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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato ex artt. 352 u.c. e 281 sexies, u.c., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1382/2024 promossa da
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CESARE ERCOLE Controparte_1 C.F._1
MARTINO
LL
avverso la sentenza n. 291/2024 del Giudice di Pace di Prato pronunciata nel procedimento RG
1907/2023 pubblicata il 4 MAGGIO 2024,
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di all'udienza del 18/03/2025 ha concluso, nel merito, come da Controparte_1 comparsa di costituzione in appello, chiedendo, pertanto « IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto in diritto, nonché privi di pregio i motivi dedotti, e per
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 291/2024 pubblicata il 04.05.2024 al termine del procedimento n. R.G. 1907/2023 del Giudice di Pace di Prato, Dott. Michele Rutigliano, e tutte le statuizioni in essa contenute. IN OGNI CASO Condannare l'appellante al pagamento dei compensi del presente giudizio» con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario e in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello con compensazione delle spese di lite.
Non comparendo all'udienza di PC il procuratore di , deve ritenersi che questa abbia Parte_1 concluso da atto di citazione in appello chiedendo, pertanto: «in riforma della impugnata sentenza n.
291/2024 emessa dal Giudice di Pace di Prato: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Pt_1 titolo di spese legali del giudizio di primo grado e condannare parte appellata al pagamento delle spese pagina 1 di 4 legali del giudizio di primo grado atteso l'illegittimo rifiuto delle proposte formulate dalla Compagnia in sede stragiudiziale e di conciliazione;
condannare parte appellata alla restituzione delle somme già pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado, al solo fine di evitare una proceduta Pt_1 esecutiva;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi
i gradi di giudizio. In via subordinata, compensare integralmente le spese legali del giudizio di primo grado».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 291 del 4 maggio 2024 il Giudice di Pace di Prato ha condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 250,00, oltre al rimborso delle spese di lite (€ 240 per compensi di avvocato,
€ 43 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e CAP), così accogliendo la domanda di CP_1 che aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo del volo aereo Pisa- Brindisi
[...]
FR 8278 del 21.04.2023, atterrato con un ritardo di oltre tre ore, avendo trasmesso una lettera di messa in mora il 23.5.23 successivamente adito l'organismo di conciliazione per le controversie in materia di trasporti.
Il giudice del provvedimento gravato ha deciso sulla scorta di motivazioni, che, per la brevità, possono riportarsi integralmente: «Parte convenuta non contesta il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. 261/04 e ribadisce la propria disponibilità, anche in questa sede, al pagamento di tale somma. Sennonché la stessa non ha mai effettuato un'offerta reale, e neppure nel corso del presente giudizio ha messo a disposizione tale somma, cosicché la stessa deve essere condannata al pagamento della somma in questione».
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 impugnata sulla base di un unico motivo, con il quale si censura la pronuncia nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento delle spese legali nonostante l'offerta di compensazione pecuniaria di € 250,00 tempestivamente formulata, segnalando che, pur avendo chiesto il 24 maggio
2023 le coordinate bancarie per effettuare il pagamento, queste non erano state fornite e, comunque, non era mai stata attivata l'apposita procedura di rimborso, di cui la cliente era stata informata. Poiché v'era stata una proposta conciliativa, integralmente corrispondente al contenuto della sentenza, avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 13 d.lgs. 28/2010 con esclusione della ripetizione delle spese della parte vittoriosa e condanna in favore della parte pur soccombente, o comunque, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 92
c.p.c., in punto di irripetibilità delle spese superflue.
L'appellante ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha dedotto che non v'era stata alcuna Controparte_1 offerta formale di pagamento, e, comunque, ai sensi dell'art. 7 co. 3 reg. 261/2004 il vettore dovrebbe corrispondere la compensazione senza necessità di una formale richiesta, e «appare fantasioso sostenere che qualora sia lo stesso passeggero a richiedere la compensazione pecuniaria spettante quest'ultimo lo debba fare nei modi e alle condizioni previste dal vettore».
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria e precisate le conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies, u.c. c.p.c.
pagina 2 di 4 * * *
1. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione.
Preliminarmente deve osservarsi che la sentenza del Giudice di Pace — che non ha ex professo affrontato la questione — deve ritenersi pronunciata secondo diritto, ancorché in causa di valore inferiore ad
€ 1.100,00, vertendosi in materia di rapporto giuridico relativo a contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (in termini, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013). Ne consegue che l'appello è soggetto al regime ordinario, e non soffre i limiti di cui all'art. 339, u.c., c.p.c.
Ciò posto, e rammentato che l'appello verte unicamente sul regime delle spese, ritiene il Tribunale che non colga nel segno il rilievo, ritenuto dirimente dal Giudice di Pace ai fini della decisione, che non abbia compiuto una offerta reale (circostanza pur pacifica). Al riguardo deve, invero, Pt_1 segnalarsi, che l'offerta reale (art. 1209 c.c.) è necessaria — peraltro alternativamente all'offerta secondo gli usi (art. 1214 c.c.) ai fini della mora credendi, con gli effetti di cui all'art. 1207 c.c. La prospettiva, invece, da cui doveva essere esaminata la fattispecie sottoposta a scrutinio era, invece, la buona fede oggettiva, ovvero la correttezza, che deve sempre improntare i rapporti delle parti negoziali.
Ritiene, allora, il Tribunale che la parte (pacificamente) creditrice, avesse l'onere di cooperare nell'adempimento dell'obbligazione della debitrice, e, pertanto di attivare lo strumento rappresentato dalla compilazione di un modulo online — strumento che non ha contestato le fosse stato reso noto — al fine di comunicare le coordinate bancarie per ottenere l'indennizzo previsto dal regolamento UE.
Trattasi, a ben vedere, di un minimo sacrificio per il creditore, certamente minore rispetto all'attivazione della conciliazione o al conferimento di un mandato per attività stragiudiziale — e ben meno oneroso del subire una offerta reale, non potendosi trascurare di segnalare che i costi di questa, ai sensi dell'art. 1215
c.c., sono a carico del creditore — non risultando condivisibile l'interpretazione della disciplina europea fatta propria dall'odierna appellata, nel senso l'indennizzo dovrebbe liquidarsi automaticamente, non solo perché ciò non è previsto dall'art. 7, co. 3, reg. 261/04, ma, anzi, perché la previsione di forme alternative, tra cui il versamento bancario, presuppone che il cliente fornisca le proprie coordinate (non potendosi escludere che il biglietto fosse stato acquistato da altra persona, ma facendo il diritto rimborso capo al passeggero effettivo, e dovendo quindi essere a questo corrisposto). D'altra parte, il comportamento esigibile dal cliente risulta con evidenza dall'art. 15.2 delle condizioni di contratto
(prodotte in primo grado dall'odierna appellante), che, menzionando i “reclami inerenti le richieste di rimborso” dà per presupposto che, prima ancora della formulazione del reclamo, vi sia stato un diniego della richiesta di rimborso o compensazione pecuniaria.
Dall'esame degli atti risulta, peraltro, che reiteratamente abbia offerto di pagare la Parte_1 compensazione (comunicazione del 25.5.23, verbale conciliazione ART), e che tale offerta non sia stata accettata dall'odierna appellata, che aveva, invece, richiesto un contributo per l'intervento stragiudiziale del professionista (non oggetto, successivamente, di domanda giudiziale).
A fronte dell'offerta della parte odierna appellante, da ritenersi congrua, in quanto corrispondente all'indennizzo previsto dal regolamento europeo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere superflue le spese di lite sostenute dall'attrice, ed escluderne, pertanto, la ripetibilità, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., non essendovi mai stata contestazione del diritto in sede stragiudiziale.
Non coglie nel segno, invece, l'appello, laddove richiede, in principalità, anche la condanna della pagina 3 di 4 controparte al pagamento delle spese di lite del primo grado. Deve, infatti, escludersi l'applicabilità tanto dell'art. 13 d.lgs. 28/2010 — sul dirimente rilievo che non è stata formulata una proposta di conciliazione da parte dell'organo di conciliazione (che peraltro può dubitarsi sia qualificabile come mediatore, con conseguente applicabilità in toto della disciplina) ex art. 11 d.lgs. — quanto dell'art. 91 c.p.c. che, per gli effetti pregiudizievoli per la parte, deve interpretarsi restrittivamente come riferito alla sola proposta conciliativa del magistrato.
Conclusivamente quanto al gravame, la sentenza impugnata deve riformarsi, in punto di spese, con la statuizione dell'integrale irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'attrice.
2. La domanda restitutoria formulata da è fondata, e meritevole, pertanto, di Parte_1 accoglimento.
Premesso che la domanda restitutoria è formulabile senza limiti in grado di appello, deve segnalarsi che, con la presente sentenza, il provvedimento gravato è stato riformato in punto di spese, con statuizione di irripetibilità delle spese sostenute dall'attrice. Ne consegue il diritto alla restituzione da parte del solvens della differenza tra quanto versato (€ 580,04, coma da contabile doc. C fasc. appellante), e quanto dovuto
(€ 250,00), e, pertanto, € 330,04 somma sulla quale, in difetto di domanda, non sono dovuti interessi.
3. In ragione della soccombenza, le spese del grado di appello debbono porsi a carico di CP_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato
[...] ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 0,01 a € 1.100,00 per tutte le fasi, tenuto conto della tenuità della pretesa, nonché della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria, non trovando applicazione, in grado di appello, il limite di cui all'art. 91, u.c., c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29145 del 06/12/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara irripetibili le spese di lite sostenute, in primo grado, da Controparte_1
2. condanna restituire a la somma di € 330,04; Controparte_1 Parte_1
3. condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado del giudizio, che si liquidano in € 91,50 per spese, € 332,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato ex artt. 352 u.c. e 281 sexies, u.c., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1382/2024 promossa da
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CESARE ERCOLE Controparte_1 C.F._1
MARTINO
LL
avverso la sentenza n. 291/2024 del Giudice di Pace di Prato pronunciata nel procedimento RG
1907/2023 pubblicata il 4 MAGGIO 2024,
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di all'udienza del 18/03/2025 ha concluso, nel merito, come da Controparte_1 comparsa di costituzione in appello, chiedendo, pertanto « IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto in diritto, nonché privi di pregio i motivi dedotti, e per
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 291/2024 pubblicata il 04.05.2024 al termine del procedimento n. R.G. 1907/2023 del Giudice di Pace di Prato, Dott. Michele Rutigliano, e tutte le statuizioni in essa contenute. IN OGNI CASO Condannare l'appellante al pagamento dei compensi del presente giudizio» con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario e in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello con compensazione delle spese di lite.
Non comparendo all'udienza di PC il procuratore di , deve ritenersi che questa abbia Parte_1 concluso da atto di citazione in appello chiedendo, pertanto: «in riforma della impugnata sentenza n.
291/2024 emessa dal Giudice di Pace di Prato: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Pt_1 titolo di spese legali del giudizio di primo grado e condannare parte appellata al pagamento delle spese pagina 1 di 4 legali del giudizio di primo grado atteso l'illegittimo rifiuto delle proposte formulate dalla Compagnia in sede stragiudiziale e di conciliazione;
condannare parte appellata alla restituzione delle somme già pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado, al solo fine di evitare una proceduta Pt_1 esecutiva;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi
i gradi di giudizio. In via subordinata, compensare integralmente le spese legali del giudizio di primo grado».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 291 del 4 maggio 2024 il Giudice di Pace di Prato ha condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 250,00, oltre al rimborso delle spese di lite (€ 240 per compensi di avvocato,
€ 43 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e CAP), così accogliendo la domanda di CP_1 che aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo del volo aereo Pisa- Brindisi
[...]
FR 8278 del 21.04.2023, atterrato con un ritardo di oltre tre ore, avendo trasmesso una lettera di messa in mora il 23.5.23 successivamente adito l'organismo di conciliazione per le controversie in materia di trasporti.
Il giudice del provvedimento gravato ha deciso sulla scorta di motivazioni, che, per la brevità, possono riportarsi integralmente: «Parte convenuta non contesta il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. 261/04 e ribadisce la propria disponibilità, anche in questa sede, al pagamento di tale somma. Sennonché la stessa non ha mai effettuato un'offerta reale, e neppure nel corso del presente giudizio ha messo a disposizione tale somma, cosicché la stessa deve essere condannata al pagamento della somma in questione».
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 impugnata sulla base di un unico motivo, con il quale si censura la pronuncia nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento delle spese legali nonostante l'offerta di compensazione pecuniaria di € 250,00 tempestivamente formulata, segnalando che, pur avendo chiesto il 24 maggio
2023 le coordinate bancarie per effettuare il pagamento, queste non erano state fornite e, comunque, non era mai stata attivata l'apposita procedura di rimborso, di cui la cliente era stata informata. Poiché v'era stata una proposta conciliativa, integralmente corrispondente al contenuto della sentenza, avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 13 d.lgs. 28/2010 con esclusione della ripetizione delle spese della parte vittoriosa e condanna in favore della parte pur soccombente, o comunque, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 92
c.p.c., in punto di irripetibilità delle spese superflue.
L'appellante ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha dedotto che non v'era stata alcuna Controparte_1 offerta formale di pagamento, e, comunque, ai sensi dell'art. 7 co. 3 reg. 261/2004 il vettore dovrebbe corrispondere la compensazione senza necessità di una formale richiesta, e «appare fantasioso sostenere che qualora sia lo stesso passeggero a richiedere la compensazione pecuniaria spettante quest'ultimo lo debba fare nei modi e alle condizioni previste dal vettore».
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria e precisate le conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies, u.c. c.p.c.
pagina 2 di 4 * * *
1. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione.
Preliminarmente deve osservarsi che la sentenza del Giudice di Pace — che non ha ex professo affrontato la questione — deve ritenersi pronunciata secondo diritto, ancorché in causa di valore inferiore ad
€ 1.100,00, vertendosi in materia di rapporto giuridico relativo a contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (in termini, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013). Ne consegue che l'appello è soggetto al regime ordinario, e non soffre i limiti di cui all'art. 339, u.c., c.p.c.
Ciò posto, e rammentato che l'appello verte unicamente sul regime delle spese, ritiene il Tribunale che non colga nel segno il rilievo, ritenuto dirimente dal Giudice di Pace ai fini della decisione, che non abbia compiuto una offerta reale (circostanza pur pacifica). Al riguardo deve, invero, Pt_1 segnalarsi, che l'offerta reale (art. 1209 c.c.) è necessaria — peraltro alternativamente all'offerta secondo gli usi (art. 1214 c.c.) ai fini della mora credendi, con gli effetti di cui all'art. 1207 c.c. La prospettiva, invece, da cui doveva essere esaminata la fattispecie sottoposta a scrutinio era, invece, la buona fede oggettiva, ovvero la correttezza, che deve sempre improntare i rapporti delle parti negoziali.
Ritiene, allora, il Tribunale che la parte (pacificamente) creditrice, avesse l'onere di cooperare nell'adempimento dell'obbligazione della debitrice, e, pertanto di attivare lo strumento rappresentato dalla compilazione di un modulo online — strumento che non ha contestato le fosse stato reso noto — al fine di comunicare le coordinate bancarie per ottenere l'indennizzo previsto dal regolamento UE.
Trattasi, a ben vedere, di un minimo sacrificio per il creditore, certamente minore rispetto all'attivazione della conciliazione o al conferimento di un mandato per attività stragiudiziale — e ben meno oneroso del subire una offerta reale, non potendosi trascurare di segnalare che i costi di questa, ai sensi dell'art. 1215
c.c., sono a carico del creditore — non risultando condivisibile l'interpretazione della disciplina europea fatta propria dall'odierna appellata, nel senso l'indennizzo dovrebbe liquidarsi automaticamente, non solo perché ciò non è previsto dall'art. 7, co. 3, reg. 261/04, ma, anzi, perché la previsione di forme alternative, tra cui il versamento bancario, presuppone che il cliente fornisca le proprie coordinate (non potendosi escludere che il biglietto fosse stato acquistato da altra persona, ma facendo il diritto rimborso capo al passeggero effettivo, e dovendo quindi essere a questo corrisposto). D'altra parte, il comportamento esigibile dal cliente risulta con evidenza dall'art. 15.2 delle condizioni di contratto
(prodotte in primo grado dall'odierna appellante), che, menzionando i “reclami inerenti le richieste di rimborso” dà per presupposto che, prima ancora della formulazione del reclamo, vi sia stato un diniego della richiesta di rimborso o compensazione pecuniaria.
Dall'esame degli atti risulta, peraltro, che reiteratamente abbia offerto di pagare la Parte_1 compensazione (comunicazione del 25.5.23, verbale conciliazione ART), e che tale offerta non sia stata accettata dall'odierna appellata, che aveva, invece, richiesto un contributo per l'intervento stragiudiziale del professionista (non oggetto, successivamente, di domanda giudiziale).
A fronte dell'offerta della parte odierna appellante, da ritenersi congrua, in quanto corrispondente all'indennizzo previsto dal regolamento europeo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere superflue le spese di lite sostenute dall'attrice, ed escluderne, pertanto, la ripetibilità, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., non essendovi mai stata contestazione del diritto in sede stragiudiziale.
Non coglie nel segno, invece, l'appello, laddove richiede, in principalità, anche la condanna della pagina 3 di 4 controparte al pagamento delle spese di lite del primo grado. Deve, infatti, escludersi l'applicabilità tanto dell'art. 13 d.lgs. 28/2010 — sul dirimente rilievo che non è stata formulata una proposta di conciliazione da parte dell'organo di conciliazione (che peraltro può dubitarsi sia qualificabile come mediatore, con conseguente applicabilità in toto della disciplina) ex art. 11 d.lgs. — quanto dell'art. 91 c.p.c. che, per gli effetti pregiudizievoli per la parte, deve interpretarsi restrittivamente come riferito alla sola proposta conciliativa del magistrato.
Conclusivamente quanto al gravame, la sentenza impugnata deve riformarsi, in punto di spese, con la statuizione dell'integrale irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'attrice.
2. La domanda restitutoria formulata da è fondata, e meritevole, pertanto, di Parte_1 accoglimento.
Premesso che la domanda restitutoria è formulabile senza limiti in grado di appello, deve segnalarsi che, con la presente sentenza, il provvedimento gravato è stato riformato in punto di spese, con statuizione di irripetibilità delle spese sostenute dall'attrice. Ne consegue il diritto alla restituzione da parte del solvens della differenza tra quanto versato (€ 580,04, coma da contabile doc. C fasc. appellante), e quanto dovuto
(€ 250,00), e, pertanto, € 330,04 somma sulla quale, in difetto di domanda, non sono dovuti interessi.
3. In ragione della soccombenza, le spese del grado di appello debbono porsi a carico di CP_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato
[...] ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 0,01 a € 1.100,00 per tutte le fasi, tenuto conto della tenuità della pretesa, nonché della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria, non trovando applicazione, in grado di appello, il limite di cui all'art. 91, u.c., c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29145 del 06/12/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara irripetibili le spese di lite sostenute, in primo grado, da Controparte_1
2. condanna restituire a la somma di € 330,04; Controparte_1 Parte_1
3. condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado del giudizio, che si liquidano in € 91,50 per spese, € 332,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4