Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00839/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA CA PE, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe La Spina, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Baglioni 36;
contro
Comune di Norcia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per la declaratoria
(quanto al ricorso introduttivo) dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Norcia sulla domanda di contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) di parte ricorrente, inoltrata in data 8/3/2017, prot. n. 5545 e successivamente sollecitata mediante lettera 31/5/2021 di invito a negoziazione assistita non accolto dal Comune e, da ultimo, con raccomandata 6/12/2024 e, per l’effetto, per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Norcia di pronunciarsi su quell’istanza e, in caso di inerzia, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione resistente, disponendo l’accoglimento della domanda di contributo; con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese di lite e riserva di motivi aggiunti in caso di pronuncia dell’amministrazione;
nonché (quanto al ricorso per motivi aggiunti) per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Norcia n. 91 del 28/4/2025, comunicato al solo legale della ricorrente a mezzo pec in data 5/5/2025, con il quale è stata rigettata la suddetta domanda di contributo, e per il risarcimento del danno da ritardo nell’emissione del provvedimento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il preavviso di diniego comunicato in data 13/9/2018, prot. n. 18780 e le relazioni della Polizia Municipale in data 31/1/2018 e 3/4/2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Norcia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RF AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS), previsto dall’art. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016, integrata dall’O.C.D.P.C. n. 408 del 15 novembre 2016.
2. Dopo che in ordine alla originaria domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, serbato dal Comune di Norcia sulla richiesta di contributo presentata dalla ricorrente in data 8 marzo 2017, questo Tribunale – in ragione della sopravvenuta adozione del provvedimento di diniego n. 91 in data 21 aprile 2025 - ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza parziale n. 619/2025, il giudizio è proseguito in ordine alla domanda di annullamento di detto diniego proposta con i motivi aggiunti.
3. Il diniego è basato sulla mancanza del requisito della principale, stabile e continuativa dimora nell’abitazione resa inagibile dagli eventi sismici del 2016 (come sarebbe stato comunicato dal Comune con nota n. 18780 in data 13 settembre 2018).
4. Con il ricorso per motivi aggiunti, avverso detto diniego sono state dedotte censure così sintetizzabili: (i) - è mancata la necessaria partecipazione procedimentale; (ii) - vi è stato travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, etc., in quanto la ricorrente, fin dalla presentazione della domanda di contributo e comunque, da ultimo, in data 6 dicembre 2024, aveva fornito elementi di prova (consumi delle utenze, registrazione della residenza, indicazione di testimoni al corrente della situazione – cfr. anche relazione del sopralluogo in data 10 ottobre 2016) del fatto che lei e i due figli al momento del sisma risiedessero nell’immobile lesionato; (iii) - l’accertamento effettuato dall’Amministrazione nel 2018 non assume significato dirimente, in quanto in quel momento la famiglia si era dovuta trasferire altrove.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco di Norcia quale Ufficiale di Governo, chiedendo che il ricorso venga respinto in quanto infondato. A tal fine, sottolinea in particolare il valore fidefacente dei verbali degli accertamenti effettuati nel 2018.
6. All’udienza del 2 dicembre 2025, è stata segnalata alle parti comparse l’eventuale difetto di giurisdizione, alla luce dell’orientamento da tempo seguito dal Tribunale. Entrambe le parti, pur consapevoli di tale orientamento, hanno ribadito che, a loro avviso, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la situazione giuridica soggettiva del richiedente il contributo avrebbe natura di interesse legittimo, in ragione della previsione dell’art. 133, lettera b), cod. proc. amm., ovvero del fatto che la controversia riguarda la fase di verifica dei requisiti.
7. Il Collegio, viceversa, ritiene di dare continuità all’orientamento del Tribunale in materia di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la spettanza di contributi conseguenti ai danni causati dal sisma.
7.1. Come recentemente ribadito “ Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nell’ipotesi di contributi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma, l'attività dell'Amministrazione “è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998, e della l. n. 205 del 2000, ora art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a [..]“; in particolare, in casi siffatti l’Amministrazione “opera una verifica in fatto circa la corrispondenza tra la fattispecie normativa e la situazione materiale in cui si trovano gli immobili, senza ricorrere all’esercizio di poteri discrezionali” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 433 del 25 marzo 2024). […] In altri termini l’istruttoria dell’Ufficio Speciale Ricostruzione sulle domande di contributo si concentra, una volta verificata la legittimazione dell’istante, sulla verifica della congruità e completezza delle certificazioni presentate dal professionista circa la sussistenza e l’entità dei danni prodotti all’immobile dal sisma, senza spendita di alcun potere discrezionale neppure di carattere valutativo: dunque la consistenza della posizione giuridica del privato è sicuramente di diritto soggettivo. “E’ infatti fondamentale la distinzione, sempre nella materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, tra le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, e le diverse ipotesi in cui, invece, la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'" an ", il " quid " e il " quomodo " dell'erogazione (v. tra le altre Cass. SS.UU. nn. 16896 del 2006; 3848 del 2007; 21062 del 2011).” (Cons. Stato, sez. I, n. 433/ 2024, cit., ed anche T.A.R. Marche, sez. II, 5 aprile 2025, n. 248, T.A.R. Umbria, 20 aprile 2023, n. 235, id. 8 ottobre 2021, n. 822, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 08 gennaio 2021, n. 8). ” (TAR Umbria, n. 547/2025).
7.2. Tale orientamento è stato costantemente seguito da questo Tribunale anche con specifico riferimento al contributo per l’autonoma sistemazione, per cui anche oggi si controverte “ trattandosi di provvidenza la cui erogazione dipende dal mero ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa in materia, senza alcun contingentamento o valutazione discrezionale di sorta da parte dell’amministrazione, involgente la cognizione di una posizione di diritto soggettivo ed in assenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva” (TAR Umbria, n. 235/2023; vedi anche, nn. 923/2022, 279/2022 e 224/2021).
8. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
9. Le spese, considerata la comune posizione processuale in tema di giurisdizione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RF AR, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RF AR |
IL SEGRETARIO