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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12994/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12994/2024 R.G. LAVORO
TRA
( ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Migliaccio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 22.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la riunione con il procedimento per TP n. R.g. 16359/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di TP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 27.09.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 27.08.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 22.10.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc, rendevano necessaria la convocazione del CTU dott. Per_1
, nominato nel procedimento per Atp a rendere chiarimenti, al fine di verificare la coerenza
[...] delle conclusioni medico legali cui era pervenuto, alla luce delle risultanze documentali acquisite.
Orbene come si evince dalle note integrative (cfr. Ctu dott. del 16.09.2025), qui da Persona_1 intendersi integralmente trascritte “In merito alla documentazione prodotta si precisa che la patologia osteoarticolare è stata valutata con il codice 7010 ed un'invalidità del 31 %. All'esame obiettivo della visita peritale del maggio 2024 “passaggi posturali autonomi senza appoggio, forza muscolare nella norma”. Per quanto riguarda la patologia cardiologica, è stato prodotto un nuovo ecocardiogramma eseguito in data 19.09.2024 che referta “ipocinesia della porzione medi basale della parete inferiore con una riduzione della FE del 38%. Si evidenzia che l'ecg mostra bradicardia sinusale e poi riporta frequenza cardiaca di 105 bpm (quindi tachicardia) ma inoltre referta all'ecg: solo anomalie aspecifiche della fase di recupero ventricolare e non segni di necrosi pregressa in sede inferiore. Si nota inoltre che le visite cardiologiche agli atti del Dott del 22.07.2021 e del Persona_2 06.05.2022 refertano una ipertensione arteriosa in assenza di cardiopatia ischemica cronica ed in ultimo l'ecocardiogramma del 28.10.2022 (agli atti) evidenza “Ventricolo sinistro di normali dimensioni cavitarie e spessori parietali con buona funzione sistolica (FE 60%). Atrio sinistro nei limiti” Non condivisibile quanto relazionato nel certificato del 19.09.2024 in assenza di un evento ischemico acuto (SCA) che avrebbe dovuto richiede l'ospedalizzazione della paziente (cosa che non risulta dalla documentazione agli atti). Pertanto, in fede all'esame clinico e quanto secondariamente prodotto si conferma che la signora è da considerarsi invalida al 78%, portatrice Parte_1 di handicap senza connotazione di gravità (art 3 comma 1 L 104/92) e NON necessita dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 10.03.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.
La ricorrente, per le patologie di cui è affetta (“Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito tipo 2.
Spondilo artrosi. Sindrome ansiosa depressiva), quindi deve ritenersi invalida infrasessantasettenne con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.03.2023 e con handicap senza connotazione di gravità (art 3 comma
1 L 104/92). Pertanto, non risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento delle prestazioni richieste (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità grave).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico già nominato nella fase di Atp, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Dunque, sulla base degli esiti delle note integrative, peraltro conformi a quelli precedentemente acquisiti, la domanda va rigettata.
Rilevato che il contenuto della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp att. c.p.c. risulta smentita dalla documentazione fiscale depositata dall' , le spese del giudizio di TP (determinate in CP_1 ossequio alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., considerato CP_ che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari), e del presente giudizio di opposizione vengono poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida per la fase dell'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 960,00 e per la fase di opposizione nella misura di € 1.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Le spese di CTU sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12994/2024 R.G. LAVORO
TRA
( ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Migliaccio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 22.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la riunione con il procedimento per TP n. R.g. 16359/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di TP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 27.09.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 27.08.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 22.10.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc, rendevano necessaria la convocazione del CTU dott. Per_1
, nominato nel procedimento per Atp a rendere chiarimenti, al fine di verificare la coerenza
[...] delle conclusioni medico legali cui era pervenuto, alla luce delle risultanze documentali acquisite.
Orbene come si evince dalle note integrative (cfr. Ctu dott. del 16.09.2025), qui da Persona_1 intendersi integralmente trascritte “In merito alla documentazione prodotta si precisa che la patologia osteoarticolare è stata valutata con il codice 7010 ed un'invalidità del 31 %. All'esame obiettivo della visita peritale del maggio 2024 “passaggi posturali autonomi senza appoggio, forza muscolare nella norma”. Per quanto riguarda la patologia cardiologica, è stato prodotto un nuovo ecocardiogramma eseguito in data 19.09.2024 che referta “ipocinesia della porzione medi basale della parete inferiore con una riduzione della FE del 38%. Si evidenzia che l'ecg mostra bradicardia sinusale e poi riporta frequenza cardiaca di 105 bpm (quindi tachicardia) ma inoltre referta all'ecg: solo anomalie aspecifiche della fase di recupero ventricolare e non segni di necrosi pregressa in sede inferiore. Si nota inoltre che le visite cardiologiche agli atti del Dott del 22.07.2021 e del Persona_2 06.05.2022 refertano una ipertensione arteriosa in assenza di cardiopatia ischemica cronica ed in ultimo l'ecocardiogramma del 28.10.2022 (agli atti) evidenza “Ventricolo sinistro di normali dimensioni cavitarie e spessori parietali con buona funzione sistolica (FE 60%). Atrio sinistro nei limiti” Non condivisibile quanto relazionato nel certificato del 19.09.2024 in assenza di un evento ischemico acuto (SCA) che avrebbe dovuto richiede l'ospedalizzazione della paziente (cosa che non risulta dalla documentazione agli atti). Pertanto, in fede all'esame clinico e quanto secondariamente prodotto si conferma che la signora è da considerarsi invalida al 78%, portatrice Parte_1 di handicap senza connotazione di gravità (art 3 comma 1 L 104/92) e NON necessita dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 10.03.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.
La ricorrente, per le patologie di cui è affetta (“Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito tipo 2.
Spondilo artrosi. Sindrome ansiosa depressiva), quindi deve ritenersi invalida infrasessantasettenne con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.03.2023 e con handicap senza connotazione di gravità (art 3 comma
1 L 104/92). Pertanto, non risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento delle prestazioni richieste (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità grave).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico già nominato nella fase di Atp, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Dunque, sulla base degli esiti delle note integrative, peraltro conformi a quelli precedentemente acquisiti, la domanda va rigettata.
Rilevato che il contenuto della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp att. c.p.c. risulta smentita dalla documentazione fiscale depositata dall' , le spese del giudizio di TP (determinate in CP_1 ossequio alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., considerato CP_ che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari), e del presente giudizio di opposizione vengono poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida per la fase dell'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 960,00 e per la fase di opposizione nella misura di € 1.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Le spese di CTU sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano