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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/07/2024, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4046/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via Raffaello Sanzio n. 2, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Italo Attanasio Mangano che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Beato Umile n. 14, presso lo studio dell'Avv. Ombretta Alitto che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa
dichiarazione di intervenuta prescrizione dei crediti contenuti in tutte le suddette cartelle
di pagamento e/o avvisi di addebito, annullare/dichiarare nullo l'atto di intimazione di
pagamento n. 034 20229001033585/000 notificata alla ricorrente in data 13.06.2022,
emesso dall' , Agente della riscossione per la Provincia Controparte_3
di Cosenza, limitatamente all'avviso di addebito Numero: 1) Avviso di addebito n.
33420120001525456000 asseritamente notificato in data 29.05.2012 Ente creditore
[...]
e relativa a Spese di notifica e Contributi I.V.S., anni 2010 - 2011 - Controparte_4
2012. 2) N. 33420120004998202000 asseritamente notificato in data 29.01.2013 - Ente
creditore e relativa a Spese di notifica e Contributi I.V.S., anni Controparte_4
2011 - 2012 - 2013. 3) n. 33420130001413334000 asseritamente notificato in data
22.04.2013 - Ente creditore e relativa a Spese di notifica e Controparte_4
Contributi I.V.S., anni 2012 - 2013. 4) n. 33420130003422538000 asseritamente notificato
in data 10.01.2014 - Ente creditore e relativa a Spese di notifica e Controparte_4
Contributi I.V.S., anni 2012 - 2013. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione
dei crediti portati dagli atti in narrativa e/o comunque la insussistenza/mancanza di un
regolare titolo esecutivo, da parte dei singoli enti creditori e, di conseguenza, dell'
[...]
in qualità di esattore. Con vittoria Controparte_5
delle spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed
al pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo) parziale prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
2 CP_ addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di
circostanza imputabile tecnicamente al concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di “… - rigettare le domande del Controparte_2
ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto;
- ritenere legittima, regolare,
correttamente compita ed in osservanza del dettato normativo l'attività dell'
[...]
e conseguentemente confermato l'atto impugnato. Con vittoria di Controparte_6
spese e competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229001033585000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420120001525456000,
33420120004998202000, 33420130001413334000 e 33420130003422538000, afferenti a
CP_ crediti
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente l'inammissibilità e tardività della domanda;
la regolarità della notifica degli atti presupposti;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.6.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 L'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dagli avvisi di addebito indicati e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tali avvisi di addebito.
La parte ricorrente afferma unicamente, in maniera compiuta, l'intervenuta prescrizione dei crediti, atteso che, per il resto, non vi sono contestazioni specifiche in ordine alla notifica degli avvisi di addebito (e, ancor meno, in riferimento alla sussistenza del debito, in ordine alla quale si legge in ricorso la generica affermazione per cui la parte ricorrente aveva pagato l'importo dovuto ed aveva smarrito le quietanze del pagamento), dovendosi peraltro
CP_ rilevare che l' ha dato dimostrazione di tale notifica.
L'eccezione di prescrizione, in tal modo, deve considerarsi ammissibile solo quale fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica degli avvisi di addebito, atteso che,
per il resto, la mancata opposizione agli avvisi di addebito ha reso i crediti irretrattabili
(cfr. tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
Ciò posto, a fronte delle notifiche degli avvisi di addebito avvenute nel periodo 2012 -
2014, afferma la notifica di una intimazione di Controparte_2
pagamento il 15.7.2013 che, tuttavia, non allega, atteso che in atti risulta soltanto la relata di notifica, in modo tale che non può stabilirsi un effetto interruttivo della prescrizione.
In relazione al preavviso di fermo, dalla visura societaria allegata in atti risulta che l'attività commerciale è cessata nel 2012, sicché la notifica del preavviso di fermo avvenuta presso la sede di lavoro (e non presso la residenza della destinataria) a mani di persona qualificatasi dipendente non può dirsi perfezionata, evidenziandosi che l'art. 26,
comma 2, D.P.R. 602/1973, nella previsione applicabile ratione temporis, prevedeva: “…
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la
notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di
Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito
informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata
4 con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della
riscossione …”, sicché la raccomandata con avviso di ricevimento era comunque necessaria.
L'intimazione di pagamento n. 03420189003664551000 notificata in data 11.6.2018, in tal modo, ha efficacia interruttiva per il solo avviso di addebito n. 33420130003422538000,
notificato il 10.1.2014, mentre per gli avvisi di addebito nn. 33420120001525456000,
33420120004998202000 e 33420130001413334000 è successiva ai cinque anni, decorrenti dalle notifiche del 29.5.2012, 29.1.2013 e 22.4.2013.
CP_ Deve aggiungersi che l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex art. 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav.
26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
In tal modo, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente
perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5,
del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995)
in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione,
infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva
5 dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” - deve dirsi che il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420120001525456000, 33420120004998202000 e
33420130001413334000 è estinto per intervenuta prescrizione.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
Per il resto la domanda deve rigettarsi.
Le spese di lite si compensano in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420120001525456000, 33420120004998202000 e
33420130001413334000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza dell' Riscossione del diritto di procedere in via CP_5
esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 25.7.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4046/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via Raffaello Sanzio n. 2, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Italo Attanasio Mangano che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Beato Umile n. 14, presso lo studio dell'Avv. Ombretta Alitto che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa
dichiarazione di intervenuta prescrizione dei crediti contenuti in tutte le suddette cartelle
di pagamento e/o avvisi di addebito, annullare/dichiarare nullo l'atto di intimazione di
pagamento n. 034 20229001033585/000 notificata alla ricorrente in data 13.06.2022,
emesso dall' , Agente della riscossione per la Provincia Controparte_3
di Cosenza, limitatamente all'avviso di addebito Numero: 1) Avviso di addebito n.
33420120001525456000 asseritamente notificato in data 29.05.2012 Ente creditore
[...]
e relativa a Spese di notifica e Contributi I.V.S., anni 2010 - 2011 - Controparte_4
2012. 2) N. 33420120004998202000 asseritamente notificato in data 29.01.2013 - Ente
creditore e relativa a Spese di notifica e Contributi I.V.S., anni Controparte_4
2011 - 2012 - 2013. 3) n. 33420130001413334000 asseritamente notificato in data
22.04.2013 - Ente creditore e relativa a Spese di notifica e Controparte_4
Contributi I.V.S., anni 2012 - 2013. 4) n. 33420130003422538000 asseritamente notificato
in data 10.01.2014 - Ente creditore e relativa a Spese di notifica e Controparte_4
Contributi I.V.S., anni 2012 - 2013. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione
dei crediti portati dagli atti in narrativa e/o comunque la insussistenza/mancanza di un
regolare titolo esecutivo, da parte dei singoli enti creditori e, di conseguenza, dell'
[...]
in qualità di esattore. Con vittoria Controparte_5
delle spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed
al pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo) parziale prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
2 CP_ addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di
circostanza imputabile tecnicamente al concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di “… - rigettare le domande del Controparte_2
ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto;
- ritenere legittima, regolare,
correttamente compita ed in osservanza del dettato normativo l'attività dell'
[...]
e conseguentemente confermato l'atto impugnato. Con vittoria di Controparte_6
spese e competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229001033585000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420120001525456000,
33420120004998202000, 33420130001413334000 e 33420130003422538000, afferenti a
CP_ crediti
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente l'inammissibilità e tardività della domanda;
la regolarità della notifica degli atti presupposti;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.6.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 L'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dagli avvisi di addebito indicati e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tali avvisi di addebito.
La parte ricorrente afferma unicamente, in maniera compiuta, l'intervenuta prescrizione dei crediti, atteso che, per il resto, non vi sono contestazioni specifiche in ordine alla notifica degli avvisi di addebito (e, ancor meno, in riferimento alla sussistenza del debito, in ordine alla quale si legge in ricorso la generica affermazione per cui la parte ricorrente aveva pagato l'importo dovuto ed aveva smarrito le quietanze del pagamento), dovendosi peraltro
CP_ rilevare che l' ha dato dimostrazione di tale notifica.
L'eccezione di prescrizione, in tal modo, deve considerarsi ammissibile solo quale fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica degli avvisi di addebito, atteso che,
per il resto, la mancata opposizione agli avvisi di addebito ha reso i crediti irretrattabili
(cfr. tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
Ciò posto, a fronte delle notifiche degli avvisi di addebito avvenute nel periodo 2012 -
2014, afferma la notifica di una intimazione di Controparte_2
pagamento il 15.7.2013 che, tuttavia, non allega, atteso che in atti risulta soltanto la relata di notifica, in modo tale che non può stabilirsi un effetto interruttivo della prescrizione.
In relazione al preavviso di fermo, dalla visura societaria allegata in atti risulta che l'attività commerciale è cessata nel 2012, sicché la notifica del preavviso di fermo avvenuta presso la sede di lavoro (e non presso la residenza della destinataria) a mani di persona qualificatasi dipendente non può dirsi perfezionata, evidenziandosi che l'art. 26,
comma 2, D.P.R. 602/1973, nella previsione applicabile ratione temporis, prevedeva: “…
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la
notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di
Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito
informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata
4 con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della
riscossione …”, sicché la raccomandata con avviso di ricevimento era comunque necessaria.
L'intimazione di pagamento n. 03420189003664551000 notificata in data 11.6.2018, in tal modo, ha efficacia interruttiva per il solo avviso di addebito n. 33420130003422538000,
notificato il 10.1.2014, mentre per gli avvisi di addebito nn. 33420120001525456000,
33420120004998202000 e 33420130001413334000 è successiva ai cinque anni, decorrenti dalle notifiche del 29.5.2012, 29.1.2013 e 22.4.2013.
CP_ Deve aggiungersi che l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex art. 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav.
26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
In tal modo, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente
perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5,
del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995)
in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione,
infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva
5 dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” - deve dirsi che il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420120001525456000, 33420120004998202000 e
33420130001413334000 è estinto per intervenuta prescrizione.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
Per il resto la domanda deve rigettarsi.
Le spese di lite si compensano in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420120001525456000, 33420120004998202000 e
33420130001413334000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza dell' Riscossione del diritto di procedere in via CP_5
esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 25.7.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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