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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/08/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 8319/2022, promossa da :
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Parte_1 C.F._1
Massaro e dall'avv. Serena Martelli, elettivamente domiciliato al domicilio digitale dei difensori alle
PEC: e , come Email_1 Email_2 da procura alle liti allegata in atti
Opponente
Contro
(CF ), con la procuratrice (CF e PI Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
e per essa la mandataria ( CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Antonio Donvito, elettivamente domiciliata al domicilio digitale del difensore all'indirizzo PEC
come da procura speciale alle liti allegata in atti Email_3
Opposta
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da memoria conclusionale del 10.7.2025 e, pertanto: “ Insiste, in via Parte_1 istruttoria sulla CTU e sull'ordine di esibizione già richiesti nelle memorie n. II e III ex art. 183 VI co.
c.p.c., e conclude come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, Nel merito: - Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva e di titolarità attiva della nel credito azionato, e, in accoglimento dei motivi espressi CP_1 riconoscere l'assenza del diritto a procedere da parte del creditore e Controparte_1 conseguentemente dichiarare l'estinzione della procedura disponendo lo svincolo dei beni.
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti 25168 (doc. 1, 2 e
3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294
(doc. 7 e 8);
b) Accertare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto (le relative spese assimilabili
a questa) per i suddetti conti, perché non concordata, e per l'effetto dichiararne la nullità per mancanza di causa;
c) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa validità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis
TUB), legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai numeri 25168
(doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6),
e 14294 ( doc. 7 e 8), nonché sui mutui n. 741308758.32 erogato il 03.02.2006 per € 160.000,00 (doc.
9 e 13), e su quello n. 741659585.10 nel 2014 per € 61.000,00 (doc. 14 e 15), che la Controparte_4
ha, senza alcun valido titolo, addebitato all'attore, importi non dovuti e, per l'effetto
[...] dichiarare che l'opponente Sig. nulla deve alla creditrice procedente in forza del Parte_1 titolo azionato, e pertanto riconoscere l'assenza del diritto a procedere del creditore e conseguentemente dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva disponendo lo svincolo dei beni pignorati e delle somme versate sul libretto n. 656942 per l'istanza di conversione del pignoramento nel procedimento avente rge 414/2019.
pagina 2 di 16 In ipotesi: d) Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti 25168 (doc. 1,
2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294
(doc. 7 e 8); e) Accertare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto (le relative spese assimilabili a questa) per i suddetti conti, perché non concordata, e per l'effetto dichiararne la nullità per mancanza di causa;
f) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa validità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai numeri 25168 (doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 ( doc. 7 e 8), nonché sui mutui n. 741308758.32 erogato il 03.02.2006 per € 160.000,00 (doc. 9 e 13), e su quello n. 741659585.10 nel 2014 per €61.000,00
(doc. 14 e 15), che la ha, senza alcun valido titolo, addebitato Controparte_4 all'attore opponente, importi non dovuti e, per l'effetto ridurre le somme richieste dalla creditrice procedente nei limiti di quelle dovute.
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni del 23 giugno 2025 e, Controparte_1 pertanto: In via preliminare:1) accertare il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva di
[...] in ordine alle domande risarcitorie e/o restitutorie e/o di compensazione formulate ex Controparte_1 adverso;
2) rigettare l'istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al R.G. n.
12293/2020 del Tribunale di Firenze perché inammissibile e/o processualmente infondata o, comunque, non ordinata al principio di economia processuale. Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, nonché le istanze istruttorie formulate perché infondate e/o inammissibili e/o irrilevanti per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio e del rimborso forfettario delle spese generali.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto il giudizio di merito ex Parte_1 art.618 cpc, relativo all'opposizione all'esecuzione immobiliare dal medesimo proposta ex art. 615, comma 2, cpc, nella procedura esecutiva immobiliare rubricata sub n. 414\2019 Rge,
pagina 3 di 16 L'opponente ha dedotto, a fondamento dell'opposizione, in primo luogo la nullità, per violazione degli art.117 e 119 TUB, dei rapporti contrattuali di conto corrente e di apertura di credito n.25168, n.25340 Contr e n.14292 e 14294, dal medesimo sottoscritti con in proprio e quale titolare dell'omonima ditta azionati dal procedente. Parte_1
Ha dedotto, sul punto, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte dell'istituto di credito, evidenziando come la Suprema Corte, con le sentenze n.2374/1999 e n.
3096/1999, ha dichiarato la radicale nullità delle clausole che prevedono tale capitalizzazione.
Ha quindi eccepito che ha illegittimamente pattuito e/o variato il tasso d'interesse debitore, CP_6 da considerarsi usurario, e che tale tasso d'interesse, superiore ai limiti imposti dalla legge, è stato applicato alle commissioni oltre che ai tassi, con ciò concretizzandosi l'ipotesi di reato di cui all'art.644
c.p.
Ha, inoltre, richiamato il disposto dell'art.2, comma 4, L.108/1996, come modificato dal D.L.13 maggio 2011 n.70, indicante il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, lamentando che nei rapporti di conto corrente dedotti ha applicato un TAEG ed un TEG superiori al tasso CP_6 soglia, incorrendo nell'usura oggettiva, per un importo totale di €77.0907,47.
Ha quindi eccepito la nullità della c.d commissione di massimo scoperto, o dei costi simili a tale commissione, allegando a tal fine perizia econometrica, e chiedendo l'ammissione di CTU.
Ancora, ha dedotto che anche il contratto di mutuo del 3.2.2006 è illegittimo, nullo ed inefficace, per la presenza di clausola prevedente il c.d “ammortamento alla francese”, in assenza di un piano di ammortamento espressamente approvato mediante sottoscrizione, eccependo la nullità del tasso d'interesse per indeterminatezza dello stesso, essendo stabilito nell'accordo che un TAN variabile semestralmente in base al parametro EURIBOR a sei mesi, che, essendo stabilito dal Comitato
Direttivo della Federazione Bancaria Europea, è da considerarsi come accordo di cartello, portato avanti attraverso pratiche concordate tra imprese, effettuate in violazione della libertà di concorrenza, e della normativa di cui alla L.287/'90, in particolare, con riferimento all'art. 2 di detta legge.
Ha pertanto chiesto che si proceda ad accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata da , l'illegittimità dell'unilaterale variazione dei CP_6 tassi e delle condizioni contrattuali, in relazione ai conti n.25168, n.25340, n.14292 e 14294, nonché la nullità della commissione di massimo scoperto, prevista sui menzionati conti correnti, in quanto non espressamente concordata con esso opponente.
pagina 4 di 16 Contr Ha, inoltre, chiesto dichiararsi che banca in relazione ai conti correnti n.25168, n.25340, n.14292
e n.14294, al mutuo n.741308758.32 erogato il 29.03.2006 per € 160.000,00, ed a quello n.
741659585.10 erogato nel 2014 per € 61.000,00, non ha valido titolo per agire in executivis, onde gli importi addebitati ad esso opponente non sono dovuti.
pagina 5 di 16 Ha, pertanto, concluso chiedendo, nel merito, che il Tribunale, in primo luogo, accertasse e dichiarasse la mancanza di legittimazione attiva e di titolarità attiva di nel credito azionato, e, in CP_4 accoglimento dei motivi espressi, riconoscesse l'assenza del diritto a procedere da parte del creditore e conseguentemente dichiarasse l'estinzione della procedura disponendo lo svincolo dei beni;
CP_4 che accertasse e dichiarasse l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull' applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti 25168 (doc. 1, 2 e 3),
25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 (doc. 7
e 8); accertasse se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto (le relative spese assimilabili a questa) per i suddetti conti, perché non concordata, e per l'effetto ne dichiarasse la nullità per mancanza di causa;
accertasse e dichiarasse, previa ogni statuizione circa validità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai numeri 25168 (doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto),
14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 ( doc. 7 e 8), nonché sui mutui n. 741308758.32 erogato il 03.02.2006 per € 160.000,00 (doc. 9 e 13), e su quello n. 741659585.10 nel 2014 per € 61.000,00 (doc. 14 e 15), che gli aveva addebitato senza alcun titolo, e, per l'effetto dichiarasse che Controparte_4 esso opponente nulla doveva alla creditrice procedente in forza del titolo azionato, e pertanto riconoscesse l'assenza del diritto a procedere del creditore e conseguentemente dichiarasse l'estinzione della procedura esecutiva, disponendo lo svincolo dei beni pignorati e delle somme versate sul libretto n. 656942 per l'istanza di conversione del pignoramento nel procedimento esecutivo, avente Rge
414/2019. In ipotesi, ha chiesto che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti 25168 (doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto),
14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 (doc. 7 e 8); accertare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto (le relative spese assimilabili a questa) per i suddetti conti, perché non concordata, e per l'effetto dichiarasse la nullità per mancanza di causa;
accertasse e dichiarasse, previa ogni statuizione circa validità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai numeri 25168 (doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 ( doc. 7 e 8), nonché sui mutui n. 741308758.32 erogato il 03.02.2006 per € 160.000,00 (doc. 9 e 13), e su quello n. 741659585.10 nel 2014 per €
61.000,00 (doc. 14 e 15), che la aveva, senza alcun valido titolo, Controparte_4
pagina 6 di 16 addebitato ad esso opponente, importi non dovuti e, per l'effetto riducesse le somme richieste dalla creditrice procedente nei limiti di quelle dovute.
Costituitasi, (in seguito, per brevità, ) ha eccepito la propria carenza di Controparte_1 CP_4 legittimità passiva in relazione alle domande risarcitorie /restitutorie formulate dall'opponente, dovendo le stesse, evidentemente, essere rivolte nei confronti di . CP_6
Sul punto, ha infatti dedotto che aveva introdotto separato giudizio davanti al CP_4 Parte_1
Tribunale di Firenze nei confronti di volto all'accertamento negativo del credito/ CP_6 ripetizione di somme rubricato sub n.12293/20202RG, le cui domande sono state riproposte dal debitore anche nella presente causa.
Ha chiesto, pertanto, che, in via preliminare, il Tribunale accertasse il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva di in ordine alle domande risarcitorie e/o restitutorie e/o di compensazione CP_4 formulate ex adverso;
rigettasse l'istanza di riunione del procedimento con quello iscritto al R.G. n.
12293/2020 del Tribunale di Firenze, perché inammissibile e/o processualmente infondata o, comunque, non ordinata al principio di economia processuale;
nel merito, perché fossero rigettate tutte le domande proposte da parte attrice, nonché le istanze istruttorie formulate perché infondate e/o inammissibili e/o irrilevanti.
Quindi la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
15.7.2025.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Preliminarmente va osservato che l'istanza dell'opponente, di valutare l'opportunità di disporre rinvio e/o sospendere il presente procedimento in attesa e sino all'esito del procedimento cautelare RGE n.
414/2019 -sub 2, non può trovare accoglimento, poiché, a prescindere dalla circostanza che il suddetto procedimento cautelare risulta, allo stato, definito con ordinanza di rigetto, comunque il presente giudizio rappresenta la fase di merito di altro procedimento di opposizione, formulata ex art. 615, 2° comma, c.p.c., sempre nell'esecuzione avente R.G.E. 414/2019, onde l'istanza si appalesa del tutto infondata.
Il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente è infatti costituito dal contratto di mutuo fondiario del 3.2.2006 (doc. 6, del fascicolo di parte in forza del quale, con atto di precetto notificato CP_4 all'odierno opponente in data 10.5.2019, con racc. n. 68776180005-0 regolarmente ricevuta, è stato intimato al il pagamento della somma di € 86.898,79, oltre interessi fino al soddisfo. Pt_1
pagina 7 di 16 Esulano, pertanto, dal presente giudizio, le censure mosse dall'opponente relative alla nullità dei contratti di conto corrente e di apertura del credito individuati con il n.25168 ( doc.1,2, 3 fascicolo di parte , con il n.25340 (fascicolo di parte , con il n.14292 (doc.4, 5, 6, 52, fascicolo di Pt_1 Pt_1
Contr parte e con il n. 14294 (doc. 7, 8 fascicolo di parte ), intercorsi tra e Pt_1 Pt_1 Pt_1
Con il contratto di mutuo il in proprio e quale titolare dell'omonima ditta “ , Pt_1 Parte_1
Contr e hanno concordato l'erogazione della somma di € 160.000,00, con previsione di un tasso d'interesse nominale annuo ( TAN) pari al 4,50%, alle condizioni e pattuizioni previste nel capitolato ( lettera B), da restituire in 10 anni, mediante pagamento di n. 20 rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, secondo l'allegato piano di ammortamento (allegati B e C al contratto di mutuo), debitamente sottoscritto in ogni sua parte dall'opponente. Contr Il credito, originariamente vantato da è stato da quest'ultima ceduto a in data 20.12.2017, CP_4 mediante operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, L.130/1999, e 58 TUB, e dell'avvenuta cessione
è stata data comunicazione mediante pubblicazione su G.U, parte seconda, n.151 del 23.12.2017( doc.4
e 5, fascicolo di parte CP_4
Al riguardo, va osservato che, secondo quella che è, sul punto, la giurisprudenza prevalente deve ritenersi “ ... sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ( cfr. Cass. 29/12/2017, n. 31188; Cass.
13/06/2019, n.15884; Cass. 26/06/2019, n. 17110). Contr
d'altro canto, ha allegato la dichiarazione della banca cedente (doc. 14 denominato “ CP_4 dichiarazione di cessione”, fascicolo di parte ). CP_4
Inoltre, ha allegato in atti le comunicazioni effettuate al debitore (doc.8, fascicolo di parte CP_4
) ed ha indicato il sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html nel quale, CP_4 inserendo il codice univoco NDG 1722110, attribuito al credito vantato nei confronti dell'opponente, risulta la richiamata cessione ( doc.9, fascicolo di parte ). CP_4
Pertanto, ha documentalmente dimostrato la titolarità del credito dedotto, nonché la propria CP_4 legittimazione attiva.
Non possono, pertanto, trovare accoglimento le richieste risarcitorie/restitutorie e/o di compensazione dei crediti formulate dall'opponente, atteso che quest'ultimo può rivolgere alla cessionaria CP_4 soltanto le contestazioni afferenti eventuali crediti nei confronti della stessa, accertati antecedentemente alla cessione. pagina 8 di 16 Al riguardo va richiamata la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “ ... i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente ).(Cass. n.21843/2019; Cass. n.24657/2016).
Anche successivamente, la Cassazione ha mantenuto inalterato tale orientamento relativo all'efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto, ed, infatti, ha confermato che “ I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente). (cfr.
Cass., ordinanza n.13735/2022).Ancora, va richiamato il principio di diritto di cui all'ordinanza della
Suprema Corte ( Cass. n. 18454/2024), che richiama il Regolamento UE n.2402 del 2017, evidenziando che “ I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (in applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente).
pagina 9 di 16 Devono, dunque, respingersi non solo le richieste risarcitorie/ restitutorie dell'opponente, ma anche le Contr eccezioni di compensazione di crediti verso la cedente banca nascenti dai rapporti con quest'ultima intercorsi, e che traggono origine dai rapporti di conto corrente bancario e apertura del credito n.25168, n.25340, n.14292 e n.14294.
Venendo all'esame delle doglianze sollevate dall'opponente in ordine al titolo azionato, va osservato che è stata, in primo luogo, lamentata l'indeterminatezza dei tassi d'interesse applicati. L'eccezione è peraltro infondata, risultando che il piano d'ammortamento concordato dalle parti è quello c.d. alla francese, che prevede che il debitore rimborsi, per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante che si compone di una quota interessi e di una quota capitale.Pertanto, come univocamente ritenuto dalla giurisprudenza, anche di merito, “... tale metodo comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unitamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce” (Cfr. Tribunale di Pisa, n.112/2020; Trib. Milano n.2066/2019; Tribunale di Roma n.630/2019; Trib.Torino n.29/2019); “In caso di piano di ammortamento alla francese non opera la formula della c.d. capitalizzazione degli interessi e non si verifica alcun fenomeno di anatocismo nascosto degli interessi. Sebbene da un punto di vista di matematica finanziaria gli interessi vengano imputati nl corso dell'anno a capitale, non si verifica l'effetto vietato dal legislatore, poiché gli interessi dovuti non producono a loro volta interessi passivi. Questi ultimi infatti sono calcolati esclusivamente su capitale finanziato” (cfr. Tribunale Isernia 19.03.2019, n.95); “ Nel caso dell'ammortamento alla francese, la “legge di sconto composto” è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. La stessa rappresenta una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi: questi ultimi rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. In sostanza, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo”( cfr. Tribunale di Milano n. 7689/2023).
Pertanto, in detto ammortamento non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi dovuti, atteso che, in ciascuna rata, la quota degli interessi da corrispondere viene computata sul debito residuo in linea capitale del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta. pagina 10 di 16 Ne consegue che gli interessi non si cumulano al capitale, per produrre a loro volta altri interessi.
Sul punto sono, da ultimo, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, statuendo che “ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.( Cass. S.U. n.15130/2024).
Tale orientamento ha trovato conferma anche in una successiva ordinanza della Cassazione (Cass. ordinanza n.1167/2025), con la quale la Corte ha, ancora una volta, ritenuto che “ L'ammortamento alla francese costituisce una legittima pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, prevedendo rate composte da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente calcolata ul solo capitale residuo. Non è pertanto censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito circa la validità di tale piano di ammortamento, non potendosi rimettere in discussione i criteri di calcolo degli interessi attraverso una diversa interpretazione delle relative clausole contrattuali.
Nella fattispecie che qui occupa, all'art.4 del contratto di mutuo, è stabilito che “ad una componente fissa di 1,75 (uno virgola settantacinque) punti annui una componente variabile semestrale arrotondata allo 0,005 più vicino, corrispondente a: EURIBOR 6 mesi tasso 360, rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “ o da altro quotidiano equipollente, il quarto giorno CP_7 lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo”.( doc.b) e c) contratto di mutuo).
Inoltre, al successivo art. 5 del contratto è riportata l'indicazione degli interessi di mora, prevedendosi che “il tasso di mora viene stabilito semestralmente maggiorando di 1,275 punti annui il tasso convenzionale come sopra pattuito e tempo per tempo applicato”.
Sempre l'art. 4 specifica, poi, che il rimborso del mutuo avverrà in 20 rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitali ed interessi, e che le rate sono soggette a variabilità per tutta la durata del mutuo, tanto che è specificato che “il tasso stesso nominale annuo del mutuo verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà semestre per semestre in funzione del citato parametro”.
Ebbene, il detto piano di ammortamento, come dianzi evidenziato, è chiaro nell'indicare le modalità ed i tempi di esecuzione dello stesso, così come risultano individuati i tassi d'interesse e di mora. pagina 11 di 16 Pertanto, non è ravvisabile alcun fenomeno indebito di capitalizzazione degli interessi, né può ritenersi la nullità, neanche parziale, del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito ed i clienti.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art.117
TUB, peraltro anche genericamente formulata.
Sul punto, va infatti osservato che l'eventuale divergenza tra nel contratto e quello Parte_2 effettivamente applicato non implicherebbe, in ogni caso, la declaratoria di nullità del contratto stesso per violazione dell'art.117 TUB, quanto, piuttosto, l'insorgere di una responsabilità contrattuale dell'istituto di credito, per violazione degli obblighi d'informazione al cliente.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di merito, secondo la quale “La violazione dell'obbligo informativo e pubblicitario perpetrata, in ipotesi, dalla mediante l'erronea quantificazione CP_6
Pa dell' potrebbe pertanto comportare esclusivamente una responsabilità contrattuale, sotto il profilo della inesattezza delle informazioni fornite in fase precontrattuale, e quindi un obbligo risarcitorio”
(cfr. Tribunale di Firenze, sentenza n.728/2020).
L'opponente ha lamentato, altresì, l'indeterminatezza dei tassi d'interesse, poiché le clausole contrattuali prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse variabile parametrato all'indice EURIBOR
a sei mesi, deducendone la nullità, in quanto elaborato in esito ad un'intesa vietata ai sensi dell'art.2,
L.187/1990, intervenuta nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2008.
Tuttavia, l'intesa anticoncorrenziale lamentata dall'opponente non può genericamente essere riferita a qualunque contratto c.d. “ a valle”, non risultando un effettivo coinvolgimento di , CP_6 originaria creditrice.
Al riguardo va richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 12007/2024, in materia di contratti di mutuo che prevedono tassi d'interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor.
La Corte, nella citata pronuncia, ha escluso che le clausole del contratto sottoposto al suo esame costituissero un'applicazione d'intese illecite, essendo a tal proposito necessario che almeno uno dei contraenti fosse a conoscenza dell'esistenza dell'intesa (o pratica non negoziale), con un determinato scopo, e intendesse avvalersi del risultato oggettivo della stessa.
pagina 12 di 16 La Corte ha quindi ritenuto che “... con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa” (… ) “ In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria
“applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite (Cass. S. U. n. 41994/2021).
L'opponente, nel caso in esame, non ha fornito detta prova, e si è limitato a richiedere una CTU, peraltro formulata in termini generici, onde l'istanza è stata respinta, in quanto esplorativa.
Ancora, va osservato che la “ clausola Euribor”, anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore, non può considerarsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “ applicazione di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza”.
Secondo la Suprema Corte, invero, “ ... affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” .
pagina 13 di 16 Deve, pertanto, ritenersi, in ossequio ai principi enunciati dalla Suprema Corte che : «... i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE»; «... le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per
l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»; ed, infine, che «... in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento» ( Cassazione civ, sentenza n. 12007 del 3.5.2024.
Come già detto l'opponente non ha dimostrato che abbia aderito effettivamente, od in che CP_6 modo abbia aderito concretamente, alle pratiche finalizzate all'alterazione del parametro Euribor.
Parimenti infondata è la doglianza dell'opponente relativa all'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca mutuante.
pagina 14 di 16 Invero, le parti contrattuali hanno pattuito un tasso d'interesse pari al 4.50% annuo, tasso che, se relazionato al tasso soglia del periodo, indicato nel 5.775%, non comporta alcun superamento del limite di legge, né implica una violazione dell'art.644 c.p., peraltro, rimasta indimostrata, stante la mancanza di alcuna allegazione probatoria sul punto da parte dell'opponente.
Al riguardo si osserva che le SU della Cassazione hanno statuito che “ Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. n.19597/2020; pronuncia confermata anche da Cass., ordinanza n.26525/2024).
Inoltre, le SU della Cassazione , nella medesima pronuncia, hanno evidenziato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell' usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.
1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.( cfr, Cass. SU, sent. 19597 del
18.9.2020).
Tale orientamento ha poi trovato conferma anche nelle successive pronunce della Corte. ( cfr . Cass., ordinanza n.16526 del 13.06.2024).
L'opposizione non può, pertanto, trovare accoglimento. pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del D.M.147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla refusione, a favore di , delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA
e CAP come per legge,
Così deciso in Firenze, il 14.8.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 8319/2022, promossa da :
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Parte_1 C.F._1
Massaro e dall'avv. Serena Martelli, elettivamente domiciliato al domicilio digitale dei difensori alle
PEC: e , come Email_1 Email_2 da procura alle liti allegata in atti
Opponente
Contro
(CF ), con la procuratrice (CF e PI Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
e per essa la mandataria ( CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Antonio Donvito, elettivamente domiciliata al domicilio digitale del difensore all'indirizzo PEC
come da procura speciale alle liti allegata in atti Email_3
Opposta
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da memoria conclusionale del 10.7.2025 e, pertanto: “ Insiste, in via Parte_1 istruttoria sulla CTU e sull'ordine di esibizione già richiesti nelle memorie n. II e III ex art. 183 VI co.
c.p.c., e conclude come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, Nel merito: - Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva e di titolarità attiva della nel credito azionato, e, in accoglimento dei motivi espressi CP_1 riconoscere l'assenza del diritto a procedere da parte del creditore e Controparte_1 conseguentemente dichiarare l'estinzione della procedura disponendo lo svincolo dei beni.
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti 25168 (doc. 1, 2 e
3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294
(doc. 7 e 8);
b) Accertare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto (le relative spese assimilabili
a questa) per i suddetti conti, perché non concordata, e per l'effetto dichiararne la nullità per mancanza di causa;
c) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa validità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis
TUB), legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai numeri 25168
(doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6),
e 14294 ( doc. 7 e 8), nonché sui mutui n. 741308758.32 erogato il 03.02.2006 per € 160.000,00 (doc.
9 e 13), e su quello n. 741659585.10 nel 2014 per € 61.000,00 (doc. 14 e 15), che la Controparte_4
ha, senza alcun valido titolo, addebitato all'attore, importi non dovuti e, per l'effetto
[...] dichiarare che l'opponente Sig. nulla deve alla creditrice procedente in forza del Parte_1 titolo azionato, e pertanto riconoscere l'assenza del diritto a procedere del creditore e conseguentemente dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva disponendo lo svincolo dei beni pignorati e delle somme versate sul libretto n. 656942 per l'istanza di conversione del pignoramento nel procedimento avente rge 414/2019.
pagina 2 di 16 In ipotesi: d) Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti 25168 (doc. 1,
2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294
(doc. 7 e 8); e) Accertare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto (le relative spese assimilabili a questa) per i suddetti conti, perché non concordata, e per l'effetto dichiararne la nullità per mancanza di causa;
f) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa validità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai numeri 25168 (doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 ( doc. 7 e 8), nonché sui mutui n. 741308758.32 erogato il 03.02.2006 per € 160.000,00 (doc. 9 e 13), e su quello n. 741659585.10 nel 2014 per €61.000,00
(doc. 14 e 15), che la ha, senza alcun valido titolo, addebitato Controparte_4 all'attore opponente, importi non dovuti e, per l'effetto ridurre le somme richieste dalla creditrice procedente nei limiti di quelle dovute.
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni del 23 giugno 2025 e, Controparte_1 pertanto: In via preliminare:1) accertare il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva di
[...] in ordine alle domande risarcitorie e/o restitutorie e/o di compensazione formulate ex Controparte_1 adverso;
2) rigettare l'istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al R.G. n.
12293/2020 del Tribunale di Firenze perché inammissibile e/o processualmente infondata o, comunque, non ordinata al principio di economia processuale. Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, nonché le istanze istruttorie formulate perché infondate e/o inammissibili e/o irrilevanti per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio e del rimborso forfettario delle spese generali.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto il giudizio di merito ex Parte_1 art.618 cpc, relativo all'opposizione all'esecuzione immobiliare dal medesimo proposta ex art. 615, comma 2, cpc, nella procedura esecutiva immobiliare rubricata sub n. 414\2019 Rge,
pagina 3 di 16 L'opponente ha dedotto, a fondamento dell'opposizione, in primo luogo la nullità, per violazione degli art.117 e 119 TUB, dei rapporti contrattuali di conto corrente e di apertura di credito n.25168, n.25340 Contr e n.14292 e 14294, dal medesimo sottoscritti con in proprio e quale titolare dell'omonima ditta azionati dal procedente. Parte_1
Ha dedotto, sul punto, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte dell'istituto di credito, evidenziando come la Suprema Corte, con le sentenze n.2374/1999 e n.
3096/1999, ha dichiarato la radicale nullità delle clausole che prevedono tale capitalizzazione.
Ha quindi eccepito che ha illegittimamente pattuito e/o variato il tasso d'interesse debitore, CP_6 da considerarsi usurario, e che tale tasso d'interesse, superiore ai limiti imposti dalla legge, è stato applicato alle commissioni oltre che ai tassi, con ciò concretizzandosi l'ipotesi di reato di cui all'art.644
c.p.
Ha, inoltre, richiamato il disposto dell'art.2, comma 4, L.108/1996, come modificato dal D.L.13 maggio 2011 n.70, indicante il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, lamentando che nei rapporti di conto corrente dedotti ha applicato un TAEG ed un TEG superiori al tasso CP_6 soglia, incorrendo nell'usura oggettiva, per un importo totale di €77.0907,47.
Ha quindi eccepito la nullità della c.d commissione di massimo scoperto, o dei costi simili a tale commissione, allegando a tal fine perizia econometrica, e chiedendo l'ammissione di CTU.
Ancora, ha dedotto che anche il contratto di mutuo del 3.2.2006 è illegittimo, nullo ed inefficace, per la presenza di clausola prevedente il c.d “ammortamento alla francese”, in assenza di un piano di ammortamento espressamente approvato mediante sottoscrizione, eccependo la nullità del tasso d'interesse per indeterminatezza dello stesso, essendo stabilito nell'accordo che un TAN variabile semestralmente in base al parametro EURIBOR a sei mesi, che, essendo stabilito dal Comitato
Direttivo della Federazione Bancaria Europea, è da considerarsi come accordo di cartello, portato avanti attraverso pratiche concordate tra imprese, effettuate in violazione della libertà di concorrenza, e della normativa di cui alla L.287/'90, in particolare, con riferimento all'art. 2 di detta legge.
Ha pertanto chiesto che si proceda ad accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata da , l'illegittimità dell'unilaterale variazione dei CP_6 tassi e delle condizioni contrattuali, in relazione ai conti n.25168, n.25340, n.14292 e 14294, nonché la nullità della commissione di massimo scoperto, prevista sui menzionati conti correnti, in quanto non espressamente concordata con esso opponente.
pagina 4 di 16 Contr Ha, inoltre, chiesto dichiararsi che banca in relazione ai conti correnti n.25168, n.25340, n.14292
e n.14294, al mutuo n.741308758.32 erogato il 29.03.2006 per € 160.000,00, ed a quello n.
741659585.10 erogato nel 2014 per € 61.000,00, non ha valido titolo per agire in executivis, onde gli importi addebitati ad esso opponente non sono dovuti.
pagina 5 di 16 Ha, pertanto, concluso chiedendo, nel merito, che il Tribunale, in primo luogo, accertasse e dichiarasse la mancanza di legittimazione attiva e di titolarità attiva di nel credito azionato, e, in CP_4 accoglimento dei motivi espressi, riconoscesse l'assenza del diritto a procedere da parte del creditore e conseguentemente dichiarasse l'estinzione della procedura disponendo lo svincolo dei beni;
CP_4 che accertasse e dichiarasse l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull' applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti 25168 (doc. 1, 2 e 3),
25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 (doc. 7
e 8); accertasse se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto (le relative spese assimilabili a questa) per i suddetti conti, perché non concordata, e per l'effetto ne dichiarasse la nullità per mancanza di causa;
accertasse e dichiarasse, previa ogni statuizione circa validità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai numeri 25168 (doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto),
14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 ( doc. 7 e 8), nonché sui mutui n. 741308758.32 erogato il 03.02.2006 per € 160.000,00 (doc. 9 e 13), e su quello n. 741659585.10 nel 2014 per € 61.000,00 (doc. 14 e 15), che gli aveva addebitato senza alcun titolo, e, per l'effetto dichiarasse che Controparte_4 esso opponente nulla doveva alla creditrice procedente in forza del titolo azionato, e pertanto riconoscesse l'assenza del diritto a procedere del creditore e conseguentemente dichiarasse l'estinzione della procedura esecutiva, disponendo lo svincolo dei beni pignorati e delle somme versate sul libretto n. 656942 per l'istanza di conversione del pignoramento nel procedimento esecutivo, avente Rge
414/2019. In ipotesi, ha chiesto che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti 25168 (doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto),
14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 (doc. 7 e 8); accertare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto (le relative spese assimilabili a questa) per i suddetti conti, perché non concordata, e per l'effetto dichiarasse la nullità per mancanza di causa;
accertasse e dichiarasse, previa ogni statuizione circa validità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai numeri 25168 (doc. 1, 2 e 3), 25340 (rilevato negli estratti precedenti ma senza estratti conto), 14292 (doc. 4, 5 e 6), e 14294 ( doc. 7 e 8), nonché sui mutui n. 741308758.32 erogato il 03.02.2006 per € 160.000,00 (doc. 9 e 13), e su quello n. 741659585.10 nel 2014 per €
61.000,00 (doc. 14 e 15), che la aveva, senza alcun valido titolo, Controparte_4
pagina 6 di 16 addebitato ad esso opponente, importi non dovuti e, per l'effetto riducesse le somme richieste dalla creditrice procedente nei limiti di quelle dovute.
Costituitasi, (in seguito, per brevità, ) ha eccepito la propria carenza di Controparte_1 CP_4 legittimità passiva in relazione alle domande risarcitorie /restitutorie formulate dall'opponente, dovendo le stesse, evidentemente, essere rivolte nei confronti di . CP_6
Sul punto, ha infatti dedotto che aveva introdotto separato giudizio davanti al CP_4 Parte_1
Tribunale di Firenze nei confronti di volto all'accertamento negativo del credito/ CP_6 ripetizione di somme rubricato sub n.12293/20202RG, le cui domande sono state riproposte dal debitore anche nella presente causa.
Ha chiesto, pertanto, che, in via preliminare, il Tribunale accertasse il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva di in ordine alle domande risarcitorie e/o restitutorie e/o di compensazione CP_4 formulate ex adverso;
rigettasse l'istanza di riunione del procedimento con quello iscritto al R.G. n.
12293/2020 del Tribunale di Firenze, perché inammissibile e/o processualmente infondata o, comunque, non ordinata al principio di economia processuale;
nel merito, perché fossero rigettate tutte le domande proposte da parte attrice, nonché le istanze istruttorie formulate perché infondate e/o inammissibili e/o irrilevanti.
Quindi la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
15.7.2025.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Preliminarmente va osservato che l'istanza dell'opponente, di valutare l'opportunità di disporre rinvio e/o sospendere il presente procedimento in attesa e sino all'esito del procedimento cautelare RGE n.
414/2019 -sub 2, non può trovare accoglimento, poiché, a prescindere dalla circostanza che il suddetto procedimento cautelare risulta, allo stato, definito con ordinanza di rigetto, comunque il presente giudizio rappresenta la fase di merito di altro procedimento di opposizione, formulata ex art. 615, 2° comma, c.p.c., sempre nell'esecuzione avente R.G.E. 414/2019, onde l'istanza si appalesa del tutto infondata.
Il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente è infatti costituito dal contratto di mutuo fondiario del 3.2.2006 (doc. 6, del fascicolo di parte in forza del quale, con atto di precetto notificato CP_4 all'odierno opponente in data 10.5.2019, con racc. n. 68776180005-0 regolarmente ricevuta, è stato intimato al il pagamento della somma di € 86.898,79, oltre interessi fino al soddisfo. Pt_1
pagina 7 di 16 Esulano, pertanto, dal presente giudizio, le censure mosse dall'opponente relative alla nullità dei contratti di conto corrente e di apertura del credito individuati con il n.25168 ( doc.1,2, 3 fascicolo di parte , con il n.25340 (fascicolo di parte , con il n.14292 (doc.4, 5, 6, 52, fascicolo di Pt_1 Pt_1
Contr parte e con il n. 14294 (doc. 7, 8 fascicolo di parte ), intercorsi tra e Pt_1 Pt_1 Pt_1
Con il contratto di mutuo il in proprio e quale titolare dell'omonima ditta “ , Pt_1 Parte_1
Contr e hanno concordato l'erogazione della somma di € 160.000,00, con previsione di un tasso d'interesse nominale annuo ( TAN) pari al 4,50%, alle condizioni e pattuizioni previste nel capitolato ( lettera B), da restituire in 10 anni, mediante pagamento di n. 20 rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, secondo l'allegato piano di ammortamento (allegati B e C al contratto di mutuo), debitamente sottoscritto in ogni sua parte dall'opponente. Contr Il credito, originariamente vantato da è stato da quest'ultima ceduto a in data 20.12.2017, CP_4 mediante operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, L.130/1999, e 58 TUB, e dell'avvenuta cessione
è stata data comunicazione mediante pubblicazione su G.U, parte seconda, n.151 del 23.12.2017( doc.4
e 5, fascicolo di parte CP_4
Al riguardo, va osservato che, secondo quella che è, sul punto, la giurisprudenza prevalente deve ritenersi “ ... sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ( cfr. Cass. 29/12/2017, n. 31188; Cass.
13/06/2019, n.15884; Cass. 26/06/2019, n. 17110). Contr
d'altro canto, ha allegato la dichiarazione della banca cedente (doc. 14 denominato “ CP_4 dichiarazione di cessione”, fascicolo di parte ). CP_4
Inoltre, ha allegato in atti le comunicazioni effettuate al debitore (doc.8, fascicolo di parte CP_4
) ed ha indicato il sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html nel quale, CP_4 inserendo il codice univoco NDG 1722110, attribuito al credito vantato nei confronti dell'opponente, risulta la richiamata cessione ( doc.9, fascicolo di parte ). CP_4
Pertanto, ha documentalmente dimostrato la titolarità del credito dedotto, nonché la propria CP_4 legittimazione attiva.
Non possono, pertanto, trovare accoglimento le richieste risarcitorie/restitutorie e/o di compensazione dei crediti formulate dall'opponente, atteso che quest'ultimo può rivolgere alla cessionaria CP_4 soltanto le contestazioni afferenti eventuali crediti nei confronti della stessa, accertati antecedentemente alla cessione. pagina 8 di 16 Al riguardo va richiamata la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “ ... i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente ).(Cass. n.21843/2019; Cass. n.24657/2016).
Anche successivamente, la Cassazione ha mantenuto inalterato tale orientamento relativo all'efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto, ed, infatti, ha confermato che “ I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente). (cfr.
Cass., ordinanza n.13735/2022).Ancora, va richiamato il principio di diritto di cui all'ordinanza della
Suprema Corte ( Cass. n. 18454/2024), che richiama il Regolamento UE n.2402 del 2017, evidenziando che “ I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (in applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente).
pagina 9 di 16 Devono, dunque, respingersi non solo le richieste risarcitorie/ restitutorie dell'opponente, ma anche le Contr eccezioni di compensazione di crediti verso la cedente banca nascenti dai rapporti con quest'ultima intercorsi, e che traggono origine dai rapporti di conto corrente bancario e apertura del credito n.25168, n.25340, n.14292 e n.14294.
Venendo all'esame delle doglianze sollevate dall'opponente in ordine al titolo azionato, va osservato che è stata, in primo luogo, lamentata l'indeterminatezza dei tassi d'interesse applicati. L'eccezione è peraltro infondata, risultando che il piano d'ammortamento concordato dalle parti è quello c.d. alla francese, che prevede che il debitore rimborsi, per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante che si compone di una quota interessi e di una quota capitale.Pertanto, come univocamente ritenuto dalla giurisprudenza, anche di merito, “... tale metodo comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unitamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce” (Cfr. Tribunale di Pisa, n.112/2020; Trib. Milano n.2066/2019; Tribunale di Roma n.630/2019; Trib.Torino n.29/2019); “In caso di piano di ammortamento alla francese non opera la formula della c.d. capitalizzazione degli interessi e non si verifica alcun fenomeno di anatocismo nascosto degli interessi. Sebbene da un punto di vista di matematica finanziaria gli interessi vengano imputati nl corso dell'anno a capitale, non si verifica l'effetto vietato dal legislatore, poiché gli interessi dovuti non producono a loro volta interessi passivi. Questi ultimi infatti sono calcolati esclusivamente su capitale finanziato” (cfr. Tribunale Isernia 19.03.2019, n.95); “ Nel caso dell'ammortamento alla francese, la “legge di sconto composto” è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. La stessa rappresenta una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi: questi ultimi rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. In sostanza, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo”( cfr. Tribunale di Milano n. 7689/2023).
Pertanto, in detto ammortamento non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi dovuti, atteso che, in ciascuna rata, la quota degli interessi da corrispondere viene computata sul debito residuo in linea capitale del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta. pagina 10 di 16 Ne consegue che gli interessi non si cumulano al capitale, per produrre a loro volta altri interessi.
Sul punto sono, da ultimo, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, statuendo che “ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.( Cass. S.U. n.15130/2024).
Tale orientamento ha trovato conferma anche in una successiva ordinanza della Cassazione (Cass. ordinanza n.1167/2025), con la quale la Corte ha, ancora una volta, ritenuto che “ L'ammortamento alla francese costituisce una legittima pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, prevedendo rate composte da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente calcolata ul solo capitale residuo. Non è pertanto censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito circa la validità di tale piano di ammortamento, non potendosi rimettere in discussione i criteri di calcolo degli interessi attraverso una diversa interpretazione delle relative clausole contrattuali.
Nella fattispecie che qui occupa, all'art.4 del contratto di mutuo, è stabilito che “ad una componente fissa di 1,75 (uno virgola settantacinque) punti annui una componente variabile semestrale arrotondata allo 0,005 più vicino, corrispondente a: EURIBOR 6 mesi tasso 360, rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “ o da altro quotidiano equipollente, il quarto giorno CP_7 lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo”.( doc.b) e c) contratto di mutuo).
Inoltre, al successivo art. 5 del contratto è riportata l'indicazione degli interessi di mora, prevedendosi che “il tasso di mora viene stabilito semestralmente maggiorando di 1,275 punti annui il tasso convenzionale come sopra pattuito e tempo per tempo applicato”.
Sempre l'art. 4 specifica, poi, che il rimborso del mutuo avverrà in 20 rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitali ed interessi, e che le rate sono soggette a variabilità per tutta la durata del mutuo, tanto che è specificato che “il tasso stesso nominale annuo del mutuo verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà semestre per semestre in funzione del citato parametro”.
Ebbene, il detto piano di ammortamento, come dianzi evidenziato, è chiaro nell'indicare le modalità ed i tempi di esecuzione dello stesso, così come risultano individuati i tassi d'interesse e di mora. pagina 11 di 16 Pertanto, non è ravvisabile alcun fenomeno indebito di capitalizzazione degli interessi, né può ritenersi la nullità, neanche parziale, del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito ed i clienti.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art.117
TUB, peraltro anche genericamente formulata.
Sul punto, va infatti osservato che l'eventuale divergenza tra nel contratto e quello Parte_2 effettivamente applicato non implicherebbe, in ogni caso, la declaratoria di nullità del contratto stesso per violazione dell'art.117 TUB, quanto, piuttosto, l'insorgere di una responsabilità contrattuale dell'istituto di credito, per violazione degli obblighi d'informazione al cliente.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di merito, secondo la quale “La violazione dell'obbligo informativo e pubblicitario perpetrata, in ipotesi, dalla mediante l'erronea quantificazione CP_6
Pa dell' potrebbe pertanto comportare esclusivamente una responsabilità contrattuale, sotto il profilo della inesattezza delle informazioni fornite in fase precontrattuale, e quindi un obbligo risarcitorio”
(cfr. Tribunale di Firenze, sentenza n.728/2020).
L'opponente ha lamentato, altresì, l'indeterminatezza dei tassi d'interesse, poiché le clausole contrattuali prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse variabile parametrato all'indice EURIBOR
a sei mesi, deducendone la nullità, in quanto elaborato in esito ad un'intesa vietata ai sensi dell'art.2,
L.187/1990, intervenuta nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2008.
Tuttavia, l'intesa anticoncorrenziale lamentata dall'opponente non può genericamente essere riferita a qualunque contratto c.d. “ a valle”, non risultando un effettivo coinvolgimento di , CP_6 originaria creditrice.
Al riguardo va richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 12007/2024, in materia di contratti di mutuo che prevedono tassi d'interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor.
La Corte, nella citata pronuncia, ha escluso che le clausole del contratto sottoposto al suo esame costituissero un'applicazione d'intese illecite, essendo a tal proposito necessario che almeno uno dei contraenti fosse a conoscenza dell'esistenza dell'intesa (o pratica non negoziale), con un determinato scopo, e intendesse avvalersi del risultato oggettivo della stessa.
pagina 12 di 16 La Corte ha quindi ritenuto che “... con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa” (… ) “ In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria
“applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite (Cass. S. U. n. 41994/2021).
L'opponente, nel caso in esame, non ha fornito detta prova, e si è limitato a richiedere una CTU, peraltro formulata in termini generici, onde l'istanza è stata respinta, in quanto esplorativa.
Ancora, va osservato che la “ clausola Euribor”, anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore, non può considerarsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “ applicazione di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza”.
Secondo la Suprema Corte, invero, “ ... affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” .
pagina 13 di 16 Deve, pertanto, ritenersi, in ossequio ai principi enunciati dalla Suprema Corte che : «... i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE»; «... le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per
l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»; ed, infine, che «... in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento» ( Cassazione civ, sentenza n. 12007 del 3.5.2024.
Come già detto l'opponente non ha dimostrato che abbia aderito effettivamente, od in che CP_6 modo abbia aderito concretamente, alle pratiche finalizzate all'alterazione del parametro Euribor.
Parimenti infondata è la doglianza dell'opponente relativa all'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca mutuante.
pagina 14 di 16 Invero, le parti contrattuali hanno pattuito un tasso d'interesse pari al 4.50% annuo, tasso che, se relazionato al tasso soglia del periodo, indicato nel 5.775%, non comporta alcun superamento del limite di legge, né implica una violazione dell'art.644 c.p., peraltro, rimasta indimostrata, stante la mancanza di alcuna allegazione probatoria sul punto da parte dell'opponente.
Al riguardo si osserva che le SU della Cassazione hanno statuito che “ Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. n.19597/2020; pronuncia confermata anche da Cass., ordinanza n.26525/2024).
Inoltre, le SU della Cassazione , nella medesima pronuncia, hanno evidenziato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell' usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.
1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.( cfr, Cass. SU, sent. 19597 del
18.9.2020).
Tale orientamento ha poi trovato conferma anche nelle successive pronunce della Corte. ( cfr . Cass., ordinanza n.16526 del 13.06.2024).
L'opposizione non può, pertanto, trovare accoglimento. pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del D.M.147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla refusione, a favore di , delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA
e CAP come per legge,
Così deciso in Firenze, il 14.8.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Patrizia Pompei
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