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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 651/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Maria Lavinia Benigno, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in Viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.08.1968;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 29.4.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2021 , premettendo di aver Parte_1 contratto l'11.6.2018 a Palermo matrimonio con – trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 20, parte II, serie C, dell'anno 2018 – e che dalla loro unione non sono nati figli, essendo la stessa, all'epoca del matrimonio, madre di tre figli minori nati da precedente unione, domandava al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi. A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale, dopo un breve periodo, si era deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, precisando che il resistente, pur mantenendo formalmente la propria residenza presso l'abitazione familiare, sita a Bagheria in via Comitini n. 7, aveva lasciato da tempo la casa coniugale.
Con ordinanza del 20.4.2022, il Presidente del Tribunale preso atto della mancata comparizione del resistente e dunque dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
Con ordinanza del 7.5.2025, emessa in seguito alle note depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con cui rinunciava al termine per il deposito della comparsa conclusionale, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione.
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Così compendiata la posizione processuale della ricorrente, va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitosi pur se ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio.
Sulla domanda di separazione personale
Ciò posto, la domanda proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale tra i coniugi, è fondata e va accolta.
Ed infatti, le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro, acclarata dalla mancata costituzione di parte resistente nel presente giudizio.
Ricorrono dunque le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Sulle spese di lite
L'esito della lite, la natura del procedimento e la circostanza che la ricorrente è ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato fanno sì che nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
Controparte_1 pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
nulla sulle spese. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.