CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16121 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Gli avvocati LUCA BELTRAMI e FABRIZIO CONSOLONI, in difesa di SA AR, si riportano ai motivi di ricorso e chiedono l'accoglimento del medesimo. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16121 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2024 Ritenuto in ratto 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6 giugno 2023, che - pur sostituendo la pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod. pen. - ha confermato la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Lecco, ha proposto ricorso per cassazione NG AR, con il patrocinio di difensori abilitati. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 I.f., per avere, in qualità di amministratore di fatto ed in concorso con l'amministratore di diritto RT AL, concorso a cagionare il dissesto della SKL IMMOTRADE ITALIA S.R.L. (d'ora in poi anche SKL), dichiarata fallita il 22 luglio 2015. 1.1. L'atto di impugnazione si è affidato a cinque motivi, qui enunciati nei limiti di stretta necessità, di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.2. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla violazione delle norme processuali di cui all'art. 179 e 468 cod. proc. pen., perché la Corte d'appello ha respinto il motivo di gravame che aveva eccepito l'inammissibilità della lista testimoniale depositata in primo grado dal pubblico ministero a causa della mancata indicazione delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere il loro esame;
e tanto sulla scorta di un "travisamento della prova - attinente all'assunzione delle deposizioni dei testi AT e CI - in relazione all'asserita circoscritta conferma della sussistenza del fatto storico di cui al capo di imputazione e alla certezza del thema probandum indagato nel corso della deposizione dei testi in lista". La Corte territoriale ha citato, in sentenza, alcuni precedenti giurisprudenziali che sarebbero inconferenti, perché riguardanti casi nei quali era presente, nella lista, una pur generica deduzione delle circostanze oggetto dell'esame dei testimoni, mentre - nel caso di specie - ogni minima indicazione era stata omessa, anche a riguardo della qualità rivestita dai due testimoni menzionati, i quali non erano stati ascoltati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, ma i cui nominativi erano traibili soltanto dagli atti di una causa civile intentata dalla curatela del fallimento contro la CESIC SRL per un recupero crediti, nel corso della quale avevano reso dichiarazioni a riguardo di un periodo intercorrente tra il 2012 e il 2014, mentre, in dibattimento, erano stati chiamati a riferire su fatti relativi alle annualità 2008-2011 e, in ogni caso, su temi ulteriori rispetto a quelli del contenzioso civilistico, riguardanti fatti di bancarotta estesi a 7 anni di attività. 1.3. Il secondo motivo si è doluto dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di reità per il delitto contestato per mancanza di prova del ruolo di amministratore di fatto rivestito dall'imputato, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di reati commessi da persone diverse dal fallito e, più precisamente, per assenza della prova del carattere "non occasionale e sistematico" del ruolo svolto dall'imputato. 2 La Corte d'appello avrebbe condiviso il giudizio di primo grado sulla scorta di elementi generici e poco significativi, relativi, al più, ad un'attività di "imprecisato coordinamento tecnico di alcuni dipendenti" svolta dall'imputato; le deposizioni testimoniali sarebbero state travisate, i testi RU, AT e CI non avrebbero mai additato l'imputato come amministratore di fatto della fallita e, in particolare, il curatore fallimentare avrebbe riferito di meri contatti informativi con NG e di avere avuto l'"impressione" che costui ne fosse amministratore;
AT avrebbe riferito di aver lavorato per varie società, tra cui anche la SKL, senza fornire indicazioni precise sui periodi di riferimento dell'una e dell'altra; CI avrebbe dichiarato di essere stato dipendente della AUREA EXPERIENCE, che avrebbe operato come ente distaccante e mai avrebbe detto di essere stato lavoratore subordinato della SKL;
il teste della difesa AN ha riferito di aver avuto rapporto professionale con la CESIC e che l'amministratrice di tale società era la moglie dell'imputato, il quale si sarebbe occupato, per conto di tale società e non della fallita, degli aspetti tecnici, di organizzazione dei lavori di edilizia stradale e dell'impiego dei mezzi e macchinari. 1.4. Il terzo motivo ha lamentato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la Corte d'appello avrebbe in tal modo travisato le prove in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto all'imputato; i testimoni che hanno riferito di aver avuto rapporti di lavoro con NG ne hanno collegato l'attività a società diverse dalla fallita e facenti capo, anch'esse, alla sede operativa di Garbagnate Monastero. Le deposizioni testimoniali, insomma, sarebbero state valutate in modo difforme dal loro "significante". 1.5. Il quarto motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., a cagione della ritenuta sussistenza del reato di bancarotta impropria per operazioni dolose sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La sentenza impugnata avrebbe omesso di fornire adeguata risposta alle doglianze difensive concernenti la mancata determinazione dell'ammontare delle obbligazioni erariali e contributive non adempiute nelle singole annualità, dal 2008 al 2014. Anche a voler concedere - sulla base della deposizione del teste AT - che NG sia stato, per un certo periodo, l'amministratore di fatto della SKL, tale ruolo potrebbe essere confinato alle annualità 2009/2011 e, di conseguenza, assumerebbe rilevanza decisiva accertare a quale periodo debba essere riferita l'omissione del versamento dei contribuiti previdenziali, che ha determinato il dissesto. Con il richiamo della decisione del Tribunale civile, che ha condannato Cesic s.r.l. a versare alla curatela del fallimento SKL euro 572.163,72 in relazione all'omesso pagamento di fatture per retribuzioni ed oneri fiscali e contributivi, dovuti ai lavoratori della SKL, per gli anni 2012-2014 - ed effettuate alcune detrazioni per salari solo parzialmente corrisposti - la difesa ha sottolineato che il debito erariale che avrebbe condotto al dissesto SKL coinciderebbe con gli importi dovuti dalla Cesic e, di conseguenza, tale debito sarebbe da ritenersi maturato tra gli anni 2012 e 2014, per i quali non sarebbe emersa prova certa della riconducibilità dei fatti all'imputato. 3 1.6. Il quinto motivo ha lamentato la sussistenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. che, viceversa, sono state ingiustamente negate dalla sentenza impugnata;
di esse l'imputato sarebbe stato meritevole, tenuto conto del corretto comportamento processuale e della collaborazione prestata al curatore nella ricostruzione delle dinamiche aziendali e dei rapporti tra la fallita e le varie società, mentre non potrebbero essere logicamente valutate, a contrario, l'assenza di resipiscenza e la mancata formulazione di offerte risarcitorie, egli avendo sempre respinto le accuse a suo carice. 2.11 Procuratore generale della Corte di Cassazione dr.Aldo Ceniccola ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato, per diversi ordini di ragioni. Per un verso, è principio generale, nell'ordinamento processuale, che il giudice ha il potere di disporre l'assunzione dei mezzi di prova anche in caso di inerzia o di lacune delle iniziative delle parti, perché il principio dispositivo, tipico del sistema accusatorio, è recessivo rispetto al canone costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che, una volta esercitata, impone al giudice - guidato anche dal principio di "non dispersione" dei mezzi di prova (Corte Cost. n. 111 del 1993) - di non abdicare al proprio ruolo nell'acquisizione e formazione della prova nella prospettiva dell'accertamento della verità e della pronuncia di una decisione "giusta" (così sez. U n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907, che richiama sez. U n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606). Deve quindi ritenersi che - anche a prescindere dalle valutazioni sull'ammissibilità dei testimoni indicati nella lista del pubblico ministero a causa dell'omessa specificazione delle circostanze, come prevista dall'art. 468 cod. proc. pen. - non ricorra, in linea generale, alcun divieto in capo all'organo giudicante che ne abbia disposto l'escussione nell'esercizio dei propri poteri officiosi, tale da determinarne la relativa sanzione di inutilizzabilità, di cui all'art. 191 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, Tardiota, Rv. 259049). Sotto altro profilo, osserva il collegio che il Tribunale di Lecco ha giudicato ammissibile la deposizione dei testi indicati nella lista del pubblico ministero sull'assorbente considerazione della loro rispettiva e non contestata riferibilità agli atti contenuti nel fascicolo depositato dal pubblico ministero con l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., osteso alle altre parti, indipendentemente dalla qualità dell'atto compiuto con il loro contributo, se di natura 4 prettamente investigativa, ovvero contenuto tra i documenti del processo civile instaurato per iniziativa del curatore contro la CESIC SRL. La decisione così adottata si è allineata alla giurisprudenza di legittimità, che ha sul punto da tempo chiarito come la previsione dell'art. 468 cod.proc.pen. - in base al quale la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici, a pena di inammissibilità della prova, deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame - risponde alla finalità di tutelare le parti del processo dall'introduzione di eventuali prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni, precisandosi che tale disposizione si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468, co. 2, cod.proc.pen., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione, non invece al caso in cui tale diversità non sussista (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 36882 del 09/04/2021, Leonzio, non mass.; Sez. 5, n. 46868 del 29/11/2005, Rv. 233049; Sez. Sez. 4, n. 25523 del 10/05/2007, Rv. 236990). Si è, dunque, radicato un indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, che il collegio condivide, secondo cui l'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, di cui all'art. 468 cod.proc.pen., deve ritenersi ineludibile soltanto allorché le circostanze oggetto dell'audizione si discostino dal fatto descritto nel capo d'accusa, con l'opportuna puntualizzazione che tale obbligo deve invece intendersi adempiuto allorché sia possibile dedurre per relationem che il testimone indicato sia in grado di riferire sui fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali deve vertere la deposizione siano in esso riconnprese o lo siano in altri atti noti alle parti, stante la finalità della norma di precludere la introduzione di prove inedite ed imprevedibili, che non consentano alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (cfr. Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Rv. 232369). Orbene, nessun valido argomento il motivo di ricorso ha posto in rilievo a detrimento della pertinenza di tali principi ermeneutici alla vicenda condotta all'attenzione della Corte, se non un vago e non documentato accenno alle annualità sulle quali i testi AT e CI sarebbero stati consultati nell'ambito del processo civile, del resto pienamente compatibili con il torno di tempo con riferimento al quale è stato specificamente confezionato l'editto accusatorio. 2. Il secondo e il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente - sono generici, non sono consentiti in sede di legittimità e, in ogni caso, sono manifestamente infondati. Anzitutto è necessario ricordare che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la rispettiva motivazione si sviluppa in una sequenza logico-giuridica convergente (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 AN Di Giunno;
Sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo 5 giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già affrontate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado che abbia omesso di vagliare le doglianze dell'atto di impugnazione che riguardino profili già esaurientemente risolti dalla sentenza di primo grado (tra le tante Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, R. 259929 - 01). Il ricorrente trascura di misurarsi con le perspicue proposizioni della sentenza di primo grado (richiamate dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata, ad es. pagg. 10,15, 17-19), che ha illustrato che la massiccia, considerevole evasione contributiva, registrata dalla curatela del fallimento, ha rappresentato l'esito di una preordinata ed originaria strategia criminale, evolutasi dalla costituzione al fallimento, finalizzata ad orientare la gestione societaria secondo logiche irragionevoli ed antieconomiche, in conflitto con le finalità lucrative connaturate ad un'impresa commerciale, con il precipuo scopo di somministrare illegalmente la manodopera ad altri enti societari, tutti riconducibili all'imputato e al suo contesto familiare e manageriale, nella prospettiva di consentire a questi ultimi, formalmente clienti della fallita che fatturava le proprie "forniture", di operare in elusione dell'adempimento degli obblighi erariali e previdenziali relativi alle prestazioni dei dipendenti "distaccati", la cui "zavorra" debitoria è stata progressivamente riversata sulla SKL, inevitabilmente condotta al destino fallimentare. A tale contesto appartengono, secondo i giudici di merito, vari indici sintomatici, che convergono - con esposizione logica e perciò immune da censure in sede di legittimità - per l'assegnazione all'imputato del ruolo inconfutabile di "dominus" (o, nella più favorevole delle ipotesi, di co-protagonista della loro direzione) della sequela delle operazioni che hanno provocato il dissesto della società, e lo snodo esplicativo dirimente, idoneo a svellere la solidità della argomentazioni difensive, può essere focalizzato nel passaggio secondo il quale "Tra i soggetti avvantaggiati dall' operazione dolosa così ricostruita di certo non può essere annoverato colui al quale la stessa deve essere attribuita ai sensi dell'art. 2394 c.c. , l'amministratore unico (e socio unico) BO IN AL cui, non a caso, non è stata addebitata alcuna operazione distrattiva. Ebbene, ad essere oggettivamente avvantaggiate dal rovinoso "core business" della SKL IMMOTRADE ITALY S.R.L. erano le società che si rifornivano di forza lavoro dalla fallita, forza lavoro che acquisivano attraverso un meccanismo di esternalizzazione che (al di là del formale obbligo assunto nei confronti del fornitore, obbligo, come detto, mai assolto) le esentava dal farsi carico dei gravosi costi relativi, in particolare, agli oneri contributivi". Ed è in tale ambito, evidentemente, che sono state lette ed interpretate le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del dibattimento perché, a prescindere dalla veste documentale del singolo, formale contratto di lavoro subordinato, i dipendenti e i collaboratori impegnati in siffatto comune, onnniconnprensivo quanto illecito "ingranaggio" ruotavano attorno alla figura di NG AR, da cui prendevano le direttive, venivano retribuiti, "trasferiti" da un'entità 6 imprenditoriale all'altra, con il quale si interfacciavano per questioni organizzative ed operative (pag.
4-5 sentenza di primo grado, pag. 14-15 sentenza di appello, pag.9 trascr. deposizione RU, trascr. ud. 18/11/2021, allegate al ricorso "...emerge anche che i dipendenti spesso non sapevano neanche dove fossero collocati in quel momento, perché ogni tanto erano assunti da SKL e ogni tanto erano assunti da un'altra società, ma che comunque chi dirigeva i lavori, chi dava le direttive erano sempre le stesse persone..."). Del resto, l'unitarietà della conduzione delle società variamente denominate, così enucleata, è riscontrata dalla promiscuità delle sedi operative, dotate di un locale di accesso indistinto (teste AN, pag. 9 trascr. ud. 10/2/2022, allegate al ricorso); dalla eloquente collocazione, in tale sito, della sede effettiva della SKL, priva di presidi finanziari e conti correnti, esclusivamente deputata alla stipulazione dei contratti di "distacco" del personale a favore delle altre imprese;
dall'incapacità di RT - pressochè sconosciuto a CI (che ha dichiarato di aver lavorato "in distacco" per SKL, pag. 26 trascr. verbale di udienza del 18/11/2021) e indicato come episodicamente presente, in compagnia dell'imputato, nelle aree di pertinenza dell'impresa dall'ex dipendente AT - di fornire al curatore fallimentare informazioni sulla vita della società se non quella di recarsi a Garbagnate Monastero dove, appunto, avrebbe potuto ottenere risposta alle sue domande, come plasticamente avvenuto attraverso l'interazione con (il solo) NG AR, significativamente indicato dal curatore del fallimento SKL come "l'unico interlocutore [...] che conosceva molto bene la situazione" (pag.11 trascr.). L'articolato delle sentenze del doppio grado si è dunque correttamente conformato allo stabile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione"(sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, BOelli, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv.283850). Peraltro, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa realizzarsi unitamente all'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez.5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893). Le conclusioni rassegnate in tale salda direzione non sono efficacemente contrastate dall'impugnazione, che, da un lato, è orientata a frammentare le singole risultanze probatorie 7 per sminuirne la valenza (anche attraverso il richiamo, decontestualizzato, di brandelli delle deposizioni testimoniali) e, dall'altro lato, invoca l'insussistente, in radice, vizio di travisamento delle prove, pianamente e persuasivamente esaminate ed interpretate, in un costrutto omogeneo e dotato di intrinseca plausibilità, dalle pronunce dei giudici del merito;
e la prospettazione di una elaborazione esegetica alternativa degli elementi di prova esula, come noto, dall'orizzonte cognitivo della Corte di Cassazione (per tutte, Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) ed è trascinata nell'alveo dell'inammissibilità. 3. Il quarto motivo è a sua volta generico e manifestamente infondato. Le considerazioni svolte a riguardo della riconducibilità al ricorrente della ideazione e della regia delle operazioni funzionali alla creazione della "voragine" del debito tributario e previdenziale incombente sulla società fallita — speculare ai vantaggi arrecati alle altre società, soggette alla gestione o alla co-gestione di NG - non consentono e, prima ancora, non richiedono distinzione alcuna tra i periodi di formazione delle relative passività, frutto di abusi ed infedeltà costanti e consapevolmente produttivi di un'esposizione debitoria ingravescente, ineluttabilmente espressiva del dissesto della società, nel cui contesto anche il tentativo di sovrapporre il debito di CESIC nei confronti di SKL all'entità del dovuto da quest'ultima all'Erario si traduce in un dato di convalida della fondatezza dell'armonico percorso ricostruttivo divisato dalle sentenze. 4. Il quinto motivo è infine aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulle modalità della condotta, connotate da pervicacia e spregiudicatezza, sull'apprezzamento dell'entità ragguardevole del passivo verso l'Erario dello Stato, per nulla riparato;
e, oltre all'assenza di segnali di resipiscenza, sui plurimi precedenti penali dell'imputato, per il reato di violazione del divieto di emettere assegni e per altro reato in materia fallimentare, commesso in epoca postuma rispetto alle vicende oggetto del processo (pag. 21). Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorrente, del resto, non si è confrontato con la pluralità delle argomentazioni e si è soffermato esclusivamente sull'assunta qualità del contegno processuale da lui tenuto. 8 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla pronunzia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consiAliere estensore Il Pr79idente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Gli avvocati LUCA BELTRAMI e FABRIZIO CONSOLONI, in difesa di SA AR, si riportano ai motivi di ricorso e chiedono l'accoglimento del medesimo. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16121 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2024 Ritenuto in ratto 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6 giugno 2023, che - pur sostituendo la pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod. pen. - ha confermato la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Lecco, ha proposto ricorso per cassazione NG AR, con il patrocinio di difensori abilitati. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 I.f., per avere, in qualità di amministratore di fatto ed in concorso con l'amministratore di diritto RT AL, concorso a cagionare il dissesto della SKL IMMOTRADE ITALIA S.R.L. (d'ora in poi anche SKL), dichiarata fallita il 22 luglio 2015. 1.1. L'atto di impugnazione si è affidato a cinque motivi, qui enunciati nei limiti di stretta necessità, di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.2. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla violazione delle norme processuali di cui all'art. 179 e 468 cod. proc. pen., perché la Corte d'appello ha respinto il motivo di gravame che aveva eccepito l'inammissibilità della lista testimoniale depositata in primo grado dal pubblico ministero a causa della mancata indicazione delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere il loro esame;
e tanto sulla scorta di un "travisamento della prova - attinente all'assunzione delle deposizioni dei testi AT e CI - in relazione all'asserita circoscritta conferma della sussistenza del fatto storico di cui al capo di imputazione e alla certezza del thema probandum indagato nel corso della deposizione dei testi in lista". La Corte territoriale ha citato, in sentenza, alcuni precedenti giurisprudenziali che sarebbero inconferenti, perché riguardanti casi nei quali era presente, nella lista, una pur generica deduzione delle circostanze oggetto dell'esame dei testimoni, mentre - nel caso di specie - ogni minima indicazione era stata omessa, anche a riguardo della qualità rivestita dai due testimoni menzionati, i quali non erano stati ascoltati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, ma i cui nominativi erano traibili soltanto dagli atti di una causa civile intentata dalla curatela del fallimento contro la CESIC SRL per un recupero crediti, nel corso della quale avevano reso dichiarazioni a riguardo di un periodo intercorrente tra il 2012 e il 2014, mentre, in dibattimento, erano stati chiamati a riferire su fatti relativi alle annualità 2008-2011 e, in ogni caso, su temi ulteriori rispetto a quelli del contenzioso civilistico, riguardanti fatti di bancarotta estesi a 7 anni di attività. 1.3. Il secondo motivo si è doluto dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di reità per il delitto contestato per mancanza di prova del ruolo di amministratore di fatto rivestito dall'imputato, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di reati commessi da persone diverse dal fallito e, più precisamente, per assenza della prova del carattere "non occasionale e sistematico" del ruolo svolto dall'imputato. 2 La Corte d'appello avrebbe condiviso il giudizio di primo grado sulla scorta di elementi generici e poco significativi, relativi, al più, ad un'attività di "imprecisato coordinamento tecnico di alcuni dipendenti" svolta dall'imputato; le deposizioni testimoniali sarebbero state travisate, i testi RU, AT e CI non avrebbero mai additato l'imputato come amministratore di fatto della fallita e, in particolare, il curatore fallimentare avrebbe riferito di meri contatti informativi con NG e di avere avuto l'"impressione" che costui ne fosse amministratore;
AT avrebbe riferito di aver lavorato per varie società, tra cui anche la SKL, senza fornire indicazioni precise sui periodi di riferimento dell'una e dell'altra; CI avrebbe dichiarato di essere stato dipendente della AUREA EXPERIENCE, che avrebbe operato come ente distaccante e mai avrebbe detto di essere stato lavoratore subordinato della SKL;
il teste della difesa AN ha riferito di aver avuto rapporto professionale con la CESIC e che l'amministratrice di tale società era la moglie dell'imputato, il quale si sarebbe occupato, per conto di tale società e non della fallita, degli aspetti tecnici, di organizzazione dei lavori di edilizia stradale e dell'impiego dei mezzi e macchinari. 1.4. Il terzo motivo ha lamentato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la Corte d'appello avrebbe in tal modo travisato le prove in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto all'imputato; i testimoni che hanno riferito di aver avuto rapporti di lavoro con NG ne hanno collegato l'attività a società diverse dalla fallita e facenti capo, anch'esse, alla sede operativa di Garbagnate Monastero. Le deposizioni testimoniali, insomma, sarebbero state valutate in modo difforme dal loro "significante". 1.5. Il quarto motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., a cagione della ritenuta sussistenza del reato di bancarotta impropria per operazioni dolose sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La sentenza impugnata avrebbe omesso di fornire adeguata risposta alle doglianze difensive concernenti la mancata determinazione dell'ammontare delle obbligazioni erariali e contributive non adempiute nelle singole annualità, dal 2008 al 2014. Anche a voler concedere - sulla base della deposizione del teste AT - che NG sia stato, per un certo periodo, l'amministratore di fatto della SKL, tale ruolo potrebbe essere confinato alle annualità 2009/2011 e, di conseguenza, assumerebbe rilevanza decisiva accertare a quale periodo debba essere riferita l'omissione del versamento dei contribuiti previdenziali, che ha determinato il dissesto. Con il richiamo della decisione del Tribunale civile, che ha condannato Cesic s.r.l. a versare alla curatela del fallimento SKL euro 572.163,72 in relazione all'omesso pagamento di fatture per retribuzioni ed oneri fiscali e contributivi, dovuti ai lavoratori della SKL, per gli anni 2012-2014 - ed effettuate alcune detrazioni per salari solo parzialmente corrisposti - la difesa ha sottolineato che il debito erariale che avrebbe condotto al dissesto SKL coinciderebbe con gli importi dovuti dalla Cesic e, di conseguenza, tale debito sarebbe da ritenersi maturato tra gli anni 2012 e 2014, per i quali non sarebbe emersa prova certa della riconducibilità dei fatti all'imputato. 3 1.6. Il quinto motivo ha lamentato la sussistenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. che, viceversa, sono state ingiustamente negate dalla sentenza impugnata;
di esse l'imputato sarebbe stato meritevole, tenuto conto del corretto comportamento processuale e della collaborazione prestata al curatore nella ricostruzione delle dinamiche aziendali e dei rapporti tra la fallita e le varie società, mentre non potrebbero essere logicamente valutate, a contrario, l'assenza di resipiscenza e la mancata formulazione di offerte risarcitorie, egli avendo sempre respinto le accuse a suo carice. 2.11 Procuratore generale della Corte di Cassazione dr.Aldo Ceniccola ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato, per diversi ordini di ragioni. Per un verso, è principio generale, nell'ordinamento processuale, che il giudice ha il potere di disporre l'assunzione dei mezzi di prova anche in caso di inerzia o di lacune delle iniziative delle parti, perché il principio dispositivo, tipico del sistema accusatorio, è recessivo rispetto al canone costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che, una volta esercitata, impone al giudice - guidato anche dal principio di "non dispersione" dei mezzi di prova (Corte Cost. n. 111 del 1993) - di non abdicare al proprio ruolo nell'acquisizione e formazione della prova nella prospettiva dell'accertamento della verità e della pronuncia di una decisione "giusta" (così sez. U n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907, che richiama sez. U n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606). Deve quindi ritenersi che - anche a prescindere dalle valutazioni sull'ammissibilità dei testimoni indicati nella lista del pubblico ministero a causa dell'omessa specificazione delle circostanze, come prevista dall'art. 468 cod. proc. pen. - non ricorra, in linea generale, alcun divieto in capo all'organo giudicante che ne abbia disposto l'escussione nell'esercizio dei propri poteri officiosi, tale da determinarne la relativa sanzione di inutilizzabilità, di cui all'art. 191 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, Tardiota, Rv. 259049). Sotto altro profilo, osserva il collegio che il Tribunale di Lecco ha giudicato ammissibile la deposizione dei testi indicati nella lista del pubblico ministero sull'assorbente considerazione della loro rispettiva e non contestata riferibilità agli atti contenuti nel fascicolo depositato dal pubblico ministero con l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., osteso alle altre parti, indipendentemente dalla qualità dell'atto compiuto con il loro contributo, se di natura 4 prettamente investigativa, ovvero contenuto tra i documenti del processo civile instaurato per iniziativa del curatore contro la CESIC SRL. La decisione così adottata si è allineata alla giurisprudenza di legittimità, che ha sul punto da tempo chiarito come la previsione dell'art. 468 cod.proc.pen. - in base al quale la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici, a pena di inammissibilità della prova, deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame - risponde alla finalità di tutelare le parti del processo dall'introduzione di eventuali prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni, precisandosi che tale disposizione si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468, co. 2, cod.proc.pen., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione, non invece al caso in cui tale diversità non sussista (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 36882 del 09/04/2021, Leonzio, non mass.; Sez. 5, n. 46868 del 29/11/2005, Rv. 233049; Sez. Sez. 4, n. 25523 del 10/05/2007, Rv. 236990). Si è, dunque, radicato un indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, che il collegio condivide, secondo cui l'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, di cui all'art. 468 cod.proc.pen., deve ritenersi ineludibile soltanto allorché le circostanze oggetto dell'audizione si discostino dal fatto descritto nel capo d'accusa, con l'opportuna puntualizzazione che tale obbligo deve invece intendersi adempiuto allorché sia possibile dedurre per relationem che il testimone indicato sia in grado di riferire sui fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali deve vertere la deposizione siano in esso riconnprese o lo siano in altri atti noti alle parti, stante la finalità della norma di precludere la introduzione di prove inedite ed imprevedibili, che non consentano alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (cfr. Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Rv. 232369). Orbene, nessun valido argomento il motivo di ricorso ha posto in rilievo a detrimento della pertinenza di tali principi ermeneutici alla vicenda condotta all'attenzione della Corte, se non un vago e non documentato accenno alle annualità sulle quali i testi AT e CI sarebbero stati consultati nell'ambito del processo civile, del resto pienamente compatibili con il torno di tempo con riferimento al quale è stato specificamente confezionato l'editto accusatorio. 2. Il secondo e il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente - sono generici, non sono consentiti in sede di legittimità e, in ogni caso, sono manifestamente infondati. Anzitutto è necessario ricordare che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la rispettiva motivazione si sviluppa in una sequenza logico-giuridica convergente (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 AN Di Giunno;
Sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo 5 giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già affrontate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado che abbia omesso di vagliare le doglianze dell'atto di impugnazione che riguardino profili già esaurientemente risolti dalla sentenza di primo grado (tra le tante Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, R. 259929 - 01). Il ricorrente trascura di misurarsi con le perspicue proposizioni della sentenza di primo grado (richiamate dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata, ad es. pagg. 10,15, 17-19), che ha illustrato che la massiccia, considerevole evasione contributiva, registrata dalla curatela del fallimento, ha rappresentato l'esito di una preordinata ed originaria strategia criminale, evolutasi dalla costituzione al fallimento, finalizzata ad orientare la gestione societaria secondo logiche irragionevoli ed antieconomiche, in conflitto con le finalità lucrative connaturate ad un'impresa commerciale, con il precipuo scopo di somministrare illegalmente la manodopera ad altri enti societari, tutti riconducibili all'imputato e al suo contesto familiare e manageriale, nella prospettiva di consentire a questi ultimi, formalmente clienti della fallita che fatturava le proprie "forniture", di operare in elusione dell'adempimento degli obblighi erariali e previdenziali relativi alle prestazioni dei dipendenti "distaccati", la cui "zavorra" debitoria è stata progressivamente riversata sulla SKL, inevitabilmente condotta al destino fallimentare. A tale contesto appartengono, secondo i giudici di merito, vari indici sintomatici, che convergono - con esposizione logica e perciò immune da censure in sede di legittimità - per l'assegnazione all'imputato del ruolo inconfutabile di "dominus" (o, nella più favorevole delle ipotesi, di co-protagonista della loro direzione) della sequela delle operazioni che hanno provocato il dissesto della società, e lo snodo esplicativo dirimente, idoneo a svellere la solidità della argomentazioni difensive, può essere focalizzato nel passaggio secondo il quale "Tra i soggetti avvantaggiati dall' operazione dolosa così ricostruita di certo non può essere annoverato colui al quale la stessa deve essere attribuita ai sensi dell'art. 2394 c.c. , l'amministratore unico (e socio unico) BO IN AL cui, non a caso, non è stata addebitata alcuna operazione distrattiva. Ebbene, ad essere oggettivamente avvantaggiate dal rovinoso "core business" della SKL IMMOTRADE ITALY S.R.L. erano le società che si rifornivano di forza lavoro dalla fallita, forza lavoro che acquisivano attraverso un meccanismo di esternalizzazione che (al di là del formale obbligo assunto nei confronti del fornitore, obbligo, come detto, mai assolto) le esentava dal farsi carico dei gravosi costi relativi, in particolare, agli oneri contributivi". Ed è in tale ambito, evidentemente, che sono state lette ed interpretate le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del dibattimento perché, a prescindere dalla veste documentale del singolo, formale contratto di lavoro subordinato, i dipendenti e i collaboratori impegnati in siffatto comune, onnniconnprensivo quanto illecito "ingranaggio" ruotavano attorno alla figura di NG AR, da cui prendevano le direttive, venivano retribuiti, "trasferiti" da un'entità 6 imprenditoriale all'altra, con il quale si interfacciavano per questioni organizzative ed operative (pag.
4-5 sentenza di primo grado, pag. 14-15 sentenza di appello, pag.9 trascr. deposizione RU, trascr. ud. 18/11/2021, allegate al ricorso "...emerge anche che i dipendenti spesso non sapevano neanche dove fossero collocati in quel momento, perché ogni tanto erano assunti da SKL e ogni tanto erano assunti da un'altra società, ma che comunque chi dirigeva i lavori, chi dava le direttive erano sempre le stesse persone..."). Del resto, l'unitarietà della conduzione delle società variamente denominate, così enucleata, è riscontrata dalla promiscuità delle sedi operative, dotate di un locale di accesso indistinto (teste AN, pag. 9 trascr. ud. 10/2/2022, allegate al ricorso); dalla eloquente collocazione, in tale sito, della sede effettiva della SKL, priva di presidi finanziari e conti correnti, esclusivamente deputata alla stipulazione dei contratti di "distacco" del personale a favore delle altre imprese;
dall'incapacità di RT - pressochè sconosciuto a CI (che ha dichiarato di aver lavorato "in distacco" per SKL, pag. 26 trascr. verbale di udienza del 18/11/2021) e indicato come episodicamente presente, in compagnia dell'imputato, nelle aree di pertinenza dell'impresa dall'ex dipendente AT - di fornire al curatore fallimentare informazioni sulla vita della società se non quella di recarsi a Garbagnate Monastero dove, appunto, avrebbe potuto ottenere risposta alle sue domande, come plasticamente avvenuto attraverso l'interazione con (il solo) NG AR, significativamente indicato dal curatore del fallimento SKL come "l'unico interlocutore [...] che conosceva molto bene la situazione" (pag.11 trascr.). L'articolato delle sentenze del doppio grado si è dunque correttamente conformato allo stabile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione"(sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, BOelli, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv.283850). Peraltro, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa realizzarsi unitamente all'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez.5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893). Le conclusioni rassegnate in tale salda direzione non sono efficacemente contrastate dall'impugnazione, che, da un lato, è orientata a frammentare le singole risultanze probatorie 7 per sminuirne la valenza (anche attraverso il richiamo, decontestualizzato, di brandelli delle deposizioni testimoniali) e, dall'altro lato, invoca l'insussistente, in radice, vizio di travisamento delle prove, pianamente e persuasivamente esaminate ed interpretate, in un costrutto omogeneo e dotato di intrinseca plausibilità, dalle pronunce dei giudici del merito;
e la prospettazione di una elaborazione esegetica alternativa degli elementi di prova esula, come noto, dall'orizzonte cognitivo della Corte di Cassazione (per tutte, Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) ed è trascinata nell'alveo dell'inammissibilità. 3. Il quarto motivo è a sua volta generico e manifestamente infondato. Le considerazioni svolte a riguardo della riconducibilità al ricorrente della ideazione e della regia delle operazioni funzionali alla creazione della "voragine" del debito tributario e previdenziale incombente sulla società fallita — speculare ai vantaggi arrecati alle altre società, soggette alla gestione o alla co-gestione di NG - non consentono e, prima ancora, non richiedono distinzione alcuna tra i periodi di formazione delle relative passività, frutto di abusi ed infedeltà costanti e consapevolmente produttivi di un'esposizione debitoria ingravescente, ineluttabilmente espressiva del dissesto della società, nel cui contesto anche il tentativo di sovrapporre il debito di CESIC nei confronti di SKL all'entità del dovuto da quest'ultima all'Erario si traduce in un dato di convalida della fondatezza dell'armonico percorso ricostruttivo divisato dalle sentenze. 4. Il quinto motivo è infine aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulle modalità della condotta, connotate da pervicacia e spregiudicatezza, sull'apprezzamento dell'entità ragguardevole del passivo verso l'Erario dello Stato, per nulla riparato;
e, oltre all'assenza di segnali di resipiscenza, sui plurimi precedenti penali dell'imputato, per il reato di violazione del divieto di emettere assegni e per altro reato in materia fallimentare, commesso in epoca postuma rispetto alle vicende oggetto del processo (pag. 21). Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorrente, del resto, non si è confrontato con la pluralità delle argomentazioni e si è soffermato esclusivamente sull'assunta qualità del contegno processuale da lui tenuto. 8 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla pronunzia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consiAliere estensore Il Pr79idente