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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.11747/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) Parte_1
residente in [...], ap.to 33D, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) in Parte_2
proprio e anche congiuntamente al Sig. nato il [...] a [...] Pt_1 Parte_3
(Stato di AN PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 1602, AN PA (Stato di
AN PA in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali della figlia minorenne, con loro convivente:
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]); Parte_4
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), residente in Persona_1
Via Serra de Bragança, n. 1001, ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), Parte_5
residente in [...], ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), Parte_6
residente in [...], ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile); tutti rappresentati e difesi – giusta procura notarile in calce al presente atto – dall'Avv. Antonio Lorito del Foro di Catania (c.f. )- pec: C.F._1 Email_1
presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano;
Ricorrenti
Contro pagina 1 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano Parte_7
, nato nel comune di Arquà Polesine (RO) il 7.8.1865, figlio di e
[...] Persona_2 Per_3
unito in matrimonio il 20.05.1892 con emigrato in Brasile senza
[...] Persona_4
mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.3 in atti).
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. del 23.5.2025, ove, verificato il deposito della documentazione richiesta e delle note scritte contenenti le conclusioni, il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa come da sentenza che ora viene depositata
In data 12.6.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla
pagina 2 di 6 data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 6 Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il brasiliano ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_2
alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto, lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio nato a [...] in Persona_5
Brasile) il 7.9.1901, padre di nata a AN PA (Stato di AN PA in [...]) il Persona_6
22.3.1928, madre a sua volta di nata a AN PA (Stato di AN PA in [...]) Persona_7
il 20.06.1952, madre del ricorrente nato a [...] Persona_8
PA (Stato di AN PA in Brasile) il 09.05.1983, che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Documentazione allagata con cura, anche albero genealogico, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in Italia, il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni.
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697
c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al , il quale eccepisce che si sono verificati Controparte_1 fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”.
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti.
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana,
Il non si è costituito. CP_1
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in Brasile – Consolato di AN PA (istanze consolato allegate in atti), quindi in via amministrativa senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10-15 anni di ritardo.
pagina 4 di 6 Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) Parte_1
residente in [...], ap.to 33D, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) in Parte_2
proprio e anche congiuntamente al Sig. nato il [...] a [...] Pt_1 Parte_3
(Stato di AN PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 1602, AN PA (Stato di
AN PA in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali della figlia minorenne, con loro convivente:
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]); Parte_4
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), residente in Persona_1
Via Serra de Bragança, n. 1001, ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), Parte_5
residente in [...], ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), Parte_6
residente in [...], ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
pagina 5 di 6 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
nato nel comune di Arquà Polesine (RO) il 7.8.1865. Parte_7
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 26 maggio 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.11747/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) Parte_1
residente in [...], ap.to 33D, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) in Parte_2
proprio e anche congiuntamente al Sig. nato il [...] a [...] Pt_1 Parte_3
(Stato di AN PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 1602, AN PA (Stato di
AN PA in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali della figlia minorenne, con loro convivente:
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]); Parte_4
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), residente in Persona_1
Via Serra de Bragança, n. 1001, ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), Parte_5
residente in [...], ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), Parte_6
residente in [...], ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile); tutti rappresentati e difesi – giusta procura notarile in calce al presente atto – dall'Avv. Antonio Lorito del Foro di Catania (c.f. )- pec: C.F._1 Email_1
presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano;
Ricorrenti
Contro pagina 1 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano Parte_7
, nato nel comune di Arquà Polesine (RO) il 7.8.1865, figlio di e
[...] Persona_2 Per_3
unito in matrimonio il 20.05.1892 con emigrato in Brasile senza
[...] Persona_4
mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.3 in atti).
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. del 23.5.2025, ove, verificato il deposito della documentazione richiesta e delle note scritte contenenti le conclusioni, il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa come da sentenza che ora viene depositata
In data 12.6.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla
pagina 2 di 6 data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 6 Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il brasiliano ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_2
alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto, lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio nato a [...] in Persona_5
Brasile) il 7.9.1901, padre di nata a AN PA (Stato di AN PA in [...]) il Persona_6
22.3.1928, madre a sua volta di nata a AN PA (Stato di AN PA in [...]) Persona_7
il 20.06.1952, madre del ricorrente nato a [...] Persona_8
PA (Stato di AN PA in Brasile) il 09.05.1983, che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Documentazione allagata con cura, anche albero genealogico, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in Italia, il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni.
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697
c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al , il quale eccepisce che si sono verificati Controparte_1 fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”.
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti.
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana,
Il non si è costituito. CP_1
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in Brasile – Consolato di AN PA (istanze consolato allegate in atti), quindi in via amministrativa senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10-15 anni di ritardo.
pagina 4 di 6 Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) Parte_1
residente in [...], ap.to 33D, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]) in Parte_2
proprio e anche congiuntamente al Sig. nato il [...] a [...] Pt_1 Parte_3
(Stato di AN PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 1602, AN PA (Stato di
AN PA in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali della figlia minorenne, con loro convivente:
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]); Parte_4
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), residente in Persona_1
Via Serra de Bragança, n. 1001, ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nata il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), Parte_5
residente in [...], ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
nato il [...] a AN PA (Stato di AN PA in [...]), Parte_6
residente in [...], ap.to 73, AN PA (Stato di AN PA in Brasile);
pagina 5 di 6 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
nato nel comune di Arquà Polesine (RO) il 7.8.1865. Parte_7
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 26 maggio 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 6 di 6