TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14808/2021 RGAC.
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento dello scrivente Gop del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.03.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 14808/2021 RGAC pendente
TRA
( CF ) con l'Avvocato Lorenzo Baiamonte Parte_1 C.F._1
Attore-Opponente 1 CONTRO
(CF ) quale titolare della ditta individuale Controparte_1 C.F._2
D.T. Security in persona del Curatore Fallimentare Avv. Alessia Pinsino Controparte_2
con l'Avvocato Gabriele Tarantino
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 17.03.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4349/2021 (RG 11452/2021) emesso dal Tribunale di Palermo, il sig. conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
Controparte_3
L'opponente esponeva che, con il decreto opposto, gli veniva intimato di pagare la somma di €
21.912,91 quale residuo dell'importo di 4 fatture (ammontanti ad euro 50.820,31) per le quali sarebbe stato versato solo l'acconto di euro 28.907,40.
L'attore contestava di essere debitore nei confronti della convenuta della somma di Euro 21.912,91 non essendo le fatture prodotte nel procedimento monitorio idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale di Palermo In via principale -ritenere e dichiarare che il Sig.
C.F. nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]C.F._1
Piazzale Fausto Pirandello n. 13, N.Q. di titolare dell'omonima Ditta Individuale con sede legale in Palermo
Piazzale Fausto Pirandello n. 13 P. IVA non è tenuto al pagamento della somma ingiunta P.IVA_1 della quale non è debitore per le ragioni tutte di cui al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-ritenere e dichiarare nullo, illegittimo e comunque annullare e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
4349/2021 (R.G.n. 11452/2021) emesso dal Tribunale di Palermo I sezione civile, in persona del Giudice
Donata D'Agostino, perché errato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti di cui sopra;
•In via riconvenzionale -
2 ritenere e dichiarare che la con sede in Palermo, Via Emilio Controparte_3
Salgari n. 75/c, P.IVA , in persona dell'omonimo titolare C.F. P.IVA_2 CP_1
è debitrice nei confronti dell'odierno opponente della somma di euro 12.256,40 oltre C.F._2 interessi D.Lgs n. 231/2002 per le causali tutte di cui sopra e per l'effetto condannare l'opposto a pagare la predetta somma in favore dell'opponente; -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge.
L'opposta si costituiva regolarmente richiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'inammissibilità dell'opposizione avversa per l'infondatezza dei motivi, chiedendo comunque il rigetto della domanda riconvenzionale.
Quindi, l'opposta concludeva Nel merito, rigettare tutte le domande formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi suindicati e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo e, comunque, condannare l'opponente al pagamento della somma di €
21.912,91, oltre accessori, rivalutazione monetaria ed interessi oltre alle spese di ingiunzione;
Condannare, altresì parte opponente Sig. nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
omonimo titolare dela Ditta con sede in Palermo, Piazzale Fausto Pirandello n° 13, p.Iva: Parte_1
i danni per lite temeraria ex art. 96c.p.c. che devono essere determinati in via equitativa. In via P.IVA_1
subordinata: nell'ipotesi in cui codesta Autorità giudicante dovere ritenere meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, disporre la compensazione con la maggior somma vantata dalla D.T.
Con riserva ulteriormente di dedurre e produrre nonché di articolare ulteriori mezzi di prova e Controparte_3
all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 183, comma VI c.p.c., anche all'esito delle difese di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con provvedimento del 25.05.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc,
e si rinviava al 31.10.2022
Con ordinanza del 12.10.2022 si dichiarava interrotto il processo stante l'avvenuto fallimento del convenuto.
3 Con successivo decreto del 03.11.2022, stante l'instante in riassunzione, si fissava l'udienza al
23.01.2023 per il prosieguo del processo.
Con ordinanza del 16.03.2023 venivano nominata la dott.ssa , quale CTU onde Persona_1
verificare l'attribuibilità delle sottoscrizioni contestate al sig. e si fissava Parte_1
l'udienza del 09.10.2023 per il prosieguo della fase istruttoria.
In data 30.08.2023 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con il successivo provvedimento del 26.10.2023 si fissava l'udienza del 26.02.2024 per l'acquisizione della prova testimoniale.
In data 26.02.2024 veniva escusso il testimone di parte convenuta e si fissava Testimone_1
l'udienza del 05.03.2026 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente Gop, il quale provvedeva ad anticipare, con decreto del 03.02.2025, all'udienza del 17.03.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
L'opponente fonda la propria difesa rilevando che vi sarebbe la mancanza di prova in ordine al credito vantato stante l'inidoneità dei documenti prodotti dall'ingiungente a dimostrare la pretesa creditoria.
In particolare, secondo la difesa attorea, le 4 fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe sufficienti per dimostrare la sussistenza del credito richiesto: le fatture per un importo complessivo di euro 50.820,31 non corrisponderebbero ad una fornitura di servizi in favore dell'opponente a seguito di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
4 Secondo la ricostruzione dell'opponente, le fatture emesse dall'opposta, invece di corrispondere ad
(un'inesistente) fornitura di servizi, sarebbero relative ad un differente accordo tra le parti: in sostanza la ditta di si sarebbe offerta di acquistare il carburante Controparte_3 CP_1
per il sig. , intrattenendo rapporti diretti con AGIP ed ENI, anticipando quindi Parte_1
del denaro e poi venendo rimborsata dall'opponente.
Dunque, il sig. , sempre secondo la ricostruzione attorea, avrebbe pagato la Parte_1
somma di euro 40.870,40 al sig. a fronte di un costo di euro 39.531,00, conseguentemente CP_1
l'opponente non sarebbe debitore del convenuto, ma vanterebbe un credito nei confronti di quest'ultimo.
La difesa del convenuto ha contrasto tale ricostruzione fattuale allegando, peraltro, nelle memorie ex art 183 VI comma punto 2) cpc la copia del “Contratto servizio gestione consegna merci e servizio di portierato”, sottoscritto tra le parti in causa, che avrebbe dato origine al credito portato dalle fatture di cui al ricorso monitorio.
Orbene, prima di ogni altra deduzione appare necessario esporre che, a seguito del disconoscimento della firma da parte dell'opponente, il CTU nominato, la dott.ssa Persona_1
ha affermato, dopo un approfondito esame e delle motivazioni assolutamente condivisibili, che la firma apposta in calce al contratto appartiene al sig. e dunque il contratto deve Parte_1
ritenersi vincolante certamente per l'opponente.
Il contratto de quo indica come periodo di validità l'arco cronologico compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.12.2020 ed ha ad oggetto: “ Il committente “ conferisce incarico al Parte_2
fornitore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione, avente per oggetto Controparte_3
gestione consegne con proprio personale con mezzi della committenza e servizio di portineria. Il fornitore non è per nessun motivo responsabile della gestione e manutenzione dei mezzi, si impegna altresì a riconsegnarli al committente nelle medesime condizioni in cui gli sono stati affidati, salvo normale usura.”
5 Le fatture di cui al ricorso monitorio sono la nr. 9 del 07.03.2020, la nr. 10 del 07.03.2020, la nr. 14 del 17.04.2020 e la nr. 15 del 03.05.2020: ossia nel periodo in cui tra le parti appunto vigeva il contratto di servizio gestione consegna merci e servizio di portierato.
Peraltro, il testimone indicato dalla parte convenuta ed escusso all'udienza del Testimone_1
26.02.2024, ha confermato di essere un collaboratore occasionale della ditta , Controparte_3
la quale, tra le altre attività, si sarebbe occupata di fornire personale di servizio.
Risulta quindi dimostrato che vi fosse un rapporto contrattuale tra l'opponente e l'opposta la cui origine deve necessariamente ricondursi all'allegato documento denominato contratto di servizio gestione consegna merci e servizio di portierato.
Infatti, la ricostruzione attorea, secondo la quale il credito portato dalle fatture, azionate in sede monitoria, avrebbe un'origine diversa rispetto a quella del contratto di servizio gestione consegna merci e servizio di portierato, rimane carente di prova, come appare comunque sfornita di prova la domanda riconvenzionale, alla quale, peraltro, la parte attrice ha espressamente rinunciato.
Infine, ma non per rilievo, l'inesistenza di un rapporto obbligatorio, così come rappresentata dall'attore, contrasta in maniera palese con la circostanza (incontestabile ed incontestata) che vi siano degli importi, risultanti dai bonifici allegati dallo stesso attore, versati a titolo di acconto dall'opponente in favore dell'opposto.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere integramente rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Non sussistono, comunque, i presupposti per una condanna ex art 96 cpc di parte attrice, come richiesto da parte convenuta, poiché non vi sono elementi da cui poter affermare che si sia agito violando i canoni di normale prudenza, visto che la mera infondatezza dell'azione non può costituire motivo di condanna per lite temeraria.
6 Le spese seguono la soccombenza, condannando l'attore a rifondere le spese di lite alla convenuta, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri medi del DM 55/2014 riferiti allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4349/2021 (RG 11452/2021) Tribunale di Palermo.
2. RIGETTA la richiesta di condanna ex art 96 cpc avanzata da parte convenuta.
3. CONFERMA il decreto ingiuntivo nr. 4349/2021 (RG 11452/2021) Tribunale di Palermo.
4. Condanna il sig. a rimborsare la parte convenuta delle spese di lite, Parte_1
spese che si liquidano nella somma di Euro 5077,00 così determinata: Euro 919,00 per la fase studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1701,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Palermo 24.03.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
7
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14808/2021 RGAC.
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento dello scrivente Gop del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.03.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 14808/2021 RGAC pendente
TRA
( CF ) con l'Avvocato Lorenzo Baiamonte Parte_1 C.F._1
Attore-Opponente 1 CONTRO
(CF ) quale titolare della ditta individuale Controparte_1 C.F._2
D.T. Security in persona del Curatore Fallimentare Avv. Alessia Pinsino Controparte_2
con l'Avvocato Gabriele Tarantino
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 17.03.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4349/2021 (RG 11452/2021) emesso dal Tribunale di Palermo, il sig. conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
Controparte_3
L'opponente esponeva che, con il decreto opposto, gli veniva intimato di pagare la somma di €
21.912,91 quale residuo dell'importo di 4 fatture (ammontanti ad euro 50.820,31) per le quali sarebbe stato versato solo l'acconto di euro 28.907,40.
L'attore contestava di essere debitore nei confronti della convenuta della somma di Euro 21.912,91 non essendo le fatture prodotte nel procedimento monitorio idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale di Palermo In via principale -ritenere e dichiarare che il Sig.
C.F. nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]C.F._1
Piazzale Fausto Pirandello n. 13, N.Q. di titolare dell'omonima Ditta Individuale con sede legale in Palermo
Piazzale Fausto Pirandello n. 13 P. IVA non è tenuto al pagamento della somma ingiunta P.IVA_1 della quale non è debitore per le ragioni tutte di cui al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-ritenere e dichiarare nullo, illegittimo e comunque annullare e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
4349/2021 (R.G.n. 11452/2021) emesso dal Tribunale di Palermo I sezione civile, in persona del Giudice
Donata D'Agostino, perché errato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti di cui sopra;
•In via riconvenzionale -
2 ritenere e dichiarare che la con sede in Palermo, Via Emilio Controparte_3
Salgari n. 75/c, P.IVA , in persona dell'omonimo titolare C.F. P.IVA_2 CP_1
è debitrice nei confronti dell'odierno opponente della somma di euro 12.256,40 oltre C.F._2 interessi D.Lgs n. 231/2002 per le causali tutte di cui sopra e per l'effetto condannare l'opposto a pagare la predetta somma in favore dell'opponente; -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge.
L'opposta si costituiva regolarmente richiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'inammissibilità dell'opposizione avversa per l'infondatezza dei motivi, chiedendo comunque il rigetto della domanda riconvenzionale.
Quindi, l'opposta concludeva Nel merito, rigettare tutte le domande formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi suindicati e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo e, comunque, condannare l'opponente al pagamento della somma di €
21.912,91, oltre accessori, rivalutazione monetaria ed interessi oltre alle spese di ingiunzione;
Condannare, altresì parte opponente Sig. nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
omonimo titolare dela Ditta con sede in Palermo, Piazzale Fausto Pirandello n° 13, p.Iva: Parte_1
i danni per lite temeraria ex art. 96c.p.c. che devono essere determinati in via equitativa. In via P.IVA_1
subordinata: nell'ipotesi in cui codesta Autorità giudicante dovere ritenere meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, disporre la compensazione con la maggior somma vantata dalla D.T.
Con riserva ulteriormente di dedurre e produrre nonché di articolare ulteriori mezzi di prova e Controparte_3
all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 183, comma VI c.p.c., anche all'esito delle difese di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con provvedimento del 25.05.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc,
e si rinviava al 31.10.2022
Con ordinanza del 12.10.2022 si dichiarava interrotto il processo stante l'avvenuto fallimento del convenuto.
3 Con successivo decreto del 03.11.2022, stante l'instante in riassunzione, si fissava l'udienza al
23.01.2023 per il prosieguo del processo.
Con ordinanza del 16.03.2023 venivano nominata la dott.ssa , quale CTU onde Persona_1
verificare l'attribuibilità delle sottoscrizioni contestate al sig. e si fissava Parte_1
l'udienza del 09.10.2023 per il prosieguo della fase istruttoria.
In data 30.08.2023 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con il successivo provvedimento del 26.10.2023 si fissava l'udienza del 26.02.2024 per l'acquisizione della prova testimoniale.
In data 26.02.2024 veniva escusso il testimone di parte convenuta e si fissava Testimone_1
l'udienza del 05.03.2026 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente Gop, il quale provvedeva ad anticipare, con decreto del 03.02.2025, all'udienza del 17.03.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
L'opponente fonda la propria difesa rilevando che vi sarebbe la mancanza di prova in ordine al credito vantato stante l'inidoneità dei documenti prodotti dall'ingiungente a dimostrare la pretesa creditoria.
In particolare, secondo la difesa attorea, le 4 fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe sufficienti per dimostrare la sussistenza del credito richiesto: le fatture per un importo complessivo di euro 50.820,31 non corrisponderebbero ad una fornitura di servizi in favore dell'opponente a seguito di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
4 Secondo la ricostruzione dell'opponente, le fatture emesse dall'opposta, invece di corrispondere ad
(un'inesistente) fornitura di servizi, sarebbero relative ad un differente accordo tra le parti: in sostanza la ditta di si sarebbe offerta di acquistare il carburante Controparte_3 CP_1
per il sig. , intrattenendo rapporti diretti con AGIP ed ENI, anticipando quindi Parte_1
del denaro e poi venendo rimborsata dall'opponente.
Dunque, il sig. , sempre secondo la ricostruzione attorea, avrebbe pagato la Parte_1
somma di euro 40.870,40 al sig. a fronte di un costo di euro 39.531,00, conseguentemente CP_1
l'opponente non sarebbe debitore del convenuto, ma vanterebbe un credito nei confronti di quest'ultimo.
La difesa del convenuto ha contrasto tale ricostruzione fattuale allegando, peraltro, nelle memorie ex art 183 VI comma punto 2) cpc la copia del “Contratto servizio gestione consegna merci e servizio di portierato”, sottoscritto tra le parti in causa, che avrebbe dato origine al credito portato dalle fatture di cui al ricorso monitorio.
Orbene, prima di ogni altra deduzione appare necessario esporre che, a seguito del disconoscimento della firma da parte dell'opponente, il CTU nominato, la dott.ssa Persona_1
ha affermato, dopo un approfondito esame e delle motivazioni assolutamente condivisibili, che la firma apposta in calce al contratto appartiene al sig. e dunque il contratto deve Parte_1
ritenersi vincolante certamente per l'opponente.
Il contratto de quo indica come periodo di validità l'arco cronologico compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.12.2020 ed ha ad oggetto: “ Il committente “ conferisce incarico al Parte_2
fornitore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione, avente per oggetto Controparte_3
gestione consegne con proprio personale con mezzi della committenza e servizio di portineria. Il fornitore non è per nessun motivo responsabile della gestione e manutenzione dei mezzi, si impegna altresì a riconsegnarli al committente nelle medesime condizioni in cui gli sono stati affidati, salvo normale usura.”
5 Le fatture di cui al ricorso monitorio sono la nr. 9 del 07.03.2020, la nr. 10 del 07.03.2020, la nr. 14 del 17.04.2020 e la nr. 15 del 03.05.2020: ossia nel periodo in cui tra le parti appunto vigeva il contratto di servizio gestione consegna merci e servizio di portierato.
Peraltro, il testimone indicato dalla parte convenuta ed escusso all'udienza del Testimone_1
26.02.2024, ha confermato di essere un collaboratore occasionale della ditta , Controparte_3
la quale, tra le altre attività, si sarebbe occupata di fornire personale di servizio.
Risulta quindi dimostrato che vi fosse un rapporto contrattuale tra l'opponente e l'opposta la cui origine deve necessariamente ricondursi all'allegato documento denominato contratto di servizio gestione consegna merci e servizio di portierato.
Infatti, la ricostruzione attorea, secondo la quale il credito portato dalle fatture, azionate in sede monitoria, avrebbe un'origine diversa rispetto a quella del contratto di servizio gestione consegna merci e servizio di portierato, rimane carente di prova, come appare comunque sfornita di prova la domanda riconvenzionale, alla quale, peraltro, la parte attrice ha espressamente rinunciato.
Infine, ma non per rilievo, l'inesistenza di un rapporto obbligatorio, così come rappresentata dall'attore, contrasta in maniera palese con la circostanza (incontestabile ed incontestata) che vi siano degli importi, risultanti dai bonifici allegati dallo stesso attore, versati a titolo di acconto dall'opponente in favore dell'opposto.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere integramente rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Non sussistono, comunque, i presupposti per una condanna ex art 96 cpc di parte attrice, come richiesto da parte convenuta, poiché non vi sono elementi da cui poter affermare che si sia agito violando i canoni di normale prudenza, visto che la mera infondatezza dell'azione non può costituire motivo di condanna per lite temeraria.
6 Le spese seguono la soccombenza, condannando l'attore a rifondere le spese di lite alla convenuta, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri medi del DM 55/2014 riferiti allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4349/2021 (RG 11452/2021) Tribunale di Palermo.
2. RIGETTA la richiesta di condanna ex art 96 cpc avanzata da parte convenuta.
3. CONFERMA il decreto ingiuntivo nr. 4349/2021 (RG 11452/2021) Tribunale di Palermo.
4. Condanna il sig. a rimborsare la parte convenuta delle spese di lite, Parte_1
spese che si liquidano nella somma di Euro 5077,00 così determinata: Euro 919,00 per la fase studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1701,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Palermo 24.03.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
7