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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Cond. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN ON - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1320250006790490000 QU. CONSORTILE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1320250006790490000 QU. CONSORTILE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 1320250006790490000, notificata da ADER il 5.11.2025 e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2019/2020 pretesi dal Consorzio di Bonifica EN
ON, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, il difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria nonché l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di legittimazione attiva del Consorzio creditore.
ADER ed il Consorzio di Bonifica EN ON, benché citati, non si costituivano in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 16.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio ed il Consorzio nonché l'agente della riscossione, rimanendo contumaci, non hanno assolto l'onere della prova relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva.
A tanto non può che conseguire, assorbite le altre doglianze, la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER ed il Consorzio di Bonifica EN ON al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Cond. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN ON - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1320250006790490000 QU. CONSORTILE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1320250006790490000 QU. CONSORTILE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 1320250006790490000, notificata da ADER il 5.11.2025 e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2019/2020 pretesi dal Consorzio di Bonifica EN
ON, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, il difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria nonché l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di legittimazione attiva del Consorzio creditore.
ADER ed il Consorzio di Bonifica EN ON, benché citati, non si costituivano in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 16.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio ed il Consorzio nonché l'agente della riscossione, rimanendo contumaci, non hanno assolto l'onere della prova relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva.
A tanto non può che conseguire, assorbite le altre doglianze, la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER ed il Consorzio di Bonifica EN ON al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.