Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 24/11/2025, n. 20970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20970 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12536/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12536 del 2025, proposto da AN IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Castellucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ON GO, non costituito in giudizio;
NC ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva cautelare
-del Decreto del Direttore Generale del MIM - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV n. R.0001491 del 04-07-2025 - con il quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie di merito residue inerenti il “concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” ed inerente la classe di concorso A030, ivi inclusa la graduatoria generale di merito così come ratificata ed allegata al decreto medesimo di cui costituisce parte integrante-nella parte relativa alla mancata collocazione ed inclusione nella suddetta graduatoria dei VINCITORI, della ricorrente avendo la stessa conseguito un punteggio utile alla suddetta collocazione in graduatoria;
- dei verbali della Commissione giudicatrice, limitatamente alla valutazione di esclusione e mancato inserimento nella graduatoria, della ricorrente, allo stato non conosciuti e per i quali si è avanzata lettera di reclamo in data 09/07/2025(All.3);
- di ogni atto e/o provvedimento ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di NC ET e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RO IE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Va premesso in fatto che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, inerente la classe di concorso A030 per la Regione Lazio;
- la stessa superava le prove scritte e orali, conseguendo un punteggio finale (comprensivo della valutazione dei titoli) pari a 192,50 punti;
- ad esito del concorso, la stessa non figurava tra i vincitori inclusi nella graduatoria approvata con decreto n. 374 del 31.3.2025;
- in sede di ricognizione dei posti residui a seguito degli scorrimenti, l’USR Lazio pubblicava, con decreto n. 1459 del 30.6.2025, le consistenze residue delle graduatorie già pubblicate, in cui la ricorrente figurava al posto 89;
- detto decreto veniva rettificato nei giorni immediatamente successivi, con decreto n. 1491 in data 4.7.2025, e la ricorrente non figurava più nell’elenco delle consistenze residue;
- l’USR non riscontrava l’istanza di reclamo, con cui la ricorrente contestava l’esclusione dalle consistenze residue.
1.1. Con il presente ricorso, la ricorrente insorge avverso l’atto di rettifica delle graduatorie relative alle consistenze residue (decreto n. 1491 del 4.7.2025), lamentando l’illegittimità della relativa esclusione, la mancata inclusione nel medesimo, nonostante l’idoneità conseguita alla procedura concorsuale, nonché la violazione dei principi di trasparenza e delle clausole del bando per non aver l’amministrazione pubblicato anche le graduatorie degli idonei, con lesione del legittimo affidamento allo scorrimento delle medesime.
1.2. Nella memoria depositata il 24.10.2025 dall’amministrazione, costituitasi in resistenza, la stessa rilevava come “ la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A030 -Musica nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio veniva approvata con D.D.G. n. 374 del 31.03.2025 (Allegato 3 e 3 bis), da cui si evince che la ricorrente non risulta inclusa. Il successivo D.D.G. 1459 del 30.06.2025 è un decreto di rilevazione della consistenza residuale delle graduatorie già pubblicate. […] l’allegato relativo alla cdc A030 risultava errato, in quanto non conforme al vigente D.D.G n. 374 del 31.03.2025. E difatti, a distanza di pochi giorni, veniva emesso il D.D.G. 1491 del 04.07.2025, che annullava e sostitutiva il decreto n. 1459 del 30.06.2025 nonché venivan opubblicate ed allegate allo stesso le graduatorie di merito residue delle procedure concorsuali, dì cui all’allegato 1 del detto decreto ”.
1.3. Analogo rilievo veniva sollevato dal controinteressato, che inoltre deduceva la manifesta infondatezza delle pretese del ricorrente, posto che l’ultimo vincitore inserito nella graduatoria per merito conseguiva punti 208,50 contro i punti 192,50 della ricorrente.
1.4. Alla camera di consiglio del 4.11.2025, il Collegio dava avviso alle parti in udienza, riportato a verbale, di possibili profili di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, con particolare riguardo alla mancata impugnazione della graduatoria definitiva adottata ad esito della procedura concorsuale il 31.3.2025.
1.5. Parte ricorrente, nella memoria successivamente depositata il 13.11.2025 e avuto riguardo al rilievo sopra esposto, affermava che: “ Con l’atto introduttivo del presente giudizio è stato impugnato il Decreto del Direttore Generale del MIM -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –Direzione Generale –Ufficio IV n. R. 0001491 del 04/07/2025, in quanto tale decreto espressamente ha annullato e sostituito il precedente decreto direttoriale n.1459 del 30 giugno 2025 dando poi approvazione, tra le altre, alla riformulata graduatoria definitiva relativa ai vincitori e degli idonei per la classe di concorso “A030”, allegate allo stesso e dalle quali la ricorrente è risultata esclusa. Nel precedente decreto di approvazione della graduatoria del concorso (Decreto n. 0001459 pubblicato in data 30/06/2025, all.9 dell’atto introduttivo) la ricorrente sig.ra IO AN figurava al 89° posto tra gli idonei vincitori; l’atto lesivo degli interessi di parte ricorrente che si è avuto riguardo ad impugnare è pertanto il decreto direttoriale n.1491 del 4 luglio 2025 in quanto con lo stesso è stato annullato il precedente decreto di approvazione della graduatoria del concorso del 30 giugno 2025, dove la sig.ra IO AN figurava al 89° posto(con il punteggio effettivamente conseguito di 192,50) tra gli idonei vincitori, risultando l’impugnato decreto direttoriale del 04/07/2025-come rilevato nei motivi di ricorso –emesso in carenza e/o assenza di motivazione adeguata, ed altresì senza l’adozione di alcuna garanzia procedimentale nei confronti dell’odierna ricorrente, che si è vista esclusa dalla precedente graduatoria senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento e senza alcuna motivazione .” (p. 4).
2. – Alla camera di consiglio del 18.11.2025 la causa era trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
3. – Il Collegio rileva la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza originaria di interesse, attesa la mancata impugnazione (neppure in forma incidentale) della graduatoria definitiva approvata e pubblicata il 31.3.2025 con decreto n. 374 da parte dell’USR Lazio.
Le successive graduatorie, pubblicate dal medesimo Ufficio scolastico – tra cui quella oggetto del presente giudizio – non hanno contenuto innovativo rispetto alla precedente graduatoria conclusiva delle operazioni concorsuali, ma hanno lo scopo di effettuare una ricognizione – a seguito di rinunce e altri spostamenti nelle more intervenuti – delle consistenze residue delle graduatorie di merito in essere (non limitate al concorso di parte ricorrente, ma inclusive anche delle graduatorie di merito dei precedenti concorsi) ai fini delle operazioni di immissione in ruolo.
Secondo tale prospettiva, la graduatoria impugnata nel presente giudizio non rettifica o altrimenti incide sul contenuto o sulla efficacia della graduatoria finale del concorso approvata il 31.3.2025, limitandosi ad operare una ricognizione delle consistenze residue, senza svolgere una nuova valutazione delle posizioni dei candidati, come derivante dai punteggi conseguiti.
Invero, la posizione della ricorrente – quanto ad esito delle prove e relativa valutazione finale – si era definitivamente cristallizzata al momento dell’approvazione della menzionata graduatoria del 31.3.2025, rimasta inoppugnata, che, nel confronto con i punteggi conseguiti dagli altri concorrenti, non la includeva tra i vincitori.
Era dunque avverso tale atto – immediatamente lesivo della sua situazione giuridica – che la ricorrente avrebbe dovuto reagire, mediante rituale impugnativa, introducendo quei motivi di ricorso – oggi inammissibilmente proposti – che sono volti a contestare proprio il punteggio conseguito e la mancata inclusione tra i vincitori.
Il contenuto dell’atto impugnato è infatti conseguenza necessaria e inevitabile dell’esito del concorso cui parte ricorrente ha partecipato, come definito nella graduatoria conclusiva del 31.3.2025, sicché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dei successivi atti di ricognizione delle consistenze residue delle graduatorie di merito non sarebbe in ogni caso idonea ad assicurare alcuna utilità alla ricorrente, una volta che la prima sia divenuta inoppugnabile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. – Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione e la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES ET, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO IE IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IE IR | ES ET |
IL SEGRETARIO