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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7219/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7219/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7219/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. VIGNOLI ALBERTO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA GIORGIONE 3 40133 BOLOGNApresso il difensore avv. ROMEO ANTONIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FACCI GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI 12 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. FACCI GIOVANNI
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 dichiarare l' responsabile Controparte_1 dei danni non patrimoniali subiti, conseguenti ad intervento subito pagina 2 di 4 in data 21 marzo 2017, presso il reparto di chirurgia della mano del
. Controparte_2
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa si faceva luogo a c.t.u. medico legale.
II. La domanda risarcitoria attorea è infondata e va pertanto reietta.
Consta in atti che l'attrice in data 9 marzo 2017 riportò trauma da schiacciamento della mano dx, trasportata presso Ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti le venne prescritto l'invio presso il reparto di Chirurgia della mano del di CP_2 CP_1
In quest'ultima sede, in data 21 marzo 2017, la paziente fu sottoposta ad intervento chirurgico effettuato con anestesia locale.
A seguito dell'intervento, la paziente ha lamentato difficoltà di movimento della mano, oltreché nella chiusura del pugno, con postumi che interessano il terzo dito della mano dx e la mano stessa.
III. In corso di causa è stata ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale, con esiti che hanno escluso ogni responsabilità a carico dell' convenuta. CP_1
Come emerge dall'approfondita disamina del caso clinico, la relazione non merita censura, né impone remissione istruttoria per chiarimenti, come richiede la difesa attorea.
In essa si legge che “la condotta della convenuta azienda è da considerarsi del tutto corretta, sia relativamente al tipo di trattamento scelto in relazione al tipo di lesione diagnosticata, che
è la sua realizzazione”.
Prosegue la relazione: “abbiamo visto come in letteratura la tecnica più usata consiste nel blocco in estensione con fili di
secondo e questo è proprio ciò che hanno fatto i Per_1 Per_2 sanitari nell'intervento eseguito”.
In riferimento alla rimozione dei fili di K, prosegue ancora la relazione, “sempre in letteratura risulta chiaramente riportato come
pagina 3 di 4 questi debbano essere rimossi dopo quattro settimane onde evitare pericolosi complicanze a livello articolare(infezioni, consolidazioni con anchilosi articolari eccetera), pertanto nessun tipo di responsabilità grava sui sanitari della convenuta azienda”.
Dato che non è emerso alcun nesso eziologico tra postumi lamentati e condotta tenuta dall' convenuta, la domanda va CP_1 reietta, non emergendo responsabilità di sorta nell'operato dei medici che hanno trattato la . Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Pt_1 Parte_1 data 17 novembre 2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 7300 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 22 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7219/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7219/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. VIGNOLI ALBERTO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA GIORGIONE 3 40133 BOLOGNApresso il difensore avv. ROMEO ANTONIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FACCI GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI 12 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. FACCI GIOVANNI
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 dichiarare l' responsabile Controparte_1 dei danni non patrimoniali subiti, conseguenti ad intervento subito pagina 2 di 4 in data 21 marzo 2017, presso il reparto di chirurgia della mano del
. Controparte_2
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa si faceva luogo a c.t.u. medico legale.
II. La domanda risarcitoria attorea è infondata e va pertanto reietta.
Consta in atti che l'attrice in data 9 marzo 2017 riportò trauma da schiacciamento della mano dx, trasportata presso Ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti le venne prescritto l'invio presso il reparto di Chirurgia della mano del di CP_2 CP_1
In quest'ultima sede, in data 21 marzo 2017, la paziente fu sottoposta ad intervento chirurgico effettuato con anestesia locale.
A seguito dell'intervento, la paziente ha lamentato difficoltà di movimento della mano, oltreché nella chiusura del pugno, con postumi che interessano il terzo dito della mano dx e la mano stessa.
III. In corso di causa è stata ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale, con esiti che hanno escluso ogni responsabilità a carico dell' convenuta. CP_1
Come emerge dall'approfondita disamina del caso clinico, la relazione non merita censura, né impone remissione istruttoria per chiarimenti, come richiede la difesa attorea.
In essa si legge che “la condotta della convenuta azienda è da considerarsi del tutto corretta, sia relativamente al tipo di trattamento scelto in relazione al tipo di lesione diagnosticata, che
è la sua realizzazione”.
Prosegue la relazione: “abbiamo visto come in letteratura la tecnica più usata consiste nel blocco in estensione con fili di
secondo e questo è proprio ciò che hanno fatto i Per_1 Per_2 sanitari nell'intervento eseguito”.
In riferimento alla rimozione dei fili di K, prosegue ancora la relazione, “sempre in letteratura risulta chiaramente riportato come
pagina 3 di 4 questi debbano essere rimossi dopo quattro settimane onde evitare pericolosi complicanze a livello articolare(infezioni, consolidazioni con anchilosi articolari eccetera), pertanto nessun tipo di responsabilità grava sui sanitari della convenuta azienda”.
Dato che non è emerso alcun nesso eziologico tra postumi lamentati e condotta tenuta dall' convenuta, la domanda va CP_1 reietta, non emergendo responsabilità di sorta nell'operato dei medici che hanno trattato la . Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Pt_1 Parte_1 data 17 novembre 2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 7300 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 22 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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