Sentenza 18 agosto 2023
Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 14/03/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08524/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8524 del 2023, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IS EN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Natalino Irti, Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Fausto Caronna, Alessandro Comino e Saverio Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 13367 del 18 agosto 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IS EN S.p.A. e del ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Massimo Santoro, l’avvocato Fausto Caronna e l’avvocata Mariacristina Tabano, in sostituzione degli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 13367 del 18 agosto 2023, ha accolto nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto dalla IS EN s.p.a. avverso il provvedimento di sospensione cautelare delle condotte contestate nel procedimento PS12462, relative alla asserita sussistenza di pratiche commerciali scorrette derivanti dal mancato rispetto dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. c.d. aiuti bis (d.l. n. 115 del 2022), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 13 dicembre 2022, nonché i motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento del 30 dicembre 2022, di revoca parziale del precedente provvedimento del 13 dicembre 2022, e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.
Di talché, l’Autorità ha proposto appello avverso tale sentenza, mentre la IS EN s.p.a. ha contestato la fondatezza del gravame con contestuale riproposizione delle eccezioni assorbite ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; il ON si è costituito in giudizio sostenendo le ragioni per l’accoglimento dell’appello.
Con memoria dell’11 febbraio 2025, la IS EN ha evidenziato che l’interesse all’attuazione delle misure cautelari è venuto meno con l’adozione del provvedimento prot. n. 30871 del 31 ottobre 2023, con cui è stato chiuso il procedimento istruttorio (alla Società è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00).
Di talché, ha posto in rilievo che le misure cautelari in discussione non possono ormai che considerarsi assorbite e superate dal provvedimento di chiusura del procedimento istruttorio, con la conseguenza che il ricorso in appello sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
D’altra parte, la Società appellata ha rappresentato che, con il provvedimento finale, l’Autorità ha ritenuto superflue e non idonee le misure interdittive che erano state in precedenza disposte con i provvedimenti cautelari, atteso che ha deciso di non reiterarne il contenuto come avrebbe potuto fare ai sensi dell’art. 19 del Regolamento.
Il Collegio rileva che i provvedimenti impugnati hanno natura cautelare, la cui efficacia è assorbita dall’adozione del provvedimento finale, con il quale l’Autorità ha irrogato ad IS EN una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00, provvedimento (oggetto peraltro di impugnativa, come evidenziato dalla Società appellata nella stessa memoria depositata in data 11 febbraio 2025) che ha definito l’assetto di interessi tra le parti.
Il Collegio, pertanto, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse all’attuazione delle misure cautelari e rilevato che la richiesta di improcedibilità del ricorso in appello non è pervenuta dalla parte appellante, rileva d’ufficio che dovrebbe essere dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla IS EN in primo grado e che, per l’effetto, dovrebbe essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata, non potendo essere conseguita più alcuna utilità dall’accoglimento del gravame.
Nel giudizio amministrativo, infatti, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, per cui la cessazione della materia del contendere, la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in appello (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cons Stato, VI, 26 agosto 2024, n. 7242; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2024, n. 4493; Cons. Stato, VI, 14 febbraio 2024, n. 1465; Cons. Stato, VI, 27 dicembre 2023, n. 11199).
Peraltro, poiché tale questione è stata rilevata d’ufficio, avendo la IS EN sostenuto la improcedibilità del ricorso in appello, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegna alle parti un termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di eventuali memorie sul punto, riservandosi la decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, assegna alle parti il termine di cui motivazione per il deposito di eventuali memorie e riserva la decisione.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 27 febbraio 2025 e 12 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO