Versione
30 marzo 1986
30 marzo 1986
Art. 7. Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale 1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformita' ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 .
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalita' e di economicita', in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunita' locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densita' della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.
3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale.
L'ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalita' e l'efficienza delle strutture del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinera' l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.
Nota all' art. 7, comma 1:
Con la legge n. 93/1983 e' stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalita' e di economicita', in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunita' locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densita' della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.
3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale.
L'ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalita' e l'efficienza delle strutture del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinera' l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.
Nota all' art. 7, comma 1:
Con la legge n. 93/1983 e' stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.
Commentari • 8
- 1. Collocazione Polizia Locale nella struttura amministrativaMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 4 novembre 2022 · 13.570834
In base a quanto previsto dagli artt. 7 e 9 della legge 65/1986:- il Comandante del Corpo di polizia municipale risponde direttamente al Sindaco e da questa relazione diretta consegue che la polizia locale, una volta eretta a Corpo, costituisce un'entità distinta dalle altre strutture amministrative dell'ente, che non può essere posta alle dipendenze di queste ultime, ancorché di livello dirigenziale (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 9 maggio 2006, n. 10628;- nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui a seguito dell'elezione della polizia locale a Corpo si determina l'impossibilità di determinarne l . . .
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Giurisprudenza • 76
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 16/01/2015, n. 57Provvedimento: […] Rilevato che la delibera del consiglio comunale di Dipignano 17.9.1996 n. 32, di approvazione del regolamento del servizio di polizia municipale, non ha eretto quest'ultimo a corpo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, sicché al medesimo, in base all'art. 12 della medesima legge, non si applicano le peculiari garanzie di autonomia; […] - l'atto andava di conseguenza comunicato al Ministero dell'interno, per il tramite del Prefetto di Catanzaro, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sentenza in forma semplificata·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- conferimento incarichi dirigenziali·
- art. 11 legge 7 marzo 1986 n. 65·
- atti organizzativi delle amministrazioni pubbliche·
- regolamento comunale·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- principio di legalità·
- annullamento atti amministrativi