Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
- Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo
- Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra
- Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7758/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Speranza Faenza, come da Parte 1
mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Trisolino, come CP 1
da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23.4.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt 1 ed il CP_1 contraevano matrimonio in data 7.6.1984, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Racale (Le) - atto n. 16 parte II serie A Anno 1984, dal quale nascevano quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, ad eccezione di PE 1 , studente universitario non economicamente indipendente.
pertanto, all'udienza del 23.4.2025 le parti precisavano che i due piani della casa coniugale fossero dotati ciascuno di proprio autonomo ingresso;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1) Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente. libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno con l'obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge;
2) Disporre che il sig. EO corrisponderà un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento per il figlio EO NI, studente universitario e, dunque,
maggiorenne non economicamente indipendente, entro il 27 di ogni mese che verrà annualmente adeguato secondo gli indici ISTAT;
-3) Porre a carico di entrambi i genitori la parte pro quota nella misura del 50 % caduno delle spese straordinarie che si riterranno necessarie ed indifferibili per il figlio NI (tasse universitarie, canone di locazione per l'alloggio di Lecce, viaggi di studio, spese sanitarie, ect) secondo il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lecce;
4) Disporre l'assegnazione del piano terra della casa coniugale sita in Racale (Le) alla contrada
Carrino snc alla sig.ra Palese Maria Silvia, mentre il piano seminterrato della medesima al sig.
EO MO;
5) Disporre che le utenze e tutte le tasse/imposte della detta abitazione (per esse devono intendersi, luce, gas, acqua, tarsu, imu, ect) come anche le spese che si renderanno necessarie per la manutenzione ordinaria saranno a carico esclusivo della sig.ra Palese, sino a quando verrà occupata dalla medesima, in quanto attualmente il EO abita in altra abitazione;
6) Autorizzare il sig. EO ad accedere nel terreno/giardino adiacente la casa coniugale al fine di occuparsi della manutenzione del medesimo adoperando per l'accesso dall'entrata laterale della predetta abitazione.
7) Stabilire che i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
8) L'autovettura Alfa 159 rimarrà in uso al sig. EO, mentre l'autovettura Alfa Mito rimarrà in uso a quest'ultima; L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 7.6.1984 in Racale (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 16 parte II serie A anno 1984, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 23.5.2025
La Presidente Il Giudice Relatore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)