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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/08/2025, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile iscritto al n. 5178/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 13.05.2025 tra:
nata a [...] ed ivi residente (C.F.: Parte_1 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. prof. Vincenzo Cuffaro (C.F.: C.F._1
) presso lo studio del quale, a Roma in Via Caio IO n. C.F._2
27, è elett.te domiciliata in virtù di procura in calce all'originale dell'atto di citazione in riassunzione
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
nato a [...] il [...] - C.F. Controparte_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Crescenzio n. 82, presso e nello
[...] studio dell'Avv. Marcello Pasanisi (C.F. ) dal quale è CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, in unione e con facoltà disgiunte, all'Avv. Franco Pandolfo (C.F. ), come da procura alle liti posta in calce al presente CodiceFiscale_5 atto.
- CONVENUTO IN RASSUNZIONE –
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- CONVENUTI CONYUMACI -
Oggetto: giudizio di riassunzione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 riassunto nei confronti delle controparti il presente giudizio a seguito della pronuncia con cui la S.C., in accoglimento del ricorso da quest'ultima proposto avverso la sentenza n.
4375/19 di questa Corte in diversa composizione, ha fissato il seguente principio:
“in caso di intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una
“catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell'ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell'obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell'illecito, i quali abbiano il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili”.
Alla stregua del detto principio, la attrice in riassunzione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 2/7 “Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzioni disattese, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale civile di Roma, III Sez. Civ., Sez.
Specializzata in materia di impresa n. 13239/2017 (R.G. 25476/2013):
A) accertato e dichiarato che era Parte_1 titolare sino al gennaio 2006 del 25% delle quote della società EMONA s.r.l. con sede in Roma, Via San Nicola da Tolentino n. 5 – C.F.: iscritta al P.IVA_1 registro dell'imprese di Roma al numero REA RM-504795 – fiduciariamente intestate, al pari dei fratelli, ad una fiduciaria estera BL SK Ltd, accertato e dichiarato che IO, e sono responsabili CP Controparte_2 dell'atto con cui nel gennaio 2006 la fiduciaria estera ha trasferito senza corrispettivo a IO (dietro lo schermo della Star Traders LLC di diritto statunitense) l'intera partecipazione nella CP_5 Controparte_2
Emona, in violazione dell'accordo fiduciario, condannare IO e CP [...] in solido al risarcimento del danno in favore di Controparte_2 [...] nella misura indicata in atto ovvero in quella anche maggiore che sarà Pt_1 accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione;
B) condannare i convenuti al pagamento delle spese dei gradi del giudizio, anche di Cassazione;
C) in via istruttoria disporre consulenza tecnica sul valore della società
EMONA alla data dal gennaio 2006 e sul novero dei benefici che l'attrice avrebbe successivamente conseguito quale titolare di una partecipazione del 25% nella
Emona; ove ritenuto necessario, l'interrogatorio formale ed all'esito prova per testi sui capitoli articolati in atto”.
Si è costituito il quale, nel contestare l'avversa domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto e diritto, ha così concluso:
“che piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita in sede di rinvio – disattese ogni avversa istanza e deduzione anche istruttoria – così provvedere:
I) respingere per intervenuta prescrizione nonché in ogni caso per assoluta infondatezza l'avversa impugnativa svolta in sede di rinvio nei confronti della pag. 3/7 sentenza di cui si chiede la integrale riforma resa dal Tribunale di Roma (n.
13239/17) delli 28.3-28.6-2017;
II) condannare la riassumente alla refusione delle spese del grado, oltre C.P.A.,
I.V.A. e spese generali come per legge, nonché di quelle riferite al precorso giudizio dinanzi la Corte di Cassazione.
Con ogni altra riserva e salvezza”.
Non si sono costituiti benchè ritualmente citati gli altri convenuti di cui va dichiarata la contumacia (della Star Traders LLC. è stata già dichiarata).
Alla udienza a trattazione scritta del 13.5.2025 la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale.
Occorre prendere le mosse dal passaggio fondamentale della Ordinanza della S.C. la quale, dopo aver preso atto di quanto emerso dalle stesse decisioni di primo e secondo grado in ordine alla complessa ricostruzione relativa ai rapporti tra i quattro fratelli, originari intestatari di pari quote della Emona s.r.l. che costituiva il vero portafoglio patrimoniale familiare e ai conseguenti rapporti fiduciari instaurati con varie società intestatarie delle quote sociali, ha così spiegato, in tal modo cassando la sentenza della Corte di merito e in accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto dalla attrice (assorbito l'ultimo):
“Invero, una volta accertata sia l'originaria titolarità della quota in capo a Parte_1 pari ad un quarto della Emona s.r.l., sia il ritrasferimento operato dalla BL SK Ltd. delle quote societarie solo agli altri tre fiducianti, ed emerso altresì che tale atto rappresentò
l'indebita cessione parziale di quella partecipazione a soggetti non titolari della originaria proprietà, in violazione del diritto della socia, la Corte territoriale non ha poi delibato la domanda risarcitoria formulata”.
Ne consegue da quanto affermato dalla S.C. che ogni questione relativa alla titolarità della quota nella misura del 25% di Emona in capo alla attrice non può più essere messa in discussione.
pag. 4/7 Ogni questione sollevata dalla difesa di sul punto deve dirsi, Controparte_1 pertanto, superata dal giudicato, non essendovi stata impugnazione da parte di quest'ultimo e tanto meno da parte degli altri convenuti rimasti contumaci.
Va aggiunto, altresì, che la S.C. in un passaggio precedente della sua puntuale motivazione ha ricordato che “come premessa minore, essa (la Corte di Appello) ha ricostruito le variegate intestazioni a catena del capitale sociale di Emona s.r.l., schermanti la titolarità dei quattro soci sotto l'intestazione a società interposte reali (capitale di Emona s.r.l. detenuto da interamente partecipata da interamente partecipata dal CP_6 Controparte_7 capostipite nonché il passaggio dalla alla BL SK Ltd. nel Controparte_8 CP_6
2004) e ha accertato l'intestazione fiduciaria della quota del 25% in Emona s.r.l., in titolarità della odierna ricorrente, ad altri soggetti interposti, con il ritrasferimento finale, senza corrispettivo, non alla fiduciante originaria, ma a terzi (i fratelli e la sorella di lei, e anzi per uno di essi, dietro lo schermo della Star Traders LLC, di diritto CP_1 statunitense); dunque, ha reputato integrata la violazione del pactum fiduciae, in concorso con gli altri tre fratelli, nella condotta tenuta dalla fiduciaria BL SK Ltd., allorché fu disposto il ritrasferimento delle quote solo ai predetti, ma non alla ricorrente”.
La S.C. ha altresì ritenuto “la conclusione decisoria sub a) (ovvero la domanda principale di accertamento dell'intestazione fiduciaria della quota di partecipazione nella Emona s.r.l., con la declaratoria della titolarità del 25% in capo alla fiduciante e la condanna dei convenuti alla restituzione sia della quota, sia degli utili proporzionali conseguiti dal 2006) si lega coerentemente alle premesse, non così quella sub b)”.
Ciò detto, dunque, deve concludersi che non vi sono dubbi che, essendosi concretizzata una fattispecie di violazione di un patto fiduciario, la domanda risarcitoria non può che essere qualificata come di natura contrattuale, con la conseguenza che anche il termine di prescrizionale non è quinquennale ma decennale, termine non decorso.
La eccezione di prescrizione sollevata nuovamente anche in questa sede dalla difesa dell'unico convenuto costituito merita pertanto rigetto.
Ugualmente è da respingersi la tesi per cui sarebbe da rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dalla attrice nei confronti del predetto avendo la S.C. Controparte_1 affermato, alla stregua della precedente decisione della Corte di Appello, come la Starr
pag. 5/7 fosse in realtà solo uno schermo di quest'ultimo, essendone questi peraltro CP_4
l'Amministratore.
Anche sulla responsabilità del predetto convenuto per la violazione del pactum fiduciae non possono esservi dubbi, alla luce del giudicato derivante dalla pronuncia della S.C.
Resta, pertanto, da delibare solo sul quantum della pretesa risarcitoria proposta in via subordinata dalla attrice la quale ha espressamente richiesto tanto il danno emergente che il lucro cessante.
In particolare, il danno emergente sarebbe da individuarsi nel valore delle quote di partecipazione della Emona nella misura del 25% al valore del 12.1.2006, data della cessione delle quote per intero (e quindi anche del suo 25%) dalla BL SK agli altri tre fratelli (a IO, come detto, attraverso la ), mentre quello emergente Controparte_4 sarebbe costituito dalla perdita dei benefici economici in conseguenza del mancato ritrasferimento in suo favore della suddetta quota di sua spettanza.
Ritiene la Corte che, proprio alla luce della statuizione della S.C. che ha rimesso al presente
Collegio per il riesame di tutto il materiale istruttorio, in tal modo legittimando la ulteriore attività istruttoria necessaria per l'accertamento suddetto, appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di una ctu.
Quanto alle spese del giudizio si deciderà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione proposta dal nei confronti di , Parte_1 CP_2
e e (nei cui confronti non vi è stata CP Controparte_1 Controparte_4 comunque domanda risarcitoria), così provvede:
dichiara la contumacia di e CP_2 Controparte_3
condanna i convenuti, in solido tra loro (ad eccezione della società sopra indicata), al risarcimento dei danni da liquidarsi con sentenza definitiva.
Rigetta ogni altra domanda ed eccezione. pag. 6/7 Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la nomina di un ctu. e riserva al definitivo sulle spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile iscritto al n. 5178/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 13.05.2025 tra:
nata a [...] ed ivi residente (C.F.: Parte_1 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. prof. Vincenzo Cuffaro (C.F.: C.F._1
) presso lo studio del quale, a Roma in Via Caio IO n. C.F._2
27, è elett.te domiciliata in virtù di procura in calce all'originale dell'atto di citazione in riassunzione
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
nato a [...] il [...] - C.F. Controparte_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Crescenzio n. 82, presso e nello
[...] studio dell'Avv. Marcello Pasanisi (C.F. ) dal quale è CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, in unione e con facoltà disgiunte, all'Avv. Franco Pandolfo (C.F. ), come da procura alle liti posta in calce al presente CodiceFiscale_5 atto.
- CONVENUTO IN RASSUNZIONE –
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- CONVENUTI CONYUMACI -
Oggetto: giudizio di riassunzione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 riassunto nei confronti delle controparti il presente giudizio a seguito della pronuncia con cui la S.C., in accoglimento del ricorso da quest'ultima proposto avverso la sentenza n.
4375/19 di questa Corte in diversa composizione, ha fissato il seguente principio:
“in caso di intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una
“catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell'ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell'obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell'illecito, i quali abbiano il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili”.
Alla stregua del detto principio, la attrice in riassunzione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 2/7 “Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzioni disattese, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale civile di Roma, III Sez. Civ., Sez.
Specializzata in materia di impresa n. 13239/2017 (R.G. 25476/2013):
A) accertato e dichiarato che era Parte_1 titolare sino al gennaio 2006 del 25% delle quote della società EMONA s.r.l. con sede in Roma, Via San Nicola da Tolentino n. 5 – C.F.: iscritta al P.IVA_1 registro dell'imprese di Roma al numero REA RM-504795 – fiduciariamente intestate, al pari dei fratelli, ad una fiduciaria estera BL SK Ltd, accertato e dichiarato che IO, e sono responsabili CP Controparte_2 dell'atto con cui nel gennaio 2006 la fiduciaria estera ha trasferito senza corrispettivo a IO (dietro lo schermo della Star Traders LLC di diritto statunitense) l'intera partecipazione nella CP_5 Controparte_2
Emona, in violazione dell'accordo fiduciario, condannare IO e CP [...] in solido al risarcimento del danno in favore di Controparte_2 [...] nella misura indicata in atto ovvero in quella anche maggiore che sarà Pt_1 accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione;
B) condannare i convenuti al pagamento delle spese dei gradi del giudizio, anche di Cassazione;
C) in via istruttoria disporre consulenza tecnica sul valore della società
EMONA alla data dal gennaio 2006 e sul novero dei benefici che l'attrice avrebbe successivamente conseguito quale titolare di una partecipazione del 25% nella
Emona; ove ritenuto necessario, l'interrogatorio formale ed all'esito prova per testi sui capitoli articolati in atto”.
Si è costituito il quale, nel contestare l'avversa domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto e diritto, ha così concluso:
“che piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita in sede di rinvio – disattese ogni avversa istanza e deduzione anche istruttoria – così provvedere:
I) respingere per intervenuta prescrizione nonché in ogni caso per assoluta infondatezza l'avversa impugnativa svolta in sede di rinvio nei confronti della pag. 3/7 sentenza di cui si chiede la integrale riforma resa dal Tribunale di Roma (n.
13239/17) delli 28.3-28.6-2017;
II) condannare la riassumente alla refusione delle spese del grado, oltre C.P.A.,
I.V.A. e spese generali come per legge, nonché di quelle riferite al precorso giudizio dinanzi la Corte di Cassazione.
Con ogni altra riserva e salvezza”.
Non si sono costituiti benchè ritualmente citati gli altri convenuti di cui va dichiarata la contumacia (della Star Traders LLC. è stata già dichiarata).
Alla udienza a trattazione scritta del 13.5.2025 la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale.
Occorre prendere le mosse dal passaggio fondamentale della Ordinanza della S.C. la quale, dopo aver preso atto di quanto emerso dalle stesse decisioni di primo e secondo grado in ordine alla complessa ricostruzione relativa ai rapporti tra i quattro fratelli, originari intestatari di pari quote della Emona s.r.l. che costituiva il vero portafoglio patrimoniale familiare e ai conseguenti rapporti fiduciari instaurati con varie società intestatarie delle quote sociali, ha così spiegato, in tal modo cassando la sentenza della Corte di merito e in accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto dalla attrice (assorbito l'ultimo):
“Invero, una volta accertata sia l'originaria titolarità della quota in capo a Parte_1 pari ad un quarto della Emona s.r.l., sia il ritrasferimento operato dalla BL SK Ltd. delle quote societarie solo agli altri tre fiducianti, ed emerso altresì che tale atto rappresentò
l'indebita cessione parziale di quella partecipazione a soggetti non titolari della originaria proprietà, in violazione del diritto della socia, la Corte territoriale non ha poi delibato la domanda risarcitoria formulata”.
Ne consegue da quanto affermato dalla S.C. che ogni questione relativa alla titolarità della quota nella misura del 25% di Emona in capo alla attrice non può più essere messa in discussione.
pag. 4/7 Ogni questione sollevata dalla difesa di sul punto deve dirsi, Controparte_1 pertanto, superata dal giudicato, non essendovi stata impugnazione da parte di quest'ultimo e tanto meno da parte degli altri convenuti rimasti contumaci.
Va aggiunto, altresì, che la S.C. in un passaggio precedente della sua puntuale motivazione ha ricordato che “come premessa minore, essa (la Corte di Appello) ha ricostruito le variegate intestazioni a catena del capitale sociale di Emona s.r.l., schermanti la titolarità dei quattro soci sotto l'intestazione a società interposte reali (capitale di Emona s.r.l. detenuto da interamente partecipata da interamente partecipata dal CP_6 Controparte_7 capostipite nonché il passaggio dalla alla BL SK Ltd. nel Controparte_8 CP_6
2004) e ha accertato l'intestazione fiduciaria della quota del 25% in Emona s.r.l., in titolarità della odierna ricorrente, ad altri soggetti interposti, con il ritrasferimento finale, senza corrispettivo, non alla fiduciante originaria, ma a terzi (i fratelli e la sorella di lei, e anzi per uno di essi, dietro lo schermo della Star Traders LLC, di diritto CP_1 statunitense); dunque, ha reputato integrata la violazione del pactum fiduciae, in concorso con gli altri tre fratelli, nella condotta tenuta dalla fiduciaria BL SK Ltd., allorché fu disposto il ritrasferimento delle quote solo ai predetti, ma non alla ricorrente”.
La S.C. ha altresì ritenuto “la conclusione decisoria sub a) (ovvero la domanda principale di accertamento dell'intestazione fiduciaria della quota di partecipazione nella Emona s.r.l., con la declaratoria della titolarità del 25% in capo alla fiduciante e la condanna dei convenuti alla restituzione sia della quota, sia degli utili proporzionali conseguiti dal 2006) si lega coerentemente alle premesse, non così quella sub b)”.
Ciò detto, dunque, deve concludersi che non vi sono dubbi che, essendosi concretizzata una fattispecie di violazione di un patto fiduciario, la domanda risarcitoria non può che essere qualificata come di natura contrattuale, con la conseguenza che anche il termine di prescrizionale non è quinquennale ma decennale, termine non decorso.
La eccezione di prescrizione sollevata nuovamente anche in questa sede dalla difesa dell'unico convenuto costituito merita pertanto rigetto.
Ugualmente è da respingersi la tesi per cui sarebbe da rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dalla attrice nei confronti del predetto avendo la S.C. Controparte_1 affermato, alla stregua della precedente decisione della Corte di Appello, come la Starr
pag. 5/7 fosse in realtà solo uno schermo di quest'ultimo, essendone questi peraltro CP_4
l'Amministratore.
Anche sulla responsabilità del predetto convenuto per la violazione del pactum fiduciae non possono esservi dubbi, alla luce del giudicato derivante dalla pronuncia della S.C.
Resta, pertanto, da delibare solo sul quantum della pretesa risarcitoria proposta in via subordinata dalla attrice la quale ha espressamente richiesto tanto il danno emergente che il lucro cessante.
In particolare, il danno emergente sarebbe da individuarsi nel valore delle quote di partecipazione della Emona nella misura del 25% al valore del 12.1.2006, data della cessione delle quote per intero (e quindi anche del suo 25%) dalla BL SK agli altri tre fratelli (a IO, come detto, attraverso la ), mentre quello emergente Controparte_4 sarebbe costituito dalla perdita dei benefici economici in conseguenza del mancato ritrasferimento in suo favore della suddetta quota di sua spettanza.
Ritiene la Corte che, proprio alla luce della statuizione della S.C. che ha rimesso al presente
Collegio per il riesame di tutto il materiale istruttorio, in tal modo legittimando la ulteriore attività istruttoria necessaria per l'accertamento suddetto, appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di una ctu.
Quanto alle spese del giudizio si deciderà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione proposta dal nei confronti di , Parte_1 CP_2
e e (nei cui confronti non vi è stata CP Controparte_1 Controparte_4 comunque domanda risarcitoria), così provvede:
dichiara la contumacia di e CP_2 Controparte_3
condanna i convenuti, in solido tra loro (ad eccezione della società sopra indicata), al risarcimento dei danni da liquidarsi con sentenza definitiva.
Rigetta ogni altra domanda ed eccezione. pag. 6/7 Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la nomina di un ctu. e riserva al definitivo sulle spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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