Sentenza 21 febbraio 2005
Massime • 1
Con riguardo agli infortuni sul lavoro disciplinati dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, qualora l'INAIL abbia valutato a favore dell'infortunato una preesistente patologia extraprofessionale, considerandola come concausa di lesione, il successivo peggioramento di tale patologia va inquadrato nell'ambito normativo delle concause sopravvenute, a norma dell'art. 83 T.U. n. 1124 del 1965; ne consegue che esso non incide sul grado d'inabilità qualora il giudizio medico legale abbia escluso qualsiasi interferenza dell'aggravamento con il precedente infortunio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2005, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA del 22 novembre 2002 REP. N. 61406;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 428/02 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 20/09/02 - R.G.N. 64/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/05 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Inail, in sede di valutazione dei postumi da infortunio in itinere al sig. RI AZ per cervialgia da colpo di frusta con radicolopatia sinistra, ha valutato in suo favore la preesistente patologia non professionale (retrolistesi C5 C6 e discopatia), liquidandogli una rendita corrispondente ad una riduzione della capacità lavorativa del 12%.
La domanda di aggravamento è stata respinta dal Tribunale di Trento sulla base della seguente valutazione del consulente tecnico d'ufficio: il Signor AZ RI è affetto da postumi conseguenti a colpo di frusta in rachide cervicale artrosico con mielopatia cronica degenerativa e retrolistesi di C5 - C6; l'aggravamento clinico presentato dall'assicurato è indipendente dal trauma iniziale ed è da ricondursi esclusivamente al carattere evolutivo della patologia degenerativa della colonna cervicale. L'impugnazione del AZ è stata respinta dalla locale Corte d'Appello, con sentenza 5/20 settembre 2002 n. 428, sulla base della medesima ctu.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AZ, con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 74-83 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; motivazione contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Premessa la distinzione della scienza medico-
legale tra concause di lesione e concause di invalidità, addebita alla sentenza impugnata di avere trasformato quella che è pacificamente una concausa di lesione, come tale riconosciuta dall'Inail in sede di costituzione della rendita, in una concausa di inabilità.
Il motivo è infondato.
Le concause di lesione sono degli stati morbosi preesistenti, che di per sè non costituiscono inabilità, ma che concorrono a rendere l'esito della lesione da infortuni più grave che in un organismo immune da tali concause, come negli esempi tradizionali del diabetico, del tracomatoso, dal favismo (per la rilevanza delle sensibilizzazioni di tipo allergico, tipicamente soggettive, vedi Cass. 18 marzo 1992, n. 3373; Cass. 22 agosto 1991 n. 9036; Cass. 1 febbraio 1990 n. n. 684; Cass. 17 ottobre 1988 n. 5647). Secondo la definizione della dottrina, si ha la concausa di lesione quando gli esiti dell' infortunio si innestano in una condizione morbosa preesistente ed indipendente dall'infortunio stesso, con l'effetto di produrre un processo patologico unico che giunge a conseguenze anatomo-funzionali diverse e più gravi di quelle che la semplice lesione infortunistica, da sè operante, avrebbe prodotto. Le concause di lesione trovano la fonte normativa della loro rilevanza giuridica direttamente nel principio di causalità, enunciato dall'art. 2 t.u. 1124, per il quale l'efficienza causale va valutata, diversamente che per l'inabilità, non in astratto, in relazione ad un ipotetico lavoratore medio, ma in concreto, rispetto alle condizioni fisiche individuali del lavoratore infortunato ed alle sue personali capacità di resistenza alla specifica causa violenta.
Le concause di lesione esulano quindi dalla disciplina dell'art. 79 t.u. 1124, che si riferisce esclusivamente alle inabilità preesistenti: la quota di efficienza causale in ipotesi addebitabile alla concausa di lesione preesistente non ha alcun valore giuridico sottrattivo;
l'inabilità, nella sua valutazione complessiva ex art. 78, è attribuita integralmente alla lesione da infortunio o da malattia professionale, che si carica di una efficienza causale totale ed esclusiva, sia che la concausa di lesione preesistente sia lavorativa, sia che sia extralavorativa. Come ancora precisato dalla dottrina, nelle concause di lesione la causa violenta rileva per i suoi caratteri qualitativi, e non per la sua quantità di efficienza causale a produrre l'evento infortunio.
Nel caso in esame, dalla consulenza tecnica d'ufficio e dal riconoscimento dell'Inail della preesistente forma cronica degenerativa nella valutazione dell'inabilità professionale, si evince che siamo in presenza di una concausa di lesione. Il problema particolare che si pone nella presente causa è se l'evoluzione di tale forma degenerativa, successiva all'infortunio, vada ancora addebitata a questo, e cioè come rilevino gli aggravamenti, successivi all'infortunio, delle concause di lesione. Il Collegio ritiene che il problema vada inquadrato nel quadro complessivo, comprensivo della disciplina delle concause sopravvenute.
L'art. 83 t.u. 1124 prevede la possibilità che l'attitudine al lavoro, ridotta a seguito di infortunio o malattia professionale, subisca delle variazioni nel tempo, o in aumento o in diminuzione, disponendo la variazione conseguenziale della rendita da inabilità già concessa. Il peggioramento può derivare dal naturale processo morboso, oppure da eventi esterni che si aggiungono ad esso. In ogni caso, la norma richiede il nesso di causalità tra il peggioramento e l'infortunio o la malattia professionale ("derivato dall'infortunio").
Il quadro normativo è pertanto nettamente distinto da quello delle concause preesistenti, per le quali l'art. 79 espressamente contempla quelle derivanti da fatti estranei al lavoro, disponendone la rilevanza a certe condizioni.
I casi esaminati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono di eventi esterni sopravvenuti. Ma si deve ritenere che rientri nella previsione dell'art. 83 anche il caso dell'assicurato che, portatore di un'inabilità per causa derivante da infortunio, subisca successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione, in quanto le concause sopravvenute rilevano solo quando trovano la loro causa efficiente nella lesione da infortunio.
Il dubbio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 79 e 83 t.u. 1124, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Cost., sotto il profilo che il lavoratore che ha già ridotta la propria capacità di lavoro in conseguenza di un infortunio, al verificarsi di un aggravamento delle proprie condizioni per cause extralavorative è meno protetto e tutelato rispetto a colui che, già in ridotta capacità di lavoro per altre ragioni, subisce un infortunio in occasione di lavoro (in altri termini il danno professionale è commisurato proporzionalmente a quello extralavorativo preesistente, mentre quello extralavorativo non è rapportato a quello professionale preesistente), è stato respinto con sentenza 12/19 gennaio 1995, n. 17 della Corte Costituzionale. Non giovano al ricorrente i precedenti di questa Corte richiamati nella memoria, condivisibili ma non pertinenti: Cass. 25 agosto 2003 n. 12470 afferma il principio che una concausa di invalidità preesistente, come tale rilevante per l'applicazione della formula LL (art. 79 t.u.) costituisce un fatto inscritto nello stesso fatto dedotto in giudizio, e pertanto non rappresenta fatto nuovo inammissibile in appello;
anche Cass. 3 aprile 1998 n. 3435 attiene ancora all'applicazione della medesima formula LL. Correttamente quindi la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza dell'aggravamento della concausa di lesione preesistente, sulla base di un principio di diritto che si può così enunciare: "qualora l'Inail abbia valutato a favore dell' infortunato una preesistente patologia extraprofessionale, considerandola quindi come concausa di lesione, il successivo peggioramento di tale patologia va inquadrato nell'ambito normativo delle concause sopravvenute, a norma dell'art. 83 t.u. 1124; pertanto esso non incide sul grado di inabilità qualora il giudizio medico legale abbia escluso qualsiasi interferenza dell'aggravamento con il precedente infortunio". Nulla deve dispersi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, invertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile catione temporis".
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 25 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2005