il motivo è infondato.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, qualora l'attore proponga una domanda di accertamento negativo del diritto vantato dal convenuto e quest'ultimo non si limiti a richiedere il rigetto della domanda, ma avanzi una
4 domanda riconvenzionale per ottenere il credito negato dalla controparte, entrambe le parti sono gravate dall'onere di dimostrare le rispettive pretese contrapposte (cfr. Cass. n.
3374/2007; Cass. n. 12963/2005; Cass. n. 7282/1997).
Nel caso in esame, non viene contestata l'esistenza del contratto di conto corrente. Era dunque onere degli attori dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero interessi debitori e commissioni di massimo scoperto, o che contenessero addebiti di somme basati su clausole indeterminate o illegittime. Tale dimostrazione non può desumersi dagli estratti conto prodotti, i quali nulla riferiscono in merito alle previsioni contrattuali di interesse.
In tale contesto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che spettasse agli attori produrre in giudizio i contratti oggetto di contestazione, concludendo che tale onere non fosse stato assolto. Pertanto, gli accertamenti condotti dal CTU sono stati giustamente considerati inutilizzabili.
Inoltre, non è condivisibile la censura relativa alla mancata applicazione del criterio della cosiddetta “vicinanza della prova” da parte del primo giudice. Benché tale principio, sancito dall'art. 24 Cost., miri a evitare interpretazioni che rendano eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di agire in giudizio, esso non può essere invocato qualora entrambe le parti dispongano, in egual misura, della documentazione oggetto di causa. Nel caso dei contratti bancari la normativa prevede esplicitamente che un esemplare del contratto sia consegnato al cliente (art. 3, co. 1, L. 154/1992, ora art. 117, co. 1, TUB).
Infine, il principio di vicinanza della prova non può essere ridotto alla mera disparità economica tra le parti. Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17923/2016), anche in materia di contratti bancari tale criterio non può sostituirsi al generale onere probatorio.
Ne consegue che la società attrice, onerata dalla prova, non ha dimostrato la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse ultralegale, giustificando così l'applicazione del tasso concretamente praticato.
Con il secondo motivo, gli appellanti contestano che il primo giudice abbia errato nel ritenere che la società correntista fosse in possesso di una copia del contratto, avendo questa
5 contestato specifiche clausole del medesimo.
Anche tale motivo risulta infondato.
Dall'atto introduttivo emerge chiaramente che gli attori lamentavano la mancata consegna degli originali dei contratti, contestando altresì la validità di alcune clausole, come la mancata indicazione dei criteri di calcolo della commissione di massimo scoperto o l'assenza di sottoscrizioni specifiche per le clausole vessatorie. Tali contestazioni implicano che gli attori fossero comunque in possesso di una copia del contratto e che, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, spettasse loro produrla in giudizio.
Si rileva, inoltre, che all'udienza del 16 marzo 2016, la banca aveva richiesto l'autorizzazione a depositare i contratti, richiesta a cui gli attori si erano opposti per presunta tardività.
Tale condotta risulta contraddittoria: gli attori, infatti, hanno prima richiesto l'esibizione dei contratti e poi si sono opposti alla loro produzione, lamentandone infine la mancata esibizione.
Con il terzo motivo, gli appellanti denunciano l'errore del Tribunale nell'affermare che il riconoscimento del debito fosse opponibile ai fideiussori.
Questo motivo è fondato.
L'art. 1309 c.c. stabilisce che il riconoscimento del debito da parte di uno dei debitori solidali non ha effetto nei confronti degli altri. La Cassazione ha chiarito che tale riconoscimento può costituire solo un elemento presuntivo nei confronti dei fideiussori
(cfr. Cass. n. 694/1966).
Nel caso in esame, la banca non ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'effettiva entità del debito dei fideiussori.
Pertanto, la sentenza sul punto merita riforma, limitando la condanna dei fideiussori alla somma prevista nel contratto di finanziamento chirografario (€ 78.800,31).
Relativamente alla parte del motivo di appello in cui si deduce che il riconoscimento del
6 debito comporti un'inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 c.c., va precisato che tale riconoscimento non esclude la possibilità di sollevare eccezioni sulla validità del rapporto sottostante. In tal senso, è consolidato il principio per cui la ricognizione di debito produce esclusivamente un'astrazione processuale, esonerando l'altra parte dall'onere della prova e spostandolo su chi ha effettuato il riconoscimento.
Poiché nel caso di specie la società correntista non ha fornito alcuna prova delle dedotte nullità, il motivo di appello deve essere respinto.
Le spese dei due gradi anche quelle relative alla CTU, in ragione della reciproca soccombenza, si compensano integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. In parziale accoglimento dell'appello, limita la condanna dei fideiussori al pagamento della somma di € 78.800,31;
2. Conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. Compensa integralmente le spese di lite e le spese di CTU dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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