Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 febbraio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 luglio 2021 |
Commentari • 6
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- 2. Sistema scolastico e ricerca: disposizioni urgenti in materia di funzionalitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 marzo 2016
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- 4. Il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Direttiva Servizi)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 aprile 2010
- 5. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato internoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2010
Giurisprudenza • 111
- 1. Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2569Provvedimento: TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 12.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 1034/2022 r.g. e vertente tra (c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1 Amalfa; e (c.f. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Spolaor. Oggetto: crediti di lavoro. FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 24.02.2022 esponeva che: Parte_1 con nota n. prot. …Leggi di più...
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- 2. Trib. Verona, sentenza 18/02/2025, n. 102Provvedimento: TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Causa n. 755/2023 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c. Oggi 18/02/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Pozzi per la parte convenuta l'avv. Mascia Gianmarco Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8983Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30405 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.9.2025 e vertente TRA elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 10, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Francesca Colombaroni ed Enrico Perrella che lo rappresentano e difendono per procura in atti RICORRENTE E in persona …Leggi di più...
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- 4. Trib. Benevento, sentenza 15/07/2025, n. 816Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4049 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente alla C.da San Felice n. 30 C.F. , rappr.to e C.F._1 difeso dall'avv. Carmine Lombardi, giusta procura allegata al ricorso ed elett.te dom.to presso il mio studio in Benevento al Viale Mellusi n. 40; RICORRENTE E -c.f.: con sede alla Controparte_1 P.IVA_1 via Municipio n°4, in persona del Sindaco p.t., dott. , legale CP_2 rapp.te, rappresentato e difeso, giusta delibera di Giunta Comunale n°126/2024 …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/09/2024, n. 7837Provvedimento: Pubblicato il 30/09/2024 N. 07837/2024REG.PROV.COLL. N. 03700/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3700 del 2023, proposto da EA CA, ON MO, DI LA, PE IL, VI AG, PE LE, IO IN e NP ND, rappresentati e difesi dagli avvocati PE D'Amico, Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Commissione n. 22 dell'esame di Stato per l'abilitazione a perito industriale - Sessione 2019, non costituita in giudizio; Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il titolo di perito industriale spetta ((a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)) . ((2)) 2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente". - Art. 2. 1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
e) essere in possesso ((della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)) ; ((2)) f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)) . ((2)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)) . ((2)) 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
5. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE .
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente". - Art. 3. 1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge. ((3)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89 . (2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 , ha disposto (con l'art. 1-septies, comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".