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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/04/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 7129/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del la Giudice dott.ssa Veronica
Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7129 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione il 3 gennaio 2025, avente ad oggetto: usucapione e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nata a [...] il [...] , C.F._1 Parte_2
C.F. , entrambi residenti in [...] C.F._2
alla via Vicinale delle Figliuole n.34, elettivamente domiciliati in
Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.466 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Ceppaluni che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
in persona del l.r.p.t, p.iva e c .f. Controparte_1
, con sede in Villa Literno (CE) alla via Vicinale delle P.IVA_1
pagi na 1 di 13 Figliuole n.34, elettivamente domiciliata in Perugia alla Via F. Briganti
n. 73 presso lo studio dell'avv. Cristina Valentini che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
NONCHÈ
, nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...]
Pascoli n.15
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le parti attrici, premesso di essere coniugi, hanno dedotto: - di aver posseduto e di possedere uti dominus da oltre vent'anni gli immobili siti in Villa Literno (CE) alla via Vicinale delle Figliuole n.34, piano 2° e piano S/1 , catastalmente identificati, rispettivamente, al Foglio 12, particella 5122, sub. 8, cat.
A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, Rendita Euro 503,55 per l'appartamento per civile abitazione, nonché al Foglio 12, particella
5122, sub. 20, cat. C/6, classe 1, consistenza 45 mq, Rendita Euro
81,34, per il box auto;
- che detti immobili risultano essere cointestati in pari quota (1/2 ciascuno) al sig. ed alla s . Controparte_2 CP_3
- di aver abitato, sin dal 1998, con il proprio nucleo
[...]
familiare presso l'immobile de quo, luogo di residenza familiare, utilizzando in modo esclusivo l'abitazione e relativa pertinenza box - deposito, pagando le relative utenze domestiche, ed occupandosi dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Hanno, infine, dedotto di aver esercitato, per oltre venti anni, il pagi na 2 di 13 possesso in maniera pubblica, non clandestina, pacifica, ininterrotta, indisturbata, esclusiva, non viziata da violenza e senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi, risultando quindi verificati tutti i presupposti richiesti ex lege per l'acquisto a titolo originario per usucapione del bene immobile .
Sulla base di tali allegazioni, le parti attrici hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, in accoglimento integrale delle domande attrici: - dichiarare acquisita in favore dei sig.ri nato a [...]
Napoli il 29/07/1965 codice fiscale e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] codice fiscale
[...]
, per intervenuta usucapione acquisitiva C.F._2
ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili: 1) appartamento sito in Villa Literno (CE) alla via Vicinale delle Figliuole n.34, piano 2° identificato al NCEU del Comune di Villa
Literno al Foglio 12, particella 5122, sub. 8, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, Rendita Euro 503,55; 2) box -deposito sito in Villa
Literno (CE) alla via Vicinale delle Figliuole n.34 piano S/1, identificato al NCEU del Comune di Villa Literno al Foglio 12, particella 5122, sub. 20, cat. C/6, classe 1, consistenza 45 mq, Rendita
Euro 81,34; - compensare le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda;
- condannare i convenuti, in caso di resistenza alla lite, alla refusione di spese e compensi di giudizio oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 co.2 D.M.55/2014, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario;
- munire
l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed
pagi na 3 di 13 ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Caserta e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale del Territorio
Servizi Catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la CP_4
in persona del legale rapp.te p.t., eccependo l'infondatezza
[...]
in fatto e diritto della domanda;
in particolare, rappresentava che l'immobile de quo era stato concesso in uso gratuito agli odierni attori, in ragione del legale di parentela tra il ed il Persona_1
, odierno attore, ed in considerazione delle scarse Parte_1
disponibilità economiche di quest'ultimo e della di lui moglie, evidenziando, altresì, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo originario della proprietà. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: 1) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
2) accertare, se dovuto anche in via riconvenzionale, la cessazione di efficacia del rapporto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in Villa Literno, di via vicinale delle Figliuole n. 34 piano 2 e garage, contraddistinti al C.F. al Fg 12, particella 5122 sub 8 e sub 20, con declaratoria a carico degli attori di occupazione senza titolo a far data dall'acquisto della
- giusto atto costitutivo di società, a rogito Controparte_1
notaio Dott. del 14 aprile 2017 Rep. 84560 Racc. 20532 – Per_2
ovvero dalla formalizzazione della richiesta, condannando di
pagi na 4 di 13 conseguenza gli attori al rilascio dell'immobile oggetto di controversia, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, dell'ammontare che sarà meglio accertato e/o determinato nel corso del giudizio, al momento quantificato solo ai fini della determinabilità della domanda in € 25.990,00, sino all'effettivo rilascio. 3) In ogni caso, con condanna degli attori alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
Nonostante la regolarità della vocatio in ius, il convenuto CP_2
non si costituiva, e ne veniva, pertanto, dichiarata la
[...]
contumacia all'udienza del 29/11/2021, tenutasi in modalità
“cartolare”.
Concessi alle parti i termini per il deposi to delle memorie di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. ed istruita la causa documentalmente nonché mediante prova testimoniale, la Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Con provvedimento del 3/1/2025, lette le note scritte depositate dalle parti con cui le stesse hanno precisato le conclusioni, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda avanzata dalla parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. Ai sensi della richiamata norma, l'acquisto (in via pagi na 5 di 13 originaria) del diritto di proprietà per usucapione necessita della ricorrenza di una serie di presupposti: a) il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale - e non soltanto una parte delle relative facoltà - nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014); b) il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012); c) la continuità del possesso per venti ann i.
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone , pertanto, la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, e, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e d, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Ed ancora, l'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del pagi na 6 di 13 diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente, “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent.
Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
pagi na 7 di 13 Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione
è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che
"l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593. Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene
"da oltre venti anni” – così come riportato nell'atto introduttivo del presente giudizio - giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez.
II, 26.04.2011, n. 9325).
pagi na 8 di 13 Trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte degli attori, è risultato privo di fondamento non essendo emers a dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati.
Ed, invero, deve evidenziarsi che l a parte attrice si è limitata ad allegare di aver posseduto, da oltre venti anni, il bene in questione, senza specificare e provare né il momento né le modalità con cui è avvenuto l'impossessamento. Solo con le memorie ex art. 183, 6° comma cpc, la parte attrice ha dedotto che “ il Persona_1
benché non ne fosse esclusivo proprietario invitò il germano a Pt_1
prendere “possesso” (e non semplice detenzione) di uno degli appartamenti e box auto all'epoca ultimati in Villa Literno (CE) alla via delle Figliuole 34 e che per altro lo stesso aveva Parte_1
contribuito a realizzare con la propria mano d'opera ”; circostanza che non ha trovato alcun conforto probatorio nell'espletata istruttoria.
Sul punto, i testi di parte attrice si sono limitati unicamente a confermare i capitoli di prova riferendo dell 'utilizzo, da parte degli attori, dell'immobile quale abitazione familiare , senza nulla riferire sul momento e le modalità dell'avvenuto impossessamento (cfr. dichiarazioni rese dai testi , escusso all'udienza del Testimone_1
22/11/2022, , escusso all'udienza del 19/4/2023 e Testimone_2
, escusso all'udienza dell'11/3/2024). Testimone_3
Invero, i testi hanno, genericamente, riferito che gli attori hanno utilizzato come abitazione l'immobile in questione – ma tale attività non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del possedere per pagi na 9 di 13 sé.
Né alcun riferimento al compimento di specifici atti di possesso idonei a dimostrare l'intenzione di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario.
Quanto poi ai prospettati lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili, i testi indicati dalla parte attrice hanno riferito di singoli episodi che, collocati temporalmente, non sono in grado, in ogni caso, di coprire il ventennio utile ai fini dell'usucapionem considerato che il presente giudizio è stato instaurato nell'anno 2021.
In particolare, il teste , dichiaratosi fratello della Testimone_1
odierna attrice, ha così riferito: “ so per certo che hanno Parte_3
rifatto il capotto termico perché io stesso che sono muratore ho lavorato per loro. Mi pare che fosse il 2004, lo ricordo perché era qualche anno dopo il matrimonio e ricordo che erano già nate le gemelle e Per_3
non ricordo se era già nato anche Io ho lavorato per la Per_4 Per_5
realizzazione del cappotto termico circa una settimana con altri operai. mi ha corrisposto come compenso circa 4 5 mila Parte_1
euro per questo lavoro in contanti ”.
Di analogo contenuto le dichiarazioni rese dal teste - il Testimone_4
quale afferma: “su loro committenza mi sono occupato io una quindicina di anni fa dell'intonaco termico esterno. Mi pagò , Pt_1
non ricordo se in contanti, non feci fattura. All'epoca ero dipendente formale della società TambRaf. Feci anche pitturazione degli interni, pavimentazione di un bagno ” – nonché dal teste – il Testimone_3
quale così riferisce: “Ho effettuato lavori di pitturazione e rimozione di pagi na 10 di 13 parati in tutto l'appartamento, sito al primo piano, quindici -venti anni fa. È stato l'unico intervento effettuato in quest'appartamento … so che ha fatto il cappotto termico e l'intonaco esterno in Pt_1
corrispondenza del suo appartamento, lo so perché quando stavo pitturando vedevo operai che lavoravano fuori e stavano facendo il cappotto termico, come ebbi modo di constatare di persona. I miei lavori durarono una decina di giorni, mi sembra di ricordare che feci i lavori in periodo di maggio -giugno. Non ricordo la ditta che si occupava degli altri lavori. Non so quanto sono durati gli altri lavori, io posso dire solo per i dieci giorni in cui lavorai io nell'appartamento ”; lavori di posa in opera dell'isolamento termico che il teste Tes_1
riferisce di aver effettuato nell'anno 2004.
[...]
È evidente che tali carenze probatorie incidono in modo determinante sull'accoglimento della domanda considerato che l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso sicché, in difetto, non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni testimoniali non hanno nemmeno specificato le modalità significative dell'esercizio del possesso in modo tale da rivelarne l'intenzionalità inequivocabilmente diretta a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Così come è rimasto del tutto indimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., rende operante la presunzione di possesso. Anche tale carenza probatoria assume importanza decisiva poiché, per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire pagi na 11 di 13 un bene, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla
'res' da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui .
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto insufficienti a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova idonea è stata fornita a corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi”.
Tanto anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi d ella costituita parte convenuta che hanno, di contro, riferito che il sig. Persona_1
aveva, in qualità di proprietario dell'immobile, effettuato
[...]
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (v. teste
[...]
e ); ed ancora, il teste ha Tes_5 Testimone_6 Testimone_2
affermato: “mi sono occupato, quale ingegnere, anche della questione di cui si parla in questa causa, avendo curato tutta la parte del rilievo e del condono, in relazione al fabbricato diviso tra e CP_2
”. Parte_1
A fronte di un quadro probatorio del tutto insufficiente a provare la proposta domanda attorea, può concludersi che non è stata raggiunta in alcun modo la prova del possesso animo domini da parte degli attori dell'immobile per cui è causa in maniera pacifica e assolutamente indisturbata e per il periodo di tempo utile per usucapire.
Volgendo alle conclusioni formulate dalla costituita convenuta, si osserva che la stessa ha proposto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la declaratoria di cessazione di efficacia del rapporto di pagi na 12 di 13 comodato avente ad oggetto l'immobile per cui vi è causa, con declaratoria a carico degli attori di occupazione senza titolo a far data dall'acquisto della ovvero dalla formalizzazione Controparte_1
della richiesta, con condanna degli attori al rilascio dell'immobile oggetto di controversia, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione.
Ebbene, tale domanda riconvenzional e è da ritenersi inammissibile per assoluta genericità ed indeterminatezza, non risultando esplicitati i fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 3 e 4, cod. proc, civ..
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta Controparte_4
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, così deciso il 5/4/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
La bozz a di sent enza è st at a red at t a dal l a GOP i n t i roci ni o dot t . ssa co n CP_5
l a supervi si one del l a s cri vent e af f i dat ari a.
pagi na 13 di 13