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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANESI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO (C.F. ) e dell'avv. Maurizio Gerosa, elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Morbegno (SO), via Nani n. 7
ATTORE contro
(C.F. ) RAPPRESENTATA CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. VIETTI MICHELE (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 24 20121 MILANO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
pagina 1 di 5 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, in accoglimento della presente opposizione ex art. 615 e/o 617 c.p.c.
-nel merito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare nullo e/o privo di effetto l'atto di pignoramento immobiliare notificato a in data 17.01.2023 in conseguenza dell'inefficacia Parte_1
dell'atto di precetto notificato, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compenso professionale con distrazione delle spese a favore del difensore”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, respingere le domande proposte da in quanto infondate e, Parte_1
per l'effetto, confermare il diritto di a procedere con l'esecuzione Controparte_1
forzata.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 29.05.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificatole il 17.01.2023 da CP_1
[...]
1.1 La società attrice esponeva di aver ricevuto la notifica, via posta il 05.10.2022 e via pec il 02.11.2022, di un atto di precetto in rinnovazione, con cui le Controparte_1
intimava il pagamento della somma di € 9.364.120,71 sulla base di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 253/2021 (R.G. 701/2021), opposto avanti al
Tribunale di Sondrio sub R.G. 1014/2021 e ivi reso provvisoriamente esecutivo.
Successivamente, le era stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare, che aveva dato origine al procedimento esecutivo R.G.E. 14/2023.
In quella sede, proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. deducendo la Parte_1
pagina 2 di 5 tardività dell'inizio dell'esecuzione, essendo già decorso il termine di giorni 90 da calcolarsi dalla data della prima notifica, avvenuta il 05.10.2022, e domandava disporsi la sospensione dell'esecuzione.
Con ordinanza 05.04.2023, il G.E. dott. Giulia Estorelli rigettava l'istanza di sospensione cautelare, ritenendo che il precetto notificato via pec il 02.11.2022 costituisse ulteriore atto in rinnovazione e dunque il termine dovesse calcolarsi da tale data. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Parte_1
(R.G. 335/2023), che veniva rigettato anch'esso.
1.2 Nell'instaurare il giudizio di merito, reiterava la propria unica doglianza, Parte_1
relativa alla perdita di efficacia del precetto per tardività della notifica dell'atto di pignoramento, che doveva dunque essere dichiarato nullo.
2. Con comparsa di risposta depositata il 14.07.2023, si costituiva in giudizio CP_1
in persona della mandataria domandando il rigetto
[...] Controparte_2
dell'opposizione con vittoria di spese e riportandosi nel merito all'ordinanza di rigetto del reclamo.
3. Alla prima udienza del 16.11.2023, sostituita da note scritte, il Giudice onorario dott.
Lorella Cesana, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c., che si teneva, previo deposito degli scritti conclusivi, in data
04.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. In primo luogo, considerati i riferimenti sia all'art. 615 c.p.c. sia all'art. 617 c.p.c. contenuti nell'atto introduttivo, preme chiarire che l'opposizione promossa da Pt_1
va correttamente inquadrata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
[...]
Infatti, la Suprema Corte ha osservato che “La parte esecutata che deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall'art. 481 cod. proc. civ. come condizione pagina 3 di 5 di validità di tutti i susseguenti atti;
ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione.” (Cass. n. 21683/2009).
5. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
5.1 Occorre notare che l'atto di precetto intimato da è rivolto nei Controparte_1
confronti di nonché del suo fideiussore sig. che ricopre Parte_1 Parte_2
altresì la carica di legale rappresentante della società.
L'atto di precetto datato 26.09.2022 risulta essere stato notificato al sig. Parte_3
in data 05.10.2022 presso il suo indirizzo di residenza mediante lettera
[...]
raccomandata. La notifica alla società, dapprima tentata presso la sede legale in
Morbegno (SO) ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e non andata a buon fine, è stata poi reiterata via pec in data 02.11.2022.
Le notifiche effettuate al legale rappresentante il 05.10.2022 e alla società il 02.11.2022 sono, dunque, notifiche dello stesso atto di precetto, come del resto sin dall'inizio previsto, atteso che già la prima relata di notifica individuava i due destinatari. Deve, pertanto, escludersi che la notifica del 02.11.2022 alla società sia stata eseguita in rinnovazione di quella effettuata il 05.10.2022 al legale rappresentante e fideiussore, avendo le stesse destinatari diversi.
5.2 Necessaria conseguenza di ciò è che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 481
c.p.c. decorre per la società dal giorno in cui la notifica è andata a buon fine nei confronti della stessa, vale a dire dal 02.11.2022.
Del resto, è pacifico che l'unitarietà del rapporto di credito con più debitori in solido non investe il procedimento esecutivo, per cui è ben possibile che per soggetti diversi decorrano termini diversi (Cass. n. 5099/2018).
Considerato che l'atto di pignoramento è indirizzato esclusivamente alla società, esso deve essere ritenuto tempestivo, essendo stato rispettato il termine di giorni 90 pagina 4 di 5 decorrenti dal 02.11.2022.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra
€ 8.000.001,00 ed € 16.000.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da avverso l'atto di Parte_1
pignoramento notificatole il 17.01.2023 da Controparte_1
condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 41.691,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
29/03/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANESI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO (C.F. ) e dell'avv. Maurizio Gerosa, elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Morbegno (SO), via Nani n. 7
ATTORE contro
(C.F. ) RAPPRESENTATA CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. VIETTI MICHELE (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 24 20121 MILANO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
pagina 1 di 5 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, in accoglimento della presente opposizione ex art. 615 e/o 617 c.p.c.
-nel merito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare nullo e/o privo di effetto l'atto di pignoramento immobiliare notificato a in data 17.01.2023 in conseguenza dell'inefficacia Parte_1
dell'atto di precetto notificato, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compenso professionale con distrazione delle spese a favore del difensore”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, respingere le domande proposte da in quanto infondate e, Parte_1
per l'effetto, confermare il diritto di a procedere con l'esecuzione Controparte_1
forzata.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 29.05.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificatole il 17.01.2023 da CP_1
[...]
1.1 La società attrice esponeva di aver ricevuto la notifica, via posta il 05.10.2022 e via pec il 02.11.2022, di un atto di precetto in rinnovazione, con cui le Controparte_1
intimava il pagamento della somma di € 9.364.120,71 sulla base di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 253/2021 (R.G. 701/2021), opposto avanti al
Tribunale di Sondrio sub R.G. 1014/2021 e ivi reso provvisoriamente esecutivo.
Successivamente, le era stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare, che aveva dato origine al procedimento esecutivo R.G.E. 14/2023.
In quella sede, proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. deducendo la Parte_1
pagina 2 di 5 tardività dell'inizio dell'esecuzione, essendo già decorso il termine di giorni 90 da calcolarsi dalla data della prima notifica, avvenuta il 05.10.2022, e domandava disporsi la sospensione dell'esecuzione.
Con ordinanza 05.04.2023, il G.E. dott. Giulia Estorelli rigettava l'istanza di sospensione cautelare, ritenendo che il precetto notificato via pec il 02.11.2022 costituisse ulteriore atto in rinnovazione e dunque il termine dovesse calcolarsi da tale data. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Parte_1
(R.G. 335/2023), che veniva rigettato anch'esso.
1.2 Nell'instaurare il giudizio di merito, reiterava la propria unica doglianza, Parte_1
relativa alla perdita di efficacia del precetto per tardività della notifica dell'atto di pignoramento, che doveva dunque essere dichiarato nullo.
2. Con comparsa di risposta depositata il 14.07.2023, si costituiva in giudizio CP_1
in persona della mandataria domandando il rigetto
[...] Controparte_2
dell'opposizione con vittoria di spese e riportandosi nel merito all'ordinanza di rigetto del reclamo.
3. Alla prima udienza del 16.11.2023, sostituita da note scritte, il Giudice onorario dott.
Lorella Cesana, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c., che si teneva, previo deposito degli scritti conclusivi, in data
04.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. In primo luogo, considerati i riferimenti sia all'art. 615 c.p.c. sia all'art. 617 c.p.c. contenuti nell'atto introduttivo, preme chiarire che l'opposizione promossa da Pt_1
va correttamente inquadrata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
[...]
Infatti, la Suprema Corte ha osservato che “La parte esecutata che deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall'art. 481 cod. proc. civ. come condizione pagina 3 di 5 di validità di tutti i susseguenti atti;
ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione.” (Cass. n. 21683/2009).
5. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
5.1 Occorre notare che l'atto di precetto intimato da è rivolto nei Controparte_1
confronti di nonché del suo fideiussore sig. che ricopre Parte_1 Parte_2
altresì la carica di legale rappresentante della società.
L'atto di precetto datato 26.09.2022 risulta essere stato notificato al sig. Parte_3
in data 05.10.2022 presso il suo indirizzo di residenza mediante lettera
[...]
raccomandata. La notifica alla società, dapprima tentata presso la sede legale in
Morbegno (SO) ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e non andata a buon fine, è stata poi reiterata via pec in data 02.11.2022.
Le notifiche effettuate al legale rappresentante il 05.10.2022 e alla società il 02.11.2022 sono, dunque, notifiche dello stesso atto di precetto, come del resto sin dall'inizio previsto, atteso che già la prima relata di notifica individuava i due destinatari. Deve, pertanto, escludersi che la notifica del 02.11.2022 alla società sia stata eseguita in rinnovazione di quella effettuata il 05.10.2022 al legale rappresentante e fideiussore, avendo le stesse destinatari diversi.
5.2 Necessaria conseguenza di ciò è che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 481
c.p.c. decorre per la società dal giorno in cui la notifica è andata a buon fine nei confronti della stessa, vale a dire dal 02.11.2022.
Del resto, è pacifico che l'unitarietà del rapporto di credito con più debitori in solido non investe il procedimento esecutivo, per cui è ben possibile che per soggetti diversi decorrano termini diversi (Cass. n. 5099/2018).
Considerato che l'atto di pignoramento è indirizzato esclusivamente alla società, esso deve essere ritenuto tempestivo, essendo stato rispettato il termine di giorni 90 pagina 4 di 5 decorrenti dal 02.11.2022.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra
€ 8.000.001,00 ed € 16.000.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da avverso l'atto di Parte_1
pignoramento notificatole il 17.01.2023 da Controparte_1
condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 41.691,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
29/03/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 5 di 5