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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/11/2024, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO
SENZA FIGLI MINORI/ ECONOM. DIP.
.
SENTENZA N.
N. 1950 / 2024, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.07.2024, da
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...] a Milano (MI), con l'avv. Sara Stefania C.F._1
Farina
e
Luigi STRINO, nato a [...] in data [...], cittadinanza italiana, Cod. Fisc.
, residente in [...] a Cabiate (CO), con l'avv. Giovanni C.F._2
Brambilla
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.07.2024, da
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...] a Milano (MI), con l'avv. Sara Stefania C.F._1
Farina
e Luigi STRINO, nato a [...] in data [...], cittadinanza italiana, Cod. Fisc.
, residente in [...] a Cabiate (CO), con l'avv. Giovanni C.F._2
Brambilla
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.07.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in data
27.07.1991 a Seveso (MB), tra i signori e Luigi NO e trascritto presso l'Ufficio dello Parte_1
stato civile del Comune di Seveso (MB), al Numero 5, Parte I, Anno 1991 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seveso di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Seveso;
2) dichiarare che la signora ed il signor Luigi NO sono economicamente Parte_1
autosufficienti e rinunciano a reciproche richieste di natura economica e che null'altro hanno rispettivamente a pretendere.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Luigi NO in data 27 luglio 1991, in Parte_1
Seveso (MB) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seveso (MB)
(anno 1991, atto n.5, parte 1).
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seveso (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 31.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Como, _____________
IL PM IL PG
SENZA FIGLI MINORI/ ECONOM. DIP.
.
SENTENZA N.
N. 1950 / 2024, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.07.2024, da
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...] a Milano (MI), con l'avv. Sara Stefania C.F._1
Farina
e
Luigi STRINO, nato a [...] in data [...], cittadinanza italiana, Cod. Fisc.
, residente in [...] a Cabiate (CO), con l'avv. Giovanni C.F._2
Brambilla
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.07.2024, da
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...] a Milano (MI), con l'avv. Sara Stefania C.F._1
Farina
e Luigi STRINO, nato a [...] in data [...], cittadinanza italiana, Cod. Fisc.
, residente in [...] a Cabiate (CO), con l'avv. Giovanni C.F._2
Brambilla
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.07.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in data
27.07.1991 a Seveso (MB), tra i signori e Luigi NO e trascritto presso l'Ufficio dello Parte_1
stato civile del Comune di Seveso (MB), al Numero 5, Parte I, Anno 1991 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seveso di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Seveso;
2) dichiarare che la signora ed il signor Luigi NO sono economicamente Parte_1
autosufficienti e rinunciano a reciproche richieste di natura economica e che null'altro hanno rispettivamente a pretendere.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Luigi NO in data 27 luglio 1991, in Parte_1
Seveso (MB) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seveso (MB)
(anno 1991, atto n.5, parte 1).
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seveso (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 31.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Como, _____________
IL PM IL PG