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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 496/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 496/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
12/03/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pesacane Pietro Bruno, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture alla Via Galliano palazzo Trapanese;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rosadele Giugliano e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza alla Via Brescia n.26, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
( ) e Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
( ), rappresenti e difesi dall' Avv. Raffaele Cioffi in virtù di C.F._3 mandati in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
NONCHÈ
p. iva , in persona del legale rappresentante p.t. (già Controparte_5 P.IVA_2
; Controparte_6
496/2019 r.g.a.c. Pag. 1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione di simulazione relativa, interposizione fittizia di persona;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 12/03/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Potenza, la società già Controparte_5 Controparte_6
e prima ancora , il
[...] Controparte_7 Controparte_1
in persona del sindaco p.t., la , e
[...] Controparte_5 Controparte_3 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“1) voglia il Giudice dichiarare la simulazione relativa soggettiva del contratto di transazione concluso tra il e, fittiziamente, la Controparte_1 [...]
, così come autorizzato con Delibera di Giunta municipale Controparte_6
n.283/2014, e come modificato da successiva delibera della Giunta comunale n.21 del
23/05/2015 e definitivamente formalizzato con Determina del Responsabile del Servizio
Tecnico per la viabilità del del 21/05/2015, Registro Controparte_1
Generale 449, acclarando che la prefata transazione abbia prodotto effetti unicamente tra i contraenti “sostanziali”, vale a dire il e Controparte_1 CP_6
e quindi gli eredi di lui, e;
[...] CP_3 CP_8
2) per l'effetto, dichiari nulli e come non eseguiti tutti i conseguenti pagamenti corrisposti dal in favore della Controparte_1 Controparte_7
, quindi della soggetto fittiziamente inseritosi nella transazione, e,
[...] CP_5 per l'effetto, condannare l'ente comunale, in solido con la predetta società, al pagamento delle somme in questione ai fratelli e , unici titolati Controparte_3 CP_8 del credito, corrispondendole, fino a concorrenza dell'importo di € 165.000,00, più interessi legali maturati dal 1994 ad oggi, direttamente nelle mani dell'odierno attore, giusta la cessione del credito di cui in narrativa di questo atto, che obbligava a tanto il
in quanto debitore ceduto;
Controparte_1
3) In via ulteriormente gradata, condannare la società convenuta a corrispondere quanto illegittimamente percepito dal così consentendo a Controparte_1 quest'ultimo di poter pagare la somma di € 165.000,00, oltre interessi a far data dal 1994 ad oggi, oggetto della citata cessione di credito, sopra meglio descritta, all'odierno attore;
4) Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
496/2019 r.g.a.c. Pag. 2
A tal fine ha dedotto:
- Nel 1992, emetteva 29 titoli cambiari a favore di Controparte_3 Persona_1
(fratello dell'attore), per un valore totale di lire 308.000.000 (corrispondenti a 159.068,61 euro);
- che in ragione del mancato pagamento, agiva in via monitoria, Persona_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 738/1994, divenuto definitivo a seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza del Tribunale di Potenza n. 152/2003;
- che, in attesa del pagamento (rimasto infruttuoso il pignoramento presso terzi da lui promosso in data 14.10.2004), il creditore accettava da , in data Controparte_3
14.10.2004, la cessione del credito, pro solvendo, di € 165.000,00, corrispondente ad una parte del più ampio credito che lo stesso vantava nei confronti del Comune di CP_3
Rionero in Vulture in qualità di erede universale di , originario Controparte_6 titolare del credito verso l'ente locale;
- che il credito vantato dal defunto traeva origine dal contratto n. 33 del CP_3
16/12/1972 con cui il Comune di Rionero in Vulture aveva commissionato a CP_6
(impresa individuale) la realizzazione del secondo lotto dell'ospedale locale,
[...] per un importo complessivo di circa 2 miliardi e mezzo di lire;
- che, a seguito della morte di , gli eredi, e Controparte_6 CP_3 CP_9
agivano giudizialmente, nel 2004, nei confronti del Comune di per
[...] CP_1 ottenere il pagamento del credito derivante dal contratto di appalto stipulato con il de cuius;
- che la controversia si risolveva con una transazione, formalizzata con Determina n.
449/2015 del Comune di , con cui veniva previsto il pagamento totale di € CP_1
3.300.000,00, da corrispondere in tre tranches;
- che il aveva provveduto a saldare le prime due rate rispettivamente di € CP_1
700.000,00 ed € 1.400.000,00;
- che il contratto transattivo realizzava una irregolare interposizione fittizia atteso che lo stesso non veniva concluso tra gli effettivi eredi di , bensì, Controparte_6 irregolarmente, con la società “ (poi trasformata in Controparte_7
S.r.l.), che non avrebbe potuto surrogarsi agli eredi diretti del de cuius, unici legittimati;
- che mediante l'interposizione fittizia, i intendevano defraudare i propri CP_3 creditori (tra cui l'attuale attore, ), trasferendo le somme ereditate al Parte_1 nuovo soggetto societario per impedire la soddisfazione dei creditori sui propri patrimoni personali;
496/2019 r.g.a.c. Pag. 3
- che le modifiche societarie successivamente intervenute (trasformazione in e CP_5 successivo cambiamento della denominazione sociale in con medesima Controparte_5 partita iva) dimostrano la poca trasparenza e lo scopo simulativo dell'accordo transattivo al pari della successiva modificazione della compagine sociale con l'uscita dalla società degli eredi e sostituiti prima da familiari e poi dal solo CP_3 Controparte_4 Parte_2
[...]
- di essere unico erede di , deceduto in data 26.12.2012, a fronte della Persona_1 rinuncia all'eredità dell'altra chiamata e della propria accettazione Persona_2
(con atto pubblico per notar del 09/05/2013, Rep. 90636, registrato a Potenza il Per_3
22/05/2013).
Sulla base di tali allegazioni in fatto, l'attore ha formulato le richieste e conclusioni come sopra riportate.
Il costituitosi regolarmente in giudizio, ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'invalidità della procura alle liti nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto delle domande di controparte con condanna al pagamento delle spese di lite.
e regolarmente costituitisi in giudizio, hanno contestato le CP_3 Controparte_4 avverse pretese, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
****
Le domande avanzate dall'attore non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito chiarite.
La decisione viene resa in applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda giudiziale può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma alla luce dell'art. 111 Cost.
Le domande di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, e la conseguente domanda di nullità dei pagamenti effettuati dal invero, sono CP_1 palesemente infondate alla luce della stessa ricostruzione dei fatti offerta dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
496/2019 r.g.a.c. Pag. 4
In primo luogo, non si comprende quale sarebbe l'atto transattivo impugnato, avendo l'attore esclusivamente indicato gli atti pubblici prodromici alla stipulazione dell'accordo transattivo (delibera di Giunta municipale n.283/2014, successivamente modificata con altra delibera di Giunta municipale, n.21 del 23/02/2015, formalizzata con Determina del
Responsabile del Servizio Tecnico per la viabilità del Comune di Rionero in Vulture del
21/07/2015, Registro Generale n.449).
Pur prescindendo da tale rilievo, in mancanza di specifiche contestazioni dei convenuti costituiti sull'esistenza dell'accordo transattivo, deve escludersi in radice la possibilità che con detto accordo le parti abbiano realizzato una interposizione fittizia di persona con la partecipazione solamente formale del contraente in luogo dei Controparte_6 contraenti sostanziali e quali eredi di CP_3 Controparte_4 Controparte_6
In disparte la possibilità di dichiarare la simulazione di un accordo transattivo concluso da un soggetto pubblico all'esito dell'adozione di specifici provvedimenti amministrativi, non risulta condivisibile la prospettazione dei fatti proposta dall'attore.
Invero, quest'ultimo ritiene che il proprio de cuius, , sia stato Persona_1 pregiudicato dall'accordo transattivo, a fronte della cessione del credito conclusa con il proprio debitore, unico soggetto legittimato – in qualità di erede, Controparte_3 persona fisica, di contraente, in qualità di appaltatore, del Controparte_6 [...]
– a partecipare all'accordo transattivo e, dunque, a ricevere i Controparte_1 pagamenti concordati con l'ente comunale (insieme all'altro erede . Controparte_4
Ebbene, nessuna delle circostanze dedotte dall'attore risulta suffragata dagli atti di causa.
Preliminarmente si evidenzia che nell'accordo transattivo (rectius nella proposta di accordo transattivo allegata alla deliberazione della giunta comunale n. 21 del
23.02.2015) si dà atto, al punto 8 delle premesse, che «In data 20.09.1989 decedeva
l'appaltatore delle opere in questione, al quale giuridicamente subentrava la società
il cui amministratore unico è l'Ing. Controparte_7 [...]
; ancora, al punto dieci delle premesse si legge «in data 05.08.1997 veniva CP_3 nominata la Commissione di Collaudo che ultimava il suo incarico solo in data
02.05.2000 (dopo undici anni dalla morte di , ndr), emettendo il Controparte_6 certificato di collaudo nel quale veniva evidenziata una somma per saldo lavori eseguiti alla data dell'08.01.1982, e per revisione prezzi, di £ 395.266.760, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, per un ammontare complessivo dell'opera pari a £
2.105.289.305»; ai punti 12-13-14, infine, si dà atto del giudizio in corso in questi termini
«12. con atto di citazione notificato in data 29.10.2004 la società Controparte_7 col ministero dell'Avv. Raffaele Cioffi del Foro di Potenza, conveniva in
[...]
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giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il al fine di Controparte_1 ottenere il pagamento della somma di lire 2.151.574.565 pari ad € 1.111.195,52 quale suo credito risultante per i lavori di costruzione dell'Ospedale di in 13. CP_1 CP_1
Il giudizio veniva iscritto al n. 3271/2004 RG e con deliberazione di Giunta Municipale
n. 370 del 30.12.2004 il deliberava di resistere nel predetto Controparte_1 giudizio […]; 14. Nelle more del giudizio veniva richiesta, ammessa ed espletata la
Consulenza Tecnica d'ufficio, depositata in data 24.06.2009, dalla quale è possibile desumere che il credito vantato dalla società attrice, alla data del 31.05.2009, così come ricostruito dal medesimo CTU, ammonta a complessivi € 3.701.833,86».
Dalle circostanze indicate nell'atto, prodotto dallo stesso attore e non oggetto di contestazione, si desume che, alla morte del , unico interlocutore Controparte_6 dell'ente pubblico, per la prosecuzione del contratto di appalto, è stata la società
“ , poi divenuta “ , Controparte_7 Controparte_6 soggetto giuridico che ha poi agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo e che, in qualità di parte processuale, ha partecipato all'accordo transattivo a definizione della controversia giudiziaria con l'ente convenuto.
È evidente che i fatti descritti non integrino un'ipotesi di interposizione fittizia che, come noto, dà luogo ad una simulazione relativa dal lato soggettivo, ricorrente allorché all'accordo simulatorio tra interponente ed interposto partecipi anche il terzo contraente, con l'intesa, dunque, trilaterale, che gli effetti negoziali si produrranno solamente nei confronti del soggetto interponente, apparentemente estraneo all'atto.
Peralto, la giurisprudenza ha chiarito come l'interposizione fittizia di persona postuli
l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente (nel caso di specie il ) chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta Controparte_1 dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona; ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella
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dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente (cfr. Cassazione civile , sez. II , 21/10/2024 , n. 27189).
Nel caso in esame non è provata né l'esistenza di un accordo simulatorio tra interposto ed interponente, e cioè tra la società e gli eredi e Controparte_6 CP_3 [...]
(non essendo affatto provato che la volontà delle parti fosse quella che gli CP_4 effetti giuridici dell'accordo si producessero nella sfera giuridica degli eredi interponenti piuttosto che in quella della società interposta), né tanto meno la partecipazione dell'ente all'asserito accordo simulatorio.
A ben vedere, l'attore per tutelare le ragioni derivanti dal contratto di cessione del credito stipulato dal proprio de cuius, , con l'odierno convenuto Persona_1 [...] in data 14.10.2004 (avente ad oggetto, evidentemente, un credito futuro, non CP_3 ancora esistente nel patrimonio del cedente, essendo la cessione addirittura anteriore all'instaurazione del giudizio con cui veniva richiesto all'ente il pagamento del corrispettivo, instaurato con la notificazione della citazione solamente in data
29.10.2004), avrebbe dovuto proporre domande diverse, scontandone l'eventuale reiezione per intervenuta prescrizione (ragione per cui sembra plausibile che l'attore abbia richiesto l'accertamento della simulazione dell'accordo transattivo e della nullità dello stesso trattandosi, come noto, di azioni imprescrittibili).
Per tutto quanto sin qui considerato le domande, nei termini avanzati da parte attrice, non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruzione probatoria esclusivamente documentale e della complessiva attività difensiva svolta;
si ritengono, inoltre, sussistere giustificati motivi per la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite nei confronti dei convenuti e in ragione del contenuto Controparte_3 Controparte_4 delle allegazioni difensive (sostanzialmente esauritesi nell'eccezione di prescrizione del credito) e del mancato deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
496/2019 r.g.a.c. Pag. 7
2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in
[...] euro 7.052,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Condanna al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_3
e delle spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_4 complessivamente in euro 3.526,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Cioffi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, il 23/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 496/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
12/03/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pesacane Pietro Bruno, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture alla Via Galliano palazzo Trapanese;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rosadele Giugliano e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza alla Via Brescia n.26, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
( ) e Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
( ), rappresenti e difesi dall' Avv. Raffaele Cioffi in virtù di C.F._3 mandati in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
NONCHÈ
p. iva , in persona del legale rappresentante p.t. (già Controparte_5 P.IVA_2
; Controparte_6
496/2019 r.g.a.c. Pag. 1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione di simulazione relativa, interposizione fittizia di persona;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 12/03/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Potenza, la società già Controparte_5 Controparte_6
e prima ancora , il
[...] Controparte_7 Controparte_1
in persona del sindaco p.t., la , e
[...] Controparte_5 Controparte_3 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“1) voglia il Giudice dichiarare la simulazione relativa soggettiva del contratto di transazione concluso tra il e, fittiziamente, la Controparte_1 [...]
, così come autorizzato con Delibera di Giunta municipale Controparte_6
n.283/2014, e come modificato da successiva delibera della Giunta comunale n.21 del
23/05/2015 e definitivamente formalizzato con Determina del Responsabile del Servizio
Tecnico per la viabilità del del 21/05/2015, Registro Controparte_1
Generale 449, acclarando che la prefata transazione abbia prodotto effetti unicamente tra i contraenti “sostanziali”, vale a dire il e Controparte_1 CP_6
e quindi gli eredi di lui, e;
[...] CP_3 CP_8
2) per l'effetto, dichiari nulli e come non eseguiti tutti i conseguenti pagamenti corrisposti dal in favore della Controparte_1 Controparte_7
, quindi della soggetto fittiziamente inseritosi nella transazione, e,
[...] CP_5 per l'effetto, condannare l'ente comunale, in solido con la predetta società, al pagamento delle somme in questione ai fratelli e , unici titolati Controparte_3 CP_8 del credito, corrispondendole, fino a concorrenza dell'importo di € 165.000,00, più interessi legali maturati dal 1994 ad oggi, direttamente nelle mani dell'odierno attore, giusta la cessione del credito di cui in narrativa di questo atto, che obbligava a tanto il
in quanto debitore ceduto;
Controparte_1
3) In via ulteriormente gradata, condannare la società convenuta a corrispondere quanto illegittimamente percepito dal così consentendo a Controparte_1 quest'ultimo di poter pagare la somma di € 165.000,00, oltre interessi a far data dal 1994 ad oggi, oggetto della citata cessione di credito, sopra meglio descritta, all'odierno attore;
4) Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
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A tal fine ha dedotto:
- Nel 1992, emetteva 29 titoli cambiari a favore di Controparte_3 Persona_1
(fratello dell'attore), per un valore totale di lire 308.000.000 (corrispondenti a 159.068,61 euro);
- che in ragione del mancato pagamento, agiva in via monitoria, Persona_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 738/1994, divenuto definitivo a seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza del Tribunale di Potenza n. 152/2003;
- che, in attesa del pagamento (rimasto infruttuoso il pignoramento presso terzi da lui promosso in data 14.10.2004), il creditore accettava da , in data Controparte_3
14.10.2004, la cessione del credito, pro solvendo, di € 165.000,00, corrispondente ad una parte del più ampio credito che lo stesso vantava nei confronti del Comune di CP_3
Rionero in Vulture in qualità di erede universale di , originario Controparte_6 titolare del credito verso l'ente locale;
- che il credito vantato dal defunto traeva origine dal contratto n. 33 del CP_3
16/12/1972 con cui il Comune di Rionero in Vulture aveva commissionato a CP_6
(impresa individuale) la realizzazione del secondo lotto dell'ospedale locale,
[...] per un importo complessivo di circa 2 miliardi e mezzo di lire;
- che, a seguito della morte di , gli eredi, e Controparte_6 CP_3 CP_9
agivano giudizialmente, nel 2004, nei confronti del Comune di per
[...] CP_1 ottenere il pagamento del credito derivante dal contratto di appalto stipulato con il de cuius;
- che la controversia si risolveva con una transazione, formalizzata con Determina n.
449/2015 del Comune di , con cui veniva previsto il pagamento totale di € CP_1
3.300.000,00, da corrispondere in tre tranches;
- che il aveva provveduto a saldare le prime due rate rispettivamente di € CP_1
700.000,00 ed € 1.400.000,00;
- che il contratto transattivo realizzava una irregolare interposizione fittizia atteso che lo stesso non veniva concluso tra gli effettivi eredi di , bensì, Controparte_6 irregolarmente, con la società “ (poi trasformata in Controparte_7
S.r.l.), che non avrebbe potuto surrogarsi agli eredi diretti del de cuius, unici legittimati;
- che mediante l'interposizione fittizia, i intendevano defraudare i propri CP_3 creditori (tra cui l'attuale attore, ), trasferendo le somme ereditate al Parte_1 nuovo soggetto societario per impedire la soddisfazione dei creditori sui propri patrimoni personali;
496/2019 r.g.a.c. Pag. 3
- che le modifiche societarie successivamente intervenute (trasformazione in e CP_5 successivo cambiamento della denominazione sociale in con medesima Controparte_5 partita iva) dimostrano la poca trasparenza e lo scopo simulativo dell'accordo transattivo al pari della successiva modificazione della compagine sociale con l'uscita dalla società degli eredi e sostituiti prima da familiari e poi dal solo CP_3 Controparte_4 Parte_2
[...]
- di essere unico erede di , deceduto in data 26.12.2012, a fronte della Persona_1 rinuncia all'eredità dell'altra chiamata e della propria accettazione Persona_2
(con atto pubblico per notar del 09/05/2013, Rep. 90636, registrato a Potenza il Per_3
22/05/2013).
Sulla base di tali allegazioni in fatto, l'attore ha formulato le richieste e conclusioni come sopra riportate.
Il costituitosi regolarmente in giudizio, ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'invalidità della procura alle liti nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto delle domande di controparte con condanna al pagamento delle spese di lite.
e regolarmente costituitisi in giudizio, hanno contestato le CP_3 Controparte_4 avverse pretese, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
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Le domande avanzate dall'attore non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito chiarite.
La decisione viene resa in applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda giudiziale può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma alla luce dell'art. 111 Cost.
Le domande di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, e la conseguente domanda di nullità dei pagamenti effettuati dal invero, sono CP_1 palesemente infondate alla luce della stessa ricostruzione dei fatti offerta dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
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In primo luogo, non si comprende quale sarebbe l'atto transattivo impugnato, avendo l'attore esclusivamente indicato gli atti pubblici prodromici alla stipulazione dell'accordo transattivo (delibera di Giunta municipale n.283/2014, successivamente modificata con altra delibera di Giunta municipale, n.21 del 23/02/2015, formalizzata con Determina del
Responsabile del Servizio Tecnico per la viabilità del Comune di Rionero in Vulture del
21/07/2015, Registro Generale n.449).
Pur prescindendo da tale rilievo, in mancanza di specifiche contestazioni dei convenuti costituiti sull'esistenza dell'accordo transattivo, deve escludersi in radice la possibilità che con detto accordo le parti abbiano realizzato una interposizione fittizia di persona con la partecipazione solamente formale del contraente in luogo dei Controparte_6 contraenti sostanziali e quali eredi di CP_3 Controparte_4 Controparte_6
In disparte la possibilità di dichiarare la simulazione di un accordo transattivo concluso da un soggetto pubblico all'esito dell'adozione di specifici provvedimenti amministrativi, non risulta condivisibile la prospettazione dei fatti proposta dall'attore.
Invero, quest'ultimo ritiene che il proprio de cuius, , sia stato Persona_1 pregiudicato dall'accordo transattivo, a fronte della cessione del credito conclusa con il proprio debitore, unico soggetto legittimato – in qualità di erede, Controparte_3 persona fisica, di contraente, in qualità di appaltatore, del Controparte_6 [...]
– a partecipare all'accordo transattivo e, dunque, a ricevere i Controparte_1 pagamenti concordati con l'ente comunale (insieme all'altro erede . Controparte_4
Ebbene, nessuna delle circostanze dedotte dall'attore risulta suffragata dagli atti di causa.
Preliminarmente si evidenzia che nell'accordo transattivo (rectius nella proposta di accordo transattivo allegata alla deliberazione della giunta comunale n. 21 del
23.02.2015) si dà atto, al punto 8 delle premesse, che «In data 20.09.1989 decedeva
l'appaltatore delle opere in questione, al quale giuridicamente subentrava la società
il cui amministratore unico è l'Ing. Controparte_7 [...]
; ancora, al punto dieci delle premesse si legge «in data 05.08.1997 veniva CP_3 nominata la Commissione di Collaudo che ultimava il suo incarico solo in data
02.05.2000 (dopo undici anni dalla morte di , ndr), emettendo il Controparte_6 certificato di collaudo nel quale veniva evidenziata una somma per saldo lavori eseguiti alla data dell'08.01.1982, e per revisione prezzi, di £ 395.266.760, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, per un ammontare complessivo dell'opera pari a £
2.105.289.305»; ai punti 12-13-14, infine, si dà atto del giudizio in corso in questi termini
«12. con atto di citazione notificato in data 29.10.2004 la società Controparte_7 col ministero dell'Avv. Raffaele Cioffi del Foro di Potenza, conveniva in
[...]
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giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il al fine di Controparte_1 ottenere il pagamento della somma di lire 2.151.574.565 pari ad € 1.111.195,52 quale suo credito risultante per i lavori di costruzione dell'Ospedale di in 13. CP_1 CP_1
Il giudizio veniva iscritto al n. 3271/2004 RG e con deliberazione di Giunta Municipale
n. 370 del 30.12.2004 il deliberava di resistere nel predetto Controparte_1 giudizio […]; 14. Nelle more del giudizio veniva richiesta, ammessa ed espletata la
Consulenza Tecnica d'ufficio, depositata in data 24.06.2009, dalla quale è possibile desumere che il credito vantato dalla società attrice, alla data del 31.05.2009, così come ricostruito dal medesimo CTU, ammonta a complessivi € 3.701.833,86».
Dalle circostanze indicate nell'atto, prodotto dallo stesso attore e non oggetto di contestazione, si desume che, alla morte del , unico interlocutore Controparte_6 dell'ente pubblico, per la prosecuzione del contratto di appalto, è stata la società
“ , poi divenuta “ , Controparte_7 Controparte_6 soggetto giuridico che ha poi agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo e che, in qualità di parte processuale, ha partecipato all'accordo transattivo a definizione della controversia giudiziaria con l'ente convenuto.
È evidente che i fatti descritti non integrino un'ipotesi di interposizione fittizia che, come noto, dà luogo ad una simulazione relativa dal lato soggettivo, ricorrente allorché all'accordo simulatorio tra interponente ed interposto partecipi anche il terzo contraente, con l'intesa, dunque, trilaterale, che gli effetti negoziali si produrranno solamente nei confronti del soggetto interponente, apparentemente estraneo all'atto.
Peralto, la giurisprudenza ha chiarito come l'interposizione fittizia di persona postuli
l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente (nel caso di specie il ) chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta Controparte_1 dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona; ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella
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dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente (cfr. Cassazione civile , sez. II , 21/10/2024 , n. 27189).
Nel caso in esame non è provata né l'esistenza di un accordo simulatorio tra interposto ed interponente, e cioè tra la società e gli eredi e Controparte_6 CP_3 [...]
(non essendo affatto provato che la volontà delle parti fosse quella che gli CP_4 effetti giuridici dell'accordo si producessero nella sfera giuridica degli eredi interponenti piuttosto che in quella della società interposta), né tanto meno la partecipazione dell'ente all'asserito accordo simulatorio.
A ben vedere, l'attore per tutelare le ragioni derivanti dal contratto di cessione del credito stipulato dal proprio de cuius, , con l'odierno convenuto Persona_1 [...] in data 14.10.2004 (avente ad oggetto, evidentemente, un credito futuro, non CP_3 ancora esistente nel patrimonio del cedente, essendo la cessione addirittura anteriore all'instaurazione del giudizio con cui veniva richiesto all'ente il pagamento del corrispettivo, instaurato con la notificazione della citazione solamente in data
29.10.2004), avrebbe dovuto proporre domande diverse, scontandone l'eventuale reiezione per intervenuta prescrizione (ragione per cui sembra plausibile che l'attore abbia richiesto l'accertamento della simulazione dell'accordo transattivo e della nullità dello stesso trattandosi, come noto, di azioni imprescrittibili).
Per tutto quanto sin qui considerato le domande, nei termini avanzati da parte attrice, non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruzione probatoria esclusivamente documentale e della complessiva attività difensiva svolta;
si ritengono, inoltre, sussistere giustificati motivi per la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite nei confronti dei convenuti e in ragione del contenuto Controparte_3 Controparte_4 delle allegazioni difensive (sostanzialmente esauritesi nell'eccezione di prescrizione del credito) e del mancato deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
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2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in
[...] euro 7.052,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Condanna al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_3
e delle spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_4 complessivamente in euro 3.526,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Cioffi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, il 23/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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