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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/12/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 294 / 2025 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. COPPA Parte_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in via Ospedale, 13 12051 Alba;
- reclamante
e nel contraddittorio con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: reclamo ex artt. 283, co. 8 e 50 c.c.i.i. avverso decreto di rigetto della domanda di esdebitazione del debitore incapiente. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “il sig. , come sopra rappresentato, difeso e Parte_1
domiciliato impugna il decreto di rigetto del tribunale di Asti e ne chiede la revoca con il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 283 CCII”.
Per il P.G.: “Chiede il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - riferisce di avere maturato ad oggi un'esposizione debitoria di Parte_1 complessivi € 840.529,30, così suddivisi:
- BRAMITO SPV SRL, per due posizioni a sofferenza, una per € 176.908,68 e un'altra per € 7.529,22.
- , quale sub-cessionaria dall' , poi Controparte_1 Controparte_2
, del credito nascente dal contratto di mutuo agrario concluso in data Controparte_3
18.12.2000, per un importo attualmente ammontante ad € 314.390; Contr
- , quale cessionaria da del credito da scoperto di c/c n. 4399.33, CP_4
passato a sofferenza con il recesso della banca nel 2004, per un importo attualmente ammontante ad € 107.982;
- , per un importo attualmente ammontante ad € 171.597,34; CP_5
- già per un credito attualmente Controparte_6 Controparte_7 ammontante ad € 9.406, più un ulteriore credito di € 41.967,29;
- , per un importo attualmente ammontante ad € 10.748,01. CP_8
Dagli atti risulta, inoltre, un debito verso l , a titolo di recupero di somme indebitamente CP_9
erogate nel 2016 a , deceduto nel 2017, trasmesse per successione al Persona_1
figlio . Parte_1
1.2 – L'odierno reclamante ha attualmente pendente una procedura esecutiva presso terzi che investe il quinto dello stipendio, ad iniziativa della concessionaria SORIS s.p.a.
1.3 – Dichiara il di non possedere immobili né automobili, di vivere in alloggio condotto Pt_1
in locazione insieme con la madre e di lavorare come operaio presso la ADL Parte_2
TRADE s.r.l. di Torino, con uno stipendio mensile di € 1.758,91 e annuo di € 21.106,92. La madre è titolare di assegno sociale pari ad € 698 mensili e ad € 9.074 annui.
Il reddito mensile disponibile del nucleo familiare è pertanto di € 2.517,24 mensili, per un totale annuo di € 30.027,88.
Le spese occorrenti al sostentamento del nucleo familiare vengono quantificate in €
1.545,47 mensili, pari ad € 18.785,64 annui.
Il reddito che residua nella disponibilità del nucleo familiare ammonterebbe pertanto, nella ricostruzione dell'odierno reclamante, ad € 11.241,36 annui, ossia € 936,78 mensili: somma, questa, che è inferiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, che corrisponde a un reddito mensile di € 1.268,59 e di € 15.223,08 su base annua.
Il reclamante possiederebbe, quindi, i requisiti reddituali richiesti dall'art. 283, co. 2, c.c.i.i. per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente.
1.4 – Riferisce il che all'origine dell'indebitamento vi sarebbe l'attività di impresa Pt_1
agricola avviata nel 2000, quando aveva 21 anni: egli sarebbe stato intestatario di una azienda agricola di fatto gestita interamente dal padre , deceduto nel 2017. Persona_1
Nello stesso anno della sua costituzione, il 18.12.2000, l'azienda avrebbe acquistato una cascina denominata “La Giliola” in Comune di Castelletto Merli (AL) al prezzo di £
1.700.000.000 e per pagare tale somma fu contratto un mutuo di vecchie £ 900.000.000 con l'ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO, poi divenuto Controparte_10
Gli affari non sarebbero andati bene e a fine 2004 la Regione Piemonte avrebbe revocato il finanziamento agevolato erogato a favore dell'impresa con la richiesta di restituzione anche dei contributi a fondo perduto per € 4.638,66 e di recupero di € 50.000. Contr Nello stesso anno, passava il suo credito a sofferenza e l'anno successivo, nel 2005, Con anche la banca ASTI revocava i conti correnti, i finanziamenti e le linee di credito.
Sempre nel 2005 veniva avviata davanti al Tribunale di Casale Monferrato un'esecuzione immobiliare, che si concludeva nel 2011 con la vendita degli immobili al prezzo di € 520.000, soddisfacendo soltanto una parte dei creditori concorrenti.
Il dichiara che l'assunzione dei debiti è integralmente riconducibile all'impresa Pt_1
agricola dove svolgeva un ruolo del tutto formale e marginale, in ragione della propria
(all'epoca) giovane età e della sua inesperienza, e del fatto che della gestione si occupava in via esclusiva il padre. 1.5 – Con ricorso ex art. 283, co. 8, c.c.i.i. al Tribunale di Asti, ha chiesto Parte_1
di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti come debitore incapiente, assumendo di non essere in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Con decreto in data 14.07.2025 il Tribunale di Asti ha respinto la domanda sulla base di un duplice ordine di considerazioni:
- il ha contratto ingenti debiti nei primi anni 2000 fino a maturare un'esposizione Pt_1 debitoria di diverse centinaia di migliaia di euro svolgendo l'attività d'imprenditore senza curarsi dell'attività gestoria d'impresa affidata invece al padre, e tale condotta integrerebbe un'evidente colpa grave nella formazione dell'indebitamento, e dunque la condizione ostativa prevista dall'art. 283, co. 7, c.c.i.i. Per di più, il malgrado l'ingente debito già Pt_1 maturato, avrebbe assunto altri debiti seppur d'importo più ridotto, ma comunque non irrilevante, ancora nel 2018 e nel 2020, aggravando così la propria situazione di dissesto;
- per la determinazione di quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, e quindi per determinare la sussistenza del requisito reddituale dell'art. 283, co. 2,
c.c.i.i., si doveva far riferimento al criterio indicato dall'art. 68 c.c.i.i., laddove parla di “importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”, e dunque moltiplicando l'assegno sociale su 13 mensilità per il valore della scala di equivalenza ISEE: per la famiglia del composta da lui e dall'anziana madre, il valore in questione è di € 10.994,46 e la Pt_1 differenza tra il reddito disponibile del nucleo familiare e tale somma è di € 19.108,54 – ossia un importo superiore a quello di € 16.491,69, che è quello, secondo il calcolo dell'OCC, per cui il debitore incapiente può essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione.
Mancherebbe, dunque, anche il requisito reddituale dell'art. 283, co. 2, c.c.i.i.
2. – Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo il . Parte_1
Il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati, in veste di
contro
- interessati, ai creditori rimasti in tutto o in parte insoddisfatti.
2.1 – Con il primo motivo, il reclamante censura la decisione del Tribunale di Asti, nella parte in cui ha ritenuto sussistere la condizione ostativa della colpa grave nella formazione dell'indebitamento: si ribadisce che l'origine del debito risiede nelle operazioni creditizie compiute negli anni 2000, con la costituzione dell'azienda agricola, quando egli aveva da poco compiuto 21 anni, era molto giovane, certamente inesperto, e sicuramente non in grado di sostenere economicamente l'acquisto di una cascina del valore di un miliardo e 700 milioni di vecchie lire;
per effettuare l'acquisto è stato contratto un mutuo per l'importo di £ 900 milioni, anch'esso difficilmente erogabile ad un soggetto appena ventunenne, che ha comportato di per sé un'esposizione rilevantissima il cui mancato rientro ha generato l'indebitamento attuale;
l'attività imprenditoriale era, in realtà, svolta dal padre , Persona_1 che solo controllava l'attività imprenditoriale e le sue condizioni finanziarie.
Si aggiunge che tutta l'odierna esposizione, seppur ingente, sarebbe circoscritta al periodo
2000-2005, mentre i debiti negli anni successivi si riferirebbero ad operazioni finanziarie di modesta portata, per acquistare elettrodomestici o utilitarie utilizzate per i propri spostamenti.
Il motivo è fondato.
Occorre partire da un duplice rilievo, ossia che:
(a) allo stato della sua situazione patrimoniale e reddituale, il PERA che non è in grado di offrire ai suoi creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
(b) nessuno dei suoi creditori, pure destinatari della notifica del reclamo, si è costituito in questa fase opponendosi alla sua esdebitazione, con ciò evidentemente non solo non sollevando obiezioni alla liberazione dai debiti (nella consapevolezza, quindi, che nessuna utilità potrà ricavare dalla prosecuzione delle azioni esecutive in corso o dall'avvio di altre azioni recuperatorie), ma anche, di fatto, non contestando la ricostruzione della complessa vicenda all'origine dell'ingente esposizione debitoria del reclamante.
Su tali premesse, e considerando che il requisito della meritevolezza deve essere valutato normativamente secondo criteri più elastici di quelli già previsti dalla l. 3/2012 per il piano del consumatore, la circostanza che all'origine dell'indebitamento vi sia l'assunzione di debiti, da mutuo e da finanziamenti, per l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale in giovane età, di fatto poi lasciata gestire dal padre, come soggetto con maggiore esperienza e che pure aveva garantito con fideiussione il mutuo fondiario per l'acquisto della cascina “La Giliola” in Castelletto Merli, iniziativa poi naufragata per ragioni contingenti, sembra escludere la sussistenza di una colpa grave nel momento genetico dell'obbligazione; le scelte successive parrebbero costituire un estremo tentativo di recuperare una situazione debitoria che, per via del cattivo andamento degli affari, stava sfuggendo di mano, e non risulterebbero, perciò, contraddistinte da colpa grave o mala fede nell'esecuzione dei rapporti debitori già instaurati;
allo stesso modo, i debiti cui fa riferimento il primo Giudice, negli anni 2018 e
2020, derivano da modesti finanziamenti contratti per esigenze di vita e non corrispondono, quindi, a scelte scriteriate che hanno ingiustificatamente aggravato l'esposizione. 2.2 – Con il secondo motivo, il contesta la decisione del primo giudice di leggere il Pt_1 requisito reddituale dell'art. 283, co. 2, c.c.i.i. alla luce della previsione dell'art. 68 del medesimo codice – che sarebbe riferita, in realtà, al limite al di sotto del quale gli istituti di credito non devono andare quando concedono un finanziamento: i due importi non potrebbero essere equiparati, dato che quello previsto dall'art. 68 c.c.i.i. è volutamente molto basso (€ 10.994,46 annui, significa € 916,20 al mese per il mantenimento di due soggetti che con tale reddito non potrebbero vivere dignitosamente) perchè diversamente il credito al consumo verrebbe drasticamente limitato, mentre il limite stabilito dall'art. 283, co. 2, deve consentire al debitore e alla sua famiglia il loro mantenimento.
Dovrebbe, invece, essere utilizzato proprio il parametro dell'art. 283, co. 2, c.c.i.i., ossia un importo non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE; e nella specie, sulla base dei calcoli non contestati dell'OCC, il reddito disponibile della famiglia del è di € 11.241,36, ossia ampiamente al di sotto Pt_1 della soglia di € 16.491,69.
Al più, si potrebbe far riferimento ai requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed anche in tal caso ci si manterrebbe nei limiti previsti dalla legge per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione.
Anche questo secondo motivo è fondato.
2.2.1 - L'art. 68, co. 3, c.c.i.i., dettato nell'ambito del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dispone:
“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
A sua volta, l'art. 283 c.c.i.i., che riguarda il procedimento di esdebitazione del debitore incapiente, prevede al co. 5:
“L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2”.
Ora, quel che è certo è che entrambe le norme si riferiscono alla valutazione del merito creditizio da parte del creditore: tuttavia, nel piano del consumatore, l'eventuale violazione delle regole di valutazione del merito creditizio comporta (così l'art. 69, co. 2, c.c.i.i.)
l'impossibilità per il creditore che ha concesso credito senza valutare il merito creditizio di opporsi all'omologa del piano;
nel procedimento di esdebitazione del debitore incapiente, invece, il codice non prevede alcuna sanzione per il creditore finanziario, sicchè si è detto che l'eventuale inosservanza del merito creditizio (rilevante anche ai sensi dell'art. 124 bis
TUB) potrà essere esaminata ai fini del giudizio di meritevolezza del debitore per dolo o colpa grave, ossia tenendo conto anche della condotta del finanziatore e ritenere che essa possa costituire un'esimente capace di escludere la colpevolezza del debitore.
Non è corretto, quindi, leggere il requisito reddituale dell'art. 283, co. 2, c.c.i.i. in uno con l'art. 68, co. 5, c.c.i.i., che è una disposizione dettata a tutt'altro scopo.
2.2.2 – Certo essendo, sulla base dei calcoli (non contestati) dell'OCC, che il reddito disponibile del debitore non sia superiore ai valori calcolati secondo l'art. 283, co. 2, c.c.i.i., ricorre, evidentemente, anche il requisito reddituale fissato dalla citata disposizione.
3. – Il reclamo, per concludere, deve essere accolto e pronunciata, per l'effetto, la liberazione del da tutti i suoi debiti (con la esclusione di quelli di cui all'art. 278, co. 6, Pt_1
c.c.i.i., dettato in generale in tema di esdebitazione, ma da applicarsi anche alla esdebitazione dell'incapiente, come ipotesi speciale di esdebitazione), alla condizione che, entro tre anni dal presente decreto, non sopravvengano utilità ulteriori che superino i limiti reddituali determinati dall'OCC in questo giudizio.
Trattandosi di provvedimento di accoglimento, esso va assunto in forma di sentenza (arg. ex art. 50, co. 5, c.c.i.i., richiamato dall'art. 283, co. 8); seguono come da dispositivo le ulteriori disposizioni previste dai commi 7 e 9 dell'art. 283 cit., che possono essere adottate direttamente dalla Corte in ragione della inapplicabilità, nel caso di specie, della rimessione al primo giudice degli adempimenti previsti dall'art. 49, co. 3, c.c.i.i., contenuta nell'art. 50
c.c.i.i., richiamato dall'art. 283, co. 8, dello stesso codice
Nulla a provvedere sulle spese, non essendosi costituito alcun creditore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da avverso il decreto ex art. 283 c.c.i.i. Parte_1
emesso dal Tribunale di Asti in data 14.07.2025, con ricorso depositato il 31.07.2025:
a) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara la liberazione di dai suoi Parte_1 debiti pregressi e l'inesigibilità per la parte di essi non pagata (con la sola esclusione dei debiti previsti dall'art. 278, co. 6, c.c.i.i.), a condizione che non pervengano al debitore, nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, delle utilità ulteriori rispetto al reddito disponibile per sé e per la sua famiglia, calcolato dall'OCC in € 10.994,46 netti annui;
b) manda all'OCC di comunicare il presente decreto, entro trenta giorni dalla sua pronuncia, a tutti i creditori;
c) dispone, ai sensi dell'art. 283, co. 7, c.c.i.i., che il debitore, entro il 31.01 di ciascun anno e a partire dal prossimo 2026, e per la durata di tre anni, depositi, a pena di revoca del beneficio, una dichiarazione annuale sulla propria situazione reddituale, nella quale dovrà, altresì, illustrare la propria situazione lavorativa e la situazione della sua famiglia (anche se nel frattempo variata nella sua composizione, oltre che nei suoi redditi), ed indicando se ha percepito delle utilità ulteriori come al punto precedente. Fa presente che l'omessa o inveritiera dichiarazione è sanzionata penalmente dall'art. 344, co. 2, c.c.i.i.;
d) manda ancora all'OCC di vigilare, nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al punto precedente e di compiere tutte le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori come al punto a), e di darne comunicazione, in caso positivo, ai creditori e previa autorizzazione del giudice competente, che si individua nel Tribunale di Asti;
e) nulla a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'12/12/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 294 / 2025 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. COPPA Parte_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in via Ospedale, 13 12051 Alba;
- reclamante
e nel contraddittorio con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: reclamo ex artt. 283, co. 8 e 50 c.c.i.i. avverso decreto di rigetto della domanda di esdebitazione del debitore incapiente. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “il sig. , come sopra rappresentato, difeso e Parte_1
domiciliato impugna il decreto di rigetto del tribunale di Asti e ne chiede la revoca con il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 283 CCII”.
Per il P.G.: “Chiede il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - riferisce di avere maturato ad oggi un'esposizione debitoria di Parte_1 complessivi € 840.529,30, così suddivisi:
- BRAMITO SPV SRL, per due posizioni a sofferenza, una per € 176.908,68 e un'altra per € 7.529,22.
- , quale sub-cessionaria dall' , poi Controparte_1 Controparte_2
, del credito nascente dal contratto di mutuo agrario concluso in data Controparte_3
18.12.2000, per un importo attualmente ammontante ad € 314.390; Contr
- , quale cessionaria da del credito da scoperto di c/c n. 4399.33, CP_4
passato a sofferenza con il recesso della banca nel 2004, per un importo attualmente ammontante ad € 107.982;
- , per un importo attualmente ammontante ad € 171.597,34; CP_5
- già per un credito attualmente Controparte_6 Controparte_7 ammontante ad € 9.406, più un ulteriore credito di € 41.967,29;
- , per un importo attualmente ammontante ad € 10.748,01. CP_8
Dagli atti risulta, inoltre, un debito verso l , a titolo di recupero di somme indebitamente CP_9
erogate nel 2016 a , deceduto nel 2017, trasmesse per successione al Persona_1
figlio . Parte_1
1.2 – L'odierno reclamante ha attualmente pendente una procedura esecutiva presso terzi che investe il quinto dello stipendio, ad iniziativa della concessionaria SORIS s.p.a.
1.3 – Dichiara il di non possedere immobili né automobili, di vivere in alloggio condotto Pt_1
in locazione insieme con la madre e di lavorare come operaio presso la ADL Parte_2
TRADE s.r.l. di Torino, con uno stipendio mensile di € 1.758,91 e annuo di € 21.106,92. La madre è titolare di assegno sociale pari ad € 698 mensili e ad € 9.074 annui.
Il reddito mensile disponibile del nucleo familiare è pertanto di € 2.517,24 mensili, per un totale annuo di € 30.027,88.
Le spese occorrenti al sostentamento del nucleo familiare vengono quantificate in €
1.545,47 mensili, pari ad € 18.785,64 annui.
Il reddito che residua nella disponibilità del nucleo familiare ammonterebbe pertanto, nella ricostruzione dell'odierno reclamante, ad € 11.241,36 annui, ossia € 936,78 mensili: somma, questa, che è inferiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, che corrisponde a un reddito mensile di € 1.268,59 e di € 15.223,08 su base annua.
Il reclamante possiederebbe, quindi, i requisiti reddituali richiesti dall'art. 283, co. 2, c.c.i.i. per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente.
1.4 – Riferisce il che all'origine dell'indebitamento vi sarebbe l'attività di impresa Pt_1
agricola avviata nel 2000, quando aveva 21 anni: egli sarebbe stato intestatario di una azienda agricola di fatto gestita interamente dal padre , deceduto nel 2017. Persona_1
Nello stesso anno della sua costituzione, il 18.12.2000, l'azienda avrebbe acquistato una cascina denominata “La Giliola” in Comune di Castelletto Merli (AL) al prezzo di £
1.700.000.000 e per pagare tale somma fu contratto un mutuo di vecchie £ 900.000.000 con l'ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO, poi divenuto Controparte_10
Gli affari non sarebbero andati bene e a fine 2004 la Regione Piemonte avrebbe revocato il finanziamento agevolato erogato a favore dell'impresa con la richiesta di restituzione anche dei contributi a fondo perduto per € 4.638,66 e di recupero di € 50.000. Contr Nello stesso anno, passava il suo credito a sofferenza e l'anno successivo, nel 2005, Con anche la banca ASTI revocava i conti correnti, i finanziamenti e le linee di credito.
Sempre nel 2005 veniva avviata davanti al Tribunale di Casale Monferrato un'esecuzione immobiliare, che si concludeva nel 2011 con la vendita degli immobili al prezzo di € 520.000, soddisfacendo soltanto una parte dei creditori concorrenti.
Il dichiara che l'assunzione dei debiti è integralmente riconducibile all'impresa Pt_1
agricola dove svolgeva un ruolo del tutto formale e marginale, in ragione della propria
(all'epoca) giovane età e della sua inesperienza, e del fatto che della gestione si occupava in via esclusiva il padre. 1.5 – Con ricorso ex art. 283, co. 8, c.c.i.i. al Tribunale di Asti, ha chiesto Parte_1
di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti come debitore incapiente, assumendo di non essere in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Con decreto in data 14.07.2025 il Tribunale di Asti ha respinto la domanda sulla base di un duplice ordine di considerazioni:
- il ha contratto ingenti debiti nei primi anni 2000 fino a maturare un'esposizione Pt_1 debitoria di diverse centinaia di migliaia di euro svolgendo l'attività d'imprenditore senza curarsi dell'attività gestoria d'impresa affidata invece al padre, e tale condotta integrerebbe un'evidente colpa grave nella formazione dell'indebitamento, e dunque la condizione ostativa prevista dall'art. 283, co. 7, c.c.i.i. Per di più, il malgrado l'ingente debito già Pt_1 maturato, avrebbe assunto altri debiti seppur d'importo più ridotto, ma comunque non irrilevante, ancora nel 2018 e nel 2020, aggravando così la propria situazione di dissesto;
- per la determinazione di quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, e quindi per determinare la sussistenza del requisito reddituale dell'art. 283, co. 2,
c.c.i.i., si doveva far riferimento al criterio indicato dall'art. 68 c.c.i.i., laddove parla di “importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”, e dunque moltiplicando l'assegno sociale su 13 mensilità per il valore della scala di equivalenza ISEE: per la famiglia del composta da lui e dall'anziana madre, il valore in questione è di € 10.994,46 e la Pt_1 differenza tra il reddito disponibile del nucleo familiare e tale somma è di € 19.108,54 – ossia un importo superiore a quello di € 16.491,69, che è quello, secondo il calcolo dell'OCC, per cui il debitore incapiente può essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione.
Mancherebbe, dunque, anche il requisito reddituale dell'art. 283, co. 2, c.c.i.i.
2. – Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo il . Parte_1
Il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati, in veste di
contro
- interessati, ai creditori rimasti in tutto o in parte insoddisfatti.
2.1 – Con il primo motivo, il reclamante censura la decisione del Tribunale di Asti, nella parte in cui ha ritenuto sussistere la condizione ostativa della colpa grave nella formazione dell'indebitamento: si ribadisce che l'origine del debito risiede nelle operazioni creditizie compiute negli anni 2000, con la costituzione dell'azienda agricola, quando egli aveva da poco compiuto 21 anni, era molto giovane, certamente inesperto, e sicuramente non in grado di sostenere economicamente l'acquisto di una cascina del valore di un miliardo e 700 milioni di vecchie lire;
per effettuare l'acquisto è stato contratto un mutuo per l'importo di £ 900 milioni, anch'esso difficilmente erogabile ad un soggetto appena ventunenne, che ha comportato di per sé un'esposizione rilevantissima il cui mancato rientro ha generato l'indebitamento attuale;
l'attività imprenditoriale era, in realtà, svolta dal padre , Persona_1 che solo controllava l'attività imprenditoriale e le sue condizioni finanziarie.
Si aggiunge che tutta l'odierna esposizione, seppur ingente, sarebbe circoscritta al periodo
2000-2005, mentre i debiti negli anni successivi si riferirebbero ad operazioni finanziarie di modesta portata, per acquistare elettrodomestici o utilitarie utilizzate per i propri spostamenti.
Il motivo è fondato.
Occorre partire da un duplice rilievo, ossia che:
(a) allo stato della sua situazione patrimoniale e reddituale, il PERA che non è in grado di offrire ai suoi creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
(b) nessuno dei suoi creditori, pure destinatari della notifica del reclamo, si è costituito in questa fase opponendosi alla sua esdebitazione, con ciò evidentemente non solo non sollevando obiezioni alla liberazione dai debiti (nella consapevolezza, quindi, che nessuna utilità potrà ricavare dalla prosecuzione delle azioni esecutive in corso o dall'avvio di altre azioni recuperatorie), ma anche, di fatto, non contestando la ricostruzione della complessa vicenda all'origine dell'ingente esposizione debitoria del reclamante.
Su tali premesse, e considerando che il requisito della meritevolezza deve essere valutato normativamente secondo criteri più elastici di quelli già previsti dalla l. 3/2012 per il piano del consumatore, la circostanza che all'origine dell'indebitamento vi sia l'assunzione di debiti, da mutuo e da finanziamenti, per l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale in giovane età, di fatto poi lasciata gestire dal padre, come soggetto con maggiore esperienza e che pure aveva garantito con fideiussione il mutuo fondiario per l'acquisto della cascina “La Giliola” in Castelletto Merli, iniziativa poi naufragata per ragioni contingenti, sembra escludere la sussistenza di una colpa grave nel momento genetico dell'obbligazione; le scelte successive parrebbero costituire un estremo tentativo di recuperare una situazione debitoria che, per via del cattivo andamento degli affari, stava sfuggendo di mano, e non risulterebbero, perciò, contraddistinte da colpa grave o mala fede nell'esecuzione dei rapporti debitori già instaurati;
allo stesso modo, i debiti cui fa riferimento il primo Giudice, negli anni 2018 e
2020, derivano da modesti finanziamenti contratti per esigenze di vita e non corrispondono, quindi, a scelte scriteriate che hanno ingiustificatamente aggravato l'esposizione. 2.2 – Con il secondo motivo, il contesta la decisione del primo giudice di leggere il Pt_1 requisito reddituale dell'art. 283, co. 2, c.c.i.i. alla luce della previsione dell'art. 68 del medesimo codice – che sarebbe riferita, in realtà, al limite al di sotto del quale gli istituti di credito non devono andare quando concedono un finanziamento: i due importi non potrebbero essere equiparati, dato che quello previsto dall'art. 68 c.c.i.i. è volutamente molto basso (€ 10.994,46 annui, significa € 916,20 al mese per il mantenimento di due soggetti che con tale reddito non potrebbero vivere dignitosamente) perchè diversamente il credito al consumo verrebbe drasticamente limitato, mentre il limite stabilito dall'art. 283, co. 2, deve consentire al debitore e alla sua famiglia il loro mantenimento.
Dovrebbe, invece, essere utilizzato proprio il parametro dell'art. 283, co. 2, c.c.i.i., ossia un importo non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE; e nella specie, sulla base dei calcoli non contestati dell'OCC, il reddito disponibile della famiglia del è di € 11.241,36, ossia ampiamente al di sotto Pt_1 della soglia di € 16.491,69.
Al più, si potrebbe far riferimento ai requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed anche in tal caso ci si manterrebbe nei limiti previsti dalla legge per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione.
Anche questo secondo motivo è fondato.
2.2.1 - L'art. 68, co. 3, c.c.i.i., dettato nell'ambito del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dispone:
“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
A sua volta, l'art. 283 c.c.i.i., che riguarda il procedimento di esdebitazione del debitore incapiente, prevede al co. 5:
“L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2”.
Ora, quel che è certo è che entrambe le norme si riferiscono alla valutazione del merito creditizio da parte del creditore: tuttavia, nel piano del consumatore, l'eventuale violazione delle regole di valutazione del merito creditizio comporta (così l'art. 69, co. 2, c.c.i.i.)
l'impossibilità per il creditore che ha concesso credito senza valutare il merito creditizio di opporsi all'omologa del piano;
nel procedimento di esdebitazione del debitore incapiente, invece, il codice non prevede alcuna sanzione per il creditore finanziario, sicchè si è detto che l'eventuale inosservanza del merito creditizio (rilevante anche ai sensi dell'art. 124 bis
TUB) potrà essere esaminata ai fini del giudizio di meritevolezza del debitore per dolo o colpa grave, ossia tenendo conto anche della condotta del finanziatore e ritenere che essa possa costituire un'esimente capace di escludere la colpevolezza del debitore.
Non è corretto, quindi, leggere il requisito reddituale dell'art. 283, co. 2, c.c.i.i. in uno con l'art. 68, co. 5, c.c.i.i., che è una disposizione dettata a tutt'altro scopo.
2.2.2 – Certo essendo, sulla base dei calcoli (non contestati) dell'OCC, che il reddito disponibile del debitore non sia superiore ai valori calcolati secondo l'art. 283, co. 2, c.c.i.i., ricorre, evidentemente, anche il requisito reddituale fissato dalla citata disposizione.
3. – Il reclamo, per concludere, deve essere accolto e pronunciata, per l'effetto, la liberazione del da tutti i suoi debiti (con la esclusione di quelli di cui all'art. 278, co. 6, Pt_1
c.c.i.i., dettato in generale in tema di esdebitazione, ma da applicarsi anche alla esdebitazione dell'incapiente, come ipotesi speciale di esdebitazione), alla condizione che, entro tre anni dal presente decreto, non sopravvengano utilità ulteriori che superino i limiti reddituali determinati dall'OCC in questo giudizio.
Trattandosi di provvedimento di accoglimento, esso va assunto in forma di sentenza (arg. ex art. 50, co. 5, c.c.i.i., richiamato dall'art. 283, co. 8); seguono come da dispositivo le ulteriori disposizioni previste dai commi 7 e 9 dell'art. 283 cit., che possono essere adottate direttamente dalla Corte in ragione della inapplicabilità, nel caso di specie, della rimessione al primo giudice degli adempimenti previsti dall'art. 49, co. 3, c.c.i.i., contenuta nell'art. 50
c.c.i.i., richiamato dall'art. 283, co. 8, dello stesso codice
Nulla a provvedere sulle spese, non essendosi costituito alcun creditore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da avverso il decreto ex art. 283 c.c.i.i. Parte_1
emesso dal Tribunale di Asti in data 14.07.2025, con ricorso depositato il 31.07.2025:
a) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara la liberazione di dai suoi Parte_1 debiti pregressi e l'inesigibilità per la parte di essi non pagata (con la sola esclusione dei debiti previsti dall'art. 278, co. 6, c.c.i.i.), a condizione che non pervengano al debitore, nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, delle utilità ulteriori rispetto al reddito disponibile per sé e per la sua famiglia, calcolato dall'OCC in € 10.994,46 netti annui;
b) manda all'OCC di comunicare il presente decreto, entro trenta giorni dalla sua pronuncia, a tutti i creditori;
c) dispone, ai sensi dell'art. 283, co. 7, c.c.i.i., che il debitore, entro il 31.01 di ciascun anno e a partire dal prossimo 2026, e per la durata di tre anni, depositi, a pena di revoca del beneficio, una dichiarazione annuale sulla propria situazione reddituale, nella quale dovrà, altresì, illustrare la propria situazione lavorativa e la situazione della sua famiglia (anche se nel frattempo variata nella sua composizione, oltre che nei suoi redditi), ed indicando se ha percepito delle utilità ulteriori come al punto precedente. Fa presente che l'omessa o inveritiera dichiarazione è sanzionata penalmente dall'art. 344, co. 2, c.c.i.i.;
d) manda ancora all'OCC di vigilare, nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al punto precedente e di compiere tutte le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori come al punto a), e di darne comunicazione, in caso positivo, ai creditori e previa autorizzazione del giudice competente, che si individua nel Tribunale di Asti;
e) nulla a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'12/12/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci