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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/12/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. NN NT Presidente
dott. IA ES BR Consigliere rel. ed est.
dott. CE Vullo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa R.G.526/2024 promossa ex art. 392 c.p.c. con atto di citazione in riassunzione, in grado d'appello da:
- (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZANNINI FRANCO ETTORE e con elezione di domicilio in VIA ILARIONE
RANCATI 37 20127 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ZANNINI FRANCO ETTORE
ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAMMANI DANIELE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
EL AU ( ) e con elezione di domicilio in VIA CESARE C.F._2
BATTISTI N.21 MILANO presso il loro studio
-P (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
LI OM ON e con elezione di domicilio presso il suo studio, in Milano, via
Piolti De Bianchi n.2
pagina 1 di 28
in qualità di (C.F. Parte_3 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. ZANNINI FRANCO ETTORE con elezione di C.F._4 domicilio nel suo studio in via Ilarione Rancati 37 20127 MILANO
(C.F. (C.F. Parte_4 C.F._5 Parte_5
) (C.F. ) tutti con il C.F._6 Parte_6 C.F._7 patrocinio dell'avv. PECCIANTI ROBERTO, con elezione di domicilio in VIA ANFOSSI, 2 20135
MILANO presso e nello studio dell'avv. PECCIANTI ROBERTO
-A.L.IM. (C.F. Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. ZANNINI FRANCO ETTORE e con elezione di domicilio in P.IVA_2 via via Ilarione Rancati 37 20127 MILANO presso e nello studio dell'avv. ZANNINI FRANCO
ETTORE
resistenti in riassunzione
(C.F. ) Controparte_4 C.F._8
-COATTO (C.F. , (C.F. CP_5 C.F._9 Controparte_6
, (C.F. ) tutti in C.F._10 Controparte_7 C.F._11 qualità di EREDI CON BENEFICIO DI INVENTARIO di (C.F. Controparte_8
) C.F._12
(C.F. ) CP_9 C.F._13
resistenti in riassunzione-contumaci
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per :” Voglia Codesta Corte, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda Parte_1 declaratoria - in applicazione dei principi di diritto affermati dalla S.C., nell'ordinanza della sez. 3^ civile n. 32762/2023 (R.G. 461/2020), pubblicata il 24.11.23 - e in totale riforma della sentenza n.
2870/2018, emessa, inter partes, dal Tribunale di Milano, sez. XIII^ civile (r.g. 5357/2013 - giudice
Dott.ssa CE Savignano), accogliere le domande tutte proposte dall'esponente appellante e, per l'effetto, pagina 2 di 28 NEL MERITO in principalità: rigettare le domande dell'appellata per l'inesistenza di CP_1 una responsabilità ex art. 38 c.c. in capo a chicchessia (stante la personalità giuridica di AL); in subordine: rigettare le domande di per l'inesistenza di una responsabilità ex art. 38 c.c. CP_1 in capo a e quindi all'esponente erede;
CP_10 in ulteriore subordine: accertare che i soggetti che agivano per conto di AL e che hanno dato luogo alla rinnovazione del contratto di locazione, dopo la prima scadenza, che sono stati quindi chiamati in causa per garanzia propria (per l'evenienza di sussistenza di responsabilità ex art. 38 c.c.), vanno identificati nei componenti del Consiglio, terzi chiamati - , CP_9 Persona_1
, e fu (nella cui posizione sono subentrati i tre
[...] CP_4 Controparte_8 figli, eredi qui convenuti, , e ) - quali componenti del CP_6 CP_5 Controparte_7
Comitato Esecutivo espresso dal Consiglio e solidalmente obbligati con lo stesso per le obbligazioni contratte da AL e, per l'effetto, escludere ogni obbligazione dell'appellante nei confronti dell'appellata tenendolo manlevato da qualsiasi obbligazione nei confronti di CP_1 CP_1 con la precisazione che, nei confronti di (unico dei terzi chiamati ad avere Controparte_11 eccepito, sin dal giudizio di primo grado, di essersi dimesso dal Consiglio di AL prima del termine utile per la disdetta del contratto di locazione di cui è causa) è intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del processo nei confronti del medesimo;
in ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui fosse stabilita una responsabilità dell'appellante per le pretese avanzate dalla ricorrente (qui appellata), rigettare le stesse in relazione a tutti gli importi per i quali non abbia dato piena prova documentale, al netto dell'importo di € CP_1
9.296,22 del deposito cauzionale (che non ha reso alla conduttrice), quindi, per i motivi di CP_1 censura rivolti al punto 7 della sentenza appellata, al più € 10.739,84, rigettando, altresì, le domande per tutti i vantati crediti per i quali non abbia dimostrato di avere esercitato tempestiva CP_1 azione, nel termine di cui all'art. 1957 c.c., ferma restando la già accertata, nel giudizio di primo grado, inesistenza di una solidarietà tra gli eredi convenuti, per cui, giusto il disposto dell'art. 754
c.c., la eventuale condanna del resistente al pagamento di alcunché non potrà essere stabilita in misura superiore alla quota di spettanza dell'appellante della somma che dovesse, in denegata ipotesi, risultare a complessivo carico degli eredi.
COre, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle spese di lite, in favore CP_1 dell'esponente, per entrambi i gradi del giudizio, nella misura delle note spese negli stessi prodotte e comunque in base ai vigenti parametri ex DM 55/14 e ss.mm., quindi compensi € 6.000,00, oltre accessori di legge (15%+cpa+iva) per quanto riguarda il 1° grado e compensi € 3.777,00, oltre pagina 3 di 28 accessori di legge (15%+cpa+iva), oltre € 147,00 contributo unificato ed € 27,00 marca diritti forfettari, oltre alle spese del giudizio di Cassazione, per la quota di pertinenza dell'esponente (1/5), pari ad € 4.526,00, come da prospetto liquidativo ex artt.
1-11 D.M. 55/14, prodotto quale allegato
“QQ”, oltre alle spese del presente procedimento di riassunzione, come da nota spese che verrà depositata, con la maggiorazione del 30% dei compensi per l'adozione, nella redazione degli atti, delle tecniche di cui all'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/14.
COre, l'appellata alla restituzione all'esponente di quanto dal medesimo CP_1 versatole in forza della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo e secondo grado, ossia l'importo di capitale e spese di precetto per € 4.697,62, oltre interessi legali dal percepito al saldo, che l'esponente le aveva corrisposto, con riserva di ripetizione, a fronte del menzionato precetto.
COre, l'appellata al pagamento in favore dell'esponente, dell'importo che, nelle CP_1 more del presente giudizio, lo stesso dovesse corrispondere alle sorelle e , le quali Pt_5 Pt_4 hanno, ad oggi, in considerazione della solidarietà dell'obbligazione, fatto fronte, oltre al pagamento del debito capitale anche per gli altri due LL, a tutte le spese di soccombenza, nei confronti di nonché agli oneri d'imposta registro relativi alle sentenze di condanna provvisoriamente CP_1 esecutive, oltre che al pagamento delle spese di soccombenza, sempre in favore di anche CP_1 per le quote dell'esponente e degli altri LL, liquidate nella sentenza cassata.
COre altresì l'appellata al pagamento delle spese di lite, sia per il primo che per il CP_1 secondo grado, che venissero liquidate in favore dei terzi chiamati in causa dall'esponente, dandosi atto che la loro chiamata era stata causata dalla ingiustificata pretesa dell'attrice nei confronti dell'esponente, essendo stati, nella denegata eventualità, i medesimi chiamati ad essere solidalmente responsabili del debito nei confronti di per le causali dalla stessa vantate e di CP_1 conseguenza, sostanzialmente, ad essere i legittimati passivi a fronte delle domande di CP_1
COre il terzo chiamato - e, per esso, i qui convenuti eredi , Controparte_8 CP_6
e , in proporzione alle rispettive quote ereditarie di un terzo ciascuno CP_5 Controparte_7
(e fatto salvo il limite dell'inventario accertato e accertando, ove non decaduti dal beneficio) - alla restituzione all'esponente dell'importo che, nelle more del presente giudizio, lo stesso dovesse corrispondere alla sorella che, in considerazione della solidarietà dell'obbligazione stabilita Pt_4 dalla cassata Sentenza di Questa Corte, aveva fatto fronte, anche per la quota di pertinenza dell'esponente, al pagamento delle spese di soccombenza del grado d'appello, per le quali detto terzo aveva agito esecutivamente, con un pignoramento presso terzi”
Per :” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, così giudicare: - rigettare CP_1
l'appello ex adverso proposto nei confronti di in quanto infondato per i motivi esposti CP_1
pagina 4 di 28 negli atti e confermare la sentenza del Tribunale di Milano - sez. XIII^ Civile, n. 2870/2018 - R.G.
5357/2013, pubblicata il 12.08.2018;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per Persona_1
“Nel merito rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2870/18 del Parte_1
Tribunale di Milano e, per l'effetto confermare la stessa in relazione al sancito rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di Persona_1
In ogni caso così statuire
Principalmente Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso ex art. 702
c.p.c proposto da trattandosi di giudizio soggetto al rito del lavoro poiché ha ad oggetto CP_1 domande riferite ad un contratto di locazione
Ancora preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di in Pt_1 Parte_1 relazione alla domanda di manleva svolta nei confronti del Dott. e, Persona_1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità di detta domanda. Rigettare in toto le domande formulate da nei confronti del Dott. stante la non Parte_1 Persona_1 sussistenza di qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo in ordine alle obbligazioni reclamate dalla ricorrente in quanto, ove effettivamente sussistenti, le stesse graverebbero esclusivamente su AL associazione dotata di personalità giuridica a far data dall'agosto 2008.
Subordinatamente e gradatamente: Rigettare, comunque, in toto le domande formulate da Parte_1
nei confronti del Dott. atteso che quest'ultimo mai ha sottoscritto alcun
[...] Persona_1 rinnovo contrattuale della locazione, né tantomeno competeva a lui, quale membro del Consiglio e del
Comitato, dover inviare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo per sei anni del contratto di locazione per le ragioni esposte in atti. Rigettare, comunque, in toto le domande formulate da
[...]
nei confronti del Dott. stante l'intervenuta estinzione della Parte_1 Persona_1 fideiussione sia ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., con conseguente decadenza della ricorrente dalle azioni non azionate tempestivamente nei confronti di ALIm associazione e liberazione del o dei fideiussori (garanti ex art. 38 cod. civ.).
Rigettare, comunque, in toto le domande formulate da nei confronti del Dott. Parte_1 non essendo stata fornita dalla società prova tempestiva dei Persona_1 CP_1 crediti reclamati nel ricorso introduttivo del giudizio. Rigettare le domande formulate da Parte_1
nei confronti del Dott. non risultando provati da parte della società
[...] Persona_1
i crediti relativi all'indennità di avviamento e quelli afferenti le spese della convalida di CP_1 sfratto e, comunque, perché inammissibili perché aventi ad oggetto crediti non azionati nel termine di pagina 5 di 28 sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ., con conseguenza decadenza della ricorrente e liberazione dei resistenti e dei terzi chiamati dalla garanzia fideiussoria. Nella denegata ipotesi che si ritenesse la valenza del decreto ingiuntivo n. 10061/13 nei confronti dei resistenti e dei terzi chiamati, dichiarare che l'associazione ALIm è tenuta al pagamento del 50% delle somme portate dal decreto ingiuntivo relative ai soli canoni e con defalcazione nonché compensazione della somma di Euro 9.296,22 relativa al deposito cauzionale versato dalla conduttrice e mai restituito dalla proprietaria CP_1
Nella denegatissima ipotesi che dovesse sussistere, ex art. 38 cod. civ., una responsabilità dei resistenti e, quindi, anche del Sig. , dichiarare che quest'ultimo, quale coerede, è tenuto a Parte_1 rispondere nei limiti della quota di 1/16, delle eventuali somme riconosciute alla ricorrente e, conseguentemente, sempre nella denegatissima ipotesi che dovesse, altresì, ritenersi fondata la domanda di manleva formulata nei confronti del Dott. dichiarare Persona_1 quest'ultimo unicamente tenuto, unitamente agli altri terzi chiamati, alla manleva nei confronti del
Dott. in misura pari a un 1/16 o ad un 1/8, delle eventuali somme riconosciute alla Parte_1 società CP_1
Nella denegata ipotesi di condanna del Dott. anche in ipotesi di manleva di Persona_1 somme e in caso di effettivo pagamento da parte di quest'ultimo quale debitore solidale, dichiarare tenuti in via di regresso ex art. 1299 cod. civ. i Sig.ri , , CP_9 CP_4 CP_8
e a corrispondere e a rimborsare al Dott. nella misura di 1/5
[...] Controparte_11 Persona_1 ciascuno, tutte quelle somme corrisposte da quest'ultimo al resistente o a Parte_1 qualsivoglia altra parte del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, maggiorate del 15,00% quale rimborso spese generali, oltre oneri di legge”
Per in qualità di EREDE UNIVERSALE DI Parte_3 Parte_7
[...]
“Voglia Codesta Corte considerare che - a prescindere dalla ritenuta inammissibilità dell'appello incidentale - l'esponente, evocato quale litisconsorte processuale dall'appellante, si era comunque costituito aderendo ai motivi d'impugnazione e che la sentenza di primo grado, pur avendo suddiviso pro quota tra gli eredi il debito capitale, lo aveva fatto sulla base dell'accertamento di una presupposta obbligazione ex art. 38 c.c. del de cuius, che, alla luce di quanto poi stabilito dalla S.C., non esisteva affatto.
Consegue che, essendo la condanna al pagamento pro quota necessariamente interdipendente dalla presupposta obbligazione del de cuius, all'acclarata inesistenza di tale obbligazione non può sopravvivere la statuizione di condanna dell'esponente, né per quanto concerne l'importo capitale, né, pagina 6 di 28 a maggior ragione, per quanto concerne le spese di soccombenza, che, anche in primo grado, erano state liquidate a carico solidale di tutti gli eredi.
Vorrà, pertanto Codesta Corte, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria, ed applicando i principi di diritto nel caso di specie affermati dalla S.C., in integrale riforma della sentenza n.
2870/2018, emessa, inter partes, dal Tribunale di Milano, sez. XIII^ civile (R.G. 5357/2013 - giudice
Dott.ssa CE Savignano), qui richiamate le conclusioni già assunte dall'esponente nel giudizio d'appello RGA 2288/2018, che erano adesive, per quanto qui d'interesse, a quelle dell'appellante principale, accogliere le domande già svolte dall'esponente in sede di costituzione nel giudizio d'appello R.G. 2288/2018 come d'appresso:
NEL MERITO rigettare integralmente le domande di , in considerazione della non sussistenza CP_1 di responsabilità dell'esponente per obbligazioni di AL (persona giuridica); in subordine, rigettare integralmente le domande di , in considerazione della non sussistenza di CP_1 responsabilità di (conseguentemente degli eredi del medesimo, tra i quali l'esponente) CP_10 per le obbligazioni dedotte da che, nell'eventualità sussistessero, graverebbero esclusivamente CP_1 su chi ha agito in nome e conto di AL dando luogo alla rinnovazione del contratto di locazione dopo la prima scadenza, ossia le persone che componevano il Consiglio di AL alla data del 31.03.04, o, quanto meno, a quelle tra loro che, componendo il Comitato Esecutivo, avrebbero potuto evitare di rinnovare il contratto, in caso di urgenza, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, anche in assenza della deliberazione del Consiglio;
in ogni caso condannare (o le diverse parti eventualmente ritenute responsabili), in favore CP_1 dell'esponente, al pagamento delle spese di lite, al netto di spese generali ed accessori di legge, applicando i parametri ex art. DM 55/2014 e ss.mm.:per il primo grado € 5.534,00; per il secondo grado € 3.777,00, oltre € 355,00 per spese c.u.; per il grado di legittimità € 2.910,38, oltre € 280,00 per spese, quale quota di 1/5 della nota compensi e spese dell'avv. Peccianti (doc. 010-LL); per il giudizio di rinvio € 6.946,00 (anche considerata la domanda di restituzione); per maggiorazione ex art. 4, c. 1bis, D.M. 55/14 € 2.084,00
IN ORDINE ALLE RESTITUZIONI accertare che aveva ricevuto dall'esponente, in forza della provvisoria esecutorietà della CP_1 sentenza di primo e secondo grado, complessivi € 22.310,78 euro (docc. 007-GG, 008-HH, 009-II), e che, pertanto, ai sensi degli artt. 336 e 389 c.p.c., con la cassazione della sentenza di Questa Corte n.
1942/2019, l'esponente aveva diritto alla restituzione di quanto versato a , con corredo dei CP_1 relativi interessi sino al saldo, quindi, per l'effetto, condannare , in favore dell'esponente, al CP_1 pagamento del complessivo importo capitale di 22.310,78 euro, oltre interessi legali maturati e pagina 7 di 28 maturandi dal tempo della ricezione dei singoli versamenti (€ 8.000,00 il 17.09.19 ed € 14.310,78 il
08.10.19) al saldo.
Si depositano in allegato tutti gli atti e i documenti menzionati nel presente atto di costituzione, nonché quelli ulteriori già depositati al PCT nel fascicolo RGA 2288/2018 (comprensivi del fascicolo di primo grado)” . per , e Pt_4 Pt_5 Parte_6
“Voglia la Corte adita, previe le declaratorie del caso, QUANTO AL MERITO DELLA CAUSA
IN PRINCIPALITA' rigettare ogni domanda dell'attrice ed appellata per insussistenza di CP_1 responsabilità alcuna, ex art. 38 c.c., in capo agli esponenti, non esistendo obbligazioni non adempiute da AL antecedenti al riconoscimento della stessa, neppure potendosi configurare responsabilità ex art. 38 c.c. per obbligazioni che AL non avesse adempiuto successivamente al riconoscimento;
IN SUBORDINE rigettare ogni domanda dell'attrice e appellata non sussistendo, CP_1 comunque, responsabilità di (quindi degli esponenti eredi) per obbligazioni ex art. 38 CP_10
c.c. conseguenti il rinnovo (avvenuto il 01.04.2005) del contratto di locazione, che era stato stipulato dal de cuius, deceduto il 23.07.2023 (doc. 34 - già doc. 16 nel fasc. di 1^ grado di ), quale CP_1 presidente di AL - carica peraltro cessata l'anno seguente, essendo subentrato nella presidenza il consigliere (doc. 16) - per una durata di anni sei decorrente dal 01.03.1999, laddove CP_9 esclusivamente ai componenti avvicendatisi nella composizione degli organi di gestione di AL
(Consiglio e Comitato Esecutivo, dei quale faceva parte il Presidente) competeva la decisione di rinnovare o meno, entro la scadenza del 31.03.2004, detto contratto per i successivi sei anni;
IN ULTERIORE SUBORDINE accertare che in atti del procedimento non risulta provato dalla parte appellata alcun credito, nei confronti degli esponenti - che avesse azionato nei confronti di CP_1
AL, nei termini di decadenza ex art. 1957 c.c. - maturato sino alla data di risoluzione del contratto di locazione di cui è causa e che fosse d'importo superiore a quello del deposito cauzionale di 9.296,22 euro (che avrebbe dovuto restituire, come riconosciuto nella impugnata sentenza del CP_1
Tribunale) e che, pertanto, nulla era comunque dovuto a dagli esponenti, nemmeno nella CP_1 denegata ipotesi in cui gli stessi fossero stati eventualmente responsabili, ex art. 38 c.c., per obbligazioni di AL;
IN ESTREMO SUBORDINE, accertare quale fosse il credito di che la stessa avesse rigorosamente provato in causa e - CP_1 dedotto il deposito cauzionale anzi richiamato - condannare gli esponenti, in proporzione alla quota ereditaria di 1/8 ciascuno, al pagamento dell'eventuale debito residuo;
IN OGNI CASO pagina 8 di 28 in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, condannare in favore degli esponenti, al pagamento delle spese di lite per entrambi i CP_1 gradi del giudizio in base ai parametri ex art. DM 55/14 e ss.mm.: quindi, al netto delle spese generali
15%, e degli accessori di legge (cpa ed iva), quanto al primo grado, per le tre fasi studio-introduttiva e decisionale (1.620,00+1.147,00+2.767,00), totale 5.534,00 euro, maggiorati del 60%, ex art. 4, c. 2,
D.M. cit., per l'assistenza di tre parti, quindi complessivi compensi per 8.854,40 euro, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado per 1.078,50 euro e, quanto al secondo grado, tenuto anche conto che nel valore della domanda si sommava quello di restituzione di quanto era stato nel frattempo versato a per le tre fasi (1.960,00+1.350,00+3.305,00), CP_1 totale 6.615,00 euro, maggiorati del 60%, ex art. 4, c. 2, per assistenza di tre parti, quindi complessivi compensi per 10.584,00 euro, oltre alle spese di contributo unificato, per 355,00 euro;
condannare (ed eventualmente anche le parti che dovessero essere altrimenti ritenute CP_1 responsabili di avere dato causa al gravame, in relazione ai motivi assorbiti), in favore degli esponenti, al pagamento delle spese di lite per il grado di legittimità, nella misura di tre quinti, quindi complessivi compensi per 8.731,00 euro (14.551,89/5*3), sempre al netto delle spese generali 15%, e degli accessori di legge (cpa ed iva), oltre al rimborso dei tre quinti delle spese di detto giudizio, per
839,00 euro (1.399,31/5*3), giusta specifica indicata nella nota spese per tale procedimento (doc. 43), nonché condannare in favore degli esponenti, per quanto concerne il giudizio di rinvio, in CP_1 base agli attuali parametri, sempre tenuto conto della domanda di restituzione di quanto versato a per le tre fasi (2.058,00+1.418,00+3.470,00) totale 6.946,00 euro, maggiorati del 60%, ex CP_1 art. 4, c. 2, per assistenza di tre parti, quindi complessivi compensi per 11.113,60, chiedendosi, altresì, specificamente l'ulteriore maggiorazione dei compensi, ex art. 4, c.
1-bis, quindi ulteriori 3.334,00 euro, sempre al netto spese generali e accessori di legge, per la redazione degli atti con le tecniche di collegamento ipertestuale;
QUANTO ALLE RESTITUZIONI accertare che aveva ricevuto dagli esponenti, in forza della provvisoria esecutorietà della CP_1 sentenza di primo grado, complessivi 22.040,26 euro (docc. 13 e 14), nonché in forza di quella del secondo grado, 3.955,77 (doc. 21) euro, oltre 208,75 euro (doc. 22), che aveva dagli stessi ricevuto quale rimborso imposta di registro della sentenza di secondo grado e che, pertanto, ai sensi degli artt.
336 e 389 c.p.c., con la sopravvenuta cassazione della sentenza di Questa Corte n. 1942/2019, gli esponenti avevano diritto alla restituzione di quanto versato, con i relativi interessi, e, per l'effetto, condannare al pagamento del complessivo importo capitale di 26.204,78 euro, oltre CP_1 interessi legali maturati e maturandi dal tempo della ricezione dei singoli versamenti al saldo, in pagina 9 di 28 favore degli esponenti, da effettuarsi con le relative rimesse a quelli, tra gli esponenti, che avevano materialmente erogato a le su indicate somme, quali obbligati solidali e/o anticipandole CP_1 per conto degli altri obbligati (non avendo nel frattempo gli esponenti provveduto a regolare tra loro i rapporti di debito-credito) ossia, quanto a l'importo capitale di 25.996,03 euro, Parte_5 oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, e quanto a l'importo di Parte_4
208,75 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo. accertare che aveva ricevuto dagli esponenti, in forza della provvisoria Controparte_8 esecutorietà della sentenza di secondo grado e della conseguente procedura esecutiva avviata dal medesimo, complessivi 11.189,13 euro, e che, pertanto, ai sensi degli artt. 336 e 389 c.p.c., con la sopravvenuta cassazione della sentenza di Questa Corte n. 1942/2019, gli esponenti avevano diritto alla restituzione di quanto versato, con i relativi interessi, e, per l'effetto, condannare gli eredi
, e , in favore degli esponenti, al pagamento dell'importo CP_6 CP_5 Controparte_7 capitale di 11.189,13 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi dal tempo della ricezione del versamento al saldo, condanna da intendersi efficace nei limiti di legge, ossia intra vires, in permanenza del beneficio (avendo gli eredi accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario), da eventualmente effettuarsi, quando ne ricorressero le condizioni, con la relativa rimessa a
[...]
, che, quale obbligata solidale, aveva materialmente erogato a la su Parte_4 Controparte_8 indicata somma, non avendo nel frattempo gli esponenti provveduto a regolare tra loro i rapporti di debito-credito”.
Per Controparte_12
“Voglia Codesta Corte, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria, ed applicando i principi di diritto nel caso di specie affermati dalla S.C., confermando la sentenza n. 2870/2018, emessa, inter partes, dal Tribunale di Milano, sez. XIII^ civile (R.G. 5357/2013 - giudice Dott.ssa
CE Savignano), limitatamente a quanto concerne la disposizione che interessava la posizione dell'esponente, incidentalmente appellata dall'appellante incidentale , accogliere le domande CP_4 tutte già svolte dall'esponente in sede di costituzione nel giudizio d'appello R.G. 2288/2018 e, per l'effetto,
NEL MERITO RIGETTARE l'appello incidentale proposto da Controparte_4 confermando (corredandolo con adeguata motivazione) il relativo punto della sentenza di primo grado da questi contestato, ossia la condanna alle spese in favore dell'esponente, nella misura di € 5.000,00 al netto di spese generali 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, solo eventualmente ponendo il pagamento di dette spese a carico della diversa parte che dovesse essere ritenuta responsabile della chiamata in causa dell'esponente; pagina 10 di 28 CONDANNARE l'appellante incidentale (o, in alternativa, l'eventualmente diverso CP_4 responsabile) al pagamento delle spese di lite, in favore dell'esponente, sia per il giudizio di appello già svolto, in base ai parametri di cui al D.M.55/14 e ss.mm. (ossia € 5.809,00, al netto di spese generali 15% ed accessori di legge, per le quattro fasi), sia per il presente procedimento di riassunzione (ossia € 5.809,00, al netto di spese generali 15% ed accessori di legge, per le quattro fasi), per il quale si chiede altresì la maggiorazione del 30% dei compensi (ossia € 1.742,00, sempre al netto di spese generali ed accessori di legge) stante l'adozione, nella redazione degli atti, delle tecniche di cui all'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/14 e ss.mm. tutte spese di soccombenza, comunque, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si confida nell'accoglimento delle su indicate domande e si depositeranno nei termini di rito, oltre all'atto di citazione in riassunzione notificato da , anche gli altri atti e documenti Parte_1 menzionati come allegati nel presente atto, nonché, quelli (anche del primo grado) già depositati al
PCT nel fascicolo R.G.A. 2288/2018”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. -quale nuova proprietaria, nonché, locatrice dal febbraio CP_1
2007- conveniva avanti al Tribunale di Milano gli eredi di (i figli , NI, CP_10 Pt_1
e la moglie ) per sentirli condannare in via solidale ex art. Pt_4 Parte_5 Controparte_2
38 c.c. al pagamento della complessiva somma di €44.963,58 dovuta dalla associazione
[...]
(d'ora in poi solo AL) per canoni di locazione, interessi, Controparte_12
indennità di occupazione e spese legali insolute, in forza del contratto di locazione stipulato in data
25.11.1998 e sottoscritto, in nome e per conto di quest'ultima, da . Precisava che: CP_10
-il 16.2.2009 l'associazione non riconosciuta AL aveva costituito conferendo ad Controparte_13
essa il ramo d'azienda nel quale era ricompreso anche il rapporto di locazione predetto, rapporto nel quale era pertanto subentrata, ma senza liberazione dell'originario conduttore Controparte_13
dall'obbligo solidale di pagamento dei canoni, stante l'espressa dichiarazione in tal senso di CP_1
pagina 11 di 28 - a partire dal 1.7.2009 si era resa morosa nel pagamento del corrispettivo locatizio e Controparte_13
il 22.12.2009 il Tribunale di Milano aveva convalidato lo sfratto nei suoi confronti, su richiesta della ricorrente,
- la locatrice aveva, in seguito, altresì, ottenuto nei confronti sia di AL che di Controparte_13
l'emissione di un decreto ingiuntivo di € 25.248,36 per i canoni e le spese impagati fino al mese di febbraio 2010, decreto che era passato in giudicato,
- a seguito di esecuzione forzata, l'immobile era stato rilasciato, il 16 luglio 2010, ma con danni quantificati in, oltre €17.000,00;
- il decreto ingiuntivo era rimasto impagato ed il pignoramento effettuato nei confronti delle debitrici ingiunte, AL e aveva avuto esito negativo, Controparte_13
- la procedura di pignoramento intrapresa da nei confronti del rappresentante legale, CP_1
all'epoca in carica, di sulla base del predetto titolo esecutivo, era stata Controparte_14
abbandonata e perciò cancellata, a seguito dell'opposizione proposta dal fondata sulla CP_14
circostanza che egli non aveva sottoscritto il contratto di locazione e non era, quindi, responsabile dell'obbligazione dedotta, non avendo agito in nome e per conto dell'associazione,
- che, quindi, sussisteva la responsabilità solidale del predetto , quale presidente CP_10
dell'associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 38 c.c., per aver egli sottoscritto il contratto di locazione in nome e per conto dell'associazione ed ha, quindi, chiesto la condanna dei suoi eredi, sopra indicati, al pagamento della somma ingiunta (€ 25.248,3), degli interessi e delle successive spese legali,
nonché, dell'indennità di occupazione maturata fino al rilascio coattivo dell'immobile (dal 1°.
3.2010 al
16.7.2010) così per complessivi €44.963,58.
I cinque convenuti si costituivano in giudizio ( e il separatamente) Controparte_2 Parte_1
resistendo alle pretese dell'attrice eccependo:
-che AL aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, in data 5.8.2008, e che pertanto l'associazione non riconosciuta non esisteva più, pagina 12 di 28 - che la morosità lamentata era imputabile esclusivamente ad cessionaria Controparte_13
dell'azienda, e che tenute all'adempimento degli obblighi contrattuali erano la predetta società e AL
associazione riconosciuta, che aveva ceduto l'azienda e il contratto di locazione, e che non era configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c. a carico di quest'ultima (“non potendo esistere responsabilità solidale, ex art. 38 c.c., per obbligazioni di un ente successive alla sua trasformazione in persona giuridica”: così ), Parte_1
- che il contratto di locazione impegnava l'associazione per il solo periodo di anni sei, dal 01.04.1999
al 31.03.2005, per cui e gli altri componenti del Consiglio non dovevano rispondere CP_10
oltre i limiti dell'impegno deliberato, non essendo affatto tenuti, a differenza della locatrice, a rinnovare il contratto alla prima scadenza,
- che, infatti, il rapporto si era tacitamente rinnovato per volontà del nuovo Consiglio o Comitato
esecutivo di non riconosciuta, in carica al 31.3.2004, ossia all'epoca in cui avrebbe Controparte_12
potuto essere esercitato il recesso dal rapporto, e che pertanto, l'azione di responsabilità ex art. 38 c.c.
avrebbe, al più, dovuto essere intrapresa nei confronti di coloro che, per conto ed in nome di AL
associazione non riconosciuta, avevano di fatto rinnovato il contratto di locazione alla prima scadenza,
mediante una manifestazione di volontà tacita,
- che comunque gli eredi rispondevano, in forza dell'art. 754 c.c., nei limiti della propria quota e non in via solidale, oltre ad eccepire, in ulteriore subordine, la mancata prova della misura del credito vantato,
contestato nell'an e nel quantum, che avrebbe, in ogni caso, dovuto essere compensato col debito di €
9.296,22, pari all'importo del deposito cauzionale versato e mai restituito;
-che la domanda non era stata proposta, nemmeno nei confronti dell'obbligato principale, nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e che, comunque, nessuna azione risultava proposta, nel termine predetto, per crediti diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del decreto ingiuntivo,
sicché la creditrice era decaduta dall'azione,
pagina 13 di 28 - che aveva dichiarato di non voler liberare la cedente soltanto con riguardo ai canoni di CP_1
locazione ma non anche quanto alle spese condominiali e all'indennità di occupazione che, pertanto,
non erano dovute.
Il solo chiamava in causa i componenti del Comitato esecutivo di AL in carica al Parte_1
31.3.2004, ossia , CP_9 Persona_1 Controparte_4 Controparte_8
e e chiedeva, in caso di mancato rigetto delle domande avverse, di accertare la Controparte_11
responsabilità di costoro ovvero di condannarli, in solido tra loro, a tenerlo indenne da qualunque pagamento egli fosse condannato a pagare in favore della ricorrente.
rimaneva contumace, gli altri chiamati in causa si costituivano contestando le domande CP_9
formulate nei loro confronti, ed il solo formulava, altresì, istanza di chiamata di terzo nei CP_4
confronti di AL alla quale veniva, pertanto, esteso il contraddittorio che, a sua volta, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal . CP_4
Con la sentenza n. 2870/2018 pubblicata il 12.03.2018, il Tribunale di Milano ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 38 c.c. di e, quindi, dei suoi eredi accoglieva parzialmente la CP_10
domanda della locatrice, condannando i convenuti pro-quota, al pagamento in suo favore della somma di €35.667,36 (avendo detratto l'importo del deposito cauzionale) rispettivamente nella misura del
50% a carico di ed in quella di 1/8 (così determinata a seguito di provvedimento di Controparte_2
correzione di errore materiale della sentenza) a carico di ciascuno dei LL Parte_1
COva, altresì, il solo al pagamento delle spese di lite a favore dei quattro Parte_1
chiamati che si erano costituiti in giudizio ( era rimasto contumace) e condannava il terzo CP_9
al pagamento delle spese di lite nei confronti della, da lui chiamata, AL. CP_4
Giudizio di secondo grado
La predetta sentenza n. 2870/2018 veniva appellata in via principale da sia nei Parte_1
confronti di censurando l'accoglimento della domanda attorea, sia nei confronti dei terzi CP_1
chiamati costituiti, censurando l'addebito delle spese di lite. pagina 14 di 28 Si costituivano, spiegando appello incidentale nei confronti della sola per analoghi CP_1
motivi, gli altri tre LL NI, e , così come, spiegava appello Pt_5 Parte_4
incidentale adesivo anche , nel mentre i terzi appellati si costituivano (tranne Controparte_2 CP_9
che continuava a rimanere contumace) resistendo alla richiesta di riforma della sentenza: il solo spiegava appello incidentale nei confronti di AL censurando l'addebito delle spese di CP_4
lite di quest'ultima a suo carico, e AL si costituiva resistendo alla domanda.
Con sentenza n. 1942/2019, pubblicata il 06.05.2019, la Corte d'Appello di Milano, sez. III^
Civile, dichiarava inammissibile l'appello incidentale di , stante l'intempestività Controparte_2
della sua costituzione in giudizio, rigettava sia l'appello principale di che gli Parte_1
appelli incidentali degli altri eredi , affermando che il Tribunale aveva correttamente Parte_1
argomentato la propria decisione.
COva in via solidale tutti gli eredi , al rimborso delle spese del grado in favore di Parte_1
che liquidava in € 6.615,00, oltre 15% rimborso forfettario, oltre iva e cpa. In accoglimento CP_1
dell'appello incidentale di , riformava la sentenza di primo grado, ponendo, al punto 3 del CP_4
dispositivo, a carico di tutti i cinque eredi le spese processuali di primo grado sostenute da AL
perché la chiamata in manleva da parte del era stata resa necessaria dalla domanda formulata CP_4
da detti eredi nei confronti del medesimo. Infine, condannava in via solidale tutti i cinque eredi
[...]
a rifondere le spese di lite del grado in favore dei terzi chiamati in primo grado – dal solo Pt_1
, in solido con nei confronti dei Parte_1 Per_1 CP_8 CP_11 Persona_2 CP_15
quali solo il medesimo aveva posto domande ed interposto appello) compensava, invece, quelle tra gli eredi e AL. Parte_1
Giudizio di Cassazione
Avverso la sentenza d'appello, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_2
(quest'ultima rappresentata dall'amministratore di sostegno ) e
[...] Controparte_16 Parte_1
proponevano ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi d'impugnazione (con la
[...]
pagina 15 di 28 dissociazione di in relazione ai primi quattro motivi e di in Controparte_2 Parte_1
relazione al quinto, al sesto, al nono e al decimo motivo); e CP_1 Controparte_11
resistevano ciascuno con un proprio controricorso;
, Persona_1 Controparte_4
, e la non svolgevano Controparte_8 CP_9 Controparte_17
difese in quella sede;
con atto in data 9/9/2023, i ricorrenti dichiaravano di rinunciare “ad ogni e qualsiasi domanda e azione avanzata nel presente giudizio nei confronti di ” che, Controparte_11
con atto in data 11/9/2023, dichiarava di accettare;
i ricorrenti depositavano poi memoria.
Con ordinanza n. 32762/2023 emessa nell'adunanza del 4.10.2023 e pubblicata il 24.11.2023 la
Corte di Cassazione dichiarava estinto il processo con riguardo alla lite tra i ricorrenti e CP_11
accoglieva il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti avevano censurato la
[...]
sentenza impugnata “per violazione degli artt. 38 e 2500-quinquies c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto persistente la responsabilità degli eredi del soggetto che aveva concluso il contratto di locazione in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta LI, anche in relazione alle obbligazioni riferibili a tale contratto rimaste inadempiute successivamente all'acquisto della personalità giuridica da parte della LI, non avendo la creditrice mai tempestivamente manifestato (diversamente da quanto erroneamente affermato dal CP_1
giudice d'appello) alcuna opposizione alla trasformazione della LI in associazione riconosciuta, con la conseguente liberazione dei soggetti precedentemente individuabili come illimitatamente responsabili, in applica-zione dell'art. 2500-quinqiues c.c. (peraltro espressamente richiamato dal sopravvenuto art. 42-bis c.c.” – primo motivo- e per “violazione dell'art. 111, co. 6, Cost., dell'art. 6, par. 1, Cedu, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4
c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramente apparente – senza peraltro tenere in alcuna considerazione le censure svolte dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado – con riguardo alla decisione riferita alla (pretesa)
assenza di alcuna responsabilità dei componenti gli organi associativi della LI in relazione ai crediti pagina 16 di 28 vantati in giudizio dalla ritenendo erroneamente che gli stessi non avessero mai CP_1
manifestato (sia pure tacitamente) al-cuna volontà negoziale al rinnovo del contratto di locazione Pt_8
originariamente concluso dal ” -terzo motivo- dichiarando assorbiti i restanti. Cassava Parte_1
quindi la sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Giudizio di rinvio
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio il Parte_1
giudizio di secondo grado nei confronti di tutte le parti, per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2024 si costituiva in giudizio che, in CP_1
primo luogo, eccepiva il passaggio in giudicato delle sentenze di primo e secondo grado con riferimento alla posizione di avendo la stessa con il ricorso in Cassazione prestato Controparte_2
espressamente acquiescenza alla statuizione di inammissibilità per tardività del suo appello incidentale, dichiarando, quindi, di dissociarsi dai primi quattro motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti ed essendosi, pertanto, limitata ad impugnare le statuizioni della sentenza della Corte di
Appello di Milano in punto di condanna alle spese di lite a favore dei terzi chiamati. In secondo luogo,
sosteneva con plurime argomentazioni che i principi così come espressi dalla Cassazione non potevano trovare applicazione al caso di specie insisteva, dunque, nell'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, e quindi, nella conferma della sentenza di primo grado, cioè nella condanna degli eredi
[...]
pro quota ai sensi dell'art. 38 c.c. per i canoni rimasti impagati ed indennità di occupazione. Pt_1
Si costituiva con comparsa del 18.07.2024 che si associava alle Persona_1
considerazioni della difesa di quanto alla insussistenza di una responsabilità Parte_1
personale ex art. 38 c.c. dopo il riconoscimento della personalità giuridica di AL e, viceversa,
ribadiva l'infondatezza della chiamata di terzo. avrebbe dovuto limitarsi ad Parte_1
escludere la sua responsabilità (quale coerede) ex art. 38 cod., civ. evitando di allargare pagina 17 di 28 inopportunamente il giudizio a terzi, tra i quali il sull'infondato presupposto di un suo diritto di Per_1
manleva del tutto inesistente perché, eventualmente, il diritto a svolgere nei confronti dei terzi chiamati, tra cui il una domanda ex art. 38 cod. civ. competeva alla società ma, Per_1 CP_1
poiché, nessuna richiesta era stata formulata in tal senso da tale società, era ormai, prescritto ogni suo eventuale diritto.
Con separata comparsa del 18.07.2024 si costituiva nella qualità di erede Parte_3
universale di che, pur dando atto del fatto che la sua dante causa Controparte_2 Controparte_2
non aveva proposto tempestiva impugnazione alla sentenza di primo grado e non aveva aderito ai primi quattro motivi del ricorso in Cassazione e, quindi, a quelli accolti, tuttavia, non si ea formato alcun giudicato sulla sua posizione, perché non sussistendo una responsabilità ex art. 38 c.c., per debiti contratti da una associazione riconosciuta, non è possibile che tale responsabilità possa risultare accertata da una sentenza e negata da un'altra, così come l'inesistenza di una responsabilità ex art. 38
c.c., per le obbligazioni di AL, in capo agli eredi di , non è possibile che esista solo CP_10
per alcuni di loro, essendo unico il fatto che avrebbe generato tale responsabilità. All'unicità dei presupposti consegue l'inscindibilità del loro accertamento e, per l'effetto, l'impugnazione di anche uno solo dei coeredi impedisce la formazione del giudicato nei confronti degli altri, versandosi, nel caso, in ipotesi di litisconsorzio necessario. Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
A loro volta si costituivano i LL e con comparsa del Pt_4 Pt_5 Parte_6
30.06.2024, i quali chiedevano il rigetto di ogni domanda proposta da nei loro confronti per CP_1
insussistenza di responsabilità alcuna, ex art. 38 c.c. come statuito nell'ordinanza della Suprema Corte,
non esistendo obbligazioni non adempiute da AL antecedenti al riconoscimento della stessa, e neppure potendosi configurare responsabilità ex art. 38 c.c. per obbligazioni che AL non avesse adempiuto successivamente al riconoscimento. Di conseguenza, chiedevano la condanna alla restituzione di quanto versato in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado sia a carico di pagina 18 di 28 , che degli eredi del terzo chiamato perché lo stesso nelle more aveva CP_1 Controparte_8
agito nei loro confronti per recuperare le spese di lite.
Infine, anche l' si costituiva con comparsa del 16.06.2024 Controparte_18
con la quale, -dopo aver ricordato che era stata chiamata in manleva dal solo sulla base di una CP_4
[... asserita garanzia prestata e rilasciata da AL a suo favore -in qualità di lavoratore dipendente-
Par Pt_1
26.02.2007, sarebbe ratificata dagli Parte_9
allora consiglieri il 12.03.2007- chiedeva l'applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Cassazione nel giudizio rescindente che, nel caso di specie, sono l'esclusione della responsabilità
solidale ex art. 38 c.c. per le obbligazioni di AL persona giuridica, oltre che l'inesistenza di una responsabilità a tale titolo in capo agli eredi di , con quanto consegue anche in CP_10
relazione alla regolazione delle spese dell'intero giudizio, quindi del primo e del secondo grado, da liquidarsi a suo favore, che:” dovranno esser poste a carico di o, diversamente, a carico della CP_4
parte (verosimilmente stanti i principi affermati dalla S.C.) che, in base all'esito del CP_1
giudizio, secondo il criterio di causalità, risulterà ab ovo responsabile del procedimento instaurato nei confronti di soggetti non passivamente legittimati, costretti a sopportare gli oneri di un contezioso ultradecennale”.
Regolarizzato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di , e degli CP_4 CP_9
eredi di , all'udienza del 29.05.2025 che si svolgeva mediante trattazione scritta, le Controparte_8
parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. di gg 60 per il deposito delle memorie conclusionali e d ulteriori gg 20 per le repliche.
Depositate le memorie difensive finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Opinione della Corte
Occorre preliminarmente precisare come in sede di giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è pagina 19 di 28 investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è
vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (vedi Cass. sez. 1 sent. n. 5381/2011).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di deve, pertanto, trovare necessaria CP_1
applicazione nel presente giudizio di rinvio quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione all'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso.
A tal proposito, come si legge nell'ordinanza, la Cassazione ha ritenuto che:”... la responsabilità (di natura assimilabile a quella fideiussoria: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12508 del
17/06/2015, Rv. 635870 - 01) del soggetto cui risale l'originaria stipulazione di un contratto di locazione per conto di un'associazione non riconosciuta non possa essere prolungata nel tempo oltre i termini espressamente (o anche implicitamente) previsti nel programma contrattuale dallo stesso stipulante convenuto con la controparte, ossia oltre il momento temporale a partire dal quale l'eventuale prosecuzione del rapporto sia dovuta – non già più all'originaria manifestazione negoziale costitutiva del rapporto di locazione, bensì – alla diversa volontà negoziale (implicitamente o esplicitamente) manifestata dai responsabili dell'associazione non riconosciuta vòlta alla prosecuzione
(rectius, al non impedimento della prosecuzione) del rapporto oltre agli originari limiti convenuti dalle parti o previsti dalla legge;
a partire da tale momento, infatti, la responsabilità (d'indole fideiussoria)
connessa all'esecuzione delle (rinnovate) obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta deve ritenersi imputabile unicamente a carico di coloro i quali ebbero direttamente ad assumerla (in sede di rinnovo o di mancato impedimento del rinnovo), e non già più in capo a coloro i quali (agendo in nome per conto della medesima associazione) dettero vita all'originaria pagina 20 di 28 instaurazione del rapporto, ma che, al momento del verificarsi dell'atteggiamento determinativo della rinnovazione, non rivestivano più alcun ruolo attivo o gestionale idoneo a legittimare quell'atteggiamento e determinare la contrazione, in forza delle conseguenze della rinnovazione, di obbligazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente convenute (ossia quelle nascenti dalla rinnovazione.…..d'altro canto, secondo il criterio di imputazione della responsabilità indicato dall'art. 38 c.c., mentre è pienamente ragionevole intendere la responsabilità di chi abbia stipulato il contratto come estesa alle obbligazioni nascenti dal contratto per il periodo di durata convenuto (e ciò perché
della stipulazione e della durata egli è responsabile), è altrettanto ragionevole, sempre secondo un criterio basato sulla responsabilità, attribuire quest'ultima a chi al momento in cui il tacito rinnovo dovrà essere impedito, oppure provocato tacitamente, possa tenere tale comportamento (e costui è chi in quel momento rappresenta l'ente o comunque agisca per esso);…. in forza delle argomentazioni che precedono, dev'essere rilevata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la persistente responsabilità degli eredi di (autore della conclusione, CP_10
nel 1998, del contratto di locazione in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta LI) in relazione a tutte le obbligazioni relative a detto contratto anche successive alla relativa tacita rinnovazione alla prima scadenza, dovendo il (e quindi i relativi eredi) ritenersi Parte_1
responsabile delle obbligazioni connesse a tale contratto solo fino a detta prima scadenza, essendo nelle more intervenuto il relativo decesso e, dunque, la definitiva interruzione del relativo rapporto con l'associazione non riconosciuta LI, e dovendo quindi ricondursi, la responsabilità per le obbligazioni connesse alla prosecuzione del rapporto per tacita rinnovazione alla prima scadenza, in capo a coloro i quali ebbero a provocarla (o a non impedirla, nell'esercizio di prerogative intrinsecamente negoziali) in nome e per conto della medesima associazione all'epoca di tale prima scadenza;
…il principio di diritto che giustifica la disposta cassazione è il seguente: «qualora venga stipulato da un'associazione non riconosciuta un contratto di locazione con previsione di tacito rinnovo alla scadenza, l'art. 38 del codice civile giustifica, in capo a colui che abbia rappresentato pagina 21 di 28 l'associazione ai fini della stipulazione o comunque abbia stipulato il contratto agendo per suo conto,
la responsabilità per le obbligazioni nascenti dal contratto a carico dell'associazione fino al momento della scadenza della durata prevista, mentre una sua responsabilità (o una responsabilità dei suoi eredi) per le obbligazioni derivanti da una rinnovazione tacita sarà da escludere qualora, al momento del verificarsi del tacito rinnovo, egli non abbia più alcun potere di agire per conto dell'associazione per essere cessato il suo rapporto di associato. La responsabilità, in tal caso, cadrà su colui che, al momento del tacito rinnovo, rappresentava l'associazione o abbia agio per suo conto…».
E allora, non può che essere rigettata ogni domanda proposta da nei confronti dei CP_1
LL NI e perché, appunto è da escludere una Parte_4 Pt_5 Pt_1
responsabilità ex art. 38 c.c. del loro dante causa e, quindi, a loro carico in qualità di CP_10
eredi. Non rilevano, pertanto, le ulteriori considerazioni della difesa di che non possono essere CP_1
esaminate in questa sede di rinvio, attesi i principi sopra espressi.
Viceversa, ritiene il Collegio che si sia formato il giudicato di condanna pro-quota rispetto alla posizione della moglie di e, quindi, nei confronti del suo erede Controparte_10 Controparte_2
universale perché come giustamente osservato dalla difesa di , l'appello Parte_3 CP_1
incidentale della era stato dichiarato inammissibile nel precedente grado di appello, e la stessa CP_2
non ha poi impugnato con il ricorso in cassazione né tale statuizione, né ha aderito ai primi quatto motivi dei ricorsi proposti dai figli, di cui la Cassazione ha poi accolto il primo ed il terzo.
Sul punto, non fondate sono le argomentazioni della difesa di perché, come Parte_3
avevano eccepito in primo grado tutti gli eredi di e, quindi, anche la stessa in CP_10 CP_2
relazione alle obbligazioni contratte dal de cuius ciascun erede risponde verso i creditori ai sensi dell'art. 754 c.c. pro quota, tant'è che i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, né
sussiste alcuna solidarietà interna ai sensi dellart.752 c.c. pertanto, la mancata impugnazione ha determinato il passaggio in giudicato dei capi condannatori riguardanti la CP_2
pagina 22 di 28 Il rigetto delle domande di nei confronti dei figli di comporta le CP_1 CP_10
necessarie condanne restitutorie di quanto ricevuto dagli stessi in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado e, quindi, va condannata alla restituzione a favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di capitale e spese di precetto per € 4.697,62, oltre interessi legali dal percepito al saldo,
nonché, al pagamento del complessivo importo capitale di 26.204,78 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi dal tempo della ricezione dei singoli versamenti al saldo, in favore degli altri LL
[...]
con versamento a favore di dell'importo capitale di 25.996,03 euro, oltre Pt_1 Parte_5
interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, e a favore di dell'importo di Parte_4
208,75 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, avendo le stesse provveduto al pagamento anche a favore degli altri coeredi.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte, considerato il generale principio secondo cui deve procedersi a nuova regolamentazione delle intere spese processuali, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. 12063/2007) ritiene di dover porre a carico di sia quelle sostenute per tutte le fasi dai LL , sia quelle sostenute, dai terzi CP_1 Parte_1
chiamati e (essendo rimasto contumace sin dal primo grado ed Per_1 CP_8 CP_4 CP_9
essendo stato dichiarato estinto dalla Cassazione il giudizio relativamente alla posizione del , -a CP_11
favore di ciascuno limitatamente alle fasi in cui si è costituito- in forza del principio di causazione -
che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – perché il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
In relazione ai terzi chiamati e , va poi chiarito -come anticipato- che essendosi CP_4 CP_8
costituiti solo nel primo grado di giudizio e nel susseguente giudizio di appello non già nel giudizio per pagina 23 di 28 cassazione e nel presente giudizio di rinvio, in esito all'accoglimento dei motivi del ricorso degli eredi
, essi hanno diritto alla rifusione delle spese di lite relative ai soli giudizi nei quali si sono Parte_1
costituiti e segnatamente alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e del susseguente giudizio di appello. Al riguardo sulla base dei principi innanzi richiamati, a nulla rileva mancata costituzione dei predetti nel presente giudizio di rinvio, essendosi gli stessi costituiti nel primo grado di giudizio e nel susseguente giudizio di appello in relazione ai quali hanno conseguentemente sostenuto i costi della relativa difesa processuale, le cui attività vanno pertanto liquidate in applicazione della enunciata regola della soccombenza finale. A favore del terzo andrà anche riconosciuta la Per_1
presente fase di rinvio e non quella di legittimità non essendosi ivi costituito.
Viceversa, ritiene la Corte di non dover porre le spese di lite sostenute da AL a carico di bensì, a carico del , perché il rimborso rimane, invece, a carico della parte che CP_1 CP_4
ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso di specie lo stesso del tutto indebitamente ha esercitato la chiamata in garanzia perché basata di un titolo -la transazione raggiunta in sede sindacale con AL- del tutto estranea al petitum e alla causa petendi azionata nei suoi confronti da . Anche per AL saranno riconosciute Parte_1
le spese solo per le fasi in cui si è costituita.
Possono essere invece compensate integralmente ex art. 92 c.p.c. quelle del giudizio di Cassazione
e del presente giudizio di rinvio tra ed il nella sua qualità di erede di CP_1 Pt_3 CP_2
, attesa la reciproca soccombenza
[...]
Infine, gli eredi di quindi , e devono CP_8 CP_6 CP_5 CP_7 CP_8
essere condannati alla restituzione a favore di e di quanto Pt_4 Pt_5 Parte_6
ricevuto in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di secondo grado e della conseguente procedura esecutiva avviata dal loro dante causa, pari all'importo di complessivi 11.189,13 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi dal tempo della ricezione del versamento al saldo, condanna da pagina 24 di 28 intendersi efficace nei limiti di legge, ossia intra vires, in permanenza del beneficio (avendo i predetti eredi accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario), da eventualmente effettuarsi, quando ne ricorreranno le condizioni, con la relativa rimessa a che, quale obbligata Parte_4
solidale, ha materialmente erogato a la su indicata somma, non avendo nel Controparte_8
frattempo i LL provveduto a regolare tra loro i rapporti di debito-credito come dichiarato Parte_1
in atti.
La liquidazione delle spese viene fatta in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e sue modifiche tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause comprese nello scaglione di valore tra €26.000,01 e
€52.000,00 in considerazione dell'attività difensiva svolta e, quindi, solo per il giudizio di Cassazione
per il quale tutti i e la hanno agito con un unico ricorso, dell'aumento previsto per la Parte_1 CP_2
presenza di più parti stante la diversa posizione -ferma restando poi il riconoscimento pro quota- e per il solo giudizio di rinvio dell'aumento del 30% previsto per la redazione degli atti con i collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano quale giudice in sede di rinvio, in forza della ordinanza n. raccolta generale 32762/2023 della Corte di Cassazione sez. 3 civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così provvede:
-1) da atto del passaggio in giudicato dei capi 1 e 4 della sentenza di primo grado e del capo 2 della sentenza di secondo grado relativamente alla posizione di e, quindi, nei confronti del Controparte_2
suo erede universale Parte_3
-2) rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di , e CP_1 Pt_1 Pt_4 Pt_5
NI e di conseguenza: Parte_1
-condanna a rifondere a le spese di lite che liquidano: in CP_1 Parte_1
€5.810,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%+cpa+iva) per il 1° grado, in €6.946,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%+cpa+iva), oltre €147,00 contributo unificato ed €27,00 marca pagina 25 di 28 diritti forfettari per il 2° grado, in €2.425,76 (quota di un quinto) oltre accessori di legge
(15%+cpa+iva) per il giudizio di Cassazione, ed in €382,50 per spese, €6.946,00 per compensi oltre accessori di legge (15%+cpa+iva) per il presente giudizio di rinvio, con la maggiorazione del 30%
dei compensi per l'adozione, nella redazione degli atti, delle tecniche di cui all'art. 4, c.
1-bis, D.M.
55/14 solo per la presente fase;
-condanna a rifondere a favore di e le spese CP_1 Pt_4 Pt_5 Parte_6
di lite che 1iquida quanto al primo grado, in 5.810,00 euro, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario,
oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado per 1.078,50 euro, e quanto al secondo grado, in 6.9446,00 euro, oltre alle spese di contributo unificato, per 355,00 euro oltre iva, cpa e imborso spese forfetario;
per il grado di legittimità, nella misura di tre quinti, quindi complessivi compensi per 7.277,28 euro oltre spese generali 15%, e degli accessori di legge (cpa ed iva), e per il presente giudizio di rinvio in euro 6.946,00 oltre iva, cpa, rimborso spese forfetario, e maggiorazione dei compensi, ex art. 4, c.
1-bis, stante la redazione degli atti con le tecniche di collegamento ipertestuale per il solo giudizio di rinvio;
3) CO a rifondere le spese di lite a favore dei terzi chiamati che liquida: CP_1
-a favore di in €5.810,00 per compensi per il primo grado, oltre al 15% Persona_1
per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6.946,00 per compensi per il secondo grado oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6946,00 per il presente giudizio di rinvio oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
-a favore di in €5.810,00 per compensi per il primo grado, oltre al 15% per CP_4
rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6.946,00 per compensi per il secondo grado oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
-a favore di e per esso a favore dei suoi eredi , e Controparte_8 CP_6 CP_5
, in €5.810,00 per compensi per il primo grado, oltre al 15% per rimborso Controparte_7
pagina 26 di 28 forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6.946,00 per compensi per il secondo grado oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
4) CO alla refusione, in favore di AL, delle spese legali, che liquida in CP_4
€5.810,00 per il primo grado, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6.946,00 per il secondo grado oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA se dovute e in €6.946,00 per il presente giudizio di rinvio oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute e maggiorazione dei compensi, ex art. 4, c.
1-bis, stante la redazione degli atti con le tecniche di collegamento ipertestuale per il solo giudizio di rinvio, con distrazione per tutte le fasi a favore del difensore AN TT Zannini;
5) CO alla restituzione a favore di dell'importo di capitale CP_1 Parte_1
e spese di precetto pari €4.697,62, oltre interessi legali ex art.1284 primo comma c.c. dal percepito al saldo.
6) CO alla restituzione a favore di della CP_1 Pt_4 Pt_5 Parte_6
somma complessiva di €26.204,78 con versamento a favore di dell'importo Parte_5
capitale di 25.996,03 euro, oltre interessi legali ex primo comma art. 1284 c.c. maturati e maturandi sino al saldo, e a favore di dell'importo di 208,75 euro, oltre interessi legali ex Parte_4
primo comma art. 1284 c.c maturati e maturandi sino al saldo.
7) CO , e , in qualità di eredi di CP_6 CP_5 Controparte_7 CP_8 [...]
, ciascuno pro quota, a restituire a e per essi a CP_8 Pt_4 Pt_5 Parte_6
favore della sola la somma di €11.189,13, oltre interessi legali maturati e Parte_4
maturandi ex art. 1284 primo comma c.c. dal versamento al saldo, condanna da intendersi efficace nei limiti di legge, ossia intra vires, in permanenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
8) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio tra e nella sua qualità di erede universale di , CP_1 Parte_3 Controparte_2
pagina 27 di 28 9) Rigetta ogni ulteriore domanda o istanza
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025
la Consigliera est. la Presidente
IA ES BR NN NT
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. NN NT Presidente
dott. IA ES BR Consigliere rel. ed est.
dott. CE Vullo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa R.G.526/2024 promossa ex art. 392 c.p.c. con atto di citazione in riassunzione, in grado d'appello da:
- (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZANNINI FRANCO ETTORE e con elezione di domicilio in VIA ILARIONE
RANCATI 37 20127 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ZANNINI FRANCO ETTORE
ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAMMANI DANIELE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
EL AU ( ) e con elezione di domicilio in VIA CESARE C.F._2
BATTISTI N.21 MILANO presso il loro studio
-P (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
LI OM ON e con elezione di domicilio presso il suo studio, in Milano, via
Piolti De Bianchi n.2
pagina 1 di 28
in qualità di (C.F. Parte_3 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. ZANNINI FRANCO ETTORE con elezione di C.F._4 domicilio nel suo studio in via Ilarione Rancati 37 20127 MILANO
(C.F. (C.F. Parte_4 C.F._5 Parte_5
) (C.F. ) tutti con il C.F._6 Parte_6 C.F._7 patrocinio dell'avv. PECCIANTI ROBERTO, con elezione di domicilio in VIA ANFOSSI, 2 20135
MILANO presso e nello studio dell'avv. PECCIANTI ROBERTO
-A.L.IM. (C.F. Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. ZANNINI FRANCO ETTORE e con elezione di domicilio in P.IVA_2 via via Ilarione Rancati 37 20127 MILANO presso e nello studio dell'avv. ZANNINI FRANCO
ETTORE
resistenti in riassunzione
(C.F. ) Controparte_4 C.F._8
-COATTO (C.F. , (C.F. CP_5 C.F._9 Controparte_6
, (C.F. ) tutti in C.F._10 Controparte_7 C.F._11 qualità di EREDI CON BENEFICIO DI INVENTARIO di (C.F. Controparte_8
) C.F._12
(C.F. ) CP_9 C.F._13
resistenti in riassunzione-contumaci
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per :” Voglia Codesta Corte, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda Parte_1 declaratoria - in applicazione dei principi di diritto affermati dalla S.C., nell'ordinanza della sez. 3^ civile n. 32762/2023 (R.G. 461/2020), pubblicata il 24.11.23 - e in totale riforma della sentenza n.
2870/2018, emessa, inter partes, dal Tribunale di Milano, sez. XIII^ civile (r.g. 5357/2013 - giudice
Dott.ssa CE Savignano), accogliere le domande tutte proposte dall'esponente appellante e, per l'effetto, pagina 2 di 28 NEL MERITO in principalità: rigettare le domande dell'appellata per l'inesistenza di CP_1 una responsabilità ex art. 38 c.c. in capo a chicchessia (stante la personalità giuridica di AL); in subordine: rigettare le domande di per l'inesistenza di una responsabilità ex art. 38 c.c. CP_1 in capo a e quindi all'esponente erede;
CP_10 in ulteriore subordine: accertare che i soggetti che agivano per conto di AL e che hanno dato luogo alla rinnovazione del contratto di locazione, dopo la prima scadenza, che sono stati quindi chiamati in causa per garanzia propria (per l'evenienza di sussistenza di responsabilità ex art. 38 c.c.), vanno identificati nei componenti del Consiglio, terzi chiamati - , CP_9 Persona_1
, e fu (nella cui posizione sono subentrati i tre
[...] CP_4 Controparte_8 figli, eredi qui convenuti, , e ) - quali componenti del CP_6 CP_5 Controparte_7
Comitato Esecutivo espresso dal Consiglio e solidalmente obbligati con lo stesso per le obbligazioni contratte da AL e, per l'effetto, escludere ogni obbligazione dell'appellante nei confronti dell'appellata tenendolo manlevato da qualsiasi obbligazione nei confronti di CP_1 CP_1 con la precisazione che, nei confronti di (unico dei terzi chiamati ad avere Controparte_11 eccepito, sin dal giudizio di primo grado, di essersi dimesso dal Consiglio di AL prima del termine utile per la disdetta del contratto di locazione di cui è causa) è intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del processo nei confronti del medesimo;
in ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui fosse stabilita una responsabilità dell'appellante per le pretese avanzate dalla ricorrente (qui appellata), rigettare le stesse in relazione a tutti gli importi per i quali non abbia dato piena prova documentale, al netto dell'importo di € CP_1
9.296,22 del deposito cauzionale (che non ha reso alla conduttrice), quindi, per i motivi di CP_1 censura rivolti al punto 7 della sentenza appellata, al più € 10.739,84, rigettando, altresì, le domande per tutti i vantati crediti per i quali non abbia dimostrato di avere esercitato tempestiva CP_1 azione, nel termine di cui all'art. 1957 c.c., ferma restando la già accertata, nel giudizio di primo grado, inesistenza di una solidarietà tra gli eredi convenuti, per cui, giusto il disposto dell'art. 754
c.c., la eventuale condanna del resistente al pagamento di alcunché non potrà essere stabilita in misura superiore alla quota di spettanza dell'appellante della somma che dovesse, in denegata ipotesi, risultare a complessivo carico degli eredi.
COre, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle spese di lite, in favore CP_1 dell'esponente, per entrambi i gradi del giudizio, nella misura delle note spese negli stessi prodotte e comunque in base ai vigenti parametri ex DM 55/14 e ss.mm., quindi compensi € 6.000,00, oltre accessori di legge (15%+cpa+iva) per quanto riguarda il 1° grado e compensi € 3.777,00, oltre pagina 3 di 28 accessori di legge (15%+cpa+iva), oltre € 147,00 contributo unificato ed € 27,00 marca diritti forfettari, oltre alle spese del giudizio di Cassazione, per la quota di pertinenza dell'esponente (1/5), pari ad € 4.526,00, come da prospetto liquidativo ex artt.
1-11 D.M. 55/14, prodotto quale allegato
“QQ”, oltre alle spese del presente procedimento di riassunzione, come da nota spese che verrà depositata, con la maggiorazione del 30% dei compensi per l'adozione, nella redazione degli atti, delle tecniche di cui all'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/14.
COre, l'appellata alla restituzione all'esponente di quanto dal medesimo CP_1 versatole in forza della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo e secondo grado, ossia l'importo di capitale e spese di precetto per € 4.697,62, oltre interessi legali dal percepito al saldo, che l'esponente le aveva corrisposto, con riserva di ripetizione, a fronte del menzionato precetto.
COre, l'appellata al pagamento in favore dell'esponente, dell'importo che, nelle CP_1 more del presente giudizio, lo stesso dovesse corrispondere alle sorelle e , le quali Pt_5 Pt_4 hanno, ad oggi, in considerazione della solidarietà dell'obbligazione, fatto fronte, oltre al pagamento del debito capitale anche per gli altri due LL, a tutte le spese di soccombenza, nei confronti di nonché agli oneri d'imposta registro relativi alle sentenze di condanna provvisoriamente CP_1 esecutive, oltre che al pagamento delle spese di soccombenza, sempre in favore di anche CP_1 per le quote dell'esponente e degli altri LL, liquidate nella sentenza cassata.
COre altresì l'appellata al pagamento delle spese di lite, sia per il primo che per il CP_1 secondo grado, che venissero liquidate in favore dei terzi chiamati in causa dall'esponente, dandosi atto che la loro chiamata era stata causata dalla ingiustificata pretesa dell'attrice nei confronti dell'esponente, essendo stati, nella denegata eventualità, i medesimi chiamati ad essere solidalmente responsabili del debito nei confronti di per le causali dalla stessa vantate e di CP_1 conseguenza, sostanzialmente, ad essere i legittimati passivi a fronte delle domande di CP_1
COre il terzo chiamato - e, per esso, i qui convenuti eredi , Controparte_8 CP_6
e , in proporzione alle rispettive quote ereditarie di un terzo ciascuno CP_5 Controparte_7
(e fatto salvo il limite dell'inventario accertato e accertando, ove non decaduti dal beneficio) - alla restituzione all'esponente dell'importo che, nelle more del presente giudizio, lo stesso dovesse corrispondere alla sorella che, in considerazione della solidarietà dell'obbligazione stabilita Pt_4 dalla cassata Sentenza di Questa Corte, aveva fatto fronte, anche per la quota di pertinenza dell'esponente, al pagamento delle spese di soccombenza del grado d'appello, per le quali detto terzo aveva agito esecutivamente, con un pignoramento presso terzi”
Per :” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, così giudicare: - rigettare CP_1
l'appello ex adverso proposto nei confronti di in quanto infondato per i motivi esposti CP_1
pagina 4 di 28 negli atti e confermare la sentenza del Tribunale di Milano - sez. XIII^ Civile, n. 2870/2018 - R.G.
5357/2013, pubblicata il 12.08.2018;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per Persona_1
“Nel merito rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2870/18 del Parte_1
Tribunale di Milano e, per l'effetto confermare la stessa in relazione al sancito rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di Persona_1
In ogni caso così statuire
Principalmente Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso ex art. 702
c.p.c proposto da trattandosi di giudizio soggetto al rito del lavoro poiché ha ad oggetto CP_1 domande riferite ad un contratto di locazione
Ancora preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di in Pt_1 Parte_1 relazione alla domanda di manleva svolta nei confronti del Dott. e, Persona_1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità di detta domanda. Rigettare in toto le domande formulate da nei confronti del Dott. stante la non Parte_1 Persona_1 sussistenza di qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo in ordine alle obbligazioni reclamate dalla ricorrente in quanto, ove effettivamente sussistenti, le stesse graverebbero esclusivamente su AL associazione dotata di personalità giuridica a far data dall'agosto 2008.
Subordinatamente e gradatamente: Rigettare, comunque, in toto le domande formulate da Parte_1
nei confronti del Dott. atteso che quest'ultimo mai ha sottoscritto alcun
[...] Persona_1 rinnovo contrattuale della locazione, né tantomeno competeva a lui, quale membro del Consiglio e del
Comitato, dover inviare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo per sei anni del contratto di locazione per le ragioni esposte in atti. Rigettare, comunque, in toto le domande formulate da
[...]
nei confronti del Dott. stante l'intervenuta estinzione della Parte_1 Persona_1 fideiussione sia ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., con conseguente decadenza della ricorrente dalle azioni non azionate tempestivamente nei confronti di ALIm associazione e liberazione del o dei fideiussori (garanti ex art. 38 cod. civ.).
Rigettare, comunque, in toto le domande formulate da nei confronti del Dott. Parte_1 non essendo stata fornita dalla società prova tempestiva dei Persona_1 CP_1 crediti reclamati nel ricorso introduttivo del giudizio. Rigettare le domande formulate da Parte_1
nei confronti del Dott. non risultando provati da parte della società
[...] Persona_1
i crediti relativi all'indennità di avviamento e quelli afferenti le spese della convalida di CP_1 sfratto e, comunque, perché inammissibili perché aventi ad oggetto crediti non azionati nel termine di pagina 5 di 28 sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ., con conseguenza decadenza della ricorrente e liberazione dei resistenti e dei terzi chiamati dalla garanzia fideiussoria. Nella denegata ipotesi che si ritenesse la valenza del decreto ingiuntivo n. 10061/13 nei confronti dei resistenti e dei terzi chiamati, dichiarare che l'associazione ALIm è tenuta al pagamento del 50% delle somme portate dal decreto ingiuntivo relative ai soli canoni e con defalcazione nonché compensazione della somma di Euro 9.296,22 relativa al deposito cauzionale versato dalla conduttrice e mai restituito dalla proprietaria CP_1
Nella denegatissima ipotesi che dovesse sussistere, ex art. 38 cod. civ., una responsabilità dei resistenti e, quindi, anche del Sig. , dichiarare che quest'ultimo, quale coerede, è tenuto a Parte_1 rispondere nei limiti della quota di 1/16, delle eventuali somme riconosciute alla ricorrente e, conseguentemente, sempre nella denegatissima ipotesi che dovesse, altresì, ritenersi fondata la domanda di manleva formulata nei confronti del Dott. dichiarare Persona_1 quest'ultimo unicamente tenuto, unitamente agli altri terzi chiamati, alla manleva nei confronti del
Dott. in misura pari a un 1/16 o ad un 1/8, delle eventuali somme riconosciute alla Parte_1 società CP_1
Nella denegata ipotesi di condanna del Dott. anche in ipotesi di manleva di Persona_1 somme e in caso di effettivo pagamento da parte di quest'ultimo quale debitore solidale, dichiarare tenuti in via di regresso ex art. 1299 cod. civ. i Sig.ri , , CP_9 CP_4 CP_8
e a corrispondere e a rimborsare al Dott. nella misura di 1/5
[...] Controparte_11 Persona_1 ciascuno, tutte quelle somme corrisposte da quest'ultimo al resistente o a Parte_1 qualsivoglia altra parte del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, maggiorate del 15,00% quale rimborso spese generali, oltre oneri di legge”
Per in qualità di EREDE UNIVERSALE DI Parte_3 Parte_7
[...]
“Voglia Codesta Corte considerare che - a prescindere dalla ritenuta inammissibilità dell'appello incidentale - l'esponente, evocato quale litisconsorte processuale dall'appellante, si era comunque costituito aderendo ai motivi d'impugnazione e che la sentenza di primo grado, pur avendo suddiviso pro quota tra gli eredi il debito capitale, lo aveva fatto sulla base dell'accertamento di una presupposta obbligazione ex art. 38 c.c. del de cuius, che, alla luce di quanto poi stabilito dalla S.C., non esisteva affatto.
Consegue che, essendo la condanna al pagamento pro quota necessariamente interdipendente dalla presupposta obbligazione del de cuius, all'acclarata inesistenza di tale obbligazione non può sopravvivere la statuizione di condanna dell'esponente, né per quanto concerne l'importo capitale, né, pagina 6 di 28 a maggior ragione, per quanto concerne le spese di soccombenza, che, anche in primo grado, erano state liquidate a carico solidale di tutti gli eredi.
Vorrà, pertanto Codesta Corte, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria, ed applicando i principi di diritto nel caso di specie affermati dalla S.C., in integrale riforma della sentenza n.
2870/2018, emessa, inter partes, dal Tribunale di Milano, sez. XIII^ civile (R.G. 5357/2013 - giudice
Dott.ssa CE Savignano), qui richiamate le conclusioni già assunte dall'esponente nel giudizio d'appello RGA 2288/2018, che erano adesive, per quanto qui d'interesse, a quelle dell'appellante principale, accogliere le domande già svolte dall'esponente in sede di costituzione nel giudizio d'appello R.G. 2288/2018 come d'appresso:
NEL MERITO rigettare integralmente le domande di , in considerazione della non sussistenza CP_1 di responsabilità dell'esponente per obbligazioni di AL (persona giuridica); in subordine, rigettare integralmente le domande di , in considerazione della non sussistenza di CP_1 responsabilità di (conseguentemente degli eredi del medesimo, tra i quali l'esponente) CP_10 per le obbligazioni dedotte da che, nell'eventualità sussistessero, graverebbero esclusivamente CP_1 su chi ha agito in nome e conto di AL dando luogo alla rinnovazione del contratto di locazione dopo la prima scadenza, ossia le persone che componevano il Consiglio di AL alla data del 31.03.04, o, quanto meno, a quelle tra loro che, componendo il Comitato Esecutivo, avrebbero potuto evitare di rinnovare il contratto, in caso di urgenza, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, anche in assenza della deliberazione del Consiglio;
in ogni caso condannare (o le diverse parti eventualmente ritenute responsabili), in favore CP_1 dell'esponente, al pagamento delle spese di lite, al netto di spese generali ed accessori di legge, applicando i parametri ex art. DM 55/2014 e ss.mm.:per il primo grado € 5.534,00; per il secondo grado € 3.777,00, oltre € 355,00 per spese c.u.; per il grado di legittimità € 2.910,38, oltre € 280,00 per spese, quale quota di 1/5 della nota compensi e spese dell'avv. Peccianti (doc. 010-LL); per il giudizio di rinvio € 6.946,00 (anche considerata la domanda di restituzione); per maggiorazione ex art. 4, c. 1bis, D.M. 55/14 € 2.084,00
IN ORDINE ALLE RESTITUZIONI accertare che aveva ricevuto dall'esponente, in forza della provvisoria esecutorietà della CP_1 sentenza di primo e secondo grado, complessivi € 22.310,78 euro (docc. 007-GG, 008-HH, 009-II), e che, pertanto, ai sensi degli artt. 336 e 389 c.p.c., con la cassazione della sentenza di Questa Corte n.
1942/2019, l'esponente aveva diritto alla restituzione di quanto versato a , con corredo dei CP_1 relativi interessi sino al saldo, quindi, per l'effetto, condannare , in favore dell'esponente, al CP_1 pagamento del complessivo importo capitale di 22.310,78 euro, oltre interessi legali maturati e pagina 7 di 28 maturandi dal tempo della ricezione dei singoli versamenti (€ 8.000,00 il 17.09.19 ed € 14.310,78 il
08.10.19) al saldo.
Si depositano in allegato tutti gli atti e i documenti menzionati nel presente atto di costituzione, nonché quelli ulteriori già depositati al PCT nel fascicolo RGA 2288/2018 (comprensivi del fascicolo di primo grado)” . per , e Pt_4 Pt_5 Parte_6
“Voglia la Corte adita, previe le declaratorie del caso, QUANTO AL MERITO DELLA CAUSA
IN PRINCIPALITA' rigettare ogni domanda dell'attrice ed appellata per insussistenza di CP_1 responsabilità alcuna, ex art. 38 c.c., in capo agli esponenti, non esistendo obbligazioni non adempiute da AL antecedenti al riconoscimento della stessa, neppure potendosi configurare responsabilità ex art. 38 c.c. per obbligazioni che AL non avesse adempiuto successivamente al riconoscimento;
IN SUBORDINE rigettare ogni domanda dell'attrice e appellata non sussistendo, CP_1 comunque, responsabilità di (quindi degli esponenti eredi) per obbligazioni ex art. 38 CP_10
c.c. conseguenti il rinnovo (avvenuto il 01.04.2005) del contratto di locazione, che era stato stipulato dal de cuius, deceduto il 23.07.2023 (doc. 34 - già doc. 16 nel fasc. di 1^ grado di ), quale CP_1 presidente di AL - carica peraltro cessata l'anno seguente, essendo subentrato nella presidenza il consigliere (doc. 16) - per una durata di anni sei decorrente dal 01.03.1999, laddove CP_9 esclusivamente ai componenti avvicendatisi nella composizione degli organi di gestione di AL
(Consiglio e Comitato Esecutivo, dei quale faceva parte il Presidente) competeva la decisione di rinnovare o meno, entro la scadenza del 31.03.2004, detto contratto per i successivi sei anni;
IN ULTERIORE SUBORDINE accertare che in atti del procedimento non risulta provato dalla parte appellata alcun credito, nei confronti degli esponenti - che avesse azionato nei confronti di CP_1
AL, nei termini di decadenza ex art. 1957 c.c. - maturato sino alla data di risoluzione del contratto di locazione di cui è causa e che fosse d'importo superiore a quello del deposito cauzionale di 9.296,22 euro (che avrebbe dovuto restituire, come riconosciuto nella impugnata sentenza del CP_1
Tribunale) e che, pertanto, nulla era comunque dovuto a dagli esponenti, nemmeno nella CP_1 denegata ipotesi in cui gli stessi fossero stati eventualmente responsabili, ex art. 38 c.c., per obbligazioni di AL;
IN ESTREMO SUBORDINE, accertare quale fosse il credito di che la stessa avesse rigorosamente provato in causa e - CP_1 dedotto il deposito cauzionale anzi richiamato - condannare gli esponenti, in proporzione alla quota ereditaria di 1/8 ciascuno, al pagamento dell'eventuale debito residuo;
IN OGNI CASO pagina 8 di 28 in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, condannare in favore degli esponenti, al pagamento delle spese di lite per entrambi i CP_1 gradi del giudizio in base ai parametri ex art. DM 55/14 e ss.mm.: quindi, al netto delle spese generali
15%, e degli accessori di legge (cpa ed iva), quanto al primo grado, per le tre fasi studio-introduttiva e decisionale (1.620,00+1.147,00+2.767,00), totale 5.534,00 euro, maggiorati del 60%, ex art. 4, c. 2,
D.M. cit., per l'assistenza di tre parti, quindi complessivi compensi per 8.854,40 euro, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado per 1.078,50 euro e, quanto al secondo grado, tenuto anche conto che nel valore della domanda si sommava quello di restituzione di quanto era stato nel frattempo versato a per le tre fasi (1.960,00+1.350,00+3.305,00), CP_1 totale 6.615,00 euro, maggiorati del 60%, ex art. 4, c. 2, per assistenza di tre parti, quindi complessivi compensi per 10.584,00 euro, oltre alle spese di contributo unificato, per 355,00 euro;
condannare (ed eventualmente anche le parti che dovessero essere altrimenti ritenute CP_1 responsabili di avere dato causa al gravame, in relazione ai motivi assorbiti), in favore degli esponenti, al pagamento delle spese di lite per il grado di legittimità, nella misura di tre quinti, quindi complessivi compensi per 8.731,00 euro (14.551,89/5*3), sempre al netto delle spese generali 15%, e degli accessori di legge (cpa ed iva), oltre al rimborso dei tre quinti delle spese di detto giudizio, per
839,00 euro (1.399,31/5*3), giusta specifica indicata nella nota spese per tale procedimento (doc. 43), nonché condannare in favore degli esponenti, per quanto concerne il giudizio di rinvio, in CP_1 base agli attuali parametri, sempre tenuto conto della domanda di restituzione di quanto versato a per le tre fasi (2.058,00+1.418,00+3.470,00) totale 6.946,00 euro, maggiorati del 60%, ex CP_1 art. 4, c. 2, per assistenza di tre parti, quindi complessivi compensi per 11.113,60, chiedendosi, altresì, specificamente l'ulteriore maggiorazione dei compensi, ex art. 4, c.
1-bis, quindi ulteriori 3.334,00 euro, sempre al netto spese generali e accessori di legge, per la redazione degli atti con le tecniche di collegamento ipertestuale;
QUANTO ALLE RESTITUZIONI accertare che aveva ricevuto dagli esponenti, in forza della provvisoria esecutorietà della CP_1 sentenza di primo grado, complessivi 22.040,26 euro (docc. 13 e 14), nonché in forza di quella del secondo grado, 3.955,77 (doc. 21) euro, oltre 208,75 euro (doc. 22), che aveva dagli stessi ricevuto quale rimborso imposta di registro della sentenza di secondo grado e che, pertanto, ai sensi degli artt.
336 e 389 c.p.c., con la sopravvenuta cassazione della sentenza di Questa Corte n. 1942/2019, gli esponenti avevano diritto alla restituzione di quanto versato, con i relativi interessi, e, per l'effetto, condannare al pagamento del complessivo importo capitale di 26.204,78 euro, oltre CP_1 interessi legali maturati e maturandi dal tempo della ricezione dei singoli versamenti al saldo, in pagina 9 di 28 favore degli esponenti, da effettuarsi con le relative rimesse a quelli, tra gli esponenti, che avevano materialmente erogato a le su indicate somme, quali obbligati solidali e/o anticipandole CP_1 per conto degli altri obbligati (non avendo nel frattempo gli esponenti provveduto a regolare tra loro i rapporti di debito-credito) ossia, quanto a l'importo capitale di 25.996,03 euro, Parte_5 oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, e quanto a l'importo di Parte_4
208,75 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo. accertare che aveva ricevuto dagli esponenti, in forza della provvisoria Controparte_8 esecutorietà della sentenza di secondo grado e della conseguente procedura esecutiva avviata dal medesimo, complessivi 11.189,13 euro, e che, pertanto, ai sensi degli artt. 336 e 389 c.p.c., con la sopravvenuta cassazione della sentenza di Questa Corte n. 1942/2019, gli esponenti avevano diritto alla restituzione di quanto versato, con i relativi interessi, e, per l'effetto, condannare gli eredi
, e , in favore degli esponenti, al pagamento dell'importo CP_6 CP_5 Controparte_7 capitale di 11.189,13 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi dal tempo della ricezione del versamento al saldo, condanna da intendersi efficace nei limiti di legge, ossia intra vires, in permanenza del beneficio (avendo gli eredi accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario), da eventualmente effettuarsi, quando ne ricorressero le condizioni, con la relativa rimessa a
[...]
, che, quale obbligata solidale, aveva materialmente erogato a la su Parte_4 Controparte_8 indicata somma, non avendo nel frattempo gli esponenti provveduto a regolare tra loro i rapporti di debito-credito”.
Per Controparte_12
“Voglia Codesta Corte, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria, ed applicando i principi di diritto nel caso di specie affermati dalla S.C., confermando la sentenza n. 2870/2018, emessa, inter partes, dal Tribunale di Milano, sez. XIII^ civile (R.G. 5357/2013 - giudice Dott.ssa
CE Savignano), limitatamente a quanto concerne la disposizione che interessava la posizione dell'esponente, incidentalmente appellata dall'appellante incidentale , accogliere le domande CP_4 tutte già svolte dall'esponente in sede di costituzione nel giudizio d'appello R.G. 2288/2018 e, per l'effetto,
NEL MERITO RIGETTARE l'appello incidentale proposto da Controparte_4 confermando (corredandolo con adeguata motivazione) il relativo punto della sentenza di primo grado da questi contestato, ossia la condanna alle spese in favore dell'esponente, nella misura di € 5.000,00 al netto di spese generali 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, solo eventualmente ponendo il pagamento di dette spese a carico della diversa parte che dovesse essere ritenuta responsabile della chiamata in causa dell'esponente; pagina 10 di 28 CONDANNARE l'appellante incidentale (o, in alternativa, l'eventualmente diverso CP_4 responsabile) al pagamento delle spese di lite, in favore dell'esponente, sia per il giudizio di appello già svolto, in base ai parametri di cui al D.M.55/14 e ss.mm. (ossia € 5.809,00, al netto di spese generali 15% ed accessori di legge, per le quattro fasi), sia per il presente procedimento di riassunzione (ossia € 5.809,00, al netto di spese generali 15% ed accessori di legge, per le quattro fasi), per il quale si chiede altresì la maggiorazione del 30% dei compensi (ossia € 1.742,00, sempre al netto di spese generali ed accessori di legge) stante l'adozione, nella redazione degli atti, delle tecniche di cui all'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/14 e ss.mm. tutte spese di soccombenza, comunque, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si confida nell'accoglimento delle su indicate domande e si depositeranno nei termini di rito, oltre all'atto di citazione in riassunzione notificato da , anche gli altri atti e documenti Parte_1 menzionati come allegati nel presente atto, nonché, quelli (anche del primo grado) già depositati al
PCT nel fascicolo R.G.A. 2288/2018”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. -quale nuova proprietaria, nonché, locatrice dal febbraio CP_1
2007- conveniva avanti al Tribunale di Milano gli eredi di (i figli , NI, CP_10 Pt_1
e la moglie ) per sentirli condannare in via solidale ex art. Pt_4 Parte_5 Controparte_2
38 c.c. al pagamento della complessiva somma di €44.963,58 dovuta dalla associazione
[...]
(d'ora in poi solo AL) per canoni di locazione, interessi, Controparte_12
indennità di occupazione e spese legali insolute, in forza del contratto di locazione stipulato in data
25.11.1998 e sottoscritto, in nome e per conto di quest'ultima, da . Precisava che: CP_10
-il 16.2.2009 l'associazione non riconosciuta AL aveva costituito conferendo ad Controparte_13
essa il ramo d'azienda nel quale era ricompreso anche il rapporto di locazione predetto, rapporto nel quale era pertanto subentrata, ma senza liberazione dell'originario conduttore Controparte_13
dall'obbligo solidale di pagamento dei canoni, stante l'espressa dichiarazione in tal senso di CP_1
pagina 11 di 28 - a partire dal 1.7.2009 si era resa morosa nel pagamento del corrispettivo locatizio e Controparte_13
il 22.12.2009 il Tribunale di Milano aveva convalidato lo sfratto nei suoi confronti, su richiesta della ricorrente,
- la locatrice aveva, in seguito, altresì, ottenuto nei confronti sia di AL che di Controparte_13
l'emissione di un decreto ingiuntivo di € 25.248,36 per i canoni e le spese impagati fino al mese di febbraio 2010, decreto che era passato in giudicato,
- a seguito di esecuzione forzata, l'immobile era stato rilasciato, il 16 luglio 2010, ma con danni quantificati in, oltre €17.000,00;
- il decreto ingiuntivo era rimasto impagato ed il pignoramento effettuato nei confronti delle debitrici ingiunte, AL e aveva avuto esito negativo, Controparte_13
- la procedura di pignoramento intrapresa da nei confronti del rappresentante legale, CP_1
all'epoca in carica, di sulla base del predetto titolo esecutivo, era stata Controparte_14
abbandonata e perciò cancellata, a seguito dell'opposizione proposta dal fondata sulla CP_14
circostanza che egli non aveva sottoscritto il contratto di locazione e non era, quindi, responsabile dell'obbligazione dedotta, non avendo agito in nome e per conto dell'associazione,
- che, quindi, sussisteva la responsabilità solidale del predetto , quale presidente CP_10
dell'associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 38 c.c., per aver egli sottoscritto il contratto di locazione in nome e per conto dell'associazione ed ha, quindi, chiesto la condanna dei suoi eredi, sopra indicati, al pagamento della somma ingiunta (€ 25.248,3), degli interessi e delle successive spese legali,
nonché, dell'indennità di occupazione maturata fino al rilascio coattivo dell'immobile (dal 1°.
3.2010 al
16.7.2010) così per complessivi €44.963,58.
I cinque convenuti si costituivano in giudizio ( e il separatamente) Controparte_2 Parte_1
resistendo alle pretese dell'attrice eccependo:
-che AL aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, in data 5.8.2008, e che pertanto l'associazione non riconosciuta non esisteva più, pagina 12 di 28 - che la morosità lamentata era imputabile esclusivamente ad cessionaria Controparte_13
dell'azienda, e che tenute all'adempimento degli obblighi contrattuali erano la predetta società e AL
associazione riconosciuta, che aveva ceduto l'azienda e il contratto di locazione, e che non era configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c. a carico di quest'ultima (“non potendo esistere responsabilità solidale, ex art. 38 c.c., per obbligazioni di un ente successive alla sua trasformazione in persona giuridica”: così ), Parte_1
- che il contratto di locazione impegnava l'associazione per il solo periodo di anni sei, dal 01.04.1999
al 31.03.2005, per cui e gli altri componenti del Consiglio non dovevano rispondere CP_10
oltre i limiti dell'impegno deliberato, non essendo affatto tenuti, a differenza della locatrice, a rinnovare il contratto alla prima scadenza,
- che, infatti, il rapporto si era tacitamente rinnovato per volontà del nuovo Consiglio o Comitato
esecutivo di non riconosciuta, in carica al 31.3.2004, ossia all'epoca in cui avrebbe Controparte_12
potuto essere esercitato il recesso dal rapporto, e che pertanto, l'azione di responsabilità ex art. 38 c.c.
avrebbe, al più, dovuto essere intrapresa nei confronti di coloro che, per conto ed in nome di AL
associazione non riconosciuta, avevano di fatto rinnovato il contratto di locazione alla prima scadenza,
mediante una manifestazione di volontà tacita,
- che comunque gli eredi rispondevano, in forza dell'art. 754 c.c., nei limiti della propria quota e non in via solidale, oltre ad eccepire, in ulteriore subordine, la mancata prova della misura del credito vantato,
contestato nell'an e nel quantum, che avrebbe, in ogni caso, dovuto essere compensato col debito di €
9.296,22, pari all'importo del deposito cauzionale versato e mai restituito;
-che la domanda non era stata proposta, nemmeno nei confronti dell'obbligato principale, nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e che, comunque, nessuna azione risultava proposta, nel termine predetto, per crediti diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del decreto ingiuntivo,
sicché la creditrice era decaduta dall'azione,
pagina 13 di 28 - che aveva dichiarato di non voler liberare la cedente soltanto con riguardo ai canoni di CP_1
locazione ma non anche quanto alle spese condominiali e all'indennità di occupazione che, pertanto,
non erano dovute.
Il solo chiamava in causa i componenti del Comitato esecutivo di AL in carica al Parte_1
31.3.2004, ossia , CP_9 Persona_1 Controparte_4 Controparte_8
e e chiedeva, in caso di mancato rigetto delle domande avverse, di accertare la Controparte_11
responsabilità di costoro ovvero di condannarli, in solido tra loro, a tenerlo indenne da qualunque pagamento egli fosse condannato a pagare in favore della ricorrente.
rimaneva contumace, gli altri chiamati in causa si costituivano contestando le domande CP_9
formulate nei loro confronti, ed il solo formulava, altresì, istanza di chiamata di terzo nei CP_4
confronti di AL alla quale veniva, pertanto, esteso il contraddittorio che, a sua volta, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal . CP_4
Con la sentenza n. 2870/2018 pubblicata il 12.03.2018, il Tribunale di Milano ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 38 c.c. di e, quindi, dei suoi eredi accoglieva parzialmente la CP_10
domanda della locatrice, condannando i convenuti pro-quota, al pagamento in suo favore della somma di €35.667,36 (avendo detratto l'importo del deposito cauzionale) rispettivamente nella misura del
50% a carico di ed in quella di 1/8 (così determinata a seguito di provvedimento di Controparte_2
correzione di errore materiale della sentenza) a carico di ciascuno dei LL Parte_1
COva, altresì, il solo al pagamento delle spese di lite a favore dei quattro Parte_1
chiamati che si erano costituiti in giudizio ( era rimasto contumace) e condannava il terzo CP_9
al pagamento delle spese di lite nei confronti della, da lui chiamata, AL. CP_4
Giudizio di secondo grado
La predetta sentenza n. 2870/2018 veniva appellata in via principale da sia nei Parte_1
confronti di censurando l'accoglimento della domanda attorea, sia nei confronti dei terzi CP_1
chiamati costituiti, censurando l'addebito delle spese di lite. pagina 14 di 28 Si costituivano, spiegando appello incidentale nei confronti della sola per analoghi CP_1
motivi, gli altri tre LL NI, e , così come, spiegava appello Pt_5 Parte_4
incidentale adesivo anche , nel mentre i terzi appellati si costituivano (tranne Controparte_2 CP_9
che continuava a rimanere contumace) resistendo alla richiesta di riforma della sentenza: il solo spiegava appello incidentale nei confronti di AL censurando l'addebito delle spese di CP_4
lite di quest'ultima a suo carico, e AL si costituiva resistendo alla domanda.
Con sentenza n. 1942/2019, pubblicata il 06.05.2019, la Corte d'Appello di Milano, sez. III^
Civile, dichiarava inammissibile l'appello incidentale di , stante l'intempestività Controparte_2
della sua costituzione in giudizio, rigettava sia l'appello principale di che gli Parte_1
appelli incidentali degli altri eredi , affermando che il Tribunale aveva correttamente Parte_1
argomentato la propria decisione.
COva in via solidale tutti gli eredi , al rimborso delle spese del grado in favore di Parte_1
che liquidava in € 6.615,00, oltre 15% rimborso forfettario, oltre iva e cpa. In accoglimento CP_1
dell'appello incidentale di , riformava la sentenza di primo grado, ponendo, al punto 3 del CP_4
dispositivo, a carico di tutti i cinque eredi le spese processuali di primo grado sostenute da AL
perché la chiamata in manleva da parte del era stata resa necessaria dalla domanda formulata CP_4
da detti eredi nei confronti del medesimo. Infine, condannava in via solidale tutti i cinque eredi
[...]
a rifondere le spese di lite del grado in favore dei terzi chiamati in primo grado – dal solo Pt_1
, in solido con nei confronti dei Parte_1 Per_1 CP_8 CP_11 Persona_2 CP_15
quali solo il medesimo aveva posto domande ed interposto appello) compensava, invece, quelle tra gli eredi e AL. Parte_1
Giudizio di Cassazione
Avverso la sentenza d'appello, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_2
(quest'ultima rappresentata dall'amministratore di sostegno ) e
[...] Controparte_16 Parte_1
proponevano ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi d'impugnazione (con la
[...]
pagina 15 di 28 dissociazione di in relazione ai primi quattro motivi e di in Controparte_2 Parte_1
relazione al quinto, al sesto, al nono e al decimo motivo); e CP_1 Controparte_11
resistevano ciascuno con un proprio controricorso;
, Persona_1 Controparte_4
, e la non svolgevano Controparte_8 CP_9 Controparte_17
difese in quella sede;
con atto in data 9/9/2023, i ricorrenti dichiaravano di rinunciare “ad ogni e qualsiasi domanda e azione avanzata nel presente giudizio nei confronti di ” che, Controparte_11
con atto in data 11/9/2023, dichiarava di accettare;
i ricorrenti depositavano poi memoria.
Con ordinanza n. 32762/2023 emessa nell'adunanza del 4.10.2023 e pubblicata il 24.11.2023 la
Corte di Cassazione dichiarava estinto il processo con riguardo alla lite tra i ricorrenti e CP_11
accoglieva il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti avevano censurato la
[...]
sentenza impugnata “per violazione degli artt. 38 e 2500-quinquies c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto persistente la responsabilità degli eredi del soggetto che aveva concluso il contratto di locazione in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta LI, anche in relazione alle obbligazioni riferibili a tale contratto rimaste inadempiute successivamente all'acquisto della personalità giuridica da parte della LI, non avendo la creditrice mai tempestivamente manifestato (diversamente da quanto erroneamente affermato dal CP_1
giudice d'appello) alcuna opposizione alla trasformazione della LI in associazione riconosciuta, con la conseguente liberazione dei soggetti precedentemente individuabili come illimitatamente responsabili, in applica-zione dell'art. 2500-quinqiues c.c. (peraltro espressamente richiamato dal sopravvenuto art. 42-bis c.c.” – primo motivo- e per “violazione dell'art. 111, co. 6, Cost., dell'art. 6, par. 1, Cedu, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4
c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramente apparente – senza peraltro tenere in alcuna considerazione le censure svolte dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado – con riguardo alla decisione riferita alla (pretesa)
assenza di alcuna responsabilità dei componenti gli organi associativi della LI in relazione ai crediti pagina 16 di 28 vantati in giudizio dalla ritenendo erroneamente che gli stessi non avessero mai CP_1
manifestato (sia pure tacitamente) al-cuna volontà negoziale al rinnovo del contratto di locazione Pt_8
originariamente concluso dal ” -terzo motivo- dichiarando assorbiti i restanti. Cassava Parte_1
quindi la sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Giudizio di rinvio
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio il Parte_1
giudizio di secondo grado nei confronti di tutte le parti, per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2024 si costituiva in giudizio che, in CP_1
primo luogo, eccepiva il passaggio in giudicato delle sentenze di primo e secondo grado con riferimento alla posizione di avendo la stessa con il ricorso in Cassazione prestato Controparte_2
espressamente acquiescenza alla statuizione di inammissibilità per tardività del suo appello incidentale, dichiarando, quindi, di dissociarsi dai primi quattro motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti ed essendosi, pertanto, limitata ad impugnare le statuizioni della sentenza della Corte di
Appello di Milano in punto di condanna alle spese di lite a favore dei terzi chiamati. In secondo luogo,
sosteneva con plurime argomentazioni che i principi così come espressi dalla Cassazione non potevano trovare applicazione al caso di specie insisteva, dunque, nell'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, e quindi, nella conferma della sentenza di primo grado, cioè nella condanna degli eredi
[...]
pro quota ai sensi dell'art. 38 c.c. per i canoni rimasti impagati ed indennità di occupazione. Pt_1
Si costituiva con comparsa del 18.07.2024 che si associava alle Persona_1
considerazioni della difesa di quanto alla insussistenza di una responsabilità Parte_1
personale ex art. 38 c.c. dopo il riconoscimento della personalità giuridica di AL e, viceversa,
ribadiva l'infondatezza della chiamata di terzo. avrebbe dovuto limitarsi ad Parte_1
escludere la sua responsabilità (quale coerede) ex art. 38 cod., civ. evitando di allargare pagina 17 di 28 inopportunamente il giudizio a terzi, tra i quali il sull'infondato presupposto di un suo diritto di Per_1
manleva del tutto inesistente perché, eventualmente, il diritto a svolgere nei confronti dei terzi chiamati, tra cui il una domanda ex art. 38 cod. civ. competeva alla società ma, Per_1 CP_1
poiché, nessuna richiesta era stata formulata in tal senso da tale società, era ormai, prescritto ogni suo eventuale diritto.
Con separata comparsa del 18.07.2024 si costituiva nella qualità di erede Parte_3
universale di che, pur dando atto del fatto che la sua dante causa Controparte_2 Controparte_2
non aveva proposto tempestiva impugnazione alla sentenza di primo grado e non aveva aderito ai primi quattro motivi del ricorso in Cassazione e, quindi, a quelli accolti, tuttavia, non si ea formato alcun giudicato sulla sua posizione, perché non sussistendo una responsabilità ex art. 38 c.c., per debiti contratti da una associazione riconosciuta, non è possibile che tale responsabilità possa risultare accertata da una sentenza e negata da un'altra, così come l'inesistenza di una responsabilità ex art. 38
c.c., per le obbligazioni di AL, in capo agli eredi di , non è possibile che esista solo CP_10
per alcuni di loro, essendo unico il fatto che avrebbe generato tale responsabilità. All'unicità dei presupposti consegue l'inscindibilità del loro accertamento e, per l'effetto, l'impugnazione di anche uno solo dei coeredi impedisce la formazione del giudicato nei confronti degli altri, versandosi, nel caso, in ipotesi di litisconsorzio necessario. Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
A loro volta si costituivano i LL e con comparsa del Pt_4 Pt_5 Parte_6
30.06.2024, i quali chiedevano il rigetto di ogni domanda proposta da nei loro confronti per CP_1
insussistenza di responsabilità alcuna, ex art. 38 c.c. come statuito nell'ordinanza della Suprema Corte,
non esistendo obbligazioni non adempiute da AL antecedenti al riconoscimento della stessa, e neppure potendosi configurare responsabilità ex art. 38 c.c. per obbligazioni che AL non avesse adempiuto successivamente al riconoscimento. Di conseguenza, chiedevano la condanna alla restituzione di quanto versato in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado sia a carico di pagina 18 di 28 , che degli eredi del terzo chiamato perché lo stesso nelle more aveva CP_1 Controparte_8
agito nei loro confronti per recuperare le spese di lite.
Infine, anche l' si costituiva con comparsa del 16.06.2024 Controparte_18
con la quale, -dopo aver ricordato che era stata chiamata in manleva dal solo sulla base di una CP_4
[... asserita garanzia prestata e rilasciata da AL a suo favore -in qualità di lavoratore dipendente-
Par Pt_1
26.02.2007, sarebbe ratificata dagli Parte_9
allora consiglieri il 12.03.2007- chiedeva l'applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Cassazione nel giudizio rescindente che, nel caso di specie, sono l'esclusione della responsabilità
solidale ex art. 38 c.c. per le obbligazioni di AL persona giuridica, oltre che l'inesistenza di una responsabilità a tale titolo in capo agli eredi di , con quanto consegue anche in CP_10
relazione alla regolazione delle spese dell'intero giudizio, quindi del primo e del secondo grado, da liquidarsi a suo favore, che:” dovranno esser poste a carico di o, diversamente, a carico della CP_4
parte (verosimilmente stanti i principi affermati dalla S.C.) che, in base all'esito del CP_1
giudizio, secondo il criterio di causalità, risulterà ab ovo responsabile del procedimento instaurato nei confronti di soggetti non passivamente legittimati, costretti a sopportare gli oneri di un contezioso ultradecennale”.
Regolarizzato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di , e degli CP_4 CP_9
eredi di , all'udienza del 29.05.2025 che si svolgeva mediante trattazione scritta, le Controparte_8
parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. di gg 60 per il deposito delle memorie conclusionali e d ulteriori gg 20 per le repliche.
Depositate le memorie difensive finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Opinione della Corte
Occorre preliminarmente precisare come in sede di giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è pagina 19 di 28 investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è
vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (vedi Cass. sez. 1 sent. n. 5381/2011).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di deve, pertanto, trovare necessaria CP_1
applicazione nel presente giudizio di rinvio quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione all'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso.
A tal proposito, come si legge nell'ordinanza, la Cassazione ha ritenuto che:”... la responsabilità (di natura assimilabile a quella fideiussoria: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12508 del
17/06/2015, Rv. 635870 - 01) del soggetto cui risale l'originaria stipulazione di un contratto di locazione per conto di un'associazione non riconosciuta non possa essere prolungata nel tempo oltre i termini espressamente (o anche implicitamente) previsti nel programma contrattuale dallo stesso stipulante convenuto con la controparte, ossia oltre il momento temporale a partire dal quale l'eventuale prosecuzione del rapporto sia dovuta – non già più all'originaria manifestazione negoziale costitutiva del rapporto di locazione, bensì – alla diversa volontà negoziale (implicitamente o esplicitamente) manifestata dai responsabili dell'associazione non riconosciuta vòlta alla prosecuzione
(rectius, al non impedimento della prosecuzione) del rapporto oltre agli originari limiti convenuti dalle parti o previsti dalla legge;
a partire da tale momento, infatti, la responsabilità (d'indole fideiussoria)
connessa all'esecuzione delle (rinnovate) obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta deve ritenersi imputabile unicamente a carico di coloro i quali ebbero direttamente ad assumerla (in sede di rinnovo o di mancato impedimento del rinnovo), e non già più in capo a coloro i quali (agendo in nome per conto della medesima associazione) dettero vita all'originaria pagina 20 di 28 instaurazione del rapporto, ma che, al momento del verificarsi dell'atteggiamento determinativo della rinnovazione, non rivestivano più alcun ruolo attivo o gestionale idoneo a legittimare quell'atteggiamento e determinare la contrazione, in forza delle conseguenze della rinnovazione, di obbligazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente convenute (ossia quelle nascenti dalla rinnovazione.…..d'altro canto, secondo il criterio di imputazione della responsabilità indicato dall'art. 38 c.c., mentre è pienamente ragionevole intendere la responsabilità di chi abbia stipulato il contratto come estesa alle obbligazioni nascenti dal contratto per il periodo di durata convenuto (e ciò perché
della stipulazione e della durata egli è responsabile), è altrettanto ragionevole, sempre secondo un criterio basato sulla responsabilità, attribuire quest'ultima a chi al momento in cui il tacito rinnovo dovrà essere impedito, oppure provocato tacitamente, possa tenere tale comportamento (e costui è chi in quel momento rappresenta l'ente o comunque agisca per esso);…. in forza delle argomentazioni che precedono, dev'essere rilevata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la persistente responsabilità degli eredi di (autore della conclusione, CP_10
nel 1998, del contratto di locazione in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta LI) in relazione a tutte le obbligazioni relative a detto contratto anche successive alla relativa tacita rinnovazione alla prima scadenza, dovendo il (e quindi i relativi eredi) ritenersi Parte_1
responsabile delle obbligazioni connesse a tale contratto solo fino a detta prima scadenza, essendo nelle more intervenuto il relativo decesso e, dunque, la definitiva interruzione del relativo rapporto con l'associazione non riconosciuta LI, e dovendo quindi ricondursi, la responsabilità per le obbligazioni connesse alla prosecuzione del rapporto per tacita rinnovazione alla prima scadenza, in capo a coloro i quali ebbero a provocarla (o a non impedirla, nell'esercizio di prerogative intrinsecamente negoziali) in nome e per conto della medesima associazione all'epoca di tale prima scadenza;
…il principio di diritto che giustifica la disposta cassazione è il seguente: «qualora venga stipulato da un'associazione non riconosciuta un contratto di locazione con previsione di tacito rinnovo alla scadenza, l'art. 38 del codice civile giustifica, in capo a colui che abbia rappresentato pagina 21 di 28 l'associazione ai fini della stipulazione o comunque abbia stipulato il contratto agendo per suo conto,
la responsabilità per le obbligazioni nascenti dal contratto a carico dell'associazione fino al momento della scadenza della durata prevista, mentre una sua responsabilità (o una responsabilità dei suoi eredi) per le obbligazioni derivanti da una rinnovazione tacita sarà da escludere qualora, al momento del verificarsi del tacito rinnovo, egli non abbia più alcun potere di agire per conto dell'associazione per essere cessato il suo rapporto di associato. La responsabilità, in tal caso, cadrà su colui che, al momento del tacito rinnovo, rappresentava l'associazione o abbia agio per suo conto…».
E allora, non può che essere rigettata ogni domanda proposta da nei confronti dei CP_1
LL NI e perché, appunto è da escludere una Parte_4 Pt_5 Pt_1
responsabilità ex art. 38 c.c. del loro dante causa e, quindi, a loro carico in qualità di CP_10
eredi. Non rilevano, pertanto, le ulteriori considerazioni della difesa di che non possono essere CP_1
esaminate in questa sede di rinvio, attesi i principi sopra espressi.
Viceversa, ritiene il Collegio che si sia formato il giudicato di condanna pro-quota rispetto alla posizione della moglie di e, quindi, nei confronti del suo erede Controparte_10 Controparte_2
universale perché come giustamente osservato dalla difesa di , l'appello Parte_3 CP_1
incidentale della era stato dichiarato inammissibile nel precedente grado di appello, e la stessa CP_2
non ha poi impugnato con il ricorso in cassazione né tale statuizione, né ha aderito ai primi quatto motivi dei ricorsi proposti dai figli, di cui la Cassazione ha poi accolto il primo ed il terzo.
Sul punto, non fondate sono le argomentazioni della difesa di perché, come Parte_3
avevano eccepito in primo grado tutti gli eredi di e, quindi, anche la stessa in CP_10 CP_2
relazione alle obbligazioni contratte dal de cuius ciascun erede risponde verso i creditori ai sensi dell'art. 754 c.c. pro quota, tant'è che i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, né
sussiste alcuna solidarietà interna ai sensi dellart.752 c.c. pertanto, la mancata impugnazione ha determinato il passaggio in giudicato dei capi condannatori riguardanti la CP_2
pagina 22 di 28 Il rigetto delle domande di nei confronti dei figli di comporta le CP_1 CP_10
necessarie condanne restitutorie di quanto ricevuto dagli stessi in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado e, quindi, va condannata alla restituzione a favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di capitale e spese di precetto per € 4.697,62, oltre interessi legali dal percepito al saldo,
nonché, al pagamento del complessivo importo capitale di 26.204,78 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi dal tempo della ricezione dei singoli versamenti al saldo, in favore degli altri LL
[...]
con versamento a favore di dell'importo capitale di 25.996,03 euro, oltre Pt_1 Parte_5
interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, e a favore di dell'importo di Parte_4
208,75 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, avendo le stesse provveduto al pagamento anche a favore degli altri coeredi.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte, considerato il generale principio secondo cui deve procedersi a nuova regolamentazione delle intere spese processuali, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. 12063/2007) ritiene di dover porre a carico di sia quelle sostenute per tutte le fasi dai LL , sia quelle sostenute, dai terzi CP_1 Parte_1
chiamati e (essendo rimasto contumace sin dal primo grado ed Per_1 CP_8 CP_4 CP_9
essendo stato dichiarato estinto dalla Cassazione il giudizio relativamente alla posizione del , -a CP_11
favore di ciascuno limitatamente alle fasi in cui si è costituito- in forza del principio di causazione -
che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – perché il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
In relazione ai terzi chiamati e , va poi chiarito -come anticipato- che essendosi CP_4 CP_8
costituiti solo nel primo grado di giudizio e nel susseguente giudizio di appello non già nel giudizio per pagina 23 di 28 cassazione e nel presente giudizio di rinvio, in esito all'accoglimento dei motivi del ricorso degli eredi
, essi hanno diritto alla rifusione delle spese di lite relative ai soli giudizi nei quali si sono Parte_1
costituiti e segnatamente alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e del susseguente giudizio di appello. Al riguardo sulla base dei principi innanzi richiamati, a nulla rileva mancata costituzione dei predetti nel presente giudizio di rinvio, essendosi gli stessi costituiti nel primo grado di giudizio e nel susseguente giudizio di appello in relazione ai quali hanno conseguentemente sostenuto i costi della relativa difesa processuale, le cui attività vanno pertanto liquidate in applicazione della enunciata regola della soccombenza finale. A favore del terzo andrà anche riconosciuta la Per_1
presente fase di rinvio e non quella di legittimità non essendosi ivi costituito.
Viceversa, ritiene la Corte di non dover porre le spese di lite sostenute da AL a carico di bensì, a carico del , perché il rimborso rimane, invece, a carico della parte che CP_1 CP_4
ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso di specie lo stesso del tutto indebitamente ha esercitato la chiamata in garanzia perché basata di un titolo -la transazione raggiunta in sede sindacale con AL- del tutto estranea al petitum e alla causa petendi azionata nei suoi confronti da . Anche per AL saranno riconosciute Parte_1
le spese solo per le fasi in cui si è costituita.
Possono essere invece compensate integralmente ex art. 92 c.p.c. quelle del giudizio di Cassazione
e del presente giudizio di rinvio tra ed il nella sua qualità di erede di CP_1 Pt_3 CP_2
, attesa la reciproca soccombenza
[...]
Infine, gli eredi di quindi , e devono CP_8 CP_6 CP_5 CP_7 CP_8
essere condannati alla restituzione a favore di e di quanto Pt_4 Pt_5 Parte_6
ricevuto in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di secondo grado e della conseguente procedura esecutiva avviata dal loro dante causa, pari all'importo di complessivi 11.189,13 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi dal tempo della ricezione del versamento al saldo, condanna da pagina 24 di 28 intendersi efficace nei limiti di legge, ossia intra vires, in permanenza del beneficio (avendo i predetti eredi accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario), da eventualmente effettuarsi, quando ne ricorreranno le condizioni, con la relativa rimessa a che, quale obbligata Parte_4
solidale, ha materialmente erogato a la su indicata somma, non avendo nel Controparte_8
frattempo i LL provveduto a regolare tra loro i rapporti di debito-credito come dichiarato Parte_1
in atti.
La liquidazione delle spese viene fatta in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e sue modifiche tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause comprese nello scaglione di valore tra €26.000,01 e
€52.000,00 in considerazione dell'attività difensiva svolta e, quindi, solo per il giudizio di Cassazione
per il quale tutti i e la hanno agito con un unico ricorso, dell'aumento previsto per la Parte_1 CP_2
presenza di più parti stante la diversa posizione -ferma restando poi il riconoscimento pro quota- e per il solo giudizio di rinvio dell'aumento del 30% previsto per la redazione degli atti con i collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano quale giudice in sede di rinvio, in forza della ordinanza n. raccolta generale 32762/2023 della Corte di Cassazione sez. 3 civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così provvede:
-1) da atto del passaggio in giudicato dei capi 1 e 4 della sentenza di primo grado e del capo 2 della sentenza di secondo grado relativamente alla posizione di e, quindi, nei confronti del Controparte_2
suo erede universale Parte_3
-2) rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di , e CP_1 Pt_1 Pt_4 Pt_5
NI e di conseguenza: Parte_1
-condanna a rifondere a le spese di lite che liquidano: in CP_1 Parte_1
€5.810,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%+cpa+iva) per il 1° grado, in €6.946,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%+cpa+iva), oltre €147,00 contributo unificato ed €27,00 marca pagina 25 di 28 diritti forfettari per il 2° grado, in €2.425,76 (quota di un quinto) oltre accessori di legge
(15%+cpa+iva) per il giudizio di Cassazione, ed in €382,50 per spese, €6.946,00 per compensi oltre accessori di legge (15%+cpa+iva) per il presente giudizio di rinvio, con la maggiorazione del 30%
dei compensi per l'adozione, nella redazione degli atti, delle tecniche di cui all'art. 4, c.
1-bis, D.M.
55/14 solo per la presente fase;
-condanna a rifondere a favore di e le spese CP_1 Pt_4 Pt_5 Parte_6
di lite che 1iquida quanto al primo grado, in 5.810,00 euro, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario,
oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado per 1.078,50 euro, e quanto al secondo grado, in 6.9446,00 euro, oltre alle spese di contributo unificato, per 355,00 euro oltre iva, cpa e imborso spese forfetario;
per il grado di legittimità, nella misura di tre quinti, quindi complessivi compensi per 7.277,28 euro oltre spese generali 15%, e degli accessori di legge (cpa ed iva), e per il presente giudizio di rinvio in euro 6.946,00 oltre iva, cpa, rimborso spese forfetario, e maggiorazione dei compensi, ex art. 4, c.
1-bis, stante la redazione degli atti con le tecniche di collegamento ipertestuale per il solo giudizio di rinvio;
3) CO a rifondere le spese di lite a favore dei terzi chiamati che liquida: CP_1
-a favore di in €5.810,00 per compensi per il primo grado, oltre al 15% Persona_1
per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6.946,00 per compensi per il secondo grado oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6946,00 per il presente giudizio di rinvio oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
-a favore di in €5.810,00 per compensi per il primo grado, oltre al 15% per CP_4
rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6.946,00 per compensi per il secondo grado oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
-a favore di e per esso a favore dei suoi eredi , e Controparte_8 CP_6 CP_5
, in €5.810,00 per compensi per il primo grado, oltre al 15% per rimborso Controparte_7
pagina 26 di 28 forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6.946,00 per compensi per il secondo grado oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
4) CO alla refusione, in favore di AL, delle spese legali, che liquida in CP_4
€5.810,00 per il primo grado, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, in €6.946,00 per il secondo grado oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA se dovute e in €6.946,00 per il presente giudizio di rinvio oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute e maggiorazione dei compensi, ex art. 4, c.
1-bis, stante la redazione degli atti con le tecniche di collegamento ipertestuale per il solo giudizio di rinvio, con distrazione per tutte le fasi a favore del difensore AN TT Zannini;
5) CO alla restituzione a favore di dell'importo di capitale CP_1 Parte_1
e spese di precetto pari €4.697,62, oltre interessi legali ex art.1284 primo comma c.c. dal percepito al saldo.
6) CO alla restituzione a favore di della CP_1 Pt_4 Pt_5 Parte_6
somma complessiva di €26.204,78 con versamento a favore di dell'importo Parte_5
capitale di 25.996,03 euro, oltre interessi legali ex primo comma art. 1284 c.c. maturati e maturandi sino al saldo, e a favore di dell'importo di 208,75 euro, oltre interessi legali ex Parte_4
primo comma art. 1284 c.c maturati e maturandi sino al saldo.
7) CO , e , in qualità di eredi di CP_6 CP_5 Controparte_7 CP_8 [...]
, ciascuno pro quota, a restituire a e per essi a CP_8 Pt_4 Pt_5 Parte_6
favore della sola la somma di €11.189,13, oltre interessi legali maturati e Parte_4
maturandi ex art. 1284 primo comma c.c. dal versamento al saldo, condanna da intendersi efficace nei limiti di legge, ossia intra vires, in permanenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
8) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio tra e nella sua qualità di erede universale di , CP_1 Parte_3 Controparte_2
pagina 27 di 28 9) Rigetta ogni ulteriore domanda o istanza
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025
la Consigliera est. la Presidente
IA ES BR NN NT
pagina 28 di 28