Articolo 361 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 360Articolo 362
Versione
6 maggio 1952
Art. 361.
(Ritrovamento del ruolo)


Qualora il ruolo smarrito sia ritrovato, deve essere trasmesso all'autorita' marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal caso questa ne fa invio alla cassa nazionale per la previdenza marinara che provvede al confronto tra il ruolo stesso e quello ricostituito per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952