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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mangione, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Oreste Manzi, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Valzano, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.2.2024, ha proposto opposizione Parte_1 alla intimazione di pagamento n. 05920239014357748000 notificatale da
[...]
il 16.1.2024, in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. Controparte_3
35920160001474746000 e n. 35920160004391512000, eccependo: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titoli prodromici;
2) la prescrizione dei crediti. L' e , costituitisi, hanno contestato la CP_1 Controparte_2 fondatezza delle deduzioni avversarie e hanno concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Sono in primo luogo da ritenere infondate le doglianze di parte opponente che involgono l'asserita mancata notifica dei titoli prodromici, laddove la documentazione allegata alla memoriA di costituzione di comprova la rituale e regolare notifica, CP_1 tramite il servizio postale, dei due avvisi di addebito richiamati in premessa, risalente rispettivamente al 28.6.2016 e al 9.12.2016. Ugualmente da disattendere è l'eccezione di prescrizione dei crediti in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dei titoli prodromici, sollevata dalla parte opponente. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla
1 formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, e non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, assorbente rilievo, in senso sfavorevole alla tesi attorea, milita il fatto che abbia fornito dimostrazione di aver Controparte_2 validamente e tempestivamente interrotto il decorso del suddetto termine di prescrizione in data 23.1.2019 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189004068304000 e di seguito in data 16.1.2024 per il tramite della successiva intimazione di pagamento n. 05920239014357748000 qui impugnata. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, in conclusione da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.2.2024, da Pt_1 nei confronti di ed così provvede:
[...] Controparte_2 CP_1 rigetta l'opposizione proposta;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di
2 lite in favore delle parti resistenti, che liquida per ciascuna di esse in euro 1.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15% e accessori nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mangione, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Oreste Manzi, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Valzano, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.2.2024, ha proposto opposizione Parte_1 alla intimazione di pagamento n. 05920239014357748000 notificatale da
[...]
il 16.1.2024, in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. Controparte_3
35920160001474746000 e n. 35920160004391512000, eccependo: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titoli prodromici;
2) la prescrizione dei crediti. L' e , costituitisi, hanno contestato la CP_1 Controparte_2 fondatezza delle deduzioni avversarie e hanno concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Sono in primo luogo da ritenere infondate le doglianze di parte opponente che involgono l'asserita mancata notifica dei titoli prodromici, laddove la documentazione allegata alla memoriA di costituzione di comprova la rituale e regolare notifica, CP_1 tramite il servizio postale, dei due avvisi di addebito richiamati in premessa, risalente rispettivamente al 28.6.2016 e al 9.12.2016. Ugualmente da disattendere è l'eccezione di prescrizione dei crediti in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dei titoli prodromici, sollevata dalla parte opponente. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla
1 formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, e non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, assorbente rilievo, in senso sfavorevole alla tesi attorea, milita il fatto che abbia fornito dimostrazione di aver Controparte_2 validamente e tempestivamente interrotto il decorso del suddetto termine di prescrizione in data 23.1.2019 per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189004068304000 e di seguito in data 16.1.2024 per il tramite della successiva intimazione di pagamento n. 05920239014357748000 qui impugnata. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, in conclusione da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.2.2024, da Pt_1 nei confronti di ed così provvede:
[...] Controparte_2 CP_1 rigetta l'opposizione proposta;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di
2 lite in favore delle parti resistenti, che liquida per ciascuna di esse in euro 1.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15% e accessori nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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