Articolo 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 marzo 1986
Art. 9. Comandante del Corpo di polizia municipale 1. Il comandante del Corpo di polizia municipale e' responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attivita' di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorita' competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Entrata in vigore il 30 marzo 1986
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