Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 febbraio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 luglio 2021 |
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Giurisprudenza • 111
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- inquadramento professionale·
- art. 37 CCNL 6.7.1995·
- mobilità orizzontale·
- crediti di lavoro·
- legge quadro polizia municipale·
- regolamento corpo polizia metropolitana·
- art. 8 CCNL 14.9.2000·
- mansioni superiori·
- indennità di vigilanza·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il titolo di perito industriale spetta ((a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)) . ((2)) 2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente". - Art. 2. 1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
e) essere in possesso ((della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)) ; ((2)) f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)) . ((2)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)) . ((2)) 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
5. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE .
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente". - Art. 3. 1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge. ((3)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89 . (2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 , ha disposto (con l'art. 1-septies, comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".