Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
Nessuna sanzione di invalidità degli atti di trasferimento di immobili costruiti senza licenza era comminata dall'ordinamento in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 (comminatoria introdotta, difatti, dall'art. 10 della legge citata, ribadita dall'art. 15 della legge 10/77, disciplinata, infine, dall'art. 40 della legge 47/85), con la conseguenza che nessuna richiesta di condono andava presentata, e nessuna domanda di condono andava, consequenzialmente, allegata all'atto del trasferimento dell'immobile abusivamente costruito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore prof. Avv. Leoluca Orlando, elettivamente domiciliato in Roma, via Rodolfo Luciani 74, presso l'avv. Elisabetta Esposito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore La Marca e Calogero Bosco del foro di Palermo giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PALERMO, in persona del Commissario ad acta e legale rappresentante dott. Giuseppe Vinci, elettivamente domiciliato in Roma, via Silvio Pellico 2, presso l'avv.Ignazio Fiore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Li Greci del foro di Palermo giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e contro
IA GA e OL RI
- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 9/97 in data 13.12.96/15.1.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv. ;Salvatore La Marca per il Comune;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del I e II, accoglimento del III, assorbimento del IV e V motivo del ricorso principale;
per il rigetto del I, l'inammissibilità del II, l'accoglimento del IV e l'assorbimento del III e V motivo del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 13.12.96/15.01.97 la Corte d'appello di Palermo liquidava in lire 222.235.070 il risarcimento danni per accessione invertita spettante a RI MI e GA SI;
rivalutava la somma alla data della pronuncia e riconosceva interessi legali sull'importo rivalutato dalla data di scadenza dell'occupazione legittima al saldo.
Esponeva la sentenza che l'I.A.C.P. di Palermo, delegato dal Comune sia all'esecuzione dei lavori, sia all'espropriazione delle aree, aveva occupato il terreno nel gennaio 1981 e che alla scadenza del periodo di occupazione legittima, in data 6 gennaio 1987, l'opera era già compiuta, ma il decreto d'esproprio non era stato emesso. Si era perciò verificato l'acquisto del terreno a favore del Comune per accessione invertita verificatasi alla scadenza della occupazione legittima.
Nel contrasto tra Comune e I.A.C.P. doveva essere affermata la responsabilità di entrambi, perché l'Istituto doveva svolgere l'espropriazione d'intesa con il Comune e su di lui ricadeva quindi l'onere di attivarsi per far si che il decreto di espropriazione intervenisse tempestivamente. Non poteva invece porsi a carico dell'istituto l'indennità di occupazione legittima, che doveva gravare solo sul Comune.
Poiché la stima del terreno doveva avvenire al momento dell'accessione invertita, era irrilevante l'originaria destinazione a verde agricolo, superata dalla successiva vocazione edificatoria di fatto, data dalla urbanizzazione della zona al momento della occupazione;
quanto al valore unitario, risultava affidabile quello stabilito dal c.t.u. che confermava, quindi, in lire 31.686.500. In accoglimento dell'appello incidentale di RI MI -ma non di GA SI, priva di diritti sul suolo- riconosceva che spettava alla MI il risarcimento anche per la perdita della costruzione che insisteva su parte del terreno, per tre ordini di ragioni: perché la costruzione di un immobile senza licenza comporta unicamente l'illiceità dell'attività di costruzione, ma non l'incommerciabilità del bene;
perché l'edificazione era anteriore al 1967; perché la regola dettata dall'art. 16 della legge 865/71 vale ad escluderne il risarcimento in caso di accessione invertita. Determinava quindi, sulla base della c.t.u., in lire 190.578.570 il valore venale dell'edificio al momento dell'accessione. Spese compensate tra le parti.
Contro la sentenza, notificata al Comune il 13.5.97, proponeva ricorso per cassazione il Comune di Palermo con atto notificato sia all'I.A.C.P. che a RI MI e GA SI il 9 luglio 1997, avanzando cinque motivi di censura.
Si costituiva, resistendo e proponendo cinque motivi di ricorso incidentale, l'I.A.C.P., che illustrava la propria posizione con memoria.
Non si costituivano le intimate MI e SI.
Motivi della decisione
1.- I primi due motivi del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente, in quanto hanno ad oggetto la titolarità passiva della pretesa risarcitoria, conseguente ad accessione invertita, della MI, avendo la sentenza impugnata -senza che sui due punti sussista impugnazione- addebitato al solo Comune l'indennità di occupazione legittima, e riconosciuto alla sola MI, con esclusione della SI, la legittimazione attiva rispetto alle pretese indennitarie e risarcitorie azionate. Col primo motivo del ricorso principale si deduce l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto del danno sofferto dalla MI solo l'I.A.C.P. doveva rispondere, per aver occupato il fondo, trasformandolo radicalmente. Col secondo motivo del ricorso principale, si sostiene il vizio logico di motivazione in relazione a principi e regole in tema di occupazione acquisitiva e delegazione amministrativa ed in tema di rivalsa. L'I.A.C.P. era tenuto a completare l'opera pubblica ed a consegnarla prima della scadenza del termine di occupazione, l'I.A.C.P. quale proprietario superficiario non ha rivalsa nel confronti del Comune per le maggiori somme richieste per occupazione appropriativa;
l'I.A.C.P. ha detenuto per lungo tempo le aree oggetto di esproprio senza restituirle in tempo.
Col primo motivo del ricorso incidentale l'I.A.C.P. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cc e dei principi in tema di responsabilità civile, nonché motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Sostiene in fatto l'Istituto di aver completato le opere nel periodo di occupazione legittima, tanto che ancor prima della scadenza non era più nel possesso ne' del terreno ne' delle costruzioni realizzate, già occupate dagli assegnatari;
di aver sollecitato invano il Comune a determinare l'indennità provvisoria di occupazione ed a prorogare il termine finale, con note 23.4.82, 10.7.84, 4.3.85, 20.2.86; di aver ricevuto solo in data successiva al 14.1.87 il provvedimento, datato 2.12.86, con cui il Comune determinava l'indennità provvisoria. Ritiene quindi l'istituto che la sentenza, nell'affermare la responsabilità concorrente dell'IACP in base all'onere di attivarsi perché il decreto di espropriazione interveniva tempestivamente, abbia omesso di esaminare le ragioni addotte dall'Istituto e abbia, comunque, espresso una motivazione insufficiente.
Occorre precisare che, al verificarsi dell'accessione invertita, concorrono tre condizioni: la scadenza del termine finale dell'occupazione legittima, la irreversibile trasformazione del bene occupato, la assenza, al verificarsi delle due prime condizioni, del decreto d'esproprio.
Se, quindi, è dato di fatto -che la sentenza impugnata assume come pacifico- che, alla scadenza del periodo di occupazione legittima (e cioè al 6 gennaio 1987) ebbe a verificarsi la accessione invertita, non è affatto dimostrato che alla stessa data le costruzioni affidate all'IACP fossero finite, perché irreversibile trasformazione e completamento dell'opera non sono eventi necessariamente coincidenti.
Ne consegue che la sentenza impugnata, addebitando all'IACP di non aver tempestivamente rilasciato il bene occupato e di non aver adeguatamente sollecitato l'iter della procedura espropriativa esprime un giudizio di merito immune da vizi logico/giuridici. In particolare, le istanze di proroga del periodo di occupazione e di determinazione dell'indennità di occupazione legittima sono elementi inconferenti rispetto all'onere dell'Istituto di attivarsi per far sì che il decreto d'esproprio intervenga tempestivamente e non costituisce quindi vizio di motivazione della sentenza impugnata non averne escluso espressamente la rilevanza.
I rilievi del ricorrente incidentale si risolvono perciò in una istanza di riesame del merito della controversia inammissibile in sede di controllo di legittimità.
I rapporti interni tra Comune ed IACP, atti a consentire la rivalsa dell'uno nei confronti dell'altro, sono irrilevanti in questa sede, in cui è in discussione la titolarità passiva di fronte alla pretesa risarcitoria avanzata dalla MI, terzo estraneo rispetto alla delega;
ugualmente irrilevanti sono le circostanze addotte dal Comune, atte ad incidere sulla ripartizione del debito tra gli obbligati, ma noti ad escludere la solidarietà di fronte alla danneggiata, sulla base -per quanto riguarda il Comune- della imputabilità dell'illecito anche a carenze nell'esercizio del potere di controllo e di stimolo della procedura che gli compete, dovendosi l'azione svolgere d'intesa tra Comune e IACP delegato. li richiamo a tale elemento di responsabilità, da parte della sentenza impugnata, è testuale e non sussiste, quindi, ne' la violazione di legge ne' l'omessa od insufficiente motivazione denunciate col primo motivo del ricorso principale.
I due motivi varino rigettati.
2.- Il quarto motivo del ricorso principale ed il secondo e terzo del ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente perché censurano, sotto vari profili, la risarcibiliità della costruzione esistente sul terreno.
Col quarto motivo del ricorso principale si deduce l'erronea applicazione dei principi ermeneutici in tema di suscettività edificatoria e normativa urbanistico/edilizia. Secondo il ricorrente, in assenza di una domanda di sanatoria doveva negarsi il risarcimento per la perdita dell'edificio abusivo e, comunque, il carattere abusivo incideva negativamente sul valore del fabbricato, in ogni caso da decurtare della somma necessaria alla sanatoria. Col secondo motivo del ricorso incidentale si deduce l'omessa valutazione su un punto decisivo della controversia osservando che, in fatto, il tribunale aveva accertato che solo la prima elevazione, ad opera della SI, era intervenuta prima del 20.07.62, mentre la seconda, ad opera della MI, non risultava che fosse stata operata prima del 1^.09.67, non avendone la MI fornito la prova. Risultava quindi non motivata la affermazione della sentenza impugnata che, in contrasto con la decisione del tribunale riteneva la seconda elevazione, di proprietà di MI RI, edificata prima del 1967. Col terzo motivo del ricorso incidentale si deduceva la falsa applicazione di norme di diritto in tema di costruzione abusive in relazione alla validità dei negozi giuridici traslativi e ai principi ermeneutici sulla valutazione del valore venale dei beni abusivi. Rilevava l'Istituto che la legislazione urbanistica commina la nullità degli atti dai quali non risulta l'estremo della concessione;
che la decisione della Cassazione, richiamata dalla sentenza impugnata, non nega la validità del principio, perché consente di risolvere il contratto all'acquirente in buona fede mentre rimangono operanti le sanzioni amministrative della demolizione, in danno ecc.; in ogni caso il valore venale di una costruzione abusiva non può essere pari a quello di una costruzione legittima e, comunque, non può essere risarcito alla MI il valore dell'intero quando la sua proprietà è limitata alla seconda elevazione.
Per lo stretto collegamento col terzo motivo del ricorso principale va accolto il quarto motivo, nella parte che censura i criteri a cui la sentenza impugnata è ricorsa nello stabilire la suscettività edificatoria del terreno;
va invece rigettato nel rimanente, così come vanno rigettati il secondo ed il terzo del ricorso incidentale Prima dell'entrata in vigore della legge 765/67 non sussisteva nessuna espressa comminatoria di invalidità degli atti di trasferimento di immobili costruiti senza licenza, comminatoria introdotta dall'art. 10.4 della legge 765/67; ribadita dall'art. 15.7 della legge 10/77 e disciplinata poi dall'art.40 della legge 47/1985;
perciò, dal richiamo -che figura aliunde nel testo della sentenza impugnata- ad una originaria destinazione a verde pubblico dell'area, è possibile indurre che, essendo stata eseguita la costruzione prima del 2.9.67, la licenza non era necessaria, non trattandosi di costruzione inserita nell'aggregato urbano (art. 31 rd 1150/42). Non era quindi esigibile, per l'alienazione della costruzione, alcuna richiesta di condono, contrariamente a quanto assume il Comune ricorrente.
Risulta poi ampiamente motivata la datazione delle due elevazioni onde la censura si risolve in una, inammissibile, richiesta di riesame del merito. L'esclusione della legittimazione della SI non implica che il danno dipendente dalla demolizione dell'edificio non sia risarcibile, ma comporta unicamente che legittimata a chiederne il risarcimento è la sola MI, per l'intero valore venale.
Vanno esaminati congiuntamente anche il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto del ricorso incidentale.
Col terzo motivo del ricorso principale si chiede l'applicazione dello ius superveniens, quantomeno relativamente all'area espropriata;
col quarto motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione di legge, sotto il profilo della mancata applicazione dell'art.
3.65 della legge 23.12.96 n.662 che, essendo entrata in vigore tra la data della decisione e quella della pubblicazione, avrebbe dovuto essere applicata d'ufficio dalla Corte d'appello; si rileva come, in ogni caso, la normativa richiamata costituisce ius superveniens.
Le censure sono fondate perché, se è esatto che sull'an e sul quantum del risarcimento per accessione invertita del terreno si era già pronunciato il tribunale, la relativa statuizione non era però passata in giudicato, contrariamente a quanto assumono le resistenti, perché era stata tempestivamente impugnata dall'IACP, come risulta dalle stesse conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata: "ritenere e dichiarare che la misura del risarcimento danno da occupazione illegittima deve essere valutata con riferimento ai valori propri delle aree occupate destinate a verde agricolo ". Su tale domanda la Corte territoriale non si è pronunciata espressamente ed è quindi tuttora pendente, a seguito del ricorso, la relativa controversia, condizione per l'applicazione della disciplina sopravvenuta, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello. Col quinto motivo del ricorso principale si deduce l'errata interpretazione ed applicazione della misura degli interessi legali ed applicazione errata dell'art. 1224 ccv. Col quinto motivo del ricorso incidentale, si deduce la falsa applicazione di norme in materia di interessi per danno relativo al ritardato pagamento. Si deduce sia che mancava la prova, da parte dei proprietari, di aver subito un danno tale da legittimare la decorrenza degli interessi sulla somma rivalutata, sia la mancata applicazione del principio stabilito dalla decisione 1712/95 della Cassazione. Entrambi i motivi risultano assorbiti dalla pronuncia di annullamento;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il quinto;
rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, accoglie il quarto e dichiara il quinto assorbito;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999