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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8456 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 18146\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18146/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dell'avv. Ciro Tufano (C.F. ), in C.F._2 C.F._3 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliate in Napoli, alla Via Carlo Pisacane n. 13;
ATTORI contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Menghini (C.F. Controparte_2
) giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con C.F._4 domanda riconvenzionale, domiciliata in Salerno, alla Via Eugenio Caterina 60;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza 23.05.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.07.2021, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo Controparte_3 ricevuto dal OT in data 7.02.2013 (rep. n. 69903, racc. n. 5857) e sentir dichiarare Persona_1 inefficace l'ipoteca iscritta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto per violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 385/1993.
1 In particolare, gli istanti deducevano che in data 7.02.2013 concludevano un contratto di mutuo fondiario con in forza del quale la mutuante erogava in favore dei mutuatari la somma Controparte_3 complessiva di € 150.000,00, da restituire ai termini e alle condizioni pattuite nel contratto, secondo il piano un di ammortamento in 360 rate mensili e garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Giugliano, alla Via Vicinale Canosa n. 45/A.
Rappresentavano, così, la nullità del contratto di mutuo per la violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. quanto al superamento limite di finanziabilità del mutuo (fissato all'80%, ovvero al 100% qualora venissero assunte garanzie integrative).
Concludevano, quindi, chiedendo di dichiarare la nullità del contratto di mutuo ricevuto dal OT
in data 7.02.2013 (rep. n. 69903, racc. n. 5857); sentir dichiarare inefficace l'ipoteca Persona_1 iscritta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto, con conseguente annotazione dell'emittenda sentenza e cancellazione della formalità ipotecaria da ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva nella qualità di cessionaria di già Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
contestando tutte le domande attoree e spiegando tempestiva domanda riconvenzionale.
[...]
In particolare, rappresentava, quanto alla asserita nullità del contratto oggetto del giudizio, che l'addotto superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del Testo Unico Bancario non potrebbe ricondurre alla forma di invalida negoziale più grave, quale è la nullità, bensì alla mera irregolarità del contratto.
Formulava, poi, domanda riconvenzionale chiedendo di condannarsi parte attrice al pagamento di €
184.297,22, di cui € 176.730,66 a titolo di capitale ed € 7.566,56 a titolo di interessi di mora, somma discendente dalla posizione debitoria degli istanti.
Concludeva, quindi, in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la piena validità del contratto di mutuo fondiario
Rep. 69903 Racc. 5858 del 7 febbraio 2013 a rogito del Notaio Dott. e, per l'effetto, rigettare la Persona_1 spiegata domanda attorea per i motivi sopraesposti. B) In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale delle doglianze attoree, disporre la conversione del contratto di mutuo fondiario Rep. 69903
Racc. 5858 redatto con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. il 7 febbraio 2013 in contratto di Persona_1 mutuo ipotecario in virtù di quanto suesposto. C) In via riconvenzionale: condannare i Sig.ri e Parte_1 [...] al pagamento della somma di euro 184.297,22 a titolo di capitale e interessi di mora oltre interessi calcolati al Parte_2 tasso legale dal momento della proposizione della domanda sino al saldo in favore della società per le ragioni Controparte_1 di cui sopra. Il tutto con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA.
Nel corso del giudizio, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., parte attrice nella prima memoria difensiva preso atto della esperita domanda riconvenzionale eccepiva la carenza di legittimazione attiva
2 della convenuta, la quale adduceva che il credito oggetto del giudizio diveniva, previa istaurazione dello stesso, oggetto di una vicenda circolatoria.
Rigettate le istanze istruttore e ritenuta la natura documentale della causa, in data 23.05.2025, essa veniva riservata in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che parte attrice impropriamente contesta la legittimazione attiva di
[...]
la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione CP_1 di essere titolare del credito, ciò che ella in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e perché non esista o non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione
3 pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Nel caso di specie parte attrice non ha dedotto che il credito oggetto di cessione non presenti le caratteristiche che ne consentano la riconducibilità alle categorie generali indicate in G.U, né ha eccepito la inesistenza del contratto di cessione ma si è limitata a dedurre che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non vale a dimostrare la titolarità del rapporto onde anche l'eccezione per quanto sopra detto va rigettata.
Ad ogni buon conto, passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla fusione avvenuta tra e la stessa dà vita ad una vicenda successoria e CP_3 Controparte_3 Controparte_5 non circolatoria;
relativamente alla cessione avvenuta da a Controparte_5 Controparte_1 la Gazzetta Ufficiale (parte seconda, n. 45 del 12.12.2020) ha indicato quale categoria generale “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio
e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020”.
Ebbene il contratto oggetto del presente giudizio è riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo:
• Rientra nella categoria dei contratti di mutuo;
• È stato sottoscritto durante il periodo individuato 1950-2020;
• Si rinviene il numero di NDG (6536416435000) corrispondente al rapporto di credito per cui è causa nell'elenco delle operazioni di cessione.
Dunque anche sotto questo profilo la titolarità risulta adeguatamente provata.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della inclusione dei crediti azionati dalla cessionaria nel novero di quelli indicati in GU ed oggetto di cessione, in primo luogo la mancata deduzione da parte delle debitrici di essere state raggiunte in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente, la comunicazione della avvenuta cessione (v. doc. 3 fascicolo convenuta), nonché la circostanza che la convenuta cessionaria sia in possesso di tutta la documentazione contrattuale afferente i rapporti intercorsi con parte attrice.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
4 Per tali ragioni, si rileva l'infondatezza della doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva di parte convenuta.
Passando al merito, parte attrice lamenta la violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 385/1993 al fine di sentir accertare il superamento del limite di finanziabilità e, per l'effetto, dichiarare la nullità della fattispecie contrattuale per cui è causa.
Appare doveroso principiare dalla circostanza pacifica per cui l'operazione finanziaria in oggetto non sia stata contestata nei suoi ulteriori caratteri e che i restanti requisiti individuati dalle norme regolative il credito fondiario - la durata (medio lunga del rapporto) e la garanzia (accensione di ipoteca di primo grado volta a garanzia del prestito) - debbano considerarsi soddisfatti e fatti pacifici ai sensi dell'art. 115
c.p.c., giacché non specificamente contestati.
Relativamente al superamento del limite di finanziabilità, a prescindere da ogni indagine diretta a verificare tale superamento, l'adesione al più recente orientamento giurisprudenziale, chiarificato anche dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, determina il discostamento dalle elaborazioni peritali versate agli atti.
Invero, non può non tenersi conto che la giurisprudenza di legittimità, risolvendo un contrasto tra le sezioni semplici, ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità possa comportare in alcun modo la nullità del contratto di mutuo, siccome tale limite non assurge ad elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa dello stesso o posta a suo presidio, bensì di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto.
Particolarmente, non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale»
(cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 16/11/2022, n. 337192207, Cassazione civile, III sez., sent. n. 7949 del 2023).
Ne discende l'infondatezza anche di tale eccezione di nullità.
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , essa è pregevole di CP_1 accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Parte convenuta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo provveduto al deposito del contratto di finanziamento del 7.02.2013, sufficiente di per sé a provare il credito.
Va difatti precisato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è necessario depositare gli estratti conto (come preteso da parte attrice), potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto
5 – limitarsi a depositare esclusivamente il solo negozio giudico (conformandosi alla già citata Cass., S.U. n
13533/2001), non dovendo depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.
A fronte della documentazione prodotta, quindi, sarebbe stato onere dell'attore quanto meno allegare, ancor prima che provare, l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito azionato, prova che nel caso di specie è difettata.
Quanto alle contestazioni la loro genericità le rende inammissibili.
In conclusione, considerata la sufficienza della prova del credito fornita dalla convenuta, a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa all'erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte attrice, la presente domanda riconvenzionale va accolta in quanto, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento della parte debitoria,
i debitori, su cui incombeva il relativo onere, nulla hanno provato.
Ne discende la condanna di parte attrice al pagamento in favore della società convenuta della somma di
€ 184.297,22 a titolo di capitale e interessi di mora, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c. da calcolarsi dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale e sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi al netto della fase istruttoria, di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, e pertanto si pongono per intero a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e, per l'effetto, condanna Pt_1
e in solido fra loro, al pagamento in favore di della
[...] Parte_2 CP_1 somma di € 184.297,22 a titolo di capitale e interessi di mora, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.p.c. da calcolarsi a partire dal 10.11.2021 e sino al soddisfo.
3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 8.433,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18146/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dell'avv. Ciro Tufano (C.F. ), in C.F._2 C.F._3 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliate in Napoli, alla Via Carlo Pisacane n. 13;
ATTORI contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Menghini (C.F. Controparte_2
) giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con C.F._4 domanda riconvenzionale, domiciliata in Salerno, alla Via Eugenio Caterina 60;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza 23.05.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.07.2021, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo Controparte_3 ricevuto dal OT in data 7.02.2013 (rep. n. 69903, racc. n. 5857) e sentir dichiarare Persona_1 inefficace l'ipoteca iscritta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto per violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 385/1993.
1 In particolare, gli istanti deducevano che in data 7.02.2013 concludevano un contratto di mutuo fondiario con in forza del quale la mutuante erogava in favore dei mutuatari la somma Controparte_3 complessiva di € 150.000,00, da restituire ai termini e alle condizioni pattuite nel contratto, secondo il piano un di ammortamento in 360 rate mensili e garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Giugliano, alla Via Vicinale Canosa n. 45/A.
Rappresentavano, così, la nullità del contratto di mutuo per la violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. quanto al superamento limite di finanziabilità del mutuo (fissato all'80%, ovvero al 100% qualora venissero assunte garanzie integrative).
Concludevano, quindi, chiedendo di dichiarare la nullità del contratto di mutuo ricevuto dal OT
in data 7.02.2013 (rep. n. 69903, racc. n. 5857); sentir dichiarare inefficace l'ipoteca Persona_1 iscritta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto, con conseguente annotazione dell'emittenda sentenza e cancellazione della formalità ipotecaria da ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva nella qualità di cessionaria di già Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
contestando tutte le domande attoree e spiegando tempestiva domanda riconvenzionale.
[...]
In particolare, rappresentava, quanto alla asserita nullità del contratto oggetto del giudizio, che l'addotto superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del Testo Unico Bancario non potrebbe ricondurre alla forma di invalida negoziale più grave, quale è la nullità, bensì alla mera irregolarità del contratto.
Formulava, poi, domanda riconvenzionale chiedendo di condannarsi parte attrice al pagamento di €
184.297,22, di cui € 176.730,66 a titolo di capitale ed € 7.566,56 a titolo di interessi di mora, somma discendente dalla posizione debitoria degli istanti.
Concludeva, quindi, in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la piena validità del contratto di mutuo fondiario
Rep. 69903 Racc. 5858 del 7 febbraio 2013 a rogito del Notaio Dott. e, per l'effetto, rigettare la Persona_1 spiegata domanda attorea per i motivi sopraesposti. B) In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale delle doglianze attoree, disporre la conversione del contratto di mutuo fondiario Rep. 69903
Racc. 5858 redatto con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. il 7 febbraio 2013 in contratto di Persona_1 mutuo ipotecario in virtù di quanto suesposto. C) In via riconvenzionale: condannare i Sig.ri e Parte_1 [...] al pagamento della somma di euro 184.297,22 a titolo di capitale e interessi di mora oltre interessi calcolati al Parte_2 tasso legale dal momento della proposizione della domanda sino al saldo in favore della società per le ragioni Controparte_1 di cui sopra. Il tutto con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA.
Nel corso del giudizio, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., parte attrice nella prima memoria difensiva preso atto della esperita domanda riconvenzionale eccepiva la carenza di legittimazione attiva
2 della convenuta, la quale adduceva che il credito oggetto del giudizio diveniva, previa istaurazione dello stesso, oggetto di una vicenda circolatoria.
Rigettate le istanze istruttore e ritenuta la natura documentale della causa, in data 23.05.2025, essa veniva riservata in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che parte attrice impropriamente contesta la legittimazione attiva di
[...]
la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione CP_1 di essere titolare del credito, ciò che ella in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e perché non esista o non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione
3 pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Nel caso di specie parte attrice non ha dedotto che il credito oggetto di cessione non presenti le caratteristiche che ne consentano la riconducibilità alle categorie generali indicate in G.U, né ha eccepito la inesistenza del contratto di cessione ma si è limitata a dedurre che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non vale a dimostrare la titolarità del rapporto onde anche l'eccezione per quanto sopra detto va rigettata.
Ad ogni buon conto, passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla fusione avvenuta tra e la stessa dà vita ad una vicenda successoria e CP_3 Controparte_3 Controparte_5 non circolatoria;
relativamente alla cessione avvenuta da a Controparte_5 Controparte_1 la Gazzetta Ufficiale (parte seconda, n. 45 del 12.12.2020) ha indicato quale categoria generale “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio
e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020”.
Ebbene il contratto oggetto del presente giudizio è riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo:
• Rientra nella categoria dei contratti di mutuo;
• È stato sottoscritto durante il periodo individuato 1950-2020;
• Si rinviene il numero di NDG (6536416435000) corrispondente al rapporto di credito per cui è causa nell'elenco delle operazioni di cessione.
Dunque anche sotto questo profilo la titolarità risulta adeguatamente provata.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della inclusione dei crediti azionati dalla cessionaria nel novero di quelli indicati in GU ed oggetto di cessione, in primo luogo la mancata deduzione da parte delle debitrici di essere state raggiunte in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente, la comunicazione della avvenuta cessione (v. doc. 3 fascicolo convenuta), nonché la circostanza che la convenuta cessionaria sia in possesso di tutta la documentazione contrattuale afferente i rapporti intercorsi con parte attrice.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
4 Per tali ragioni, si rileva l'infondatezza della doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva di parte convenuta.
Passando al merito, parte attrice lamenta la violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 385/1993 al fine di sentir accertare il superamento del limite di finanziabilità e, per l'effetto, dichiarare la nullità della fattispecie contrattuale per cui è causa.
Appare doveroso principiare dalla circostanza pacifica per cui l'operazione finanziaria in oggetto non sia stata contestata nei suoi ulteriori caratteri e che i restanti requisiti individuati dalle norme regolative il credito fondiario - la durata (medio lunga del rapporto) e la garanzia (accensione di ipoteca di primo grado volta a garanzia del prestito) - debbano considerarsi soddisfatti e fatti pacifici ai sensi dell'art. 115
c.p.c., giacché non specificamente contestati.
Relativamente al superamento del limite di finanziabilità, a prescindere da ogni indagine diretta a verificare tale superamento, l'adesione al più recente orientamento giurisprudenziale, chiarificato anche dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, determina il discostamento dalle elaborazioni peritali versate agli atti.
Invero, non può non tenersi conto che la giurisprudenza di legittimità, risolvendo un contrasto tra le sezioni semplici, ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità possa comportare in alcun modo la nullità del contratto di mutuo, siccome tale limite non assurge ad elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa dello stesso o posta a suo presidio, bensì di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto.
Particolarmente, non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale»
(cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 16/11/2022, n. 337192207, Cassazione civile, III sez., sent. n. 7949 del 2023).
Ne discende l'infondatezza anche di tale eccezione di nullità.
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , essa è pregevole di CP_1 accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Parte convenuta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo provveduto al deposito del contratto di finanziamento del 7.02.2013, sufficiente di per sé a provare il credito.
Va difatti precisato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è necessario depositare gli estratti conto (come preteso da parte attrice), potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto
5 – limitarsi a depositare esclusivamente il solo negozio giudico (conformandosi alla già citata Cass., S.U. n
13533/2001), non dovendo depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.
A fronte della documentazione prodotta, quindi, sarebbe stato onere dell'attore quanto meno allegare, ancor prima che provare, l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito azionato, prova che nel caso di specie è difettata.
Quanto alle contestazioni la loro genericità le rende inammissibili.
In conclusione, considerata la sufficienza della prova del credito fornita dalla convenuta, a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa all'erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte attrice, la presente domanda riconvenzionale va accolta in quanto, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento della parte debitoria,
i debitori, su cui incombeva il relativo onere, nulla hanno provato.
Ne discende la condanna di parte attrice al pagamento in favore della società convenuta della somma di
€ 184.297,22 a titolo di capitale e interessi di mora, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c. da calcolarsi dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale e sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi al netto della fase istruttoria, di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, e pertanto si pongono per intero a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e, per l'effetto, condanna Pt_1
e in solido fra loro, al pagamento in favore di della
[...] Parte_2 CP_1 somma di € 184.297,22 a titolo di capitale e interessi di mora, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.p.c. da calcolarsi a partire dal 10.11.2021 e sino al soddisfo.
3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 8.433,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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