CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3824/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FELICIOLI STEFANO avv Gualtieri in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GRAZIOSI GIUSEPPE avv Faccini in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3824 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Felicioli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Giuseppe Graziosi che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1986/2019 resa in data 15.11.2019 dal Tribunale di
Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 15.07.2020 ha proposto appello contro Parte_1
la sentenza n.1986/2019 pubblicata in data 15.11.2019 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.4809/2017, promosso da nei confronti Parte_1 dell'odierna appellata.
2 § 2. – Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'appellante con opposizione al decreto ingiuntivo n.1300/2017 emesso dal Tribunale di Velletri per l'importo di euro 39.100,00 oltre interessi e spese del monitorio a seguito del ricorso con cui la appellata – condannata Controparte_2
in precedente giudizio in solido con il a risarcire ad una paziente euro 192.415,60 oltre Pt_1
interessi e spese di lite per responsabilità medica – dopo aver corrisposto alla danneggiata euro
78.200,00, previo accordo con la paziente per il pagamento rateale, ha esercitato il regresso per la metà nei confronti del medico coobbligato solidale, riservandosi ulteriore azione per il recupero delle altre somme da versarsi alla paziente.
Con l'opposizione l'appellante aveva censurato la preesistenza di altro titolo esecutivo potendo la clinica avvalersi della sentenza di condanna emessa nel procedimento per responsabilità professionale medica per esercitare l'azione di regresso, con ciò violando il principio del divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, avendo in precedenza notificato un precetto ed un pignoramento fondati sulla pregressa sentenza civile relativa al giudizio di responsabilità.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Velletri – II Sezione civile
– in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
n.1300/2017; b) condanna l'opponente al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 3.972,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Richiamati integralmente il ricorso ex artt.
633 e ss. c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1300/2017, l'atto di citazione in opposizione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, preliminarmente si osserva che l'azione esperita con il ricorso monitorio va ricondotta nell'alveo dell'art. 1299 comma 1 c.c., che consente al condebitore solidale che ha pagato di ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi. Invero, la CP_1 ha agito nei confronti dell'opponente per ottenere Controparte_1
l'importo di euro 39.100,00, corrispondente al 50% della somma di euro 78.200,00 pagata in favore di in virtù della statuizione contenuta al capo sub 1 della sentenza n. 18526/2016 Parte_2
del Tribunale di Roma, la quale ha condannato gli odierni contendenti al pagamento, a titolo di risarcimento per responsabilità sanitaria, della complessiva somma di euro 192.415,60, oltre agli interessi, e tanto sul presupposto della presunzione di cui all'art. 1298 comma II c.c. L'eccepita inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio sollevata dall'opponente sul presupposto che la sentenza succitata costituisca titolo esecutivo anche nei rapporti tra i condebitori solidali non ha fondamento giuridico. Invero, la statuizione sub a) della pronuncia del tribunale capitolino costituisce titolo esecutivo in favore della sola , di talché la condebitrice solidale Parte_2 aveva l'interesse ad agire con il ricorso monitorio al fine di far consacrare il proprio diritto di credito
3 nella misura del 50% dell'intero nei confronti dell'altro condebitore solidale, non potendo altrimenti agire in executivis. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che, prima del deposito del ricorso monitorio, l'odierna opposta abbia notificato al l'atto di precetto, prima, e quello di Pt_1 pignoramento (quest'ultimo non iscritto a ruolo), dopo, in virtù dell'erronea supposizione della sussistenza in capo alla di un titolo esecutivo Controparte_1 costituito dalla sentenza n. 18526/2016 del Tribunale di Roma, incidendo l'errore sul governo delle spese processuali dell'eventuale causa d'opposizione al precetto. L'ulteriore doglianza rappresentata dalla violazione dell'art.1283 c.c., stante l'ingiunzione di pagamento degli interessi, oltre che della sorte capitale, è palesemente infondata, attesa la natura accessoria della relativa statuizione. Conseguentemente, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione effettuata come in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, in ragione dell'attività effettivamente svolta e della semplicità delle questioni dirimenti.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di appello adita, per le causali di cui in premessa in accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1986/19 pubblicata il 15.11.2019 e, per
l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1300/17. Con vittoria di spese compensi ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
§ 6. – La costituitasi con comparsa depositata il Controparte_1
9.11.2020 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in un unico motivo.
§ 8.1. - Con tale motivo parte appellante ha censurato la sentenza per erronea, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione al punto decisivo per il giudizio relativo alla ritenuta legittimità della duplicazione del titolo esecutivo.
Deduceva che il convincimento del giudice di prime cure volto ad escludere la possibilità per il condebitore solidale di poter agire in regresso con la sentenza di condanna, trovava il suo preciso limite nel fatto stesso che la casa di Cura aveva già agito in executivis notificando il titolo esecutivo
(la sentenza civile) ed un atto di pignoramento presso terzi, poi non iscritto al ruolo per mancanza della dichiarazione positiva da parte della banca, quindi la motivazione adottata dal Tribunale a
4 sostegno della propria tesi volta ad attribuire scarsa rilevanza al fatto che la casa di cura avesse già agito con il pignoramento presso terzi nei confronti del , oltre ad essere illogica appariva in Pt_1
contrasto con le stesse affermazioni della difesa avversaria, vertendo su aspetti che non avevano mai trovato ingresso nel giudizio volto all'accertamento dell'ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo.
Soggiungeva che la procedura esecutiva non era stata coltivata per infruttuosità del pignoramento e non, come evidenziato dal Tribunale, per erronea supposizione della sussistenza del titolo esecutivo.
Evidenziava che il giudice di prime cure, sembrava aver tentato di colmare le lacune del proprio convincimento, fornendo una spiegazione del tutto illogica e contraddittoria, che oltre a sconfessare le stesse dichiarazioni avversarie, si traduceva in una pronuncia immotivata censurabile sia dal punto di vista fattuale che giuridico non essendosi mai sollevata alcuna eccezione sulle spese che dovevano essere liquidate con il decreto ingiuntivo neppure comprendendosi a quale causa di opposizione a precetto si riferisse la sentenza impugnata.
Deduceva che la duplicazione dei titoli doveva indurre il Tribunale a dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio essendosi costituito un titolo oltretutto dipendente dalla sentenza di primo grado che era stata appellata con possibilità di integrale riforma.
§ 9. – Tali le prospettazioni e conclusioni delle parti preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. sollevata dalla clinica appellata.
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.Un.n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che l'appello è infondato.
Le difese dell'appellante in primo grado e in atto d'appello risultano invero essersi incentrate esclusivamente sulla sussistenza di altro titolo giudiziale (la sentenza n.18526/2016) per l'esercizio del regresso da parte della clinica, senza che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo fossero state prospettate ulteriori questioni di sorta.
5 Occorre inoltre premettere che il ricorso per decreto ingiuntivo da cui ha avuto origine il presente giudizio non ha fatto riferimento alcuna alla statuizione contenuta nella sentenza del 2016 relativa all'obbligo di manleva integrale da parte del medico nei confronti della clinica atteso che nel relativo giudizio d'appello (con la sentenza n.6177/2022 prodotta dall'appellata) si è così evidenziato e motivato “La S. C. ha affermato: <nel giudizio avente ad oggetto l della responsabilit del danno da fatto illecito imputabile a pi persone il giudice merito adito dal danneggiato pu>
e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato
l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità>> (Cass. 29/04/2006, n. 10042).
<> (Cass. 21/09/2007, n. 19492). Deriva da quanto precede che correttamente il giudice di primo
grado è pervenuto alla graduazione delle rispettive colpe attribuendole al nella misura del Pt_1
100%. Quanto, però, alla domanda di regresso, in effetti, come ammesso dalla stessa casa di cura, essa non è stata proposta e pertanto, va revocata la condanna del Procopio “a tenere indenne la
di tutte le somme versate in favore della in esecuzione Controparte_1 Pt_2 della presente sentenza per capitale, interessi e spese”.
Orbene da tale passaggio motivazionale si evincono chiaramente le ragioni per cui l'odierna appellata ha agito in monitorio, azione peraltro affatto preclusa nell'ambito di una ordinaria azione di regresso fondata invero sull'accertamento del pagamento da parte del coobbligato.
Dunque, restando nei limiti dei motivi d'appello nei quali peraltro – come del resto nell'atto di
6 citazione in opposizione al d.i. - non si è fatta questione alcuna in merito all'ammontare del pagamento quanto in relazione al solo principio della duplicazione dei titoli esecutivi deve osservarsi alla stregua della recente Cass.civ.n.21768/2019 che “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo”.
Orbene, nel caso di specie, nell'atto di pignoramento presso terzi prodotto in primo grado notificato al dall'appellata al punto n.2 si evidenziava che lo stesso si fondava sulla Pt_1
statuizione contenuta nella sentenza di primo grado del 2016 ove il medico era stato condannato a tenere indenne di tutte le somme versate in favore della paziente danneggiata, mentre CP_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo si evidenziava invece “3) il dott. ha proposto Parte_1
appello (doc. 4), censurando la suindicata sentenza anche in relazione al predetto capo n. 4 relativo alla condanna con la quale lo stesso è stato condannato a tenere indenne la
[...]
tal fine il dott. ha evidenziato che tale condanna era stata Controparte_1 Pt_1
emessa dal Tribunale di Roma in difetto di specifica domanda e ne ha chiesto pertanto anche la sospensione dell'efficacia esecutiva;
4) anche la ha Controparte_1 proposto appello (doc. 5) avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Roma chiedendo anch'essa, tra l'altro, la modifica della condanna di cui al capo n. 4, emessa a titolo di regresso e la sua sostituzione con pronuncia di mero accertamento”.
Dunque, da quanto precede può ben apprezzarsi l'interesse della clinica all'azione monitoria senza che nel caso di specie possa rinvenirsi violazione del principio del ne bis in idem o abuso del processo per quanto sopra osservato.
Del resto, la S.C. con la sentenza n.21768 del 2019 ha osservato in parte motiva “Che al creditore titolato sia, sempre e comunque, inibito munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, è principio poi non sostenibile anche dal punto di vista dogmatico. E' noto che la dottrina, chiamata a fornire una definizione del "titolo esecutivo" dal punto di vista della struttura e della funzione, si è divisa da cent'anni, ed è tuttora divisa: taluni ravvisando l'elemento unificante dei vari titoli esecutivi nel loro contenuto di "accertamento"; altri nella loro qualità di "prova legale"; altri ancora nella loro funzione di "semplificazione della fattispecie", intesa a separare il comando precettivo (scilicet,
l'efficacia esecutiva) dall'accertamento dei suoi presupposti, in ossequio al principio ab executione non est inchoandum;
altri ancora hanno addirittura negato che il "titolo esecutivo" sia un fenotipo unitario.
7 Quale, tuttavia, che fosse l'opinione cui si volesse aderire a tal riguardo, nessuna delle soluzioni offerte dalla dottrina sarebbe incompatibile con la duplicazione dei titoli: non la teoria dell'accertamento, ben potendo ipotizzarsi che l'accertamento d'una situazione giuridica possa formare oggetto di più negozi o più giudizi;
non la teoria della prova legale, dal momento che la prova dei fatti giuridici non soffre mai limitazioni quantitative;
e nemmeno la teoria della semplificazione della fattispecie, dal momento che proprio la totale cesura tra accertamento del diritto e titolo esecutivo, propugnata da tale orientamento, rende teoricamente inconcepibile qualsiasi accertamento del diritto in sede esecutiva, ed irrilevante per converso l'esistenza d'un
(altro) titolo in sede di cognizione.
1.8. In conclusione, deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione, da ultimo, si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 6526 del 16/03/2018, Rv. 647490 - 01). Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perchè ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perchè nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.”.
A quanto precede deve inoltre aggiungersi che nel corso della pendenza del presente giudizio la clinica risulta aver integralmente tacitato la paziente danneggiata avendo ottenuto ulteriore decreto ingiuntivo n.289/2024 passato in giudicato nei confronti del (prodotto con nota del Pt_1
18.10.2024) in ulteriore e definitivo esercizio del regresso con integrale pagamento del debito nei
8 confronti della creditrice, circostanza vieppiù incontestata.
E a tale riguardo deve osservarsi che l'adempimento del debito solidale a cura di uno dei condebitori non deve necessariamente essere già avvenuto al tempo in cui il condebitore esercita l'azione di regresso, ma può anche intervenire durante la pendenza del relativo giudizio, purché prima che sia emessa la relativa pronuncia (Cass. n. 8216/2002; Cass. n.9100/1995; Cass. n.2540/1975).
Ne consegue il legittimo esercizio del regresso e l'insussistenza di alcuna duplicazione di titoli e di domande in tal senso.
In conclusione, per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro
2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 15.07.2020, avverso la sentenza n.1986/2019 resa in data 15.11.2019 dal
Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1
appellata che liquida complessivamente in Controparte_1
euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 9.04.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
9
Sezione VI civile
R.G. 3824/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FELICIOLI STEFANO avv Gualtieri in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GRAZIOSI GIUSEPPE avv Faccini in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3824 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Felicioli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Giuseppe Graziosi che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1986/2019 resa in data 15.11.2019 dal Tribunale di
Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 15.07.2020 ha proposto appello contro Parte_1
la sentenza n.1986/2019 pubblicata in data 15.11.2019 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.4809/2017, promosso da nei confronti Parte_1 dell'odierna appellata.
2 § 2. – Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'appellante con opposizione al decreto ingiuntivo n.1300/2017 emesso dal Tribunale di Velletri per l'importo di euro 39.100,00 oltre interessi e spese del monitorio a seguito del ricorso con cui la appellata – condannata Controparte_2
in precedente giudizio in solido con il a risarcire ad una paziente euro 192.415,60 oltre Pt_1
interessi e spese di lite per responsabilità medica – dopo aver corrisposto alla danneggiata euro
78.200,00, previo accordo con la paziente per il pagamento rateale, ha esercitato il regresso per la metà nei confronti del medico coobbligato solidale, riservandosi ulteriore azione per il recupero delle altre somme da versarsi alla paziente.
Con l'opposizione l'appellante aveva censurato la preesistenza di altro titolo esecutivo potendo la clinica avvalersi della sentenza di condanna emessa nel procedimento per responsabilità professionale medica per esercitare l'azione di regresso, con ciò violando il principio del divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, avendo in precedenza notificato un precetto ed un pignoramento fondati sulla pregressa sentenza civile relativa al giudizio di responsabilità.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Velletri – II Sezione civile
– in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
n.1300/2017; b) condanna l'opponente al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 3.972,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Richiamati integralmente il ricorso ex artt.
633 e ss. c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1300/2017, l'atto di citazione in opposizione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, preliminarmente si osserva che l'azione esperita con il ricorso monitorio va ricondotta nell'alveo dell'art. 1299 comma 1 c.c., che consente al condebitore solidale che ha pagato di ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi. Invero, la CP_1 ha agito nei confronti dell'opponente per ottenere Controparte_1
l'importo di euro 39.100,00, corrispondente al 50% della somma di euro 78.200,00 pagata in favore di in virtù della statuizione contenuta al capo sub 1 della sentenza n. 18526/2016 Parte_2
del Tribunale di Roma, la quale ha condannato gli odierni contendenti al pagamento, a titolo di risarcimento per responsabilità sanitaria, della complessiva somma di euro 192.415,60, oltre agli interessi, e tanto sul presupposto della presunzione di cui all'art. 1298 comma II c.c. L'eccepita inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio sollevata dall'opponente sul presupposto che la sentenza succitata costituisca titolo esecutivo anche nei rapporti tra i condebitori solidali non ha fondamento giuridico. Invero, la statuizione sub a) della pronuncia del tribunale capitolino costituisce titolo esecutivo in favore della sola , di talché la condebitrice solidale Parte_2 aveva l'interesse ad agire con il ricorso monitorio al fine di far consacrare il proprio diritto di credito
3 nella misura del 50% dell'intero nei confronti dell'altro condebitore solidale, non potendo altrimenti agire in executivis. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che, prima del deposito del ricorso monitorio, l'odierna opposta abbia notificato al l'atto di precetto, prima, e quello di Pt_1 pignoramento (quest'ultimo non iscritto a ruolo), dopo, in virtù dell'erronea supposizione della sussistenza in capo alla di un titolo esecutivo Controparte_1 costituito dalla sentenza n. 18526/2016 del Tribunale di Roma, incidendo l'errore sul governo delle spese processuali dell'eventuale causa d'opposizione al precetto. L'ulteriore doglianza rappresentata dalla violazione dell'art.1283 c.c., stante l'ingiunzione di pagamento degli interessi, oltre che della sorte capitale, è palesemente infondata, attesa la natura accessoria della relativa statuizione. Conseguentemente, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione effettuata come in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, in ragione dell'attività effettivamente svolta e della semplicità delle questioni dirimenti.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di appello adita, per le causali di cui in premessa in accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1986/19 pubblicata il 15.11.2019 e, per
l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1300/17. Con vittoria di spese compensi ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
§ 6. – La costituitasi con comparsa depositata il Controparte_1
9.11.2020 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in un unico motivo.
§ 8.1. - Con tale motivo parte appellante ha censurato la sentenza per erronea, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione al punto decisivo per il giudizio relativo alla ritenuta legittimità della duplicazione del titolo esecutivo.
Deduceva che il convincimento del giudice di prime cure volto ad escludere la possibilità per il condebitore solidale di poter agire in regresso con la sentenza di condanna, trovava il suo preciso limite nel fatto stesso che la casa di Cura aveva già agito in executivis notificando il titolo esecutivo
(la sentenza civile) ed un atto di pignoramento presso terzi, poi non iscritto al ruolo per mancanza della dichiarazione positiva da parte della banca, quindi la motivazione adottata dal Tribunale a
4 sostegno della propria tesi volta ad attribuire scarsa rilevanza al fatto che la casa di cura avesse già agito con il pignoramento presso terzi nei confronti del , oltre ad essere illogica appariva in Pt_1
contrasto con le stesse affermazioni della difesa avversaria, vertendo su aspetti che non avevano mai trovato ingresso nel giudizio volto all'accertamento dell'ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo.
Soggiungeva che la procedura esecutiva non era stata coltivata per infruttuosità del pignoramento e non, come evidenziato dal Tribunale, per erronea supposizione della sussistenza del titolo esecutivo.
Evidenziava che il giudice di prime cure, sembrava aver tentato di colmare le lacune del proprio convincimento, fornendo una spiegazione del tutto illogica e contraddittoria, che oltre a sconfessare le stesse dichiarazioni avversarie, si traduceva in una pronuncia immotivata censurabile sia dal punto di vista fattuale che giuridico non essendosi mai sollevata alcuna eccezione sulle spese che dovevano essere liquidate con il decreto ingiuntivo neppure comprendendosi a quale causa di opposizione a precetto si riferisse la sentenza impugnata.
Deduceva che la duplicazione dei titoli doveva indurre il Tribunale a dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio essendosi costituito un titolo oltretutto dipendente dalla sentenza di primo grado che era stata appellata con possibilità di integrale riforma.
§ 9. – Tali le prospettazioni e conclusioni delle parti preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. sollevata dalla clinica appellata.
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.Un.n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che l'appello è infondato.
Le difese dell'appellante in primo grado e in atto d'appello risultano invero essersi incentrate esclusivamente sulla sussistenza di altro titolo giudiziale (la sentenza n.18526/2016) per l'esercizio del regresso da parte della clinica, senza che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo fossero state prospettate ulteriori questioni di sorta.
5 Occorre inoltre premettere che il ricorso per decreto ingiuntivo da cui ha avuto origine il presente giudizio non ha fatto riferimento alcuna alla statuizione contenuta nella sentenza del 2016 relativa all'obbligo di manleva integrale da parte del medico nei confronti della clinica atteso che nel relativo giudizio d'appello (con la sentenza n.6177/2022 prodotta dall'appellata) si è così evidenziato e motivato “La S. C. ha affermato: <nel giudizio avente ad oggetto l della responsabilit del danno da fatto illecito imputabile a pi persone il giudice merito adito dal danneggiato pu>
e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato
l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità>> (Cass. 29/04/2006, n. 10042).
<> (Cass. 21/09/2007, n. 19492). Deriva da quanto precede che correttamente il giudice di primo
grado è pervenuto alla graduazione delle rispettive colpe attribuendole al nella misura del Pt_1
100%. Quanto, però, alla domanda di regresso, in effetti, come ammesso dalla stessa casa di cura, essa non è stata proposta e pertanto, va revocata la condanna del Procopio “a tenere indenne la
di tutte le somme versate in favore della in esecuzione Controparte_1 Pt_2 della presente sentenza per capitale, interessi e spese”.
Orbene da tale passaggio motivazionale si evincono chiaramente le ragioni per cui l'odierna appellata ha agito in monitorio, azione peraltro affatto preclusa nell'ambito di una ordinaria azione di regresso fondata invero sull'accertamento del pagamento da parte del coobbligato.
Dunque, restando nei limiti dei motivi d'appello nei quali peraltro – come del resto nell'atto di
6 citazione in opposizione al d.i. - non si è fatta questione alcuna in merito all'ammontare del pagamento quanto in relazione al solo principio della duplicazione dei titoli esecutivi deve osservarsi alla stregua della recente Cass.civ.n.21768/2019 che “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo”.
Orbene, nel caso di specie, nell'atto di pignoramento presso terzi prodotto in primo grado notificato al dall'appellata al punto n.2 si evidenziava che lo stesso si fondava sulla Pt_1
statuizione contenuta nella sentenza di primo grado del 2016 ove il medico era stato condannato a tenere indenne di tutte le somme versate in favore della paziente danneggiata, mentre CP_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo si evidenziava invece “3) il dott. ha proposto Parte_1
appello (doc. 4), censurando la suindicata sentenza anche in relazione al predetto capo n. 4 relativo alla condanna con la quale lo stesso è stato condannato a tenere indenne la
[...]
tal fine il dott. ha evidenziato che tale condanna era stata Controparte_1 Pt_1
emessa dal Tribunale di Roma in difetto di specifica domanda e ne ha chiesto pertanto anche la sospensione dell'efficacia esecutiva;
4) anche la ha Controparte_1 proposto appello (doc. 5) avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Roma chiedendo anch'essa, tra l'altro, la modifica della condanna di cui al capo n. 4, emessa a titolo di regresso e la sua sostituzione con pronuncia di mero accertamento”.
Dunque, da quanto precede può ben apprezzarsi l'interesse della clinica all'azione monitoria senza che nel caso di specie possa rinvenirsi violazione del principio del ne bis in idem o abuso del processo per quanto sopra osservato.
Del resto, la S.C. con la sentenza n.21768 del 2019 ha osservato in parte motiva “Che al creditore titolato sia, sempre e comunque, inibito munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, è principio poi non sostenibile anche dal punto di vista dogmatico. E' noto che la dottrina, chiamata a fornire una definizione del "titolo esecutivo" dal punto di vista della struttura e della funzione, si è divisa da cent'anni, ed è tuttora divisa: taluni ravvisando l'elemento unificante dei vari titoli esecutivi nel loro contenuto di "accertamento"; altri nella loro qualità di "prova legale"; altri ancora nella loro funzione di "semplificazione della fattispecie", intesa a separare il comando precettivo (scilicet,
l'efficacia esecutiva) dall'accertamento dei suoi presupposti, in ossequio al principio ab executione non est inchoandum;
altri ancora hanno addirittura negato che il "titolo esecutivo" sia un fenotipo unitario.
7 Quale, tuttavia, che fosse l'opinione cui si volesse aderire a tal riguardo, nessuna delle soluzioni offerte dalla dottrina sarebbe incompatibile con la duplicazione dei titoli: non la teoria dell'accertamento, ben potendo ipotizzarsi che l'accertamento d'una situazione giuridica possa formare oggetto di più negozi o più giudizi;
non la teoria della prova legale, dal momento che la prova dei fatti giuridici non soffre mai limitazioni quantitative;
e nemmeno la teoria della semplificazione della fattispecie, dal momento che proprio la totale cesura tra accertamento del diritto e titolo esecutivo, propugnata da tale orientamento, rende teoricamente inconcepibile qualsiasi accertamento del diritto in sede esecutiva, ed irrilevante per converso l'esistenza d'un
(altro) titolo in sede di cognizione.
1.8. In conclusione, deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione, da ultimo, si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 6526 del 16/03/2018, Rv. 647490 - 01). Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perchè ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perchè nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.”.
A quanto precede deve inoltre aggiungersi che nel corso della pendenza del presente giudizio la clinica risulta aver integralmente tacitato la paziente danneggiata avendo ottenuto ulteriore decreto ingiuntivo n.289/2024 passato in giudicato nei confronti del (prodotto con nota del Pt_1
18.10.2024) in ulteriore e definitivo esercizio del regresso con integrale pagamento del debito nei
8 confronti della creditrice, circostanza vieppiù incontestata.
E a tale riguardo deve osservarsi che l'adempimento del debito solidale a cura di uno dei condebitori non deve necessariamente essere già avvenuto al tempo in cui il condebitore esercita l'azione di regresso, ma può anche intervenire durante la pendenza del relativo giudizio, purché prima che sia emessa la relativa pronuncia (Cass. n. 8216/2002; Cass. n.9100/1995; Cass. n.2540/1975).
Ne consegue il legittimo esercizio del regresso e l'insussistenza di alcuna duplicazione di titoli e di domande in tal senso.
In conclusione, per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro
2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 15.07.2020, avverso la sentenza n.1986/2019 resa in data 15.11.2019 dal
Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1
appellata che liquida complessivamente in Controparte_1
euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 9.04.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
9