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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3581/2020 R.G. promossa da
(C.F. , quale Parte_1 CodiceFiscale_1
amministratore di sostegno del marito , Parte_2
residente a [...], rappresentata e difesa per delega in atti dagli avvocati Maria Giano e Sabrina Biffi del Foro di Monza,
-attrice-
(C.F. in proprio, Parte_1 C.F._2
(C.F. e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), residenti a [...],
[...] C.F._4
anch'esse rappresentate e difese per delega in atti dagli avvocati Maria
Giano e Sabrina Biffi del Foro di Monza,
-terze intervenute- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Via Torquato Tasso CP_1
n. 8, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Antonino Geronimo
La Russa del Foro di Milano,
1 -convenuta-
(P.IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Sotto il Monte Giovanni
XXIII (BG), Via Privata Bernasconi n. 13, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Paolo Nozza del Foro di , CP_1
-terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto di precisazioni delle conclusioni depositato in data 07.11.2024;
Per le terze intervenute: come da atto di precisazioni delle conclusioni depositato in data 04.11.2024;
Per la convenuta: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 10.10.2024;
Per la terza chiamata: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 14.11.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11/06/2020 la signora
[...]
nella sua qualità di amministratrice di sostegno del marito Parte_1
, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale Parte_2
la affinché ne venisse accertata e dichiarata la Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. in relazione al sinistro occorso in data 17/06/2017 presso la S.P. 172 in Almenno San
Bartolomeo (BG).
2 In particolare, l'attrice deduceva che il marito, mentre percorreva la suddetta strada provinciale a bordo della propria bicicletta, cadeva rovinosamente al suolo procurandosi gravi lesioni fisiche a causa della presenza di una sconnessione del manto stradale sulla corsia di marcia;
chiedeva pertanto la condanna della al risarcimento Controparte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal marito in seguito al predetto sinistro.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1
in fatto ed in diritto di quanto ex adverso dedotto. La convenuta, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva la chiamata in causa della (già quale CP_2 Controparte_3
società esecutrice di interventi manutentivi nel tratto di strada in cui si era verificato il sinistro, deducendone l'esclusiva responsabilità nella causazione dello stesso;
l'ente provinciale si opponeva inoltre all'accoglimento delle domande attoree, contestando la dinamica dell'evento e chiedendo, in subordine, il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 comma 1
c.c.; infine, l'ente contestava altresì il quantum preteso a titolo di risarcimento.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le CP_2
pretese attoree nonché le deduzioni della convenuta, negando CP_1
che potesse essere addebitata responsabilità alcuna alla ditta appaltatrice, atteso che i lavori manutentivi erano molto risalenti nel tempo e chiedendo, in subordine, di essere autorizzata a chiamare in causa l'impresa che si era in tale occasione occupata della stesura del rappezzo per il
3 ripristino del manto stradale. La terza chiamata inoltre lamentava a sua volta la carenza di riscontri probatori con riguardo alla dinamica del sinistro, deduceva il concorso colposo del sig. nella causazione Parte_2
del danno e contestava il quantum risarcitorio.
Da ultimo intervenivano in giudizio la sig.ra nonché Parte_1
e rispettivamente moglie e figlie del sig. Pt_3 Parte_4
chiedendo la condanna della , ed Parte_2 Controparte_1
eventualmente della , al risarcimento dei danni CP_2
patrimoniali e non patrimoniali che assumevano di aver subito a causa dell'incidente occorso al loro famigliare.
Il Giudice non autorizzava la chiamata di terzo avanzata dalla CP_2
[...]
La causa veniva successivamente istruita con l'escussione di testimoni nonché con ctu contabile e medico-legale, giungendo ora in decisione in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
La domanda dell'attore deve essere accolta.
La dinamica dell'incidente occorso a risulta Parte_2
chiaramente dagli atti di causa.
Il a bordo della propria bicicletta, percorreva in data 17.6.2017, Parte_2
alle ore 11.40 circa, la strada provinciale 172 in Almenno San Bartolomeo quando all'altezza del civico 2 di via Carobais incappava in una buca sul manto stradale e cadeva a terra riportando gravissime lesioni.
Non può sussistere ragionevole dubbio in merito al fatto che la caduta è stata determinata dalla buca presente sulla sede stradale.
4 Ed infatti il teste escusso, , ha riferito di aver assistito al Testimone_1
sinistro in quanto anch'esso a bordo della propria bicicletta, ma proveniente dal senso contrario rispetto a quello di marcia del Parte_2
Il teste in udienza ha ricordato di aver visto che l'attore 'era in movimento
' e di aver sentito ' un suono che poteva essere l'urto della gomma della bici' (identificato specificatamente dallo stesso nello scoppio dello pneumatico nel verbale di sommarie informazioni prodotto in atti) e che, alzando lo sguardo, aveva visto cadere a terra l'uomo; l'urto della gomma era evidentemente dovuto alla presenza della sconnessione o buca che il teste ha riferito essere presente sul manto stradale non essendoci altra diversa ragione del suddetto rumore laddove il ciclista avesse percorso il tratto stradale senza incappare in tale anomalia. La buca è peraltro ben rappresentata dalle fotografie scattate dai Carabinieri intervenuti in loco nell'immediatezza del sinistro e presentava una profondità di circa 3/4 centimetri (pag.1 rapporto Carabinieri) e dimensioni di circa 70 cm (foto allegate al rapporto); la stessa inoltre era frutto di un distacco netto dell'asfalto esistente nel tratto precedente e successivo (e dunque la ruota non era stata accompagnata gradualmente nel dislivello) ed interessava una buona parte della corsia percorsa dal la bicicletta presentava Parte_2
effettivamente uno pneumatico forato.
Tes_ Anche il teste altro ciclista che seguiva il ha ricordato di Tes_2
aver visto il caduto a terra dopo la buca in questione. Parte_2
Orbene, seppur i testi escussi non hanno potuto riferire esattamente la precisa posizione del ciclista sulla strada all'atto della caduta e lo specifico nesso di causa tra quest'ultima e la buca, deve ritenersi sufficientemente
5 assolto, in base a presunzioni concordanti, l'onere della prova relativo alla derivazione della caduta dalla sconnessione. Non vi è infatti motivo di ritenere che lo scoppio dello pneumatico anteriore sia da ricondursi ad altra giustificazione se non ad un forte urto subito e tale causa deve essere individuata nell'essere il incappato violentemente nell'anomalia Parte_2
Tes_ del manto stradale. D'altra parte, il teste ha ricordato che già in altre giornate precedenti alcuni ciclisti incappati nella buca avevano subito la foratura degli pneumatici. La caduta a distanza del predetto avvallamento, compatibile con la velocità di percorrenza del tratto come accertata dal perito di parte (doc.20 di parte attrice) e non specificatamente contestata dalle convenute, conferma altresì la riferibilità alla buca stessa della causa del sinistro.
Né, d'altra parte, l'attore aveva l'onere di dare la prova negativa dell'insussistenza di altri fattori esterni che potessero averne determinato la caduta, onere eventualmente a carico delle parti convenute.
Ciò premesso, è incontestato in atti che proprietaria della strada ove si è verificato l'incidente è la Provincia.
Si osserva allora che tale ente era ed è custode della strada in questione e che infatti, come tale, ex art. 14 C.d.S., era ed è tenuto alla manutenzione, gestione e pulizia della stessa, al controllo tecnico della sua efficienza, all'apposizione e manutenzione della segnaletica insistente o necessaria.
La dunque risponde ex art. 2051 c.c. dei danni derivati agli utenti CP_1
dalla strada che ha in custodia.
6 Assume l'ente convenuto che la responsabilità dovrebbe essere addebitata ad che in loco aveva effettuato lavori di manutenzione della rete CP_4
idrica non autorizzati e comunque non adeguatamente completati.
costituendosi in giudizio, ha negato qualsivoglia propria CP_4
responsabilità indicando di aver eseguito un intervento riparatore della rete idrica nel sito soltanto in data 15.3.2012 e dunque cinque anni prima del sinistro.
Si osserva che i lavori svolti da un appaltatore sulle strade di proprietà degli enti pubblici o di privati non escludono il permanere della custodia in capo al proprietario.
In particolare, laddove tali interventi non siano stati debitamente autorizzati - come assume la Provincia convenuta-, quest'ultima aveva comunque l'obbligo di impedire che le opere venissero compiute;
laddove invece le stesse fossero state autorizzate, la Provincia doveva vigilare sulle relative modalità di esecuzione e sul conveniente ripristino dei luoghi al termine dei lavori (per tutte Cass. 3771/87).
La responsabilità per omessa custodia dunque in capo alla non CP_1
può essere negata.
D'altra parte, solo nel momento in cui l'appaltatore svolge i lavori, eventualmente recintando l'area ed impedendo la circolazione in essa, può escludersi la custodia dell'ente proprietario, ma allorchè l'area sia nuovamente fruibile da parte degli utenti la custodia del proprietario si riespande.
Né si ritiene in questa sede di affermare una permanenza della custodia del luogo in capo all'appaltatore CP_4
7 Ed infatti, premesso che risulta provato che tale società aveva comunicato alla l'esecuzione dei lavori nel marzo 2012 (doc.2 di parte CP_1
chiamata) senza alcuna opposizione dell'ente proprietario, non può dubitarsi (né si assume da parte della convenuta) del fatto che i lavori si siano conclusi in pochi giorni con il ripristino adeguato del manto stradale
(come da missiva stessa).
La circostanza che il sinistro sia avvenuto dopo cinque anni dal termine dei lavori rende infatti presumibile che in quel lasso di tempo la CP_1
abbia comunque effettuato delle verifiche seppur non frequenti e non abbia rilevato l'incompletezza delle opere svolte. Ciò anche in considerazione del fatto che con decreti presidenziali del 16.11.2016 e
22.12.2016 e successiva determinazione del 24.2.2017 la Provincia aveva previsto alcuni interventi di riqualificazione e manutenzione proprio della strada 172, così evidenziandosi che ne aveva effettuato compiuta verifica almeno nel periodo immediatamente precedente il sinistro senza peraltro sollevare alcuna contestazione ad per omesso completamento CP_4
dei lavori.
Deve dunque ritenersi che la convenuta, svolte le opere necessarie CP_5
alla rete idrica, avesse ripristinato il manto stradale e riconsegnato, almeno per fatti concludenti, alla la custodia integrale del tratto di strada CP_1
interessata.
Né, peraltro, vi è prova che la sconnessione in questione sia frutto del mancato completamento proprio delle opere svolte da parte di CP_4
o dell'errata relativa esecuzione.
8 Non può dunque ravvisarsi responsabilità di per il sinistro di CP_4
cui è causa.
Deve poi rilevarsi che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento del rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. S.u. 20943/22, 37059/22,
18518/24).
Pertanto, il danneggiato deve limitarsi a fornire prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre spetta al custode provare l'esistenza di un caso fortuito, non rilevando invece che la cosa avesse o meno natura insidiosa o che tale insidia fosse o meno percepibile ed evitabile dal danneggiato.
E' pur vero che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode
(Cass.12663/2024,21675/2023, 6703/2018); tuttavia, nella specie, la strada presentava, a causa della presenza della buca, un'intrinseca e rilevante pericolosità per gli utenti in un tratto in discesa che, peraltro, nel momento in cui si è verificato il sinistro si trovava all'ombra (si vedano le fotografie allegate in presenza degli agenti verbalizzanti); pertanto la possibile caduta
9 degli utenti stessi doveva ritenersi certamente altamente probabile, mentre poteva non essere facilmente individuabile la sconnessione da parte dell'utente.
Nella specie una eventuale condotta colposa della vittima, di cui infra, non incide dunque sul nesso causale richiesto per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c., ma soltanto sull'entità del risarcimento dovuto ai sensi dell'art.1227 c.c..
Deve allora rilevarsi che dalla perizia di parte svolta dall'attore risulta che l'incidente è avvenuto dopo una serie di curve e che la velocità di percorrenza della strada da parte del velocipede era pari a circa 43 kmh;
dalla mappa del perito emerge altresì che il sinistro è avvenuto non immediatamente all'uscita dalla curva , ma diversi metri dopo il termine della stessa;
dalle fotografie allegate in atti si evince altresì che la buca non interessava l'intera corsia di percorrenza del e che il tratto ove Parte_2
la stessa si trovava, seppur in ombra, era rettilineo e visibile.
Deve dunque ritenersi che la velocità di percorrenza tenuta dal Parte_2
non fosse completamente adeguata alle possibilità di reazione dello stesso ed ai luoghi, non fosse tale cioè da consentirgli di porre in essere una manovra atta a rallentare per evitare eventuali ostacoli ed in particolare limitare il contraccolpo dovuto alla buca ovvero ad aggirare la stessa. Il fatto poi che l'attore non conoscesse i luoghi in quanto non li aveva in precedenza frequentati e dunque non avesse contezza dello stato del manto stradale (che, in considerazione dei citati decreti provinciali non doveva essere in buone condizioni lungo l'intera strada provinciale) in un
10 tratto in discesa, conferma che maggiore attenzione e prudenza erano dovute allo stesso nella condotta di guida della bicicletta.
Si ritiene pertanto di riconoscere un concorso di colpa del pari Parte_2
al 30% nella causazione del sinistro.
Occorre dunque passare all'esame del danno da risarcire all'attore
Parte_2
Questi ha, in primo luogo, chiesto la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti.
Quanto allora al danno biologico, nel corso del giudizio è stata esperita c.t.u. medico legale.
Il perito nominato, dott.ssa esaminata la documentazione Persona_1
prodotta in atti, effettuate le opportune indagini e le valutazioni di competenza, ha accertato che in conseguenza dei fatti di causa l'attore ha riportato 'grave trauma cranio-facciale con ferita lacerocontusa occipitale, otorragia sinistra ed evidenza di parenchima cerebrale emergente dall'orecchio sinistro, un trauma del gomito destro, evidenze strumentali di focolai emorragici cranici e fratture multiple (diffusa emorragia subaracnoidea post-traumatica, focolai contusivi cerebrali multipli, falda ematica extracerebrale emisferica e tentoriale sinistra, edema cerebrale, emorragia subaracnoidea, frattura diastasata occipitale retromastoidea/mastoidea nonché della rocca petrosa con emotimpano ed opacamento diffuso delle celle aeree a sinistra, frattura della grande ala sfenoidale e della squama del temporale a sinistra, frattura delle ossa proprie del naso e del setto nasale con emoseno mascellare bilaterale e sfenoidale), modesto addensato
11 parenchimale contusivo al campo medio posteriore di sinistra e distacco dell'olecrano destro.'
'Le suddette lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea biologica in forma assoluta (attese le rilevanti ripercussioni sulla qualità della vita del periodo di ospedalizzazione) di 198 (centonovantotto giorni) con ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di 9 (nove) mesi'
'Sono residuati postumi di carattere permanente che vengono ad incidere negativamente sulla validità psico-fisica del soggetto condizionando un danno biologico del 70% (settanta percento). Si delineano anche ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica oltre che attitudinale di tipo intellettuale propria del signor che gli è ad oggi preclusa attesa Parte_2
la necessità di supervisione nello svolgimento di qualsiasi attività. Non è, altresì, prospettabile un suo ricollocamento neppure in ambiti lavorativi diversi da quelli attinenti alla sfera attitudinale intellettuale.'
Le valutazioni svolte dal c.t.u. non sono state peraltro contestate dai nominati consulenti di parte e, in quanto fondate sulla specifica competenza tecnica del c.t.u. ed adeguatamente motivate, possono essere condivise anche da questo giudice.
Ciò premesso, il danno biologico alla persona può essere liquidato ad oggi come segue riferendosi alle tabelle in uso presso questo Tribunale e corrispondenti alle tabelle 'milanesi' per la liquidazione del danno biologico che esplicitano un criterio equitativo uniforme (Cass.17018/2018) inerente al valore attribuito a ciascuna percentuale di invalidità accertata, tenuto conto dell'età, delle condizioni familiari, personali e sociali dell'attore, dei
12 postumi invalidanti l'integrità psicofisica e dell'incidenza anche sulle relazioni interpersonali presenti e future del danneggiato.
Quanto al danno morale, si osserva che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare, sul piano della prova, l'aspetto interiore del danno, atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, è anche la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. N. 901/2018).
Deve inoltre affermarsi che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di sofferenza soggettiva mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Cass. n. 21219/2019, 7513/2018, 901/2018; 28989/2019); infatti il danno morale è voce autonoma rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno
13 biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale,
e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass.
15733/22, 25164 /2020).
Si osserva altresì che la sofferenza interiore essendo un pregiudizio che attiene ad un bene immateriale può essere anche provata presuntivamente, ma il danneggiato ha pur sempre l'onere puntuale di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio. Al giudice infatti è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello peraltro della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass.19922/23).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni
14 attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili
(Cass.23469/2018, Cass.6443/23).
Ed allora, nella specie, la particolare gravità del danno biologico riportato dalla vittima (70% di invalidità permanente) in relazione anche all'età della stessa, reca in sé presuntivamente, secondo la comune esperienza, anche una sofferenza data dalle particolari rinunzie e difficoltà derivanti dal non potersi più muovere adeguatamente, praticare attività se non estremamente semplici in modo autonomo, svolgere attività sportiva e lavorativa come in precedenza esercitate, sofferenza accompagnata inevitabilmente da ansie e patemi d'animo. Dunque, ben puo' essere conteggiata nel danno non patrimoniale subito dal anche la componente della Parte_2
sofferenza morale soggettiva di cui alle tabelle milanesi.
Conseguentemente il danno non patrimoniale subito dall'attore deve essere liquidato ad oggi come segue:
i.p.70 %: euro 719.915 (età del danneggiato all'epoca 49 anni)
i.t.t. 100% x 198 gg: 22.700 euro (euro al g.115)
15 it.t. 75 % x 276 gg.: 23.805 euro (euro al g.86,25)
Per il complessivo importo di euro 766.420.
Non può invece essere riconosciuta una maggiorazione degli importi a titolo di personalizzazione della liquidazione del danno biologico. Infatti, secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cass.28988/2019) 'la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari'.
Nella specie tuttavia le conseguenze dannose allegate sono da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire).
In particolare l'attore ha dedotto che la gravità del danno è tale da rendere eccezionali le conseguenze relazionali dello stesso indicando che egli era, prima del sinistro, un uomo pieno di vitalità, aveva una particolare passione per l'attività velica tanto da aver costituito un proprio circolo, amava la corsa ed aveva partecipato a qualche maratona;
svolgeva in modo apprezzato il proprio lavoro ed aveva una vita affettiva intensa con le proprie figlie con le quali condivideva alcune passioni.
Tuttavia i criteri di liquidazione di cui alle tabelle in uso individuano un importo a titolo di risarcimento già proprio in considerazione della particolare gravità del danno subito dalla vittima e delle particolari rinunce che la stessa necessariamente subisce per effetto di tali menomazioni e riferite ad una persona di ordinaria vitalità ; dunque l'applicazione di una percentuale a titolo di ' personalizzazione' nel caso di specie, ove manca
16 l'allegazione di ulteriori elementi caratterizzanti specificatamente il danno proprio dello stesso si risolverebbe in mera duplicazione del risarcimento.
Infatti, le fotografie prodotte che attestano la passione per la vela ed il mero stemma del circolo velico che si assume costituito e che tuttavia non ha evidenza ufficiale in alcun documento, neppure se eventualmente corroborate da testimonianze orali, possono essere poste a fondamento del riconoscimento di una personalizzazione del danno. Quanto all'attività atletica, i titoli conquistati risalgono agli anni '90, mentre le successive corse restano dimostrate quali attività sporadiche ed amatoriali.
Pertanto liquidato in euro 766.420 il danno non patrimoniale subito dal in considerazione dell'accertato concorso di colpa, l'importo Parte_2
da liquidarsi ad oggi per i titoli sopra indicati è pari ad euro 536.494.
Lamenta poi parte attrice di aver subito un rilevante danno di carattere patrimoniale, non solo riferito agli esborsi sostenuti per le cure apprestate a causa del sinistro e della patologia derivata, ma altresì per la perdita dei futuri guadagni riferiti alla propria attività lavorativa come svolta e come passibile di miglioramento in una prospettiva di normale sviluppo nel tempo.
Quanto agli esborsi, essi risultano documentati in euro 1.512 per cure di riabilitazione (docc.44 e 79).
Deve essere altresì riconosciuto in connessione causale il danno corrispondente alle spese per l'acquisto dei biglietti per assistere alle gare mondiali di atletica del luglio 2017 a Londra per euro 356,22 (doc.66), di cui naturalmente la famiglia non ha potuto fruire.
17 Non è adeguatamente dimostrato l'esborso per il relativo volo di andata e ritorno da Londra.
Quanto alla perdita di guadagno derivante dallo stato patologico in cui versa l'attore, si richiama l'accertamento svolto dal nominato c.t.u. medico legale secondo il quale 'Si delineano anche ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica oltre che attitudinale di tipo intellettuale propria del signor che gli è ad oggi preclusa attesa la necessità di Parte_2
supervisione nello svolgimento di qualsiasi attività. Non è, altresì, prospettabile un suo ricollocamento neppure in ambiti lavorativi diversi da quelli attinenti alla sfera attitudinale intellettuale'.
In effetti anche il programma di reinserimento lavorativo a favore dell'attore ha avuto esito negativo e pertanto nel novembre 2021 il
è stato licenziato. Parte_2
Si osserva allora che è stata esperita c.t.u. contabile, demandata dal precedente istruttore, al fine di quantificare la perdita reddituale netta derivata all'attore dall'incidente tenuto conto della retribuzione di fatto percepita sino al sinistro, degli eventuali successivi e probabili miglioramenti stabiliti dalla contrattazione collettiva nonché delle prestazioni previdenziali percepite e percipiende dall'attore e di eventuali altri introiti sempre conseguenti al sinistro.
In forza del predetto quesito, il nominato c.t.u. dott.S.Giorgi ha verificato gli stipendi netti percepiti dall'attore fino all'anno 2022 per complessivi euro 141.089,72, gli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento erogata dall'INPS e le somme versate fino all'anno
2036 ( data presumibile di pensionamento del per euro Parte_2
18 rispettivamente 119.654,10 ed euro 280.489.35, nonché l'importo versato nell'anno 2021 dal datore di lavoro per effetto di polizza aziendale
Employee Benefits per euro 230.481,35. Considerando tali poste il C.T.U. ha indicato che l'attore ha percepito 208.732, 29 euro in più rispetto allo stipendio che avrebbe percepito sino all'anno 2036. Le risultanze dell'elaborato esposte in modo compiuto ed esaustivo nonché ampiamente motiviate devono essere certamente condivise da questo giudice.
Parte attrice contesta tuttavia il fatto che nel predetto calcolo il .C.T.U. abbia tenuto in considerazione quanto corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento, di premio di polizza e che gli eventuali aumenti stipendiali siano stati ritenuti assorbiti dal c.d. superminimo.
Non può condividersi l'osservazione svolta in tema di indennità di accompagnamento.
Premesso che non può negarsi che il vantaggio economico derivato da tale indennità è stato arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, si osserva che tale indennità costituisce misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare incoraggiato a farsi carico del soggetto minorato nella capacità di lavoro scoraggiandone il relativo ricovero presso strutture assistenziali con conseguente diminuzione della spesa sociale. Tuttavia, essa assume comunque valenza di un 'anticipo, per ragioni di solidarietà sociale ed in presenza della lesione di interessi primari costituzionalmente protetti, della somma che potrà essere ottenuta dal terzo a titolo di risarcimento del danno'.
L'afflato solidaristico che si esprime attraverso la scelta legislativa assistenziale di per sè non esclude il computo di quel beneficio ai fini
19 dell'operazione di corretta stima del danno, purchè il vantaggio che ne consegue abbia la funzione di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito e purchè sia legislativamente previsto un meccanismo di riequilibrio idoneo ad assicurare che il responsabile dell'evento dannoso, destinatario della richiesta risarcitoria avanzata dalla vittima, sia collateralmente obbligato a restituire all'amministrazione pubblica l'importo corrispondente al beneficia da questa erogato all'assistito.
E nella specie allora la previsione dell'azione ex art. 41 della legge n. 183 del 2010, diretta a consentire all'istituto pubblico erogatore di recuperare dal terzo responsabile quanto corrisposto al proprio assistito (come in effetti già richiesto), impedisce a quest'ultimo di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di beneficio assistenziale con l'intero importo del risarcimento (Cass.12567/2018,7774/2016).
Non può essere condivisa la contestazione relativa all'assorbimento degli aumenti stabiliti dal CCNL nel c.d. superminimo atteso che dagli accertamenti svolti dal nominato c.t.u. a far data da giugno 2017 il superminimo è stato operato dall'azienda datrice di lavoro del Parte_2
mentre non vi è prova di segno contrario come assume parte attrice in comparsa conclusionale;
né è stato prodotto in atti il contratto di lavoro aziendale, onere facente carico agli attori.
Quanto infine al versamento della somma di euro 230.481,35(doc.43) essa deve essere correttamene computata nelle somme già percepite in quanto risulta frutto di specifica indennità prevista dal datore di lavoro proprio pera far fronte a titolo risarcitorio al danno subito dal lavoratore. Ed infatti
20 in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass.33900/2023 e
12565/2018).
Deve poi ricomprendersi nel danno patrimoniale anche la perdita subita per T.F.R. che sarebbe spettato per il periodo gennaio 2019 – dicembre
2036 al netto di quanto liquidato dall'azienda e accantonato al fondo di previdenza, determinato in euro 55.359,13 secondo il conteggio svolto dal nominato c.t.u. alle pagg.42-48 della propria relazione, non specificatamente contestato.
Deve altresì essere riconosciuto il danno pari alla differenza netta tra la presumibile pensione che sarebbe stata corrisposta al se egli Parte_2
avesse continuato ad espletare la professione e quella che invece gli verrà corrisposta avuto riguardo all'età media della popolazione italiana maschile e determinata in euro 130.180,44 secondo il conteggio effettuato dal nominato c.t.u. alle pagg.50,51 della sua relazione. Deve peraltro condividersi il riferimento adottato dal medesimo c.t.u. al dato nazionale
ISTAT relativo alla durata media della popolazione italiana, dato avente carattere oggettivo e di maggior attendibilità rispetto a quello relativo alla
21 speranza di vita media localizzata nel Nord ovest utilizzato dal ctp dell'attore.
Dal complessivo importo di euro 185.539,57 deve essere detratta la somma di euro 208.732,29 percepita quindi in eccesso rispetto a quanto il avrebbe ricevuto in assenza di infortunio;
pertanto, null'altro Parte_2
risulta dovuto a tale titolo.
Infine devono essere riconosciute quali voci di danno anche gli esborsi per la consulenza medico legale di parte svolta prima del giudizio per euro 1220
e per la consulenza cinematica, comunque utile ai fini del decidere, per euro 2.220,40.
Pertanto il danno liquidato ad oggi e spettante al è pari ad euro Parte_2
536.494 per danno non patrimoniale ed euro 3.716 (70% di 5.308,62) per esborsi.
Lamentano inoltre e Parte_1 Parte_4 Parte_3
di aver subito un danno riflesso corrispondente alle sofferenze sopportate a causa della malattia e della rilevante entità delle lesioni subite dal rispettivamente marito e padre rispettivamente delle stesse. Parte_2
Si osserva che dottrina e giurisprudenza hanno ormai posto in rilievo il fatto che il rapporto esistente tra la condotta del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico sia che da tale condotta derivi la morte, sia che da essa derivi una lesione personale: in entrambi i casi esiste un rapporto di causa - effetto tra i due (condotta e danno). Il danno dei prossimi congiunti trova infatti causa efficiente nel fatto del terzo, che legittima gli stessi ad agire iure proprio nei confronti del
22 responsabile dell'evento lesivo (Cass. 1516/2001,15001/2004,
8546/2008).
In particolare, il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita purchè tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (Cass.
28220/2019).
In particolare, le attrici hanno dedotto che le sopravvenute condizioni menomative del hanno avuto ed hanno tuttora significativi Parte_2
effetti riflessi nella vita familiare della famiglia essendo venuta meno la partecipazione dalla stessa della vittima con conseguente danno subito sia dalla moglie, sia dalle figlie e , per la perdita Parte_1 Pt_3 Pt_4
affettiva e degli oneri di assistenza materiale ed affettiva cui assolveva la vittima. Le stesse hanno altresì rilevato che il patimento legato alla compromessa integrità psicofisica del prossimo congiunto è oltremodo elevato in quanto si rinnova quotidianamente in virtù della necessaria contiguità con le condizioni di vita della vittima la quale non è autonoma se non nello svolgimento di attività elementari, manifesta un carattere chiuso e spesso aggressivo e rifiuta lo svolgimento di tempo in compagnia di altre persone inducendo anche la famiglia ad eliminare le frequentazioni di cui già godeva e quelle nuove che potrebbero rendere meno pesante la sofferenza dell'intero nucleo familiare.
23 Il danno dedotto dunque corrisponde sia ad una sofferenza psicologica personale delle intervenute, benché non scaturita in vera malattia, sia nella lesione di un sereno rapporto parentale.
Il danno allegato, come noto, a seguito dell'intervento della Suprema Corte
(Cass. 26973/2008), deve essere qualificato mero danno non patrimoniale quale categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, ma al cui interno confluisce e trova tutela ogni danno, non solo specificatamente indicato dalla legge, ma anche prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti costituzionalmente.
Tra tali diritti rientrano certamente quelli della famiglia (artt.2,29 e 30
Cost.) e concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto.
Si osserva inoltre che il danno non patrimoniale corrisponde ad un pregiudizio di carattere non economico ed attinente ad un bene immateriale, in relazione alla cui prova non può che farsi ricorso ad elementi presuntivi. Attestazioni mediche di concreti pregiudizi condurrebbero infatti all'accertamento di malattie risarcibili sotto il profilo di pregiudizi biologici, diversi da quelli dedotti in causa;
d'altra parte la prova per testimoni non potrebbe che risultare inammissibile per l'inevitabile espressione di giudizi da parte di eventuali testi indotti.
Allorchè dunque il danneggiato alleghi gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che
24 consentano di risalire al fatto ignoto, le relative presunzioni consentono al giudice di valutare il raggiungimento della prova.
Il rapporto di familiarità allora implica già in sé la presunzione di esistenza di un vincolo speciale tre i membri del gruppo;
tuttavia si impone comunque che tale vincolo venga in concreto verificato volta per volta al fine di accertare il legame affettivo esistente tra la vittima primaria e la vittima secondaria e di valutare in quale misura la lesione subita dalla prima abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
Nella specie, si osserva che alla data del sinistro era la Parte_1
moglie della vittima primaria con la quale aveva dunque un consolidato rapporto di coniugio.
Risulta incontestato altresì che ella, nell'imminenza dell'incidente e successivamente, si è occupata attivamente del familiare, provvedendo anche ad apprestare le necessarie cure ed attenzioni affinchè il marito potesse sottoporsi alle terapie opportune. Il legame affettivo con la vittima primaria era ed è dunque esistente ed evidenzia quella relazione qualificata, necessario presupposto per legittimare la richiesta di risarcimento.
Vista dunque l'invalidità accertata a carico del certamente da Parte_2
qualificarsi grave, non può porsi in dubbio in primis che gli esiti predetti siano particolarmente apprezzabili nell'ambito della convivenza familiare sotto il profilo della necessità ed opportunità di apprestare anche in futuro un rilevante aiuto psico-fisico alla vittima primaria. Neppure può non valutarsi l'intensa sofferenza certamente subita dalla moglie, in considerazione del legame esistente con il marito nel periodo immediatamente successivo il sinistro e nei successivi mesi in cui vi era
25 necessità di assistenza e cura, come ad oggi, così come del patimento per l'inevitabile stravolgimento delle proprie abitudini di vita e della traumatica ed improvvisa perdita delle aspettative di una serena prosecuzione delle stesse.
In forza dunque di tali premesse ed in assenza, come noto, di criteri liquidativi uniformi elaborati da dottrina e giurisprudenza, ritiene dunque questo Giudice che debbano trovare applicazione i criteri di cui alle tabelle
'romane' che, tenuti in considerazione specifici criteri in relazione ai quali nel tempo è stato effettuato conseguente monitoraggio nelle liquidazioni, appaiono maggiormente adeguate al ristoro del danno da lesione parentale
(Cass.13540/ 2023).
Pertanto, per la perdita integrale del rapporto parentale, può essere liquidata a favore della , in relazione al'età della stessa alla data Pt_1
dell'evento, all'età del coniuge ed all'esistenza di altri familiari conviventi
(le figlie), ad oggi la somma di euro 230.530 (pari al 70% di euro 329.328).
Quanto alle figlie esse hanno perso la possibilità di godere di un pieno rapporto con il padre e del sostegno psicologico e materiale dello stesso.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti (doc.3 atto di intervento), si evince che dall'evento è derivato anche uno stato di ansia per le condizioni della vita familiare ed in generale una profonda sofferenza per lo stato della vittima primaria, stato di cui non si è chiesta la valutazione quale danno biologico iure proprio, ma che incide certamente sotto il profilo del danno da lesione del rapporto parentale. Tale stato è peraltro rimasto sostanzialmente incontestato da parte dei convenuti.
26 Deve dunque liquidarsi ad oggi, sempre tenuto in considerazione la tabella elaborata dal Tribunale di Roma per il danno da perdita completa del rapporto parentale, in favore di ciascuna figlia, verificata l'età delle ragazze e la sussistenza della madre convivente, la somma di euro 226.555 (pari al
70% di euro 323.650).
Tali importi vengono così determinati in considerazione dell'obbligo di risarcimento a carico dell'ente convenuto nella misura ridotta pari al 70% per effetto dell'accertato concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro
40.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge devono essere rifuse dalla convenuta all'attore ed alle intervenute in solido;
possono CP_1
infatti parificarsi le difese svolte dai legali di parte attrice e delle parti intervenute, seppur con atti separati, poichè riguardano la ricostruzione del medesimo fatto storico e della conseguente responsabilità della convenuta e si differenziano sostanzialmente per il quantum richiesto;
non vi è invece la prova, che la difesa, come svolta, abbia comportato la necessità di affrontare questioni giuridiche differenti ed ultronee, con conseguente aggravio dell'attività procuratoria dagli stessi espletata.
In considerazione della soccombenza la è tenuta altresì a CP_1
rifondere ad le spese processuali liquidate in euro 30.000 oltre CP_2
rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
La è altresì tenuta a pagare le spese di c.t.u. medico legale già CP_1
liquidate in euro 1.100 oltre accessori di legge e della c.t.u. contabile già liquidate in euro 7.500 oltre accessori di legge.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertata la responsabilità della nella causazione Controparte_1
del sinistro occorso in data 17.6.2017 in oggetto, ed accertato altresì il concorso colposo dell'attore nella determinazione del danno nella misura del 30%, condanna la convenuta a risarcire a CP_1 Parte_2
il danno subito e liquidato ad oggi in euro 536.494 per danno
[...]
non patrimoniale ed euro 3.716 per esborsi patrimoniali oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) condanna altresì la a risarcire a il danno CP_1 Parte_1
subito e liquidato ad oggi in euro 230.530 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3) condanna la medesima convenuta a risarcire a e Parte_3
il danno liquidato ad oggi in euro 226.555 per ciascuna Parte_4
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
4) condanna la convenuta a rifondere all'attore ed alle intervenute le spese processuali liquidate in euro 40.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
5) condanna la convenuta a rifondere alla le spese processuali CP_2
liquidate in euro 30.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario;
6) pone a carico della convenuta le spese di ctu medico legale liquidate in euro 1.100 oltre accessori di legge e della ctu contabile liquidate in euro
7.500 oltre accessori di legge.
28 Così deciso in Bergamo, il 26.11.2024.
Il Giudice
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