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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3926/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3926/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FOLLI MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FOLLI MAURIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo accertarsi Parte_1 e dichiararsi che la è debitrice nei suoi confronti e la conseguente condanna della CP_1 convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 125.697,33, o della diversa di giustizia, oltre interessi legali.
A fondamento del ricorso ha allegato: che, in data 13.12.2021, era stato stipulato contratto di subappalto tra la ricorrente, quale subappaltatrice, e la quale Controparte_2 appaltatrice, alla quale, in data 21.12.2018, Telecom Italia s.p.a aveva affidato, in virtù di contratto di appalto, l'esecuzione dei lavori alla rete per attività di Assurance-Delivery-Network Construction;
che, in data 2.10.2022 tra la ricorrente e la era stato stipulato contratto di Controparte_2 subappalto con il quale veniva affidata l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto del 10.12.2020 stipulato con Telecom Italia s.p.a.; di essere stata informata, in data 24.11.2022, dell'avvenuta fusione, a seguito di cessione di ramo d'azienda, della in la CP_2 CP_1 quale subentrava in tutti i rapporti giuridici e contrattuali della cedente;
di aver emesso, dal 31.12.2022 al 30.5.2024, n. 36 fatture nei confronti della convenuta per un totale di Euro 161.595,33, rispetto alle quali quest'ultima provvedeva a corrispondere solo acconti per un totale di Euro 35.898,00, omettendo di corrispondere il resto.
Non si è costituita in giudizio la la quale è stata dichiarata contumace. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione.
pagina 1 di 2 Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto.
Il contratto di subappalto nel quale è subentrata la documentalmente provato. CP_1
Le prestazioni lavorative eseguite dalla ricorrente in favore della convenuta, in virtù del suddetto contratto, sono documentate nelle fatture prodotte in giudizio, le quali, non contestate, assurgono al rango di prova scritta del credito fatto valere.
Tenuto conto degli acconti corrisposti dalla convenuta, di cui ha dato atto la ricorrente, la CP_1 deve essere condannata a pagare, in favore della ricorrente, la complessiva somma di Euro
[...] 125.697,33, oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla domanda ed oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, NA la a pagare, in favore della CP_1 ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di Euro 125.697,33, oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla domanda ed oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dalla domanda al saldo effettivo.
NA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 786,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese generali.
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3926/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FOLLI MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FOLLI MAURIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo accertarsi Parte_1 e dichiararsi che la è debitrice nei suoi confronti e la conseguente condanna della CP_1 convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 125.697,33, o della diversa di giustizia, oltre interessi legali.
A fondamento del ricorso ha allegato: che, in data 13.12.2021, era stato stipulato contratto di subappalto tra la ricorrente, quale subappaltatrice, e la quale Controparte_2 appaltatrice, alla quale, in data 21.12.2018, Telecom Italia s.p.a aveva affidato, in virtù di contratto di appalto, l'esecuzione dei lavori alla rete per attività di Assurance-Delivery-Network Construction;
che, in data 2.10.2022 tra la ricorrente e la era stato stipulato contratto di Controparte_2 subappalto con il quale veniva affidata l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto del 10.12.2020 stipulato con Telecom Italia s.p.a.; di essere stata informata, in data 24.11.2022, dell'avvenuta fusione, a seguito di cessione di ramo d'azienda, della in la CP_2 CP_1 quale subentrava in tutti i rapporti giuridici e contrattuali della cedente;
di aver emesso, dal 31.12.2022 al 30.5.2024, n. 36 fatture nei confronti della convenuta per un totale di Euro 161.595,33, rispetto alle quali quest'ultima provvedeva a corrispondere solo acconti per un totale di Euro 35.898,00, omettendo di corrispondere il resto.
Non si è costituita in giudizio la la quale è stata dichiarata contumace. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione.
pagina 1 di 2 Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto.
Il contratto di subappalto nel quale è subentrata la documentalmente provato. CP_1
Le prestazioni lavorative eseguite dalla ricorrente in favore della convenuta, in virtù del suddetto contratto, sono documentate nelle fatture prodotte in giudizio, le quali, non contestate, assurgono al rango di prova scritta del credito fatto valere.
Tenuto conto degli acconti corrisposti dalla convenuta, di cui ha dato atto la ricorrente, la CP_1 deve essere condannata a pagare, in favore della ricorrente, la complessiva somma di Euro
[...] 125.697,33, oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla domanda ed oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, NA la a pagare, in favore della CP_1 ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di Euro 125.697,33, oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla domanda ed oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dalla domanda al saldo effettivo.
NA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 786,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese generali.
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 2 di 2