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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2068/2025 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 29.4.2025 da:
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 con sede in Vicenza, via Vecchia Ferriera nr. 59, Cod. Fisc. e P. Iva P.IVA_1
Pec in persona del legale rappresentante pro tempore Email_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. RODELLA ANNA CP_2
(C.F.: ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._1 contrà Santa Barbara nr. 27 Vicenza
attrice appellante
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), P.IVA_2 con sede legale in Cervarese Santa Croce (PD), Via San Martino n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. COSIMO D'AMBROSIO (C.F. , con domicilio C.F._2 eletto presso lo Studio in Albignasego (PD), via S. Lucia n. 32
convenuta appellata
In punto : appello contro sentenza del Giudice di Pace di Vicenza conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE In totale riforma della sentenza appellata nr. 231 R. Sent. resa in data 23.04.2025 dal Giudice di Pace di Vicenza e comunicata in data 24.04.2025, rigettarsi l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in Controparte_3 diritto e, per l'effetto, confermare il decreto in-giuntivo nr. 652/2022 R. Ing. del Giudice di Pace di Vicenza e, in ogni caso, condannare Controparte_3
con sede legale in Cervarese Santa Croce (PD), via San Martino nr. 36, Cod.
[...]
Fisc. e Part. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, alla P.IVA_2 corresponsione in favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tem-pore, della somma di € 4.880,00, o di quella diversa anche maggiore che do-vesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. nr. 231/2002 dal 21.12.2021 sino al saldo effettivo e ad € 53,00 quale rifusione delle spese notarili per l'acquisizione dell'estratto autentico no-tarile. Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite di ambo i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 231/2025 (R.G. 1958/2022) emessa dal Giudice di Pace di Vicenza in data 23.04.2025, formulata da
Controparte_1
Nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 231/2025 (R.G. 1958/2022) emessa dal Giudice di Pace di Vicenza in data 23.04.2025, siccome infondato in fatto e in diritto.
- Per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza.
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva appello avverso alla sentenza n.231/2025 del Giudice di Pace di Vicenza che così provvedeva: “
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 652/2022 emesso dal Giudice di Pace di Vicenza in data 02.03.2022; 2. Per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
3. DICHIARA risolto per inadempimento di il contratto Controparte_1 di prestazione d'opera professionale stipulato tra le parti in data 17.05.2021; 4. CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.300,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e contributo unificato e marca versati”.
2 Va premesso che nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva esposto CP_1 quanto segue:
- che con modulo d'ordine sottoscritto in data 17.05.2021
[...] aveva conferito mandato a unipersonale per Controparte_3 Controparte_1 la prestazione di servizi in relazione a: “ottenimento della certificazione giurata in merito alla conformità ai requisiti ex normativa Industria 4.0 (di seguito I4.0) degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale e assistenza nella gestione della pratica SA” ;
- che il compenso previsto per era di € 6.000,00, oltre ad Iva ed Controparte_1
a spese notarili da determinarsi, per l'attività di certificazione degli investimenti indicati in specifica tabella e di € 2.000,00 oltre ad Iva per l'attività di gestione e supporto nella pratica SA con gli Istituti individuati dal cliente;
era poi previsto che emettesse fattura di € 3.000,00 oltre CP_1 ad Iva alla firma dell'incarico e, per l'importo residuo, l'emissione di fattura di
€ 4.000,00 alla consegna delle perizie 4.0 e di € 1.000,00 all'atto dell'erogazione del finanziamento associato alla pratica SA da parte dell'Istituto individuato dal cliente;
- che la prima fattura, nr. 54 del 17.05.2021 per € 3.660,00, veniva pagata, mentre la seconda per euro 4000 oltre IVA veniva contestata da per cui CP_3 chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n.231/2025 del Giudice di Parte_1
Pace di Vicenza.
L'attrice in primo grado proponeva Controparte_3 opposizione al decreto ingiuntivo lamentando inadempimento di sotto due Parte_1 aspetti: nella perizia relativa alla macchina “TA” era stato inesattamente indicata l'intestataria ( anziché ; dopo la comunicazione in data 9.7.2021. CP_3 CP_4 da parte della banca di di esito positivo della domanda per i finanziamenti, CP_3 aveva rassicurato circa la possibilità di acquistare i Parte_2 CP_5 macchinari, senza attendere l'approvazione finale, mentre in realtà era poi sopraggiunto in data 27.7.2021 l'avviso che la domanda era stata scartata dal MISE perché in formato digitale errato, e quindi temeva di perdere i finanziamenti. CP_3
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si era costituita CP_1 affermando che non vi era stato alcun inadempimento da parte propria, che non risultava la perdita dei finanziamenti e che, in ogni caso, essa sarebbe stata imputabile alla banca di che aveva atteso due settimane prima di comunicare l'avvenuto CP_3 scarto per errore nella firma digitale.
Il Giudice di Pace ravvisava nei due fatti sopra visti un inadempimento di Parte_1 tale da giustificare la risoluzione del contratto e decideva come da dispositivo sopra riportato .
Parte attrice appellante proponeva appello per i seguenti motivi CP_1
3 -grave violazione del principio dispositivo ex art. 115 c.p.c.
-grave violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
-grave violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c, e chiedeva pertanto la riforma della sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Parte convenuta appellata costituitasi, Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza
All'esito della prima udienza in data 31.7.2025 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva vista la probabile fondatezza, e la causa veniva infine rinviata per la rimessione in decisione previ i termini di legge.
La sentenza impugnata presenta una singolare struttura perché dopo la motivazione in 5 punti , comprendente anche l'asserito “inadempimento relativo alla assistenza
“BA. sino alla motivazione sulle spese di lite, riprende precisando che l'opposizione riguarda in realtà solo la fattura n.111/2021 per euro 4880,00 relativa alle certificazioni giurate per le agevolazioni Industria 4.0, e quindi solo l'errore di intestazione della perizia giurata relativa al tornio TA ( anziché CP_3 CP_4
, e purtuttavia ravvisa anche in tale unico aspetto un grave inadempimento di
[...]
e, incidenter tantum, aggiunge che sebbene non richiesto dall'opponente Parte_1
l'ingiungente avrebbe dovuto restituire la parte di compenso già ottenuta. Inoltre a pagina 9 la sentenza ribadisce che “sebbene non sia stata fornita una prova concreta circa l'effettivo rigetto delle agevolazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, il rischio concreto di tale rigetto è di per sé sufficiente a considerare la prestazione non correttamente adempiuta” Dalla documentazione prodotta dalle parti in primo grado e in parte qui riproposta risulta che, trasmesse in data 22.12.2021 le certificazioni 4.0 (doc. nr. 3), CP_1 emetteva la fattura nr. 111/2021 per l'importo di 4.000,00 oltre ad Iva.
[...]
In data 28.01.2022 tramite il proprio legale Controparte_3 affermava carenze professionali non meglio indicate, da cui era derivato un danno in capo alla società per almeno € 20.000,00, per cui riteneva ingiustificata l'emissione della fattura nr. 111/2021 alla luce dell'importo già versato a titolo di acconto (doc. nr. 5 appellante). Il legale di rispondeva in data 7.2.2022 ricordando che la cliente stessa Parte_1 aveva inviato la mail della banca che informava dell'esito positivo della pratica SA e osservava che il successivo avviso contrario era imputabile solo a CP_3 la quale aveva inviato la domanda non firmata digitalmente in estensione p7m (doc. 6). In ordine a tale problema aveva già in data 30.7.2021 avvisato della Parte_1 necessità di reinviare il modulo nel formato corretto e con la dicitura che la domanda sostituiva quella del 7.7.2021 e 29.7.2021 (doc.10)
4 Solo a seguito di tale scambio di missive tra legali, in data 16.2.2022 avvisava CP_3 che nella perizia vi era un errore in quanto “la macchina è intestata a Per_1 CP_4
invece nella perizia risulta (doc. 7).
[...] CP_3
Tuttavia tale errore si deve ritenere indotto dalla legale rappresentante di
[...]
che aveva sottoscritto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, CP_3 attestante che il macchinario tornio con controllo cnc è soggetto al regime di agevolazioni fiscali Impresa 4.0, intestando la dichiarazione sostitutiva quale proprietaria del macchinario proprio a IN CERVARESE Controparte_6
SANTA CROCE VIA SAN RT 36. Secondo la sentenza di primo grado tale modulo errato sarebbe stato “fornito presumibilmente dal consulente o dal perito”, ma non vi sono evidenze in tal senso, anzi tale documento non rientra tra quelli inviati da a per la Parte_1 CP_3 preparazione della pratica, e visibili negli elenchi di cui alle mail riportate nel docc. 12 e 13 del fascicolo cartaceo di primo grado di parte Nella sentenza di CP_3 prime cure si considera rilevante ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di che non lo avrebbe considerato ai fini della perizia giurata , un DDT CP_1 riguardante la macchina e che sarebbe stato prodotto dall'attrice opponente Per_1 quale “doc. 1 fascicolo attore pagina 8” , tuttavia il documento 1 del fascicolo di primo grado di corrisponde al decreto ingiuntivo opposto. Va anche CP_3 sottolineato che in relazione alla macchina in questione vi sono nel fascicolo di documenti (preventivi DDT e fatture) intestati a VIA SICILIA CP_3 CP_4
RUBANO, ma in atti vi è anche un DDT intestato a CON SEDE IN CP_4
CERVARESE SANTA CROCE VIA BACCHIGLIONE 25, e infine una fattura intestata a CON SEDE IN CERVARESE SANTA CROCE VIA SAN CP_3
RT (docc. 18 e 19), quindi documenti riferibili a tre diverse società o a due società, l'una delle quali con due diversi indirizzi . Pertanto appare decisiva la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla legale rappresentante dell'odierna appellata, che riferiva il macchinario a Parte_3
VIA SAN RT 36 (doc. 8 appellante) .
[...]
Infatti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , per la sua stessa funzione, è atto di elevata importanza giuridica, che il dichiarante deve compilare con attenzione prima di sottoscriverlo, specialmente ove la medesima persona fisica rivesta il ruolo di legale rappresentante di diverse società. Quindi si ritiene che non fosse addebitabile a l'indicazione erronea della intestataria del bene oggetto di CP_1 perizia. In conclusione, non si ravvisa alcun grave inadempimento a carico di le cui spettanze, come stabilite nel contratto iniziale, appaiono dovute. Parte_1
In ordine all'altro asserito inadempimento ritenuto nella prima parte della motivazione della sentenza del giudice di Pace, va ribadito che esso afferiva a prestazioni che esulavano dall'oggetto del contendere, come poi riconosciuto dalla stessa sentenza di prime cure, e inoltre non vi è prova dell'imputabilità alla appellante, né che da tale disguido sia derivato danno all'appellata. In conclusione, l'appellata sentenza deve essere riformata, con rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e con integrale conferma del CP_3
5 decreto ingiuntivo 652/2022 emesso dal Giudice di Pace di Vicenza in data 02.03.2022. L'appellata deve essere condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso che il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza globalmente considerata, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo 652/2022 emesso dal Giudice di Pace di Vicenza in data 02.03.2022;
2) condanna rifondere a Parte_4 [...]
le spese di lite, liquidate in euro 174,00 per anticipazioni ed Controparte_1 euro 3380,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 25.11.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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