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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24389 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCANGELI BARBARA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024, l'istante, premesso che a seguito della visita effettuata dalla Commissione Medica Inps lo stesso veniva riconosciuto invalido in misura inferiore a quella prevista per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 nonché per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.
n. 104/1992; premesso altresì di aver impugnato con ATP l'esito della predetta visita medica e considerato che la perizia effettuata in quella sede dal consulente d'ufficio nominato confermava il giudizio della Commissione in data 04.06.2024 ha contestato CP_1
le risultanze della CTU resa nella fase sommaria, iscrivendo conseguentemente il presente ricorso e chiedendo il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. n.
18/1980 e all'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992.
1 Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda, della CP_1
quale ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, il Giudice, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti, rigetta il ricorso, avendo il nominato CTU Dott. confermato le Per_1
conclusioni già rese nella fase sommaria dal CTU Dott.ssa Per_2
In particolare, il dott. ha evidenziato come l'assistito sia affetto da una Per_1
“condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale, non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento considerato che è conservata la cenestesi motoria e, in linea più generale, la capacità di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano”. Evidenzia inoltre il CTU “Quanto sopra anche considerando le varie problematiche salutari
(prevalentemente di carattere ortopedico ma a media incidenza funzionale) documentate dai vari accertamenti specialistici il cui esito è stato trascritto negli aspetti di maggior rilevanza clinica e medico legale in soggetto 70enne in buone condizioni generali di salute
e che ha persino rinnovato la patente di guida nell'aprile u.s..”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio sono irripetibili, stante l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 dpr 115/02.
Devono infine essere poste a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi di CP_1
giudizio, liquidate, quanto alla fase di opposizione, come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi di giudizio, liquidate, quanto alla fase di opposizione, come da separato decreto.
Si comunichi
2 Roma, 07/03/2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La domanda attorea è infondata.
Il nominato CTU dott. ha descritto le patologie da cui risulta affetto il Per_1
ricorrente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24389 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCANGELI BARBARA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024, l'istante, premesso che a seguito della visita effettuata dalla Commissione Medica Inps lo stesso veniva riconosciuto invalido in misura inferiore a quella prevista per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 nonché per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.
n. 104/1992; premesso altresì di aver impugnato con ATP l'esito della predetta visita medica e considerato che la perizia effettuata in quella sede dal consulente d'ufficio nominato confermava il giudizio della Commissione in data 04.06.2024 ha contestato CP_1
le risultanze della CTU resa nella fase sommaria, iscrivendo conseguentemente il presente ricorso e chiedendo il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. n.
18/1980 e all'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992.
1 Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda, della CP_1
quale ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, il Giudice, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti, rigetta il ricorso, avendo il nominato CTU Dott. confermato le Per_1
conclusioni già rese nella fase sommaria dal CTU Dott.ssa Per_2
In particolare, il dott. ha evidenziato come l'assistito sia affetto da una Per_1
“condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale, non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento considerato che è conservata la cenestesi motoria e, in linea più generale, la capacità di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano”. Evidenzia inoltre il CTU “Quanto sopra anche considerando le varie problematiche salutari
(prevalentemente di carattere ortopedico ma a media incidenza funzionale) documentate dai vari accertamenti specialistici il cui esito è stato trascritto negli aspetti di maggior rilevanza clinica e medico legale in soggetto 70enne in buone condizioni generali di salute
e che ha persino rinnovato la patente di guida nell'aprile u.s..”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio sono irripetibili, stante l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 dpr 115/02.
Devono infine essere poste a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi di CP_1
giudizio, liquidate, quanto alla fase di opposizione, come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi di giudizio, liquidate, quanto alla fase di opposizione, come da separato decreto.
Si comunichi
2 Roma, 07/03/2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La domanda attorea è infondata.
Il nominato CTU dott. ha descritto le patologie da cui risulta affetto il Per_1
ricorrente
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