Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15239 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione 1 5239/03 Sezione Lavoro composta dai seguer geto: Ass.s SOC R.G.n. 24671/2000 dr. Salvatore Senes Cron. 30988 dr. Fernando Lupi Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Ud. 05.02.2003 dr. Pietro Cuoco Consigliere dr. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma è per legge domi- ciliato, 709 ricorrente;
CONTRO
AZ AN nato il [...] a [...], ivi resi- dente im via S. Cono n. 76, fraz. Gimello, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Intilisano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via Lunigiana n. 6 - 1 (studio avv. D'Agostino), giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina -· 3 dicembre 1999, n. 496/1999, n.1148/96 in data 15 ottobre R.G.L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 5 febbraio 2003; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibi- lità ed in subordine il rigetto del ricorso. а Я Приве 2 Svolgimento del processo. Con ricorso el OR di Messine depositato in data 26 ottobre 1995, il signor AN GA chiedeva il rico- noscimento del proprio diritto a percepire, a carico del Ministero del tesoro, la pensione di invalidità e l'indennità di accompa- gnamento, negate all'esito del procedimento amministrativo. Il Ministero del tesoro si costituiva ecce pendo il proprio di- fetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza dell'avversa domanda, della quale chiedeva pertanto il rigetto. Disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza n. 2874 del 18 ottobre 1996 il OR rigettava la domanda, ritenendo insussistenti le condizioni di invalidità le- gittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta. . proponeva appello, so- Avverso tale sentenza AN GA stenendo che il OR aveva escluso a torto lo stato d'inva- lidità, basandosi sulle erronee conclusioni della consulenza tecnica. Il Ministero del tesoro contestava la propria legitti- mazione a resistere e, in subordine, chiedeva la conferma della sentenza impugnata, nonchè, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento delle spese di consulenza. Disposta ed espleta ta nuova consulenza tecnica, il Tribunale di Messina in parziale accoglimento dell'appello principale dichiarava che il GA possedeva il requisito sanitario necessario all'eroga- zione dell'indennità di accompagnamento a far data dal novembre 1997, rigettava l'appello incidentale e dichiarava interamente -3- compensate le spese del grado. Osservava il Tribunale che in quella fase unico titolare del rapporto controverso era il ministero del tesoro,, essendo lamentato il mancato riconoscimento del requisito sanitario, none che la sentenza che conseguiva a tale procedimento poteva che essere meramente accertativa.Nel merito gli accerta- menti eseguiti dal c.t.u. offrivano un complesso di dati o- biettivi e di valutazioni medico-legali congruamente motivate, che consentivano di riconoscere fondato l'appello proposto, ma solo in relazione ad un aggravamento intervenuto in corso di causa. Detto c.t.u. d'appello, con congrua e convincente motivazione, aveva espresso parere di invalidità permanente con decorrenza dal novembre 1997, dipendente dallo stato pato- logico accertato costituito da "demenza aterosclerotica in soppetto con esiti di ischemia cerebrale (emiparesi destra), cardiopatia sclerotica, poliartrosi con grave danno funzionale". L'accertamento della piena legittimazione ad causam del mini- stero del tesoro privava di fondamento la domanda riconvenzionale relativa alle spese di consulenza di primo prado che, come quelle del grado di appello gravavano in via definitiva sull'anticipa- tario con la compensazione delle spese, derivando la fonda- - tezza dell'appello da un aggravamento in corso di causa - . Avverso detta sentenza, con atto notificato il 4 dicembre 2000, il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. - 4 L'intimato sig. AN GA ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. E' logicamente antecedente l'esame dell'eccezione di inammis- sibilità del ricorso - sollevata dal controricorrente - con la quale si deduce che il ricorso è stato proposto in data 4 dicembre 2000, ben oltre il termine di cui all'art. 325 c. p.c., essendo stata la sentenza impugnata regolarmente notificata in forma esecutiva in data 8 marzo 2000 all'Avvocatura di- strettuale dello Stato in Messina per il Ministero del Tesoro. Osserva la Corte che l'eccezione è fondata. Come risulta invero dalla documentazione prodotta dal controricorrente, la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificata al Ministero del Tesoro presso l'Avvo- catura distrettuale in Messina 1'8 marzo 2000, e pertanto da ta le data decorreva il termine perentorio di giorni sessanta per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 c.p.c. Essendo stato invece il ricorso per cassazione propo- sto dal Ministero predetto contro il GA solo in data 4 dicembre 2000 e quindi oltre il termine di giorni sessanta dalla no- tifica della sentenza impugnata il ricorso deve essere dichia- - rato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Intilisano antistatario. - 5 - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Ministero a rimborsare al controricorrente, e per questo al difensore distrattario avv. Pietro Intilisano, 16,00 le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 16, oltre euro millecinquecento (1.500)per onorario difensivo. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2003. Il Presidente (dr. Salvatore Senese) alustu ру Il Consigliere estensore (dr. Donato, Figurelli), лабо AL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 104 2003 CANCELLIERE - 6-