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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7875/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico in grado di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7875 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 appellante, con l'avvocato Lucio Ghia
e
Controparte_1 appellato, con l'avvocato Rosario Musumeci
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11 settembre 2025 e perciò per l'appellante come da atto di citazione in appello;
la parte appellata non ha precisato le proprie conclusioni, e di conseguenza dovrà tenersi conto delle conclusioni di cui alla nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente il 10 settembre 2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo. Parte Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021 (di seguito o l'appellante) Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 260/2021 emessa in data 9 febbraio 2021 dal giudice di pace di Brescia, affinché il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, in principalità rigettasse le pagina 1 di 6 domande restitutorie proposte nei suoi confronti da accertando la carenza di Controparte_2
Parte legittimazione passiva di in relazione alla richiesta di restituzione dei costi assicurativi;
in subordine escludesse dall'obbligo restitutorio le spese di istruttoria e di distribuzione, nonché i costi Parte assicurativi, per carenza di legittimazione in capo a con condanna dell'appellato al pagamento Parte delle spese di entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto da in esecuzione dell'impugnata sentenza.
L'attrice narrava di essere stata convenuta in giudizio davanti al Giudice di Pace di Brescia dal CP_3 per essere condannata alla restituzione della quota parte di tutte le spese relative ad un contratto di Parte finanziamento a seguito della sua estinzione anticipata;
che, nonostante si fosse costituita illustrando i motivi a sostegno della non debenza di quanto richiesto dal il giudice di prime cure CP_2 aveva accolto la domanda dell'attore; che la decisione era viziata dall'avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia Europea (la c.d. sentenza“Lexitor”) fosse direttamente applicabile da parte del giudice;
che, in ogni caso, era pienamente valida la disposizione contrattuale di cui alle clausole 5 e 7 del contratto di finanziamento, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento medesimo, prevedeva l'obbligo di restituzione delle sole commissioni recurring; che, in ogni caso, il primo giudice aveva erroneamente disatteso il rilievo secondo il quale Parte era priva di legittimazione passiva in relazione ai costi assicurativi, dal momento che in relazione agli stessi l'accipiens doveva essere individuato nella società di assicurazione.
L'appellato si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, in applicazione del combinato disposto degli artt. 339, comma terzo, e 113, comma secondo, c.p.c., essendo il valore della causa inferiore ad € 1.100,00; chiedendo nel merito il rigetto integrale dell'appello, contestando in fatto e in diritto le argomentazioni di parte appellante, con conferma della sentenza emessa dal giudice di prime cure e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Infine la causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'asserita inammissibilità dell'appello.
Secondo parte appellata l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile, essendo il valore della causa inferiore ad € 1.100,00.
L'eccezione è infondata.
pagina 2 di 6 Ed invero è jus receptum il principio secondo il quale, “in tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda … venga proposta davanti al giudice di pace con la richiesta di condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore
(o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace, ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa, come altre consimili, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche;
ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve nella mancata indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere uguale alla competenza del giudice adito, e che … quest'ultima rimane fissata, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, ord.
n. 23434 del 25 agosto 2021).
Senza contare che, anche volendo diversamente opinare, per determinare il valore della causa, all'importo “indicativamente” richiesto dall'attore in € 1.072,20, avrebbe dovuto essere aggiunto, secondo il disposto dell'art. 10, cpv., c.p.c., l'ammontare degli interessi al tasso legale, richiesti dall'attore a decorrere dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento, certamente di importo complessivo tale da portare il valore della causa oltre la soglia di cui all'art. 113, cpv., c.p.c. (avendo in ogni caso parte appellata, che solleva l'eccezione, disatteso l'onere di fornire la prova contraria, che cioè l'importo complessivo degli interessi richiesti non eccedesse complessivi € 27,90).
3. Il merito dell'impugnazione.
Ciò premesso, l'appello è infondato, dovendosi conseguentemente confermare integralmente l'appellata sentenza.
Orbene, appare consolidato l'insegnamento della Giurisprudenza di legittimità secondo il quale le sentenze interpretative della Corte di Giustizia europea rappresentano una ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della UN (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22577 dell'11 dicembre 2012; cfr. anche Sez. V, sent. n. 5381 del 3 marzo 2017); tali sentenze hanno efficacia retroattiva, sin dall'entrata in vigore delle norme interpretate;
conseguenza di tale retroattività è che la disciplina come disegnata pagina 3 di 6 da tali sentenze interpretative si applica anche ai rapporti sorti anteriormente, analogamente a quanto avviene per le pronunce di declaratoria di illegittimità costituzionale, con il solo limite dei rapporti esauriti, quelli cioè in cui sia maturata una prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord.
n. 2468 dell'8 febbraio 2016; cfr. anche SS.UU. n. 13676 del 16 giugno 2014) – situazioni entrambe che non ricorrono nel caso che ci occupa.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la norma transitoria sulla scorta della quale l'appellante ha ritenuto inapplicabili i principi introdotti dalla direttiva U.E. n. 2008/48/CE, ed in particolare dal suo art. 16, par. 1 (che, come noto, in base alla nota sentenza “Lexitor”, sono interpretati dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”),
è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, con sentenza 22 dicembre 2022, nella parte in cui consente la reviviscenza delle norme regolamentari emanate da , stabilendo che CP_4
l'unica interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 125 sexies T.U.B. è quella che prevede l'applicabilità dei principi di cui alla sentenza Lexitor a tutti i contratti di finanziamento relativi a consumatori, anche se stipulati in data anteriore alla entrata in vigore della L. n. 106/2021 (“la disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole
«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale”).
Che peraltro, a seguito della sentenza Lexitor, l'unica interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B. sia quella per la quale anche ai contratti stipulati antecedentemente alla entrata in vigore della novella n. 106/2021 si applicano i principi della normativa sovranazionale come sopra illustrati (principi peraltro applicabili persino ai contratti stipulati prima pagina 4 di 6 dell'entrata in vigore dello stesso art. 125 sexies T.U.B.), è stato recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25977 del 6 settembre 2023).
Peraltro dalla natura “protettiva” di tale norma discende anche che l'eventuale clausola contrattuale
(nel caso che ci occupa effettivamente invocata da parte appellante) che escludesse o limitasse il diritto al rimborso pro quota di tutti i costi relativi al contratto dovrebbe considerarsi nulla in quanto tale da ritenersi vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. “codice del consumo”): “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs
206/2005” (cfr. ibidem).
Di talché, non essendo stato neppure allegato da parte appellante che detta clausola era stata fatta oggetto di trattativa individuale con il consumatore, anche tale motivo di appello dovrà essere disatteso. Parte Quanto infine all'asserita carenza di legittimazione di con riferimento ai costi per la stipula del contratto di assicurazione, basti rilevare come anche i medesimi rientrino nella categoria dei “costi posti a carico del consumatore”, peraltro relativi alla conclusione di un contratto stipulato nell'esclusivo interesse della parte mutuante, conclusione posta dalla stessa mutuante come conditio sine qua non la corresponsione della somma finanziata.
In conseguenza di tutte le considerazioni sopra esposte dovrà quindi rigettarsi l'appello, confermandosi integralmente l'impugnata sentenza.
4. Le spese.
Anche per questo grado di giudizio la novità delle questioni trattate, e la sopravvenienza in corso di causa della pronuncia Corte Costituzionale 22 dicembre 2022, che ha influito sull'esito della decisione, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
pagina 5 di 6 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 260/2021 emessa in data Parte_1
26.11.2020/9.2.2021 dal Giudice di Pace di Brescia, che per l'effetto conferma integralmente;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico in grado di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7875 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 appellante, con l'avvocato Lucio Ghia
e
Controparte_1 appellato, con l'avvocato Rosario Musumeci
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11 settembre 2025 e perciò per l'appellante come da atto di citazione in appello;
la parte appellata non ha precisato le proprie conclusioni, e di conseguenza dovrà tenersi conto delle conclusioni di cui alla nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente il 10 settembre 2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo. Parte Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021 (di seguito o l'appellante) Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 260/2021 emessa in data 9 febbraio 2021 dal giudice di pace di Brescia, affinché il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, in principalità rigettasse le pagina 1 di 6 domande restitutorie proposte nei suoi confronti da accertando la carenza di Controparte_2
Parte legittimazione passiva di in relazione alla richiesta di restituzione dei costi assicurativi;
in subordine escludesse dall'obbligo restitutorio le spese di istruttoria e di distribuzione, nonché i costi Parte assicurativi, per carenza di legittimazione in capo a con condanna dell'appellato al pagamento Parte delle spese di entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto da in esecuzione dell'impugnata sentenza.
L'attrice narrava di essere stata convenuta in giudizio davanti al Giudice di Pace di Brescia dal CP_3 per essere condannata alla restituzione della quota parte di tutte le spese relative ad un contratto di Parte finanziamento a seguito della sua estinzione anticipata;
che, nonostante si fosse costituita illustrando i motivi a sostegno della non debenza di quanto richiesto dal il giudice di prime cure CP_2 aveva accolto la domanda dell'attore; che la decisione era viziata dall'avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia Europea (la c.d. sentenza“Lexitor”) fosse direttamente applicabile da parte del giudice;
che, in ogni caso, era pienamente valida la disposizione contrattuale di cui alle clausole 5 e 7 del contratto di finanziamento, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento medesimo, prevedeva l'obbligo di restituzione delle sole commissioni recurring; che, in ogni caso, il primo giudice aveva erroneamente disatteso il rilievo secondo il quale Parte era priva di legittimazione passiva in relazione ai costi assicurativi, dal momento che in relazione agli stessi l'accipiens doveva essere individuato nella società di assicurazione.
L'appellato si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, in applicazione del combinato disposto degli artt. 339, comma terzo, e 113, comma secondo, c.p.c., essendo il valore della causa inferiore ad € 1.100,00; chiedendo nel merito il rigetto integrale dell'appello, contestando in fatto e in diritto le argomentazioni di parte appellante, con conferma della sentenza emessa dal giudice di prime cure e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Infine la causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'asserita inammissibilità dell'appello.
Secondo parte appellata l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile, essendo il valore della causa inferiore ad € 1.100,00.
L'eccezione è infondata.
pagina 2 di 6 Ed invero è jus receptum il principio secondo il quale, “in tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda … venga proposta davanti al giudice di pace con la richiesta di condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore
(o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace, ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa, come altre consimili, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche;
ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve nella mancata indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere uguale alla competenza del giudice adito, e che … quest'ultima rimane fissata, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, ord.
n. 23434 del 25 agosto 2021).
Senza contare che, anche volendo diversamente opinare, per determinare il valore della causa, all'importo “indicativamente” richiesto dall'attore in € 1.072,20, avrebbe dovuto essere aggiunto, secondo il disposto dell'art. 10, cpv., c.p.c., l'ammontare degli interessi al tasso legale, richiesti dall'attore a decorrere dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento, certamente di importo complessivo tale da portare il valore della causa oltre la soglia di cui all'art. 113, cpv., c.p.c. (avendo in ogni caso parte appellata, che solleva l'eccezione, disatteso l'onere di fornire la prova contraria, che cioè l'importo complessivo degli interessi richiesti non eccedesse complessivi € 27,90).
3. Il merito dell'impugnazione.
Ciò premesso, l'appello è infondato, dovendosi conseguentemente confermare integralmente l'appellata sentenza.
Orbene, appare consolidato l'insegnamento della Giurisprudenza di legittimità secondo il quale le sentenze interpretative della Corte di Giustizia europea rappresentano una ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della UN (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22577 dell'11 dicembre 2012; cfr. anche Sez. V, sent. n. 5381 del 3 marzo 2017); tali sentenze hanno efficacia retroattiva, sin dall'entrata in vigore delle norme interpretate;
conseguenza di tale retroattività è che la disciplina come disegnata pagina 3 di 6 da tali sentenze interpretative si applica anche ai rapporti sorti anteriormente, analogamente a quanto avviene per le pronunce di declaratoria di illegittimità costituzionale, con il solo limite dei rapporti esauriti, quelli cioè in cui sia maturata una prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord.
n. 2468 dell'8 febbraio 2016; cfr. anche SS.UU. n. 13676 del 16 giugno 2014) – situazioni entrambe che non ricorrono nel caso che ci occupa.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la norma transitoria sulla scorta della quale l'appellante ha ritenuto inapplicabili i principi introdotti dalla direttiva U.E. n. 2008/48/CE, ed in particolare dal suo art. 16, par. 1 (che, come noto, in base alla nota sentenza “Lexitor”, sono interpretati dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”),
è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, con sentenza 22 dicembre 2022, nella parte in cui consente la reviviscenza delle norme regolamentari emanate da , stabilendo che CP_4
l'unica interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 125 sexies T.U.B. è quella che prevede l'applicabilità dei principi di cui alla sentenza Lexitor a tutti i contratti di finanziamento relativi a consumatori, anche se stipulati in data anteriore alla entrata in vigore della L. n. 106/2021 (“la disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole
«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale”).
Che peraltro, a seguito della sentenza Lexitor, l'unica interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B. sia quella per la quale anche ai contratti stipulati antecedentemente alla entrata in vigore della novella n. 106/2021 si applicano i principi della normativa sovranazionale come sopra illustrati (principi peraltro applicabili persino ai contratti stipulati prima pagina 4 di 6 dell'entrata in vigore dello stesso art. 125 sexies T.U.B.), è stato recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25977 del 6 settembre 2023).
Peraltro dalla natura “protettiva” di tale norma discende anche che l'eventuale clausola contrattuale
(nel caso che ci occupa effettivamente invocata da parte appellante) che escludesse o limitasse il diritto al rimborso pro quota di tutti i costi relativi al contratto dovrebbe considerarsi nulla in quanto tale da ritenersi vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. “codice del consumo”): “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs
206/2005” (cfr. ibidem).
Di talché, non essendo stato neppure allegato da parte appellante che detta clausola era stata fatta oggetto di trattativa individuale con il consumatore, anche tale motivo di appello dovrà essere disatteso. Parte Quanto infine all'asserita carenza di legittimazione di con riferimento ai costi per la stipula del contratto di assicurazione, basti rilevare come anche i medesimi rientrino nella categoria dei “costi posti a carico del consumatore”, peraltro relativi alla conclusione di un contratto stipulato nell'esclusivo interesse della parte mutuante, conclusione posta dalla stessa mutuante come conditio sine qua non la corresponsione della somma finanziata.
In conseguenza di tutte le considerazioni sopra esposte dovrà quindi rigettarsi l'appello, confermandosi integralmente l'impugnata sentenza.
4. Le spese.
Anche per questo grado di giudizio la novità delle questioni trattate, e la sopravvenienza in corso di causa della pronuncia Corte Costituzionale 22 dicembre 2022, che ha influito sull'esito della decisione, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
pagina 5 di 6 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 260/2021 emessa in data Parte_1
26.11.2020/9.2.2021 dal Giudice di Pace di Brescia, che per l'effetto conferma integralmente;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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